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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/11/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 938/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO Presidente
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 938/2025 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato l'8.4.2025
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
DR NI DI, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
DR IC, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto - pagina 1 di 6 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Casa trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025, nella quale la parti hanno congiuntamente aderito alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice e hanno, pertanto, rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Tarcento il 16.9.2017;
2. Mantenimento delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di separazione, e quindi € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore , da aggiornarsi sulla base dell'indice ISTAT con Per_1 ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
3. Estensione del periodo di permanenza di assieme al padre con Per_1 ulteriore pernotto anche di domenica nei fine settimane di competenza paterna, fermo l'impegno del sig. a gestire la sveglia e CP_1
l'accompagnamento a scuola del figlio con l'ausilio della propria rete familiare, evitando in ogni caso di imporre a alzate Per_1 eccessivamente anticipate rispetto all'orario di ingresso a scuola;
4. Abbandono delle parti di ogni reciproca pretesa di restituzione di somme per crediti sino ad ora maturati;
5. Spese di lite compensate
RAGIONI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha evocato in Parte_1 giudizio il coniuge , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio concordatario a Tarcento (UD) il 16.9.2017 in regime di separazione dei beni (atto iscritto nel registro di quel Comune all'anno
2017, al n. 6, parte 2, serie A) e dal quale si era giudizialmente separata con sentenza parziale pronunciata da Tribunale di Udine di data 5.5.2022 – sentenza definitiva di data 6.6.2023 -, per sentir pronunciare la sentenza di divorzio con le conseguenti statuizioni anche di carattere economico.
La ricorrente ha, infatti, inizialmente dedotto: a) dal matrimonio era pagina 2 di 6 nato il figlio il 23.10.2020; b) che il marito non aveva Persona_2 reperito un abitazione autonoma, così come previsto nella sentenza di separazione, ma era rimasto a vivere nell'abitazione che condivide con sua madre e il marito di lei con conseguente consistente risparmio di spesa;
c) che dalla sentenza di separazione il sig. aveva aumentato i CP_1 suoi redditi mentre la ricorrente lamentava di trovarsi in una situazione di difficoltà economica avendo a disposizione redditi limitati.
Concludeva, pertanto, chiedendo la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione relative alla condivisione della responsabilità genitoriale sul figlio , la sua collocazione abitativa Per_1 materna e le frequentazioni genitoriali. Chiedeva, inoltre, l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio minore stabilito in sede di separazione da euro 400,00 ad euro 600,00, onerando altresì il resistente dell'accollo del 70% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di Controparte_1 divorzio e, nell'insistere per la conferma dell'affido del figlio ad entrambi i genitori, ne chiedeva il collocamento paritetico come da piano genitoriale dimesso in atti, con mantenimento della residenza anagrafica presso la madre. Si opponeva alla richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento per il figlio minore e alla richiesta di diversa ripartizione delle spese straordinarie, contestando il miglioramento della sua condizione economica, deducendo sul punto l'imminente stipula di un contratto di locazione. A sua volta chiedeva la modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio ad euro 200,00.
All'udienza del 23.9.2025 le parti accoglievano la proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore rassegnando così le conclusioni congiunte sopra riprodotte. Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la sua definizione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n.2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla pagina 3 di 6 Legge n.55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere effettivamente dichiarati qualora si accerti che
“ la comunione spirituale e materiale di coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale dei coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto…” purché la stessa separazione si sia protratta ininterrottamente da “ almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale o da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nella vicenda in esame, i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti sussistono a pieno titolo. Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione si evince che il Tribunale di Udine pronunciava sentenza parziale sullo status in data 5.5.2022, con prima udienza di comparizione delle parti avanti al presidente in data 23.2.2022, e successiva sentenza definitiva in data 6.6.2023, sicché alla data del deposito del presente ricorso erano ampiamente trascorsi i termini di legge.
E' da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato anche il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza alcuna comunanza di vita. Un tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non vi sono poi valide ragioni per disattendere le conclusioni congiunte formulate dalle parti anche sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, trattandosi di conclusioni non contrarie all'interesse materiale e morale del figlio . Per_1
Nulla occorre disporre a titolo di assegno divorzile, in difetto di domanda.
Le spese di lite trovano integrale compensazione tra le parti. pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e nel Comune di Tarcento in data Parte_1 Controparte_1
16.9.2017;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tarcento di procedere alla annotazione della sentenza (matrimonio trascritto nel
Registro dei Matrimoni del predetto Comune dell'anno 2017, numero
6, parte 2, serie A;
3) CONFERMA l'affido del minore in via condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori, disponendone il collocamento presso la madre, con diritto di visita del padre secondo le modalità già stabilite nella sentenza di separazione, ma con estensione del periodo di permanenza di assieme al padre con ulteriore pernotto anche Per_1 di domenica nei fine settimana di competenza paterna, fermo l'impegno del sig. a gestire la sveglia e l'accompagnamento CP_1
a scuola del figlio con l'ausilio della propria rete familiare, evitando in ogni caso di imporre a alzate eccessivamente anticipate Per_1 rispetto all'orario di ingresso a scuola;
4) CONFERMA le condizioni economiche stabilite nella sentenza di separazione, e quindi: a) € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore entro il giorno 10 di ogni Per_1 mese, da aggiornarsi sulla base dell'indice ISTAT con ripartizione al
50% delle spese straordinarie;
b) riconoscimento in via esclusiva dell'assegno unico universale alla sig.ra Pt_1
5) dispone a titolo di mantenimento reciproco;
Per_3
6) DA' ATTO che le parti hanno definito ogni altra questione economica ancora pendente e non hanno più null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra; pagina 5 di 6 7) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Presidente
dott. Fabio LUONGO
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