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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 366 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Parolin e Lucia Lago
e
LA RC, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Capacchione
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
che disponeva le presenti note scritte confermi le seguenti
CONDIZIONI
1) Affidare il figlio in maniera condivisa tra i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, che continuerà a vivere presso la casa coniugale di Monticello Conte Otto (VI), Via Europa n. 69
2) Entrambi i genitori conservano i loro diritti ed obblighi in relazione all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento del figlio , rispettandone le volontà e le Per_1
determinazioni;
3) Le parti concordano che il padre NI MA, avrà diritto a vedere il figlio , Per_1
in ragione dell'età dello stesso, secondo il seguente calendario:
• Un pomeriggio a settimana, dalle ore 15:30 alle ore 21:00;
• Due weekend al mese, alternati, con un solo pernottamento presso l'abitazione del padre;
• Ferie estive: una settimana nel mese di agosto, durante la quale il padre potrà portare il minore in Puglia, assumendosi gli oneri relativi agli spostamenti di andata e ritorno. Nel
caso in cui il viaggio si compia in automobile, la IG se ne farà carico per Pt_1
intero, andata a e ritorno.
4) I periodi di visita del padre potranno essere modificati di comune accordo tra le parti, il padre si impegna a comunicare per tempo i suoi turni lavorativi, non appena disponibili, in modo da concordare le visite nel concreto.
5) Il SI. NI verserà tramite bonifico bancario alla SI.ra , entro il giorno 5 Pt_1
di ogni mese, la somma di euro 250 a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio,
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
6) I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute in favore del figlio individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza nella misura del 50% ciascuno.
7) Gli assegni familiari, ora assegno unico, verranno percepiti in toto dalla IG . Pt_1
8) Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/02/2025 e LA Parte_1
RC hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore Persona_2 All'esito dell'udienza del 24.04.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eSIenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, l'1.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 366 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Parolin e Lucia Lago
e
LA RC, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Capacchione
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
che disponeva le presenti note scritte confermi le seguenti
CONDIZIONI
1) Affidare il figlio in maniera condivisa tra i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, che continuerà a vivere presso la casa coniugale di Monticello Conte Otto (VI), Via Europa n. 69
2) Entrambi i genitori conservano i loro diritti ed obblighi in relazione all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento del figlio , rispettandone le volontà e le Per_1
determinazioni;
3) Le parti concordano che il padre NI MA, avrà diritto a vedere il figlio , Per_1
in ragione dell'età dello stesso, secondo il seguente calendario:
• Un pomeriggio a settimana, dalle ore 15:30 alle ore 21:00;
• Due weekend al mese, alternati, con un solo pernottamento presso l'abitazione del padre;
• Ferie estive: una settimana nel mese di agosto, durante la quale il padre potrà portare il minore in Puglia, assumendosi gli oneri relativi agli spostamenti di andata e ritorno. Nel
caso in cui il viaggio si compia in automobile, la IG se ne farà carico per Pt_1
intero, andata a e ritorno.
4) I periodi di visita del padre potranno essere modificati di comune accordo tra le parti, il padre si impegna a comunicare per tempo i suoi turni lavorativi, non appena disponibili, in modo da concordare le visite nel concreto.
5) Il SI. NI verserà tramite bonifico bancario alla SI.ra , entro il giorno 5 Pt_1
di ogni mese, la somma di euro 250 a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio,
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
6) I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute in favore del figlio individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza nella misura del 50% ciascuno.
7) Gli assegni familiari, ora assegno unico, verranno percepiti in toto dalla IG . Pt_1
8) Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/02/2025 e LA Parte_1
RC hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore Persona_2 All'esito dell'udienza del 24.04.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eSIenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, l'1.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo