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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6430 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1709/2020 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza dell'11.12.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1709/2020 R.G., vertente tra:
[...]
Controparte_1
TE
[...]
e per essa Controparte_2 CP_3
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Antonella Raiola che dichiara di essere presente per de- lega orale degli Avvocati Alessandro Gargiulo e Stefania Cicerano e si riporta agli atti e verbali di causa.
Ai fini della pratica forense è presente la dottoressa . Persona_1
E' presente, per l'Avvocato Filomena natale che dichiara di essere pre- Controparte_2 sente per delega orale dell'Avvocato Antonella Merola e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. la Corte si riserva di provvedere in prosieguo.
Il Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
N. 1709/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1709/2020 - avente ad oggetto appello av- verso la sentenza n. 1339/2020, emessa dal Tribunale di Napoli in data 7.2.2020 nel pro- cedimento n. 16019/2015 - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Ales- CP_1 C.F._1 sandro Gargiulo e Stefania Cicerano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Via Monte di Dio, n. 54; appellante
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio
Mariottino, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Viale Gramsci, n. 16;
appellata
e
(C.F. ), residente in [...] C.F._2 le Pianura, n. 4; appellato contumace
e
(C.F. e per essa, quale sua procuratrice e Controparte_2 P.IVA_2 mandataria, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_3 P.IVA_3
Antonella Merola, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Na-
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poli, Via G. Porzio n. 4, Isola E1, Centro Direzionale;
interventore
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Premessa sistematica
1.1. Con atto di citazione notificato in data 12/16.6.2015, la Parte_1
deduceva: a) di vantare un credito nei confronti della
[...] [...]
per complessivi € 37.280,56 derivante da rapporti bancari in soffe- Controparte_5 renza (di cui € 17.800,69, oltre interessi, derivanti dal mancato pagamento delle rate di mutuo chirografario n. 152/34/1007553, sottoscritto in data 12.9.2013 per € 20.000,00; euro 10.479,87, oltre interessi, per scoperto di conto corrente n. 152/57/1116361 del
9.9.0213; euro 9.000,00, oltre interessi, per scoperto di conto anticipi su fatture n.
152/57/1116362 del 9.9.2013; b) , in data 12.9.2013, aveva sottoscritto Controparte_4 avallo per la cambiale rilasciata a garanzia del mutuo ed aveva prestato fideiussione, in data 9.9.2013, in favore della a garanzia degli obblighi derivanti dai rap- Controparte_5 porti di conto corrente;
c) la a tutela del proprio credito, aveva chiesto e ottenuto CP_1 decreto ingiuntivo n. 2244/2015, emesso dal Tribunale di Napoli in data 3.4.2015, per il pagamento di € 37.280,56 oltre interessi e spese;
d) in adempimento degli obblighi assun- ti in sede di separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del Tribunale di
Napoli del 30.1.2014, r.g. 24902/2015, , con atto denominato “Adem- Controparte_4 pimento di obbligo derivante da accordi di separazione consensuale” dell'8.10.2014, aveva trasferito all'ex coniuge, la piena ed esclusiva proprietà CP_1 dell'immobile sto in Quarto (Na), Via G. De Falco, n. 160, così azzerando la propria ga- ranzia patrimoniale, trattandosi dell'unico bene di sua proprietà.
L'Istituto di credito chiedeva: “accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di “Adempimento dell'obbligo derivan- te da accordi di separazione consensuale” per TA di Napoli, rep. Persona_2
6282, racc. 3762, stipulato tra i signori e in data Controparte_4 CP_1
8.10.2024, conseguentemente ordinando alla Conservatoria dei RR.II. competente
l'annotazione della emananda sentenza, con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabi- lità”.
1.2 Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda, tenuto conto della giu- CP_1 stificazione causale dell'atto da rinvenirsi nell'adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione personale dei coniugi, e sostenendo, in ogni caso, la carenza dei presuppo- sti richiesti dall'art. 2901 cc.
In particolare, deduceva trattarsi di un atto a titolo oneroso, e che mancava la scientia damni del terzo.
Evidenziava, altresì, che l'immobile trasferito era gravato da iscrizione ipotecaria del
4.8.2010 in favore del Monte Paschi di Siena, per importo pari a € 254.600,00 (il cui pa- gamento ricadeva, come concordato in sede di separazione, sul solo ), Controparte_4
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con conseguente carenza di interesse del creditore chirografario che aveva agito in revo- catoria.
1.3 All'udienza del 9.11.2018, il Tribunale dichiarava la nullità della notifica della cita- zione a , e ne disponeva la rinnovazione, fissando nuova udienza per il Controparte_4 giorno 16.4.2019.
Va detto che del provvedimento la ne chiedeva la revoca (cfr. ad esempio, note del CP_1
19.11.2028: “…che, viceversa, il caso di specie riguarda la notifica di una citazione da parte di un soggetto terzo estraneo alla vicenda di separazione, che non poteva fare altro, ed al quale non avrebbe potuto chiedersi altro, che indirizzare la notifica al luogo di re- sidenza risultante dai pubblici registri anagrafici;
… - che, viceversa, nell'ipotesi de qua non poteva e non può ritenersi che nei confronti del sig. TE dovesse, né potesse, procedersi a notifica ex art. 143 c.p.c., essendosi regolarmente perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c. nel pieno rispetto del dettato normativo ed in coerenza con le risultanze dei registri anagrafici;
…- che, inoltre, va fatto presente all'adito Giudicante che alla data della citazione alla era nota l'avvenuta separazione legale ma non la circostanza CP_1 del trasferimento del TE in abitazione diversa dalla casa coniugale: la al CP_1 momento dell'instaurazione del giudizio, disponeva del solo atto notarile di trasferimento
(atto del 8.10.2014 per TA ), ove il TE si dichiarava ancora resi- Per_2 dente alla via G. De Falco n. 160, e non invece il verbale di separazione omologato dal
Tribunale, che è stato versato in atti dalla convenuta solo in allegato alla CP_1 terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.; - che, peraltro, nell'indicato verbale non vie- ne affatto dato atto del già avvenuto trasferimento del coniuge in altra dimora, ma la semplice futura previsione per cui “la residenza coniugale … resterà (ndr: in futuro, sen- za specificazioni sul quando) nella disponibilità esclusiva della sig.ra …. mentre il CP_1 sig. provvederà (ndr: in futuro, senza specificazioni sul quando) a CP_4 CP_4 trasferirsi altrove”).
Le richieste di revoca venivano disattese dal Tribunale che, all'udienza indicata del
16.4.2019, rilevato il mancato rispetto dei termini a comparire, autorizzava nuova notifi- cazione (rectius citazione) al (del) Sig. TE.
1.4 All'esito, il Giudice di prime cure ha ritenuto correttamente instaurato il contradditto- rio e che “in mancanza di dimostrazione da parte dell'attrice - a ciò onerata - del sostan- ziale squilibrio in favore della nel rapporto tra i coniugi apportato dall'atto di CP_1 trasferimento dell'08.10.14 (nulla viene dedotto dell'attività professionale della , CP_1 né del suo reddito pregresso rispetto alla separazione), deve presumersi che lo stesso ab- bia assunto la reale natura satisfattiva degli obblighi di mantenimento del marito verso la moglie (a compensazione del decremento della situazione patrimoniale e finanziaria di quest'ultima causata dalla separazione) e che pertanto abbia costituito per il CP_4 un esborso atto a peggiorare la sua situazione finanziaria e, conseguentemente, abbia as- sunto natura onerosa, tanto più che lo stesso è rimasto obbligato al versamento delle rate
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di mutuo. Né, pervero, in assenza di qualunque informazione in ordine alla situazione della famiglia ed al suo tenore di vita precedente alla separazione, deve ritenersi che la causa dell'atto, integrata dall'obbligo di mantenimento anche dei figli (destinatari di un impegno ad esborso mensile del TE di euro 800,00), possa connotare ex se l'atto di gratuità, da intendersi come decremento del patrimonio del debitore qualificato da spi- rito di liberalità”.
Qualificato l'atto dispositivo come oneroso, il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza
“dell'eventus damni provocato al creditore (l'immobile in oggetto era l'unico di cui era titolare il TE) e della sua certa consapevolezza di diminuire le garanzie patri- moniali della banca creditrice sua e della del quale il convenuto era Controparte_5 socio unico, oltre che poi liquidatore e, soprattutto, garante”, valutando l'atto “come suc- cessivo all'assunzione del debito (08.10.14- 09/12.09.13)”.
Quanto al requisito della consapevolezza del terzo, il giudice di primo grado ne ha ricono- sciuto la ricorrenza, in ragione del rapporto di coniugio e di convivenza tra le parti conve- nute al momento del trasferimento.
Il Tribunale ha così statuito “
1. Dichiara la contumacia di;
2. In ac- Controparte_4 coglimento della domanda promossa ex art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti della dell'atto di “Adempimento di obbligo deri- Parte_1 vante da accordi di separazione consensuale” per TA di di Napoli, Per_2 Per_2 rep. 6282, racc. 3762, stipulato tra i sig.ri e in data Controparte_4 CP_1
8.10.2014…”.
1.5. Avverso l'indicata pronuncia, , con atto del 4.6.2020, ha proposto appel- CP_1 lo, costituendosi nella medesima data, deducendo, a sostegno, quattro motivi di impugna- zione: 1) la nullità della rinotifica dell'atto di citazione del 28.12.2018, dolendosi dell'errore commesso dal Tribunale nel concedere un ulteriore termine per la rinnovazio- ne della notifica dell'atto di citazione, onde consentirne il perfezionamento, ex art. 143
c.p.c., senza tuttavia rilevare la decadenza in cui era incorsa parte attrice con la notifica del 28.2.2018; 2) la nullità della rinnovazione dell'atto di citazione, al Sig. CP_4 del 28.2.2018 e del 7.6.2019, per non avere il Tribunale tenuto conto del vizio afferente alla vocatio in ius, avendo l'attore notificato, in entrambe le occasioni, una copia dell'originario atto di citazione in uno a copia dell'ordinanza dispositiva della rinnovazio- ne;
3) l'insussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni, nonostante il bene fosse gravato di ipoteca in favore di un terzo creditore;
4) l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo.
L'appellante ha così concluso: “in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza impugnata, ovvero del giudizio di primo grado, per nullità insanabile delle rinotifiche e rinnovazioni dell'atto di citazione per essere la , incorsa nella Controparte_1 decadenza di cui all'art. 153 c.p.c. non avendo rispettato i termini perentori a comparire
163 bis c.p.c. e, in ogni caso, per nullità della vocatio in ius visti i motivi espressi nel pa-
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ragrafo B del presente atto;
Nel merito:
1. accogliere il presente atto d'appello e, per
l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 1339/2020 emessa dal Tribunale di Na- poli, Giudice dott.ssa De Falco, pubblicata in data 7.2.202020, non notificata;
2. acco- gliere, altresì, tutte le conclusioni già rassegnate in prime cure, senza rinunzie di sorta, che si riportano integralmente: a) Rigettare la domanda proposta dall'attrice, confer- mando l'efficacia erga omnes dell'atto di “Adempimento di obbligo derivante da accordi di separazione consensuale” per TA di di Napoli, rep. 6282, racc. Per_2 Per_2
3762, stipulato tra il sig. e in data 8.10.2014; b) con- Controparte_4 CP_1 dannare la al pagamento del- Controparte_1 le spese, diritti ed onorario del presente giudizio in favore degli scriventi procuratori fat- tisene anticipatari;
c) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda e della sentenza di I grado dai Registri Immobiliari [immobile sito in Quarto (NA) al foglio 12, particella n. 645, sub. 12, piano T, cat. A/2, cl.1, vani 7,5], con esonero di responsabilità del Conservatore…”.
1.6 Si è costituita la , eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
e in ogni caso la sua infondatezza.
L'istituto di credito ha anche chiesto “di delibare la validità della (prima) notifica effet- tuata in primo grado (ex art. 140 c.p.c. in data 16.6.15, con perfezionamento in data
2.7.15), eseguita presso il luogo di effettiva residenza, a quella data, del convenuto sig.
, prendendo atto, in subordine, che la sig.ra – soggetto Controparte_4 CP_1 diverso dal destinatario delle notifiche contestate – risulta priva di legittimazione a solle- vare doglianze sul punto, in quanto validamente evocata nel giudizio definito dalla sen- tenza regolarmente pronunciata nei suoi confronti”.
1.7 Nelle more del giudizio ha spiegato intervento, ex art. 111 c.p.c., Controparte_2
e, per essa, quale sua procuratrice e mandataria, quale cessio-
[...] CP_3 naria del credito vantato dalla (in forza di contratto di cessione CP_1 Controparte_1 pro soluto dei crediti pecuniari del 13.12.2021), chiedendo l'estromissione della cedente.
1.8 La causa è stata assegnata al relatore previo scardinamento da altro ruolo, in data
11.2.2025, ed è stata chiamata per la discussione, ex art. 281 sexies cpc, all'udienza dell'11.12.2025.
2. Il Merito.
2.1 In via preliminare va detto che l'indicazione della data del 15.1.2020 della prima udienza contenuta nella copia dell'appello notificata al contumace, a fronte della forma- zione dell'atto in data 4.6.2020, alcuna rilevanza può assumere, essendo noto che, in tema di citazione a comparire, l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione per- ché anticipata rispetto a quella di notifica, non integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa tutte le volte in cui l'errore sia immediatamente riconoscibile e il convenuto possa superarlo intuitivamente, in base al tenore dell'atto e tenendo presenti i termini a compari- re, ovvero, quando la causa sia stata iscritta a ruolo, possa facilmente attivarsi, secondo
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buona fede (art. 88 cod. proc. civ), per conoscere la data esatta di comparizione (Cass. civ., Sez. II, 30/03/2006, n. 7523).
2.1. Sempre in via preliminare, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione, ex art. 342 cpc, deve reputarsi coperta dal giudicato (cfr. anche subito in- fra).
2.2. Va altresì dichiarata l'ammissibilità dell'appello, posto che i motivi di censura soddi- sfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia.
2.3. Quanto all'applicazione dell'art. 348 bis c.p.c., la questione deve ritenersi superata poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure im- plicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione sempli- ficata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
2.4. Per ciò che concerne, invece, l'intervento della va ri- Controparte_2 portato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessiona- rio al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica con- testazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma pro- va, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di re- gola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche ope- razioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2 della suddetta disposizione, tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia speci- ficamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valuta- ta, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'opera- zione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di ces- sione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legitti- mazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certez- za a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione
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nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Cass. civ., Sez. III
Ord., 22/06/2023, n. 17944).
Nella specie, la cessionaria ha depositato comunicazione dei rapporti ceduti, da cui si evince, in primo luogo, il numero NDG per il mutuo e cioè il n. 1272960.
E se è vero che la detta comunicazione non appare sottoscritta va aggiunto che è stato prodotto anche l'avviso di cessione pubblicato in G.U., II parte, n. 151 del 21.12.2021, così fornendo elementi utili a dimostrare l'inclusione dei crediti in esame.
Nell'avviso si legge che “…i Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 1° gennaio 2018. In particolare,
è stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la re- lativa Cedente alla 00:01 del 1° gennaio 2021”. CP_1
Infine, va detto che in giudizio è presente anche il cedente che alcuna contestazione ha mosso.
Ancora, la Corte aderisce all'impostazione secondo cui in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/04/2025, n. 10541).
Pertanto, tutti i riferiti elementi, complessivamente considerati, inducono il Collegio a procedere oltre.
Non può invece essere accolta la richiesta di estromissione dal giudizio della cedente, po- sto che, ai sensi dell'art. 111, terzo comma c.p.c., in caso di successione a titolo particola- re nel diritto controverso, l'estromissione dell'alienante è subordinata al consenso delle altre parti, nella specie mancante.
Va infine chiarito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che la comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non deve essere notificata al contumace, non rientrando tale atto tra quelli per i quali l'art. 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 23/01/2023, n. 1935).
2.5 Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'errore commesso dal Tribunale che, all'udienza del 9.11.2018, dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione al Sig. ha: CP_4
• onerato parte attrice alla notifica della citazione e del presente verbale nel rispet- to dei termini a comparire, fissando la successiva udienza del 16.4.2019;
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• alla detta udienza, stante il mancato rispetto dei termini a comparire avvenuto con la citazione del 28.12.2018, ha assegnato un ulteriore termine per la sua rinnova- zione, senza rilevare la decadenza in cui era incorsa parte attrice, posto che, con l'ordine di integrazione, non era stato assegnato uno specifico termine per l'adempimento, per cui occorreva fare riferimento al calcolo a ritroso dei termini a comparire.
La censura non è condivisibile.
In primo luogo, ex art. 346 cpc, essendo l'Istituto totalmente vittorioso, la Corte non è esonerata dalla verifica della correttezza della prima notifica (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordi- nanza, 23/09/2021, n. 25840), così come richiesto.
Ed effettivamente, a seguito di produzione di certificato di residenza dal quale desumere la stessa in Quarto, Via G De Falco, 160 al momento della notificazione, la prima notifica si reputa eseguita correttamente ex art. 140 cpc, anche in ragione del fatto che nel verbale di separazione si legge che “il sig. provvederà a trasferirsi altrove” e Controparte_4 dunque con valutazione proiettata in futuro.
Peraltro, nello stesso atto di trasferimento, la residenza del Sig. TE è indicata proprio in Via De Falco, n. 160, mentre, a fronte della prima notifica eseguita nel giugno
2015, solo in data 18.12.2015, come si desume dal certificato prodotto, il predetto è emi- grato in Pozzuoli.
In ogni caso, per mera completezza, va detto che il motivo non avrebbe potuto essere ac- colto.
Non si ignora il principio citato dall'appellante ed espresso da Cass. 26401/2009 (“in te- ma di litisconsorzio necessario, ove l'ordine di integrazione del contraddittorio venga da- to senza l'indicazione del termine finale per la notificazione dell'atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai "termini di legge" e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l'integrazione, il provvedimento deve essere inteso nel senso che il termine ultimo per l'integrazione si identifica nell'ultimo giorno utile per garantire
l'osservanza del termine di comparizione stesso, pena l'estinzione del processo, trattan- dosi di termine perentorio. Tale termine può individuarsi in quello di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che non sia in- feriore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integra- zione, ai sensi dell'art. 307, terzo comma, ultimo inciso, del codice di rito”).
Vale nondimeno richiamarne altro, posto che, a seguito delle decisioni della Corte costi- tuzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del
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termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragione- vole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine apposita- mente concesso dal giudice per detta rinnovazione (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell'atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri ana- grafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell'atto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in seguito all'avvenuta rifissazione dell'udienza di trattazione del giudizio, in difesa, oltretutto, di fissazione da parte del giudice di un termine perentorio) (Cass. civ., Sez. II, 19/03/2007, n. 6360).
Nella specie, parte attrice, onerata della rinnovazione della notifica con ordinanza del
9.11.2018, si era attivata consegnando l'atto all'ufficiale giudiziario in data 19.12.2018 (a fronte della successiva udienza del 16.4.2019), ed a seguito di esito negativo della notifi- ca, ha riattivato il processo notificatorio, con istanza ex art. 143 c.p.c. del 28.12.2018.
Ebbene, già in data 19.12.2018 vi è stata la prima spedizione ed è a questo momento che occorre fare riferimento.
In motivazione della sentenza citata si legge: “…devesi rilevare la manifesta fondatezza del ricorso, non potendosi imputare alla parte notificante l'esito negativo della notifica- zione tempestivamente richiesta e dovendosi, invece, riconoscere una sanante sollecita diligenza nel provvedere alla successiva notificazione valida, eseguita entro breve lasso di tempo dalla precedente previa pertinente istanza al giudice all'udienza dallo stesso fis- sata quale termine ultimo al riguardo, ciò in applicazione, mutatis mutandis, dei criteri dettati, in materia d'effetti dell'esito negativo delle notificazioni, dalla recente pronunzia delle SS. UU. di questa Corte 4.5.06 n. 10216. Per la quale la tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario perfeziona la notificazione per il notificante, evitando al medesimo anche l'effetto di decadenza dal rimedio impugnatorio, nell'ipotesi di non tem- pestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d'impulso, con la conseguenza, in tal caso, che è in potere della parte medesi- ma di rinnovare validamente la notificazione anche oltre il termine perentorio per l'im- pugnazione.
Conclusione cui le SS. UU. sono pervenute sulla considerazione che un'interpretazione della normativa giusprocessuale in tema di notificazioni correttamente orientata sulla base dei principi desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost. debba, di necessità, escludere che al mancato completamento dell'attività di notificazione per fatto non riconducibile ad errore
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o negligenza del disponente possa per questi derivare un effetto di decadenza, in quanto, come già più volte evidenziato dalle pronunzie del Giudice delle leggi in materia, le ga- ranzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitare l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità (C. Cost.
69/94), in ragione d'un principio di portata generale riferibile ad ogni tipo di notificazio- ne (C. Cost. 477/02, 28/04, 97/04, 154/05)” (Cass. civ., Sez. II, 19/03/2007, n. 6360, cit.).
E sempre per doverosa completezza va detto come non vi sia stata tempestiva e analitica contestazione, ex art. 342 cpc, anche del rispetto del termine per la seconda citazione del
5.6.2019, che questa volta appare assegnato (a prescindere da ogni considerazione sulla legittimazione a sollevare tale vizio, e su questo punto, pure subito infra), per cui la detta considerazione in rito avrebbe precluso comunque ogni valutazione.
Dunque, per tutte riferite ragioni - tra cui quella di ritenere corretta la prima notificazione
– e comunque ognuna autonomamente dirimente, il primo motivo va disatteso.
3.2. Con il secondo motivo di appello, la Signora ha contestato al Tribunale di non CP_1 aver tenuto conto della nullità dell'atto di citazione in rinnovazione notificato al Sig.
[...]
, per vizio afferente la vocatio in ius, avendo l'attore notificato, in entrambe le Per_3 occasioni, una copia dell'originario atto di citazione in uno a copia dell'ordinanza disposi- tiva della rinnovazione, senza il rispetto delle previsioni contenute nell'art. 163 cpc.
Neppure questo motivo può essere accolto.
Va chiarito, infatti, che, nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius", ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164
c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscon- trata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involon- taria) del convenuto/appellante (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/07/2023, n.
19265).
E tuttavia, in applicazione del combinato disposto del secondo comma dell'art. 157 cpc
(“soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successi- va all'atto o alla notizia di esso”) e del primo comma dell'art. 161 cpc (“la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”), solamente Ca- randente avrebbe potuto fare valere il detto vizio, promuovendo apposito motivo di CP_4 appello.
Ed infatti, i vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le re-
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gole proprie dei vari mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame com- porta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria (Cass. civ., Sez. II, Ordi- nanza, 27/05/2019, n. 14434).
3.3. Con il terzo e quarto motivo di impugnazione, trattati congiuntamente per motivi di connessione logica, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle circostanze di fatto il cui corretto esame, invece, avrebbe escluso la ricorrenza dei requisiti dell'azione revocatoria, in particolare dell'eventus damni e della consapevolezza del terzo.
In particolare, quanto al danno, l'appellante, con il terzo motivo, ha evidenziato che il
Tribunale, in ragione dell'esistenza di iscrizione ipotecaria sul bene, non ha tenuto conto che, quando ad agire, come nel caso di specie, è un creditore chirografario su un bene ipo- tecato, l'attore deve dimostrare, in concreto, il ricorrere di un'effettiva probabilità di rea- lizzo in sede di vendita coattiva, nonostante la priorità del creditore garantito.
Con il quarto, la Signora ha contestato la decisione nella parte in cui si è ritenuto CP_1 ricorrere l'elemento soggettivo della consapevolezza del terzo, da escludere, all'inverso, tenuto conto che gli atti di assunzione di debito del erano cronologicamente CP_4 coincidenti con l'inizio del procedimento di separazione coniugale (ricorso per separazio- ne depositato 17.9.2013, mentre le ragioni di credito erano sorte con contratti del
9.9.2013) e che la scelta di una separazione consensuale non implicava necessariamente un "clima civile e di collaborazione" (come ritenuto dal Tribunale) tale da implicare la condivisione dei problemi finanziari.
In primo luogo, va detto che l'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solu- toria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazio- ne non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di as- solvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 22/04/2025, n. 10545).
Ciò posto, come noto, l'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantita- tiva del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2022, n. 15866).
Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile, ult. cit.).
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In ogni caso, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cassazione Civ.,
I, 26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre 1999, n. 12144; Cass. civ. Sez.
I Ord., 27/02/2024, n. 5113).
L'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimo- niale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimo- nio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 04/07/2006, n. 15265; Cass. civ. Sez. I
Ord., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Quanto poi alla circostanza che il bene fosse gravato da ipoteca in favore di altro credito- re, vale richiamare il principio a tenore del quale, l'esistenza di un'ipoteca sul bene ogget- to dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'e- sercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto di- spositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al mo- mento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della ga- ranzia ipotecaria (Cass. civ., III, 27/02/2023, n. 5815).
Quanto al requisito soggettivo, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito (come nella specie, posto che l'atto è dell'8.10.2014 a fronte della fideiussione e dell'avallo del settembre 2013), è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel de- bitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dal- la specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che as- sumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 6/05/2025, n. 13102).
Nel caso di specie, la consapevolezza della Signora è facilmente desumibile dal CP_1 vincolo coniugale con il Sig. al momento del sorgere del debito (posto che CP_4
l'iscrizione della causa di separazione, per stessa ammissione dell'appellante – pag. 26 – è avvenuta in data 17.9.2023) e dalla convivenza desumibile dallo stesso atto di trasferi- mento.
Tali complessivi elementi rendono avvertiti della duplice condizione soggettiva, a pre-
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scindere dal clima civile che ha accompagnato la separazione consensuale tra coniugi, pu- re evidenziato dal Giudice di prime cure in maniera condivisibile.
La stessa prova testimoniale articolata dalla convenuta nel giudizio di primo grado (1) è vero che la sig.ra era all'oscuro della situazione debitoria del sig. CP_1 CP_4 stante la grave crisi matrimoniale attraversata dai due coniugi, già a far data dal settem- bre 2012, sfociata poi nel decreto di omologa di separazione consensuale del 30.1.2014;
2) è vero che la sig.ra dal marito è sempre stata esclusa da tutto quanto afferisse CP_1 le attività lavorative e/o imprenditoriali dello stesso;
3) è vero che proprio l'esclusione della sig.ra , da parte del marito, da tutto quanto afferisse le attività lavorative e/o CP_1 imprenditoriali dello stesso, ha rappresentato uno dei motivi principali ed assorbenti la decisione di separarsi assunta, in prima battuta dalla sig.ra stessa), contiene cir- CP_1 costanze generiche e negative.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado di giudizio e vengono liquida- te, nel rapporto tra l'appellante e la soc. per azioni, in Controparte_1 Pt_1 applicazione del D.M. 55/14 e successive modifiche, con esclusione, tuttavia, della fase decisionale, non avendo l' più articolato difese dopo la costituzione e le note di CP_6 trattazione scritta del 18.1.2021.
Quanto alle spese tra appellante e società interventrice ex art. 111 c.p.c. le stesse vengono compensate in ragione della contenuta e limitata attività difensiva svolta dalla cessionaria.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugna- zione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o impro- cedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidenta- le, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata n. 1339/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 7.2.2020, nel procedimento n. 16019/2015, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che li- Parte_1 quida in euro 3.260,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, CPA e IVA come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese per ciò che concerne gli altri rapporti;
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• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a ver- sare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, in data 11.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
Il Presidente
dott. Giuseppe Vinciguerra
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza dell'11.12.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1709/2020 R.G., vertente tra:
[...]
Controparte_1
TE
[...]
e per essa Controparte_2 CP_3
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Antonella Raiola che dichiara di essere presente per de- lega orale degli Avvocati Alessandro Gargiulo e Stefania Cicerano e si riporta agli atti e verbali di causa.
Ai fini della pratica forense è presente la dottoressa . Persona_1
E' presente, per l'Avvocato Filomena natale che dichiara di essere pre- Controparte_2 sente per delega orale dell'Avvocato Antonella Merola e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. la Corte si riserva di provvedere in prosieguo.
Il Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
N. 1709/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1709/2020 - avente ad oggetto appello av- verso la sentenza n. 1339/2020, emessa dal Tribunale di Napoli in data 7.2.2020 nel pro- cedimento n. 16019/2015 - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Ales- CP_1 C.F._1 sandro Gargiulo e Stefania Cicerano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Via Monte di Dio, n. 54; appellante
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio
Mariottino, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Viale Gramsci, n. 16;
appellata
e
(C.F. ), residente in [...] C.F._2 le Pianura, n. 4; appellato contumace
e
(C.F. e per essa, quale sua procuratrice e Controparte_2 P.IVA_2 mandataria, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_3 P.IVA_3
Antonella Merola, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Na-
2
poli, Via G. Porzio n. 4, Isola E1, Centro Direzionale;
interventore
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Premessa sistematica
1.1. Con atto di citazione notificato in data 12/16.6.2015, la Parte_1
deduceva: a) di vantare un credito nei confronti della
[...] [...]
per complessivi € 37.280,56 derivante da rapporti bancari in soffe- Controparte_5 renza (di cui € 17.800,69, oltre interessi, derivanti dal mancato pagamento delle rate di mutuo chirografario n. 152/34/1007553, sottoscritto in data 12.9.2013 per € 20.000,00; euro 10.479,87, oltre interessi, per scoperto di conto corrente n. 152/57/1116361 del
9.9.0213; euro 9.000,00, oltre interessi, per scoperto di conto anticipi su fatture n.
152/57/1116362 del 9.9.2013; b) , in data 12.9.2013, aveva sottoscritto Controparte_4 avallo per la cambiale rilasciata a garanzia del mutuo ed aveva prestato fideiussione, in data 9.9.2013, in favore della a garanzia degli obblighi derivanti dai rap- Controparte_5 porti di conto corrente;
c) la a tutela del proprio credito, aveva chiesto e ottenuto CP_1 decreto ingiuntivo n. 2244/2015, emesso dal Tribunale di Napoli in data 3.4.2015, per il pagamento di € 37.280,56 oltre interessi e spese;
d) in adempimento degli obblighi assun- ti in sede di separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del Tribunale di
Napoli del 30.1.2014, r.g. 24902/2015, , con atto denominato “Adem- Controparte_4 pimento di obbligo derivante da accordi di separazione consensuale” dell'8.10.2014, aveva trasferito all'ex coniuge, la piena ed esclusiva proprietà CP_1 dell'immobile sto in Quarto (Na), Via G. De Falco, n. 160, così azzerando la propria ga- ranzia patrimoniale, trattandosi dell'unico bene di sua proprietà.
L'Istituto di credito chiedeva: “accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di “Adempimento dell'obbligo derivan- te da accordi di separazione consensuale” per TA di Napoli, rep. Persona_2
6282, racc. 3762, stipulato tra i signori e in data Controparte_4 CP_1
8.10.2024, conseguentemente ordinando alla Conservatoria dei RR.II. competente
l'annotazione della emananda sentenza, con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabi- lità”.
1.2 Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda, tenuto conto della giu- CP_1 stificazione causale dell'atto da rinvenirsi nell'adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione personale dei coniugi, e sostenendo, in ogni caso, la carenza dei presuppo- sti richiesti dall'art. 2901 cc.
In particolare, deduceva trattarsi di un atto a titolo oneroso, e che mancava la scientia damni del terzo.
Evidenziava, altresì, che l'immobile trasferito era gravato da iscrizione ipotecaria del
4.8.2010 in favore del Monte Paschi di Siena, per importo pari a € 254.600,00 (il cui pa- gamento ricadeva, come concordato in sede di separazione, sul solo ), Controparte_4
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con conseguente carenza di interesse del creditore chirografario che aveva agito in revo- catoria.
1.3 All'udienza del 9.11.2018, il Tribunale dichiarava la nullità della notifica della cita- zione a , e ne disponeva la rinnovazione, fissando nuova udienza per il Controparte_4 giorno 16.4.2019.
Va detto che del provvedimento la ne chiedeva la revoca (cfr. ad esempio, note del CP_1
19.11.2028: “…che, viceversa, il caso di specie riguarda la notifica di una citazione da parte di un soggetto terzo estraneo alla vicenda di separazione, che non poteva fare altro, ed al quale non avrebbe potuto chiedersi altro, che indirizzare la notifica al luogo di re- sidenza risultante dai pubblici registri anagrafici;
… - che, viceversa, nell'ipotesi de qua non poteva e non può ritenersi che nei confronti del sig. TE dovesse, né potesse, procedersi a notifica ex art. 143 c.p.c., essendosi regolarmente perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c. nel pieno rispetto del dettato normativo ed in coerenza con le risultanze dei registri anagrafici;
…- che, inoltre, va fatto presente all'adito Giudicante che alla data della citazione alla era nota l'avvenuta separazione legale ma non la circostanza CP_1 del trasferimento del TE in abitazione diversa dalla casa coniugale: la al CP_1 momento dell'instaurazione del giudizio, disponeva del solo atto notarile di trasferimento
(atto del 8.10.2014 per TA ), ove il TE si dichiarava ancora resi- Per_2 dente alla via G. De Falco n. 160, e non invece il verbale di separazione omologato dal
Tribunale, che è stato versato in atti dalla convenuta solo in allegato alla CP_1 terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.; - che, peraltro, nell'indicato verbale non vie- ne affatto dato atto del già avvenuto trasferimento del coniuge in altra dimora, ma la semplice futura previsione per cui “la residenza coniugale … resterà (ndr: in futuro, sen- za specificazioni sul quando) nella disponibilità esclusiva della sig.ra …. mentre il CP_1 sig. provvederà (ndr: in futuro, senza specificazioni sul quando) a CP_4 CP_4 trasferirsi altrove”).
Le richieste di revoca venivano disattese dal Tribunale che, all'udienza indicata del
16.4.2019, rilevato il mancato rispetto dei termini a comparire, autorizzava nuova notifi- cazione (rectius citazione) al (del) Sig. TE.
1.4 All'esito, il Giudice di prime cure ha ritenuto correttamente instaurato il contradditto- rio e che “in mancanza di dimostrazione da parte dell'attrice - a ciò onerata - del sostan- ziale squilibrio in favore della nel rapporto tra i coniugi apportato dall'atto di CP_1 trasferimento dell'08.10.14 (nulla viene dedotto dell'attività professionale della , CP_1 né del suo reddito pregresso rispetto alla separazione), deve presumersi che lo stesso ab- bia assunto la reale natura satisfattiva degli obblighi di mantenimento del marito verso la moglie (a compensazione del decremento della situazione patrimoniale e finanziaria di quest'ultima causata dalla separazione) e che pertanto abbia costituito per il CP_4 un esborso atto a peggiorare la sua situazione finanziaria e, conseguentemente, abbia as- sunto natura onerosa, tanto più che lo stesso è rimasto obbligato al versamento delle rate
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di mutuo. Né, pervero, in assenza di qualunque informazione in ordine alla situazione della famiglia ed al suo tenore di vita precedente alla separazione, deve ritenersi che la causa dell'atto, integrata dall'obbligo di mantenimento anche dei figli (destinatari di un impegno ad esborso mensile del TE di euro 800,00), possa connotare ex se l'atto di gratuità, da intendersi come decremento del patrimonio del debitore qualificato da spi- rito di liberalità”.
Qualificato l'atto dispositivo come oneroso, il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza
“dell'eventus damni provocato al creditore (l'immobile in oggetto era l'unico di cui era titolare il TE) e della sua certa consapevolezza di diminuire le garanzie patri- moniali della banca creditrice sua e della del quale il convenuto era Controparte_5 socio unico, oltre che poi liquidatore e, soprattutto, garante”, valutando l'atto “come suc- cessivo all'assunzione del debito (08.10.14- 09/12.09.13)”.
Quanto al requisito della consapevolezza del terzo, il giudice di primo grado ne ha ricono- sciuto la ricorrenza, in ragione del rapporto di coniugio e di convivenza tra le parti conve- nute al momento del trasferimento.
Il Tribunale ha così statuito “
1. Dichiara la contumacia di;
2. In ac- Controparte_4 coglimento della domanda promossa ex art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti della dell'atto di “Adempimento di obbligo deri- Parte_1 vante da accordi di separazione consensuale” per TA di di Napoli, Per_2 Per_2 rep. 6282, racc. 3762, stipulato tra i sig.ri e in data Controparte_4 CP_1
8.10.2014…”.
1.5. Avverso l'indicata pronuncia, , con atto del 4.6.2020, ha proposto appel- CP_1 lo, costituendosi nella medesima data, deducendo, a sostegno, quattro motivi di impugna- zione: 1) la nullità della rinotifica dell'atto di citazione del 28.12.2018, dolendosi dell'errore commesso dal Tribunale nel concedere un ulteriore termine per la rinnovazio- ne della notifica dell'atto di citazione, onde consentirne il perfezionamento, ex art. 143
c.p.c., senza tuttavia rilevare la decadenza in cui era incorsa parte attrice con la notifica del 28.2.2018; 2) la nullità della rinnovazione dell'atto di citazione, al Sig. CP_4 del 28.2.2018 e del 7.6.2019, per non avere il Tribunale tenuto conto del vizio afferente alla vocatio in ius, avendo l'attore notificato, in entrambe le occasioni, una copia dell'originario atto di citazione in uno a copia dell'ordinanza dispositiva della rinnovazio- ne;
3) l'insussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni, nonostante il bene fosse gravato di ipoteca in favore di un terzo creditore;
4) l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo.
L'appellante ha così concluso: “in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza impugnata, ovvero del giudizio di primo grado, per nullità insanabile delle rinotifiche e rinnovazioni dell'atto di citazione per essere la , incorsa nella Controparte_1 decadenza di cui all'art. 153 c.p.c. non avendo rispettato i termini perentori a comparire
163 bis c.p.c. e, in ogni caso, per nullità della vocatio in ius visti i motivi espressi nel pa-
5
ragrafo B del presente atto;
Nel merito:
1. accogliere il presente atto d'appello e, per
l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 1339/2020 emessa dal Tribunale di Na- poli, Giudice dott.ssa De Falco, pubblicata in data 7.2.202020, non notificata;
2. acco- gliere, altresì, tutte le conclusioni già rassegnate in prime cure, senza rinunzie di sorta, che si riportano integralmente: a) Rigettare la domanda proposta dall'attrice, confer- mando l'efficacia erga omnes dell'atto di “Adempimento di obbligo derivante da accordi di separazione consensuale” per TA di di Napoli, rep. 6282, racc. Per_2 Per_2
3762, stipulato tra il sig. e in data 8.10.2014; b) con- Controparte_4 CP_1 dannare la al pagamento del- Controparte_1 le spese, diritti ed onorario del presente giudizio in favore degli scriventi procuratori fat- tisene anticipatari;
c) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda e della sentenza di I grado dai Registri Immobiliari [immobile sito in Quarto (NA) al foglio 12, particella n. 645, sub. 12, piano T, cat. A/2, cl.1, vani 7,5], con esonero di responsabilità del Conservatore…”.
1.6 Si è costituita la , eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
e in ogni caso la sua infondatezza.
L'istituto di credito ha anche chiesto “di delibare la validità della (prima) notifica effet- tuata in primo grado (ex art. 140 c.p.c. in data 16.6.15, con perfezionamento in data
2.7.15), eseguita presso il luogo di effettiva residenza, a quella data, del convenuto sig.
, prendendo atto, in subordine, che la sig.ra – soggetto Controparte_4 CP_1 diverso dal destinatario delle notifiche contestate – risulta priva di legittimazione a solle- vare doglianze sul punto, in quanto validamente evocata nel giudizio definito dalla sen- tenza regolarmente pronunciata nei suoi confronti”.
1.7 Nelle more del giudizio ha spiegato intervento, ex art. 111 c.p.c., Controparte_2
e, per essa, quale sua procuratrice e mandataria, quale cessio-
[...] CP_3 naria del credito vantato dalla (in forza di contratto di cessione CP_1 Controparte_1 pro soluto dei crediti pecuniari del 13.12.2021), chiedendo l'estromissione della cedente.
1.8 La causa è stata assegnata al relatore previo scardinamento da altro ruolo, in data
11.2.2025, ed è stata chiamata per la discussione, ex art. 281 sexies cpc, all'udienza dell'11.12.2025.
2. Il Merito.
2.1 In via preliminare va detto che l'indicazione della data del 15.1.2020 della prima udienza contenuta nella copia dell'appello notificata al contumace, a fronte della forma- zione dell'atto in data 4.6.2020, alcuna rilevanza può assumere, essendo noto che, in tema di citazione a comparire, l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione per- ché anticipata rispetto a quella di notifica, non integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa tutte le volte in cui l'errore sia immediatamente riconoscibile e il convenuto possa superarlo intuitivamente, in base al tenore dell'atto e tenendo presenti i termini a compari- re, ovvero, quando la causa sia stata iscritta a ruolo, possa facilmente attivarsi, secondo
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buona fede (art. 88 cod. proc. civ), per conoscere la data esatta di comparizione (Cass. civ., Sez. II, 30/03/2006, n. 7523).
2.1. Sempre in via preliminare, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione, ex art. 342 cpc, deve reputarsi coperta dal giudicato (cfr. anche subito in- fra).
2.2. Va altresì dichiarata l'ammissibilità dell'appello, posto che i motivi di censura soddi- sfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia.
2.3. Quanto all'applicazione dell'art. 348 bis c.p.c., la questione deve ritenersi superata poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure im- plicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione sempli- ficata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
2.4. Per ciò che concerne, invece, l'intervento della va ri- Controparte_2 portato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessiona- rio al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica con- testazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma pro- va, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di re- gola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche ope- razioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2 della suddetta disposizione, tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia speci- ficamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valuta- ta, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'opera- zione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di ces- sione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legitti- mazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certez- za a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione
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nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Cass. civ., Sez. III
Ord., 22/06/2023, n. 17944).
Nella specie, la cessionaria ha depositato comunicazione dei rapporti ceduti, da cui si evince, in primo luogo, il numero NDG per il mutuo e cioè il n. 1272960.
E se è vero che la detta comunicazione non appare sottoscritta va aggiunto che è stato prodotto anche l'avviso di cessione pubblicato in G.U., II parte, n. 151 del 21.12.2021, così fornendo elementi utili a dimostrare l'inclusione dei crediti in esame.
Nell'avviso si legge che “…i Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 1° gennaio 2018. In particolare,
è stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la re- lativa Cedente alla 00:01 del 1° gennaio 2021”. CP_1
Infine, va detto che in giudizio è presente anche il cedente che alcuna contestazione ha mosso.
Ancora, la Corte aderisce all'impostazione secondo cui in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/04/2025, n. 10541).
Pertanto, tutti i riferiti elementi, complessivamente considerati, inducono il Collegio a procedere oltre.
Non può invece essere accolta la richiesta di estromissione dal giudizio della cedente, po- sto che, ai sensi dell'art. 111, terzo comma c.p.c., in caso di successione a titolo particola- re nel diritto controverso, l'estromissione dell'alienante è subordinata al consenso delle altre parti, nella specie mancante.
Va infine chiarito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che la comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non deve essere notificata al contumace, non rientrando tale atto tra quelli per i quali l'art. 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 23/01/2023, n. 1935).
2.5 Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'errore commesso dal Tribunale che, all'udienza del 9.11.2018, dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione al Sig. ha: CP_4
• onerato parte attrice alla notifica della citazione e del presente verbale nel rispet- to dei termini a comparire, fissando la successiva udienza del 16.4.2019;
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• alla detta udienza, stante il mancato rispetto dei termini a comparire avvenuto con la citazione del 28.12.2018, ha assegnato un ulteriore termine per la sua rinnova- zione, senza rilevare la decadenza in cui era incorsa parte attrice, posto che, con l'ordine di integrazione, non era stato assegnato uno specifico termine per l'adempimento, per cui occorreva fare riferimento al calcolo a ritroso dei termini a comparire.
La censura non è condivisibile.
In primo luogo, ex art. 346 cpc, essendo l'Istituto totalmente vittorioso, la Corte non è esonerata dalla verifica della correttezza della prima notifica (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordi- nanza, 23/09/2021, n. 25840), così come richiesto.
Ed effettivamente, a seguito di produzione di certificato di residenza dal quale desumere la stessa in Quarto, Via G De Falco, 160 al momento della notificazione, la prima notifica si reputa eseguita correttamente ex art. 140 cpc, anche in ragione del fatto che nel verbale di separazione si legge che “il sig. provvederà a trasferirsi altrove” e Controparte_4 dunque con valutazione proiettata in futuro.
Peraltro, nello stesso atto di trasferimento, la residenza del Sig. TE è indicata proprio in Via De Falco, n. 160, mentre, a fronte della prima notifica eseguita nel giugno
2015, solo in data 18.12.2015, come si desume dal certificato prodotto, il predetto è emi- grato in Pozzuoli.
In ogni caso, per mera completezza, va detto che il motivo non avrebbe potuto essere ac- colto.
Non si ignora il principio citato dall'appellante ed espresso da Cass. 26401/2009 (“in te- ma di litisconsorzio necessario, ove l'ordine di integrazione del contraddittorio venga da- to senza l'indicazione del termine finale per la notificazione dell'atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai "termini di legge" e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l'integrazione, il provvedimento deve essere inteso nel senso che il termine ultimo per l'integrazione si identifica nell'ultimo giorno utile per garantire
l'osservanza del termine di comparizione stesso, pena l'estinzione del processo, trattan- dosi di termine perentorio. Tale termine può individuarsi in quello di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che non sia in- feriore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integra- zione, ai sensi dell'art. 307, terzo comma, ultimo inciso, del codice di rito”).
Vale nondimeno richiamarne altro, posto che, a seguito delle decisioni della Corte costi- tuzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del
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termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragione- vole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine apposita- mente concesso dal giudice per detta rinnovazione (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell'atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri ana- grafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell'atto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in seguito all'avvenuta rifissazione dell'udienza di trattazione del giudizio, in difesa, oltretutto, di fissazione da parte del giudice di un termine perentorio) (Cass. civ., Sez. II, 19/03/2007, n. 6360).
Nella specie, parte attrice, onerata della rinnovazione della notifica con ordinanza del
9.11.2018, si era attivata consegnando l'atto all'ufficiale giudiziario in data 19.12.2018 (a fronte della successiva udienza del 16.4.2019), ed a seguito di esito negativo della notifi- ca, ha riattivato il processo notificatorio, con istanza ex art. 143 c.p.c. del 28.12.2018.
Ebbene, già in data 19.12.2018 vi è stata la prima spedizione ed è a questo momento che occorre fare riferimento.
In motivazione della sentenza citata si legge: “…devesi rilevare la manifesta fondatezza del ricorso, non potendosi imputare alla parte notificante l'esito negativo della notifica- zione tempestivamente richiesta e dovendosi, invece, riconoscere una sanante sollecita diligenza nel provvedere alla successiva notificazione valida, eseguita entro breve lasso di tempo dalla precedente previa pertinente istanza al giudice all'udienza dallo stesso fis- sata quale termine ultimo al riguardo, ciò in applicazione, mutatis mutandis, dei criteri dettati, in materia d'effetti dell'esito negativo delle notificazioni, dalla recente pronunzia delle SS. UU. di questa Corte 4.5.06 n. 10216. Per la quale la tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario perfeziona la notificazione per il notificante, evitando al medesimo anche l'effetto di decadenza dal rimedio impugnatorio, nell'ipotesi di non tem- pestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d'impulso, con la conseguenza, in tal caso, che è in potere della parte medesi- ma di rinnovare validamente la notificazione anche oltre il termine perentorio per l'im- pugnazione.
Conclusione cui le SS. UU. sono pervenute sulla considerazione che un'interpretazione della normativa giusprocessuale in tema di notificazioni correttamente orientata sulla base dei principi desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost. debba, di necessità, escludere che al mancato completamento dell'attività di notificazione per fatto non riconducibile ad errore
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o negligenza del disponente possa per questi derivare un effetto di decadenza, in quanto, come già più volte evidenziato dalle pronunzie del Giudice delle leggi in materia, le ga- ranzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitare l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità (C. Cost.
69/94), in ragione d'un principio di portata generale riferibile ad ogni tipo di notificazio- ne (C. Cost. 477/02, 28/04, 97/04, 154/05)” (Cass. civ., Sez. II, 19/03/2007, n. 6360, cit.).
E sempre per doverosa completezza va detto come non vi sia stata tempestiva e analitica contestazione, ex art. 342 cpc, anche del rispetto del termine per la seconda citazione del
5.6.2019, che questa volta appare assegnato (a prescindere da ogni considerazione sulla legittimazione a sollevare tale vizio, e su questo punto, pure subito infra), per cui la detta considerazione in rito avrebbe precluso comunque ogni valutazione.
Dunque, per tutte riferite ragioni - tra cui quella di ritenere corretta la prima notificazione
– e comunque ognuna autonomamente dirimente, il primo motivo va disatteso.
3.2. Con il secondo motivo di appello, la Signora ha contestato al Tribunale di non CP_1 aver tenuto conto della nullità dell'atto di citazione in rinnovazione notificato al Sig.
[...]
, per vizio afferente la vocatio in ius, avendo l'attore notificato, in entrambe le Per_3 occasioni, una copia dell'originario atto di citazione in uno a copia dell'ordinanza disposi- tiva della rinnovazione, senza il rispetto delle previsioni contenute nell'art. 163 cpc.
Neppure questo motivo può essere accolto.
Va chiarito, infatti, che, nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius", ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164
c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscon- trata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involon- taria) del convenuto/appellante (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/07/2023, n.
19265).
E tuttavia, in applicazione del combinato disposto del secondo comma dell'art. 157 cpc
(“soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successi- va all'atto o alla notizia di esso”) e del primo comma dell'art. 161 cpc (“la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”), solamente Ca- randente avrebbe potuto fare valere il detto vizio, promuovendo apposito motivo di CP_4 appello.
Ed infatti, i vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le re-
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gole proprie dei vari mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame com- porta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria (Cass. civ., Sez. II, Ordi- nanza, 27/05/2019, n. 14434).
3.3. Con il terzo e quarto motivo di impugnazione, trattati congiuntamente per motivi di connessione logica, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle circostanze di fatto il cui corretto esame, invece, avrebbe escluso la ricorrenza dei requisiti dell'azione revocatoria, in particolare dell'eventus damni e della consapevolezza del terzo.
In particolare, quanto al danno, l'appellante, con il terzo motivo, ha evidenziato che il
Tribunale, in ragione dell'esistenza di iscrizione ipotecaria sul bene, non ha tenuto conto che, quando ad agire, come nel caso di specie, è un creditore chirografario su un bene ipo- tecato, l'attore deve dimostrare, in concreto, il ricorrere di un'effettiva probabilità di rea- lizzo in sede di vendita coattiva, nonostante la priorità del creditore garantito.
Con il quarto, la Signora ha contestato la decisione nella parte in cui si è ritenuto CP_1 ricorrere l'elemento soggettivo della consapevolezza del terzo, da escludere, all'inverso, tenuto conto che gli atti di assunzione di debito del erano cronologicamente CP_4 coincidenti con l'inizio del procedimento di separazione coniugale (ricorso per separazio- ne depositato 17.9.2013, mentre le ragioni di credito erano sorte con contratti del
9.9.2013) e che la scelta di una separazione consensuale non implicava necessariamente un "clima civile e di collaborazione" (come ritenuto dal Tribunale) tale da implicare la condivisione dei problemi finanziari.
In primo luogo, va detto che l'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solu- toria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazio- ne non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di as- solvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 22/04/2025, n. 10545).
Ciò posto, come noto, l'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantita- tiva del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2022, n. 15866).
Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile, ult. cit.).
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In ogni caso, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cassazione Civ.,
I, 26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre 1999, n. 12144; Cass. civ. Sez.
I Ord., 27/02/2024, n. 5113).
L'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimo- niale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimo- nio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 04/07/2006, n. 15265; Cass. civ. Sez. I
Ord., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Quanto poi alla circostanza che il bene fosse gravato da ipoteca in favore di altro credito- re, vale richiamare il principio a tenore del quale, l'esistenza di un'ipoteca sul bene ogget- to dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'e- sercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto di- spositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al mo- mento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della ga- ranzia ipotecaria (Cass. civ., III, 27/02/2023, n. 5815).
Quanto al requisito soggettivo, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito (come nella specie, posto che l'atto è dell'8.10.2014 a fronte della fideiussione e dell'avallo del settembre 2013), è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel de- bitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dal- la specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che as- sumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 6/05/2025, n. 13102).
Nel caso di specie, la consapevolezza della Signora è facilmente desumibile dal CP_1 vincolo coniugale con il Sig. al momento del sorgere del debito (posto che CP_4
l'iscrizione della causa di separazione, per stessa ammissione dell'appellante – pag. 26 – è avvenuta in data 17.9.2023) e dalla convivenza desumibile dallo stesso atto di trasferi- mento.
Tali complessivi elementi rendono avvertiti della duplice condizione soggettiva, a pre-
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scindere dal clima civile che ha accompagnato la separazione consensuale tra coniugi, pu- re evidenziato dal Giudice di prime cure in maniera condivisibile.
La stessa prova testimoniale articolata dalla convenuta nel giudizio di primo grado (1) è vero che la sig.ra era all'oscuro della situazione debitoria del sig. CP_1 CP_4 stante la grave crisi matrimoniale attraversata dai due coniugi, già a far data dal settem- bre 2012, sfociata poi nel decreto di omologa di separazione consensuale del 30.1.2014;
2) è vero che la sig.ra dal marito è sempre stata esclusa da tutto quanto afferisse CP_1 le attività lavorative e/o imprenditoriali dello stesso;
3) è vero che proprio l'esclusione della sig.ra , da parte del marito, da tutto quanto afferisse le attività lavorative e/o CP_1 imprenditoriali dello stesso, ha rappresentato uno dei motivi principali ed assorbenti la decisione di separarsi assunta, in prima battuta dalla sig.ra stessa), contiene cir- CP_1 costanze generiche e negative.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado di giudizio e vengono liquida- te, nel rapporto tra l'appellante e la soc. per azioni, in Controparte_1 Pt_1 applicazione del D.M. 55/14 e successive modifiche, con esclusione, tuttavia, della fase decisionale, non avendo l' più articolato difese dopo la costituzione e le note di CP_6 trattazione scritta del 18.1.2021.
Quanto alle spese tra appellante e società interventrice ex art. 111 c.p.c. le stesse vengono compensate in ragione della contenuta e limitata attività difensiva svolta dalla cessionaria.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugna- zione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o impro- cedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidenta- le, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata n. 1339/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 7.2.2020, nel procedimento n. 16019/2015, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che li- Parte_1 quida in euro 3.260,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, CPA e IVA come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese per ciò che concerne gli altri rapporti;
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• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a ver- sare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, in data 11.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
Il Presidente
dott. Giuseppe Vinciguerra
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