Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia, all'udienza del 14-04-2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6817 dell'anno 2020
OGGETTO
Riconoscimento assegno familiare
TRA
(C.F. ), elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Guido Lombardo, che la rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E
, CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De Benedictis, giusta procura generale alle liti in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 31.12.2020, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo: di essere titolare dal CP_1
01.05.1990 di pensione superstiti n. 20021218, categoria SO;
che il nucleo familiare era composto dalla esponente e da un figlio maggiorenne, , Controparte_2
CP_ riconosciuto inabile con decorrenza dal Febbraio 1999; di aver presentato all'
CP_ domanda per gli assegni familiari il 05.07.2019; che l' le aveva riconosciuto la prestazione a far data dal 01.01.2019; di aver dunque proposto ricorso amministrativo il
10.10.2019, respinto con provvedimento del 22.01.2020.
1
di aver presentato la documentazione utile al riconoscimento (redditi percepiti a far data dall'anno 2013 e il modello SS3) e che sussistevano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento degli arretrati.
Tanto premesso, l'istante concludeva per l'accertamento del proprio diritto alla concessione degli assegni al nucleo familiare maturati sin dall'1/07/2014, con
CP_ conseguente condanna dell' alla “corresponsione della relativa indennità non erogata per il periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2018, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata in data 13.12.2022, CP_1
contestando la domanda ed eccependo in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo e l'intervenuta prescrizione del diritto richiesto.
Nel merito, rilevava l' che “gli anf sono sempre stati pagati sul trattamento CP_1
pensionistico antecedentemente alla data del 01/01/2019. Con l'istanza di ricostituzione del 2019 è stato chiesto il ripristino sul trattamento pensionistico degli anf non pagati per assenza di dati reddituali;
con elaborazione del 17/9/2019 sono stati pagati gli anf dal 1/1/2019. Nulla è dovuto per il periodo pregresso”.
Concludeva per “il difetto di legittimazione dell' e, nel merito, per il CP_1
rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Rinviata la causa per la discussione, veniva successivamente disposto – a causa dell'intervenuto trasferimento della Giudice originaria assegnataria del giudizio - lo scardinamento del giudizio e la sua riassegnazione a questo Presidente di sezione, il quale fissava l'odierna udienza di discussione in cui, all'esito della discussione, pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
CP_ In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dall' di nullità del ricorso introduttivo.
Infatti, deve condividersi l'orientamento della S. C. secondo il quale nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni di fatto o degli elementi di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione
2 di predisporre la propria difesa, né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio
(cfr. ex multis Cass. ord.17-07-2018, n.19009; Cass. 22-03-2018, n.7199; Cass. 17-01-
2014, n.896).
Di contro, nel caso di specie, il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio ha consentito alla controparte di difendersi nel merito ed a questo giudicante di poter conoscere la vicenda processuale nella sua completezza, in guisa da poter pervenire ad una delibazione relativa alla fondatezza della domanda.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, le disposizioni di cui alla L.n.153/88, di conversione del d.l. n.69/88 disciplinano l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare che si caratterizza per l'accentuazione del processo di redistribuzione del reddito attraverso un sistema dei trattamenti di famiglia, diretto ad assicurare una forma di tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. Invero,
l'assegno compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (art.2, II co. prima parte L.153/88). Detto reddito, preso a parametro per la corresponsione dell'assegno, viene elevato per quei familiari che risultino meritevoli di una specifica e più intensa tutela per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
La misura è, dunque, riservata ai percettori di un reddito da lavoro, da pensione o da altra misura previdenziale scaturente da prestazione lavorativa.
Tale assegno viene erogato in base alla ricorrenza di alcuni presupposti quali il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare, il numero dei membri della famiglia, la tipologia di nucleo familiare.
Con riferimento in particolar modo al reddito, la legge ha stabilito che l'assegno non spetta qualora la somma degli emolumenti percepiti dall'intero nucleo familiare sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo stesso (art. 2, co.10 del d.l. n. 69 del 1988). L'assegno al nucleo familiare, in sostanziale discontinuità rispetto alle misure precedenti, (ad es. l'assegno familiare), si riferisce al reddito familiare considerato nel suo complesso, costituito, cioè, dalla somma di quanto apportato da ciascuno dei suoi componenti alla condizione economica della famiglia, ai fini del raggiungimento della soglia reddituale che dà diritto alla prestazione (Cass. 6953/2023).
Il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare costituisce,
3 pertanto, un elemento costitutivo del diritto preteso.
Cont
Nel caso di specie la ricorrente lamenta l'omessa corresponsione dell' er CP_ gli anni dal 2014 al 2019; l' in sede amministrativa, con il provvedimento reso in data 22.01.2020 ha respinto il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente in data
10.10.2019 – avendo posto a base del rigetto la considerazione secondo cui “il mancato pagamento delle quote nell'anno 2019 è dovuto alla mancata trasmissione e/o aggiornamenti dei redditi”, pertanto con il rinnovo 2019 il CEI ha sospeso
l'erogazione della quota ANF, ripristinandola in caso di ricostituzione” Nella difesa articolata in questo in questo giudizio, eccepisce di aver versato quanto dovuto per l'anno 2019 e che gli arretrati non sono stati liquidati per assenza di dati reddituali.
Nello specifico, infatti, rileva, con la memoria di costituzione, “gli anf sono sempre stati pagati sul trattamento pensionistico antecedentemente alla data del 01/01/2019. Con
l'istanza di ricostituzione del 2019 è stato chiesto il ripristino sul trattamento pensionistico degli anf non pagati per assenza di dati reddituali;
con elaborazione del
17/9/2019 sono stati pagati gli anf dal 1/1/2019. Nulla è dovuto per il periodo pregresso”.
Tuttavia, è stata dedotta e provata dalla ricorrente, sin dalla proposizione della domanda amministrativa presentata in data 30.06.2019 (n. 2036822100135, ricevuta il
05.07.2019), la sussistenza dei requisiti reddituali: in particolare risultano specificate le dichiarazioni per i redditi dall'anno 2013 al 2019 (pari a 0); la domanda contiene altresì la dichiarazione della “di non avere altre pensioni da parte dello Stato o di Pt_1 altri Enti italiano o stranieri”. Vieppiù sono stati prodotti in atti lo stato di famiglia e certificazione medica relativa al figlio , inabile. Persona_1
A tal riguardo, questo giudicante richiama il condivisibile orientamento della S.C. secondo cui la prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare, a norma del comma 9 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, deve essere fornita dal richiedente
(Cass. n. 16710 del 2022; Cass. n. 8973 del 2014) attraverso un'attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Tale attestazione risulta prodotta in giudizio dalla ricorrente, corredata della prova di
CP_ trasmissione all' in data 05.07.2019: ne consegue pertanto la evidente infondatezza dell'eccezione sollevata dall' resistente siccome smentita documentalmente. CP_1
Con l'istituzione dell'ANF, peraltro, è venuto meno il requisito della vivenza a carico – CP_ pure eccepita dalla difesa dell' con la propria memoria difensiva - costituente
4 pilastro delle precedenti prestazioni in ambito familiare.
In definitiva, risultando rispettati i requisiti imposti dalla legge ed atteso che, ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 797/1955 (cui l'art.2 comma 3 della L.n.29/19888 fa espresso rinvio), “Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce…”, la ricorrente ha diritto al pagamento degli assegni familiari dall' 01.08.2014 al 31.12.2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' , con ricorso depositato in data 31.12.2020, così Parte_1 CP_1
provvede:
• Accoglie la domanda e dichiara il diritto di alla concessione degli Parte_1
assegni per il nucleo familiare arretrati maturati dal 01-08-2014 al 31-12-2018 e per l'effetto, condanna l' al relativo pagamento, oltre interessi legali;
CP_1
CP_
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite, determinate in €.1.400,00, oltre
IVA e CPA come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 14-04-2025
Il Giudice del lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
5