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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 684 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 684/2020 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in MILANO, VIA S. BARNABA N. 30, presso lo studio dell'avv. FAZIO
MONICA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA C.DA CAVARRETTA 88 SANT'AGATA DI MILITELLO presso lo studio dell'avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: factoring
In fatto e in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
premesso di essere cessionaria del credito maturato da
[...] CP_2
a titolo di corrispettivo per fornitura di energia verso il
[...] [...]
, ha chiesto la condanna di quest'ultimo al Controparte_1 pagamento delle seguenti somme:
1 - € 63.284,66 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 450,47 per il mancato pagamento della NDI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI, prodotta sub doc. 6 e riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 7, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.
192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 2.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Si è costituito il rilevando la mancanza Controparte_1 del contratto di fornitura di energia elettrica in forma scritta ai sensi dell'art. 17 del R.D. del 18.11.1923 n. 2440, nonché la nullità della pretesa creditoria la nullità azionata dall'attrice mediante l'atto di citazione notificato, per carenza del requisito della copertura finanziaria in violazione dell'art. 23 del D.L. n. 66/1989 (trasfuso nell'art. 191 T.U.E.L.), rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado di giudizio;
ha poi eccepito l'inidoneità della fattura – documento di formazione unilaterale – a costituire prova del credito nell'ordinario giudizio di cognizione. Tanto premesso, il convenuto ha chiesto il rigetto delle
2 domande attoree, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositate le memorie ex art. 183 cpc, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 281 quinquies e 190 cpc.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
In tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisca (per quel che qui rileva) per l'adempimento, deve dare prova della fonte, negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, e allegare l'inadempimento della controparte, mentre il debitore, convenuto per l'adempimento, deve dare prova di avere adempiuto o di non averlo potuto fare per causa non imputabile.
Il creditore dunque, deve dare la prova del contratto.
Alla stregua di quanto sancito dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre
1923, n. 2440, i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
Ciò comporta, per giurisprudenza costante (cfr Cass. Civ. 10910/2011) che la volontà della pubblica amministrazione debba essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo;
che la manifestazione di volontà non può essere implicita né desunta da comportamenti meramente attuativi (come ad esempio il pagamento della prestazione) e che il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve essere consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (Cass. Civ. 2772/1998, 6406/1998,
11687/1999 e 20340/2010).
Si aggiunga, ancora, che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura
3 finanziaria, come previsto appunto dall'art. 191 D.Lgs.vo n. 267 del 2000; diversamente discendendone la nullità tanto dell'eventuale delibera che lo autorizzi quanto del conseguente contratto stipulato in assenza della stessa, ferma, pur sempre, l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (Cass. Civ. n. 33768/2019).
E inoltre “In materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico — incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”. (Cassazione civile sez. I, 13/06/2018, n.15410).
Alla luce della documentazione prodotta dall'attrice deve ritenersi l'assenza di prova circa l'esistenza e la validità del contratto di fornitura di energia elettrica.
Di fatti i documenti allegati sono dei moduli di adesione a proposte contrattuali che non possono essere considerati come contratti in forma scritta che raccolgono contestualmente la proposta e l'accettazione da parte della PA.
Inoltre, il contratto in forma scritta non è sufficiente a obbligare la
Pubblica Amministrazione nei confronti di terzi, ma è necessario che sussista anche un impegno di spesa.
L'art. 183 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000), al 1° comma, recita: “L'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151”.
4 Dalla disamina dell'art. 183 T.U.E.L., si evince che l'impegno di spesa è un atto interno all'amministrazione, seppur con implicazioni anche esterne, che non determina l'insorgenza di alcun diritto a favore del creditore. Con l'impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è: “determinata la somma da pagare, determinato il creditore, indicata la ragione”. Tuttavia, affinché l'impegno sia effettivamente esecutivo non occorre soltanto l'individuazione degli elementi necessari, ma anche l'attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario (o di altro dipendente individuato nel regolamento di contabilità), della copertura finanziaria dell'impegno stesso, ossia la capienza del relativo intervento del bilancio. L'assenza di tale atto di controllo determina un vizio nella formazione dell'impegno di spesa che deve considerarsi, in tal caso, affetto da nullità assoluta.
A tal proposito, si rammenta, pure, che l'art.191 del Testo Unico degli Enti locali prevede una rigorosa osservanza delle procedure contabili, secondo cui:
1. gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. E continua al comma 4: Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1,2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la
5 fornitura. Si è, quindi, in presenza di una novazione soggettiva disposta dalla legge, per effetto della quale titolare del rapporto obbligatorio non
è più la P.A. ma il suo amministratore o funzionario. In assenza, pertanto, dei necessari atti di imputazione della spesa, si realizza una frattura del nesso organico con l'apparato pubblico e la conseguente responsabilità non può essere attribuita alla P.A..
Nella concreta fattispecie parte attrice non ha fornito adeguata prova del proprio credito poiché non ha fornito prova documentale dei contratti redatti per iscritto ed in modo contestuale oltre che del relativo impegno di spesa.
Per quanto precede, la domanda attorea va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il valore minimo dei parametri di riferimento, in considerazione del valore della causa, del tenore delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande di parte attrice;
condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, di CP_1
€ 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mariella Nocifora.
Patti, 08/02/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 684/2020 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in MILANO, VIA S. BARNABA N. 30, presso lo studio dell'avv. FAZIO
MONICA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA C.DA CAVARRETTA 88 SANT'AGATA DI MILITELLO presso lo studio dell'avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: factoring
In fatto e in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
premesso di essere cessionaria del credito maturato da
[...] CP_2
a titolo di corrispettivo per fornitura di energia verso il
[...] [...]
, ha chiesto la condanna di quest'ultimo al Controparte_1 pagamento delle seguenti somme:
1 - € 63.284,66 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 450,47 per il mancato pagamento della NDI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI, prodotta sub doc. 6 e riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 7, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.
192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 2.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Si è costituito il rilevando la mancanza Controparte_1 del contratto di fornitura di energia elettrica in forma scritta ai sensi dell'art. 17 del R.D. del 18.11.1923 n. 2440, nonché la nullità della pretesa creditoria la nullità azionata dall'attrice mediante l'atto di citazione notificato, per carenza del requisito della copertura finanziaria in violazione dell'art. 23 del D.L. n. 66/1989 (trasfuso nell'art. 191 T.U.E.L.), rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado di giudizio;
ha poi eccepito l'inidoneità della fattura – documento di formazione unilaterale – a costituire prova del credito nell'ordinario giudizio di cognizione. Tanto premesso, il convenuto ha chiesto il rigetto delle
2 domande attoree, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositate le memorie ex art. 183 cpc, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 281 quinquies e 190 cpc.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
In tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisca (per quel che qui rileva) per l'adempimento, deve dare prova della fonte, negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, e allegare l'inadempimento della controparte, mentre il debitore, convenuto per l'adempimento, deve dare prova di avere adempiuto o di non averlo potuto fare per causa non imputabile.
Il creditore dunque, deve dare la prova del contratto.
Alla stregua di quanto sancito dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre
1923, n. 2440, i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
Ciò comporta, per giurisprudenza costante (cfr Cass. Civ. 10910/2011) che la volontà della pubblica amministrazione debba essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo;
che la manifestazione di volontà non può essere implicita né desunta da comportamenti meramente attuativi (come ad esempio il pagamento della prestazione) e che il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve essere consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (Cass. Civ. 2772/1998, 6406/1998,
11687/1999 e 20340/2010).
Si aggiunga, ancora, che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura
3 finanziaria, come previsto appunto dall'art. 191 D.Lgs.vo n. 267 del 2000; diversamente discendendone la nullità tanto dell'eventuale delibera che lo autorizzi quanto del conseguente contratto stipulato in assenza della stessa, ferma, pur sempre, l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (Cass. Civ. n. 33768/2019).
E inoltre “In materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico — incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”. (Cassazione civile sez. I, 13/06/2018, n.15410).
Alla luce della documentazione prodotta dall'attrice deve ritenersi l'assenza di prova circa l'esistenza e la validità del contratto di fornitura di energia elettrica.
Di fatti i documenti allegati sono dei moduli di adesione a proposte contrattuali che non possono essere considerati come contratti in forma scritta che raccolgono contestualmente la proposta e l'accettazione da parte della PA.
Inoltre, il contratto in forma scritta non è sufficiente a obbligare la
Pubblica Amministrazione nei confronti di terzi, ma è necessario che sussista anche un impegno di spesa.
L'art. 183 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000), al 1° comma, recita: “L'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151”.
4 Dalla disamina dell'art. 183 T.U.E.L., si evince che l'impegno di spesa è un atto interno all'amministrazione, seppur con implicazioni anche esterne, che non determina l'insorgenza di alcun diritto a favore del creditore. Con l'impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è: “determinata la somma da pagare, determinato il creditore, indicata la ragione”. Tuttavia, affinché l'impegno sia effettivamente esecutivo non occorre soltanto l'individuazione degli elementi necessari, ma anche l'attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario (o di altro dipendente individuato nel regolamento di contabilità), della copertura finanziaria dell'impegno stesso, ossia la capienza del relativo intervento del bilancio. L'assenza di tale atto di controllo determina un vizio nella formazione dell'impegno di spesa che deve considerarsi, in tal caso, affetto da nullità assoluta.
A tal proposito, si rammenta, pure, che l'art.191 del Testo Unico degli Enti locali prevede una rigorosa osservanza delle procedure contabili, secondo cui:
1. gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. E continua al comma 4: Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1,2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la
5 fornitura. Si è, quindi, in presenza di una novazione soggettiva disposta dalla legge, per effetto della quale titolare del rapporto obbligatorio non
è più la P.A. ma il suo amministratore o funzionario. In assenza, pertanto, dei necessari atti di imputazione della spesa, si realizza una frattura del nesso organico con l'apparato pubblico e la conseguente responsabilità non può essere attribuita alla P.A..
Nella concreta fattispecie parte attrice non ha fornito adeguata prova del proprio credito poiché non ha fornito prova documentale dei contratti redatti per iscritto ed in modo contestuale oltre che del relativo impegno di spesa.
Per quanto precede, la domanda attorea va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il valore minimo dei parametri di riferimento, in considerazione del valore della causa, del tenore delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande di parte attrice;
condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, di CP_1
€ 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mariella Nocifora.
Patti, 08/02/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
6