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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1407/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1407/2025 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carmelo Parte_1
Marchetti;
- OPPONENTE - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1 per procura in atti, dagli avv. Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo;
- OPPOSTA-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17.03.2025 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 91/25, emesso in data 30/01/2025, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.838,17, oltre sanzioni ed interessi e spese della procedura liquidate in € 258,00 in favore di . CP_1
Eccepiva l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo in capo all'opponente.
Chiedeva pertanto la revoca – previa sospensione- del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi.
1 2.- si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
3.- All'udienza di discussione le parti davano atto di avere raggiunto un accordo transattivo, già depositato in atti e che l'opponente aveva già provveduto a pagare quanto statuito nell'accordo, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate.
4.- Dopo la discussione, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5.- Preliminarmente va dato atto che come dichiarato e documentato dalle parti, le stesse hanno raggiunto un accordo transattivo sugli importi oggetto del decreto ingiuntivo opposto e parte opponente ha già provveduto al pagamento di quanto dovuto in base all'atto di transazione.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6.- In ordine alle spese, stante la comune richiesta delle parti, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese.
Messina, 11.09.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1407/2025 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carmelo Parte_1
Marchetti;
- OPPONENTE - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1 per procura in atti, dagli avv. Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo;
- OPPOSTA-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17.03.2025 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 91/25, emesso in data 30/01/2025, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.838,17, oltre sanzioni ed interessi e spese della procedura liquidate in € 258,00 in favore di . CP_1
Eccepiva l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo in capo all'opponente.
Chiedeva pertanto la revoca – previa sospensione- del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi.
1 2.- si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
3.- All'udienza di discussione le parti davano atto di avere raggiunto un accordo transattivo, già depositato in atti e che l'opponente aveva già provveduto a pagare quanto statuito nell'accordo, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate.
4.- Dopo la discussione, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5.- Preliminarmente va dato atto che come dichiarato e documentato dalle parti, le stesse hanno raggiunto un accordo transattivo sugli importi oggetto del decreto ingiuntivo opposto e parte opponente ha già provveduto al pagamento di quanto dovuto in base all'atto di transazione.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6.- In ordine alle spese, stante la comune richiesta delle parti, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese.
Messina, 11.09.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Aurora La Face
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