TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 4408/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa congiuntamente con ricorso telematico in data 07/04/2025, discussa nella Camera di Consiglio del
07/05/2025 promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
difesa e rappresentata dall'avv. Maria Elena Pagani, presso il cui studio sito in Milano, Corso
Sempione n. 36, è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], difeso e CP_1 C.F._2
rappresentato dall'avv. Dario Ciarletta, presso il cui studio sito in Milano, via Anfossi 36, è elettivamente domiciliato;
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunto.
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Lette il ricorso congiunto depositato dalle parti volto ad ottenere la separazione delle parti, e decorsi i termini, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
Rilevato che le parti hanno chiesto, l'affido condiviso della minore , nata il [...], con Per_1 proseguimento della presa in carico del nucleo già avviata dei Servizi sociali di Cesano Boscone;
Pagina 1 Ritenuto che nell'ambito di procedimenti instaurati su istanza congiunta non è possibile procedere né al conferimento, né alla revoca, né alla conferma di incarichi e/o deleghe ai Servizi Sociali, essendo possibile adottare tali statuizioni solo con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e non in forza di accordo delle parti, che, in questi giudizi, viene solo omologato dal giudice;
Ritenuto, altresì, che in detti procedimenti non è possibile svolgere attività istruttoria;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso congiunto debba essere rigettato;
Ritenuto che le spese debbano essere compensate,
P.Q.M.
Letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate.
Si comunichi.
Milano, 07/05/2025
Il Giudice rel .est. Il Presidente
dott.ssa Valentina Di Peppe dott. Anna Cattaneo
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa congiuntamente con ricorso telematico in data 07/04/2025, discussa nella Camera di Consiglio del
07/05/2025 promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
difesa e rappresentata dall'avv. Maria Elena Pagani, presso il cui studio sito in Milano, Corso
Sempione n. 36, è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], difeso e CP_1 C.F._2
rappresentato dall'avv. Dario Ciarletta, presso il cui studio sito in Milano, via Anfossi 36, è elettivamente domiciliato;
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunto.
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Lette il ricorso congiunto depositato dalle parti volto ad ottenere la separazione delle parti, e decorsi i termini, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
Rilevato che le parti hanno chiesto, l'affido condiviso della minore , nata il [...], con Per_1 proseguimento della presa in carico del nucleo già avviata dei Servizi sociali di Cesano Boscone;
Pagina 1 Ritenuto che nell'ambito di procedimenti instaurati su istanza congiunta non è possibile procedere né al conferimento, né alla revoca, né alla conferma di incarichi e/o deleghe ai Servizi Sociali, essendo possibile adottare tali statuizioni solo con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e non in forza di accordo delle parti, che, in questi giudizi, viene solo omologato dal giudice;
Ritenuto, altresì, che in detti procedimenti non è possibile svolgere attività istruttoria;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso congiunto debba essere rigettato;
Ritenuto che le spese debbano essere compensate,
P.Q.M.
Letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate.
Si comunichi.
Milano, 07/05/2025
Il Giudice rel .est. Il Presidente
dott.ssa Valentina Di Peppe dott. Anna Cattaneo
Pagina 2