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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5369 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 2513/2020
All'udienza collegiale del giorno 25/09/2025 ore 12:00
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Relatrice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti D'APOLLONIO GIUSEPPE, presente;
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti ; Avv. Scerpa, in sost. Controparte_2
Controparte_3
Avv./Avv.ti; , presente;
Controparte_4
Presente per pratica forense
Dr.: Persona_1
Tessera numero: Num_1
Ordine Avvocati di: CP_1
*** Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Marianna D'Avino R.G. N. 2513/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera rel./est.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. adiva il Tribunale Parte_1
di Roma, al fine di sentire condannare e la CP_1 CP_3
al pagamento dei compensi maturati per una serie di attività professionali,
[...]
indicate espletate per conto dell'Amministrazione capitolina, con vittoria di spese e compensi,
In particolare, a sostegno della domanda deduceva che, con delibera n. 395 del 09.08.2005
il ha affidato alla la gestione del patrimonio CP_5 Controparte_3
immobiliare del medesimo In esecuzione della detta delibera e del CP_5 relativo contratto di appalto del 30.09.2005, il ha conferito alla CP_5 [...]
una PROCURA SPECIALE REP. 108115 del 19.12.2005, in forza della CP_3
quale l'ente gestore è stato facoltizzato ad avviare una serie di giudizi in nome e per conto di Parte_2
Precisava l'attore che, durante la fase gestoria del patrimonio immobiliare, la
[...]
avvalendosi di detta procura speciale e giusta superiore autorizzazione CP_3
del ha nominato l'Avv. quale legale del medesimo CP_5 Parte_1
per l'instaurazione di una serie di giudizi per: sfratti per morosità da CP_5
promuovere nei confronti dei conduttori morosi;
atti di citazione da promuovere nei confronti degli occupanti sine titulo di alloggi del CP_5
Il disciplinare di incarico prevedeva espressamente quanto segue: 'L'incarico
comprenderà ogni e qualsivoglia attività preordinata al rilascio dell'immobile e al
recupero dei crediti (comprensivi di canoni e oneri accessori insoluti, interessi legali e
spese processuali), ….. Il compenso riconosciuto non maturerà prima del definitivo,
completo e diligente esaurimento del presente incarico, e non potrà essere liquidato in
misura superiore ai minimi tariffari, avendo in ogni caso riguardo alle prestazioni
effettive ed utilmente rese';
rilevava altresì l'attore che in data 25.06.2015 la ha comunicato Controparte_3
all'Avv. la fine dell'attività gestoria del patrimonio immobiliare del Pt_1 CP_5
, nonché la cessazione della validità della procura speciale, invitando lo
[...]
scrivente a richiedere direttamente al sia il pagamento di quanto CP_5
maturando per le pratiche svolte, sia indicazioni operative per l'avvio della FASE
esecutiva dei provvedimenti giudiziali ottenuti.
Che di conseguenza in data 07.01.2016 aveva inviato una lettera raccomandata a.r., con la quale: aa) si riepilogavano i contenziosi svolti per conto del;
bb) CP_5
si indicavano i contenziosi ancora in corso (in fase istruttoria o in fase conclusionale); cc) si chiedeva autorizzazione ad avviare la fase esecutiva di tutti i provvedimenti giudiziali ottenuti e favorevoli al (sfratti per morosità o sentenze che ordinavano CP_5
il rilascio degli immobili in favore del . Tale attività esecutiva, infatti, CP_5
era necessaria affinché l'incarico fosse compiutamente portato a termine, e potesse maturare il diritto al compenso professionale ed alla sua liquidazione.
Che detta missiva rimaneva senza alcun riscontro. In data 02.02.2016 ed era quindi stata inviata una seconda lettera raccomandata a.r. al , con la quale: si CP_5 CP_5
dava atto della mancata autorizzazione ad avviare la fase esecutiva per la messa in esecuzione dei provvedimenti ottenuti;
si rappresentava, pertanto, il venire meno – ai fini del completamento dell'incarico professionale affidato ed ai fini della maturazione del compenso legale - della clausola di preventiva messa in esecuzione prevista nelle lettere di affidamento incarico (è evidente che, laddove il non intendeva più CP_5
porre in esecuzione i provvedimenti ottenuti in sede giudiziale, veniva a decadere la clausola apposta al momento del conferimento dell'incarico professionale, e l'avv.
[...]
avrebbe maturato in quel momento il diritto al compenso ed il diritto alla sua Pt_1
liquidazione); si quantificava – salvo migliore puntualizzazione – i compensi maturati sulla base delle TARIFFE Forensi vigenti alla data del 02.02.2016; si concedeva termine di venti giorni per la nomina di un sostituto processuale;
si inviata il CP_5 CP_5
all'immediato pagamento degli onorari maturati.
A seguito dell'inerzia di l'attore adiva il Tribunale di Roma per sentirla CP_1
condannare al pagamento dei compensi quantificati in prima battuta facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 e l. 31.12.2012 n 247, e successivamente, a fronte della richiesta del mediante applicazione dei minimi tariffari. CP_5
A seguito della costituzione in giudizio del il Giudice disponeva il CP_5
mutamento di rito (da sommario a cognizione piena), ed autorizzava l'Amministrazione
Capitolina alla chiamata in causa della Controparte_3 Le pratiche patrocinate per conto del venivano puntualmente CP_5
indicate nell'atto introduttivo del giudizio dall'istante, che formulava le seguenti richieste: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, e previ i necessari accertamenti e declaratorie:
A) accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. ad ottenere dal Parte_1 CP_5
, se del caso anche a titolo di ingiustificato arricchimento, il pagamento dei
[...]
compensi maturati in relazione ai giudizi meglio indicati nelle premesse del presente atto,
così indicati:
A1) compensi determinati avuto riguardo ai minimi di tariffa vigente alla data di
conclusione di ciascun incarico, per un Totale di euro 134.285,69 (IVA e C.P. compresi),
ovvero euro 105.931,64 al netto degli oneri fiscali, oltre euro 13.085,26 per rimborso
spese, o altro importo maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia;
B) per l'effetto condannare il , in p.l.r.p.t., a pagare all'Avv. CP_5 Parte_1
l'importo di cui sopra di complessivi euro 147.370,95 ovvero altro importo
[...]
maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali moratori come per legge,
ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi
moratori decorrenti dalla data di richiesta di pagamento del gennaio del 2016.
C) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio chiedendo e ottenendo di essere autorizzata a CP_1
chiamare in causa (al fine di sentirla condannare a tenere indenne Controparte_3
e, comunque, a manlevare l' da ogni avversa pretesa), Controparte_6
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando tutto quando ex adverso dedotto in fatto ed in diritto, in particolare evidenziando il CP_5
non aveva mai conferito direttamente ai legali designati dalla società alcun
[...] CP_3
mandato volto alla gestione del contenzioso inerente il proprio patrimonio immobiliare, mandato specificamente conferito alla Società in virtù del suindicato contratto di CP_3
appalto.
Il Tribunale di Roma a conclusione del giudizio di primo grado emetteva la sentenza n.
1667 del 27.01.2020, non notificata, con la quale rigettava le domande formulate dall'Avv. , attuale appellante, con la seguente motivazione: “in data Parte_1
18.3.2013 l'Avv. ha sottoscritto un atto di transazione con il quale ha concordato Pt_1
che, alla scadenza del predetto contratto di appalto, la per conto di CP_3
avrebbe provveduto al pagamento dei compensi relativi agli incarichi CP_1
ricevuti e da ricevere per i quali si sono verificate le “condizioni di esigibilità del
compenso” a fronte dell'emissione del preavviso di parcella” , prevedendo altresì che “
l'avvocato dichiara di rinunciare, coevamente alla scadenza del contratto d'appalto….al
pagamento delle fatture di cui al punto 1 che precede nei confronti della CP_3
e ad ogni altra ulteriore pretesa connessa agli incarichi professionali dalla stessa
conferiti nell'ambito del predetto contratto di appalto (v. doc. n.7 ; CP_3
6) i compensi per i quali l'Avv. agisce nei confronti di sono, Pt_1 CP_1
quindi, relativi a incarichi che, alla data di cessazione del contratto di appalto
(20.10.2014 come indicata nel doc. 60) non erano ancora esauriti o in relazione ai quali
non si erano già verificate le condizioni di esigibilità del compenso previste nel
conferimento dell'incarico (v. singoli mandati allegati in atti, doc. n.1-58) e che l'Avv.
[...]
assume non essersi realizzate perché il non lo ha autorizzato a Pt_1 CP_5
mettere in esecuzione i titoli ottenuti o a proseguire i giudizi in corso (v. e lettere inviate
a in data 7.01.2016 e 2.2.2016 doc. n.61 e 62). CP_1
7) infondata appare l'eccezione del convenuto di difetto di legittimazione CP_1
passiva in relazione alla domanda proposta nei suoi confronti dall'Avv. , ciò in Pt_1
quanto il mandato professionale è stato sì conferito all'Avv. dalla Pt_1 [...]
ma in nome e per conto del (ora Controparte_3 CP_5 CP_1 “avvalendoci all'uopo delle facoltà conferiteci dal stesso, giusta procura CP_5
speciale rep. 18115 del 19.12.2005…..”.
8) Nei singoli mandati si specifica che “Il presente incarico viene conferito altresì in
forza del contratto intercorrente tra e la in data CP_1 Controparte_3
30.09.2005…..per cui si intende che lo svolgimento del rapporto professionale andrà
uniformato alle disposizioni ivi contenute”, nonché, per i mandati conferiti nell'anno
2013, è anche specificato che “ alla definitiva scadenza del Contratto d'Appalto…il
pagamento del compenso…laddove si sia verificata la condizione di esigibilità del
compenso, dovrà essere richiesto direttamente ed esclusivamente a (v. CP_1
mandato 17.07.2013).
9) Nelle premesse della procura speciale conferita alla dal Comune di CP_3
si legge, infine, che il Comune di ha già conferito una procura per svolgere CP_1 CP_1
tutte le attività affidate in appalto e che intende conferire “con il presente atto …..anche
la procura per l'instaurazione e gestione delle liti come prevista dall'art. 12.5.17 del
Capitolato d'oneri espressamente richiamato nel contratto d'appalto” e, quindi,
conferisce procura speciale “affinché , con i più ampi poteri di firma, promuova o resista
in nome e per conto del con il ministero di legali di propria CP_5
fiducia….tutti i procedimenti giudiziari sia di cognizione che di esecuzione ritenuti
necessari…” per il buon esito delle prestazioni oggetto del predetto contratto (v. pag. 3
e 4 doc. n.8 . CP_3
10) L'art. 10 del Capitolato d'oneri precisa, infine, che “sono a carico
dell'Amministrazione ( tutte le spese vive, determinate nei limiti delle CP_5
tariffe professionali” e tutte le procure conferite all'Avv. recano la dizione “Il Pt_1
…, rappresentato dalla .” (v. procure a margine dei CP_5 Controparte_7
singoli atti giudiziari allegati al ricorso). 11) Si ritiene, pertanto, che il (ora sia legittimato CP_5 CP_1
passivo nel presente giudizio in quanto soggetto in nome e per conto del quale sono stati
conferiti all'Avv. tutti gli incarichi professionali. Pt_1
12) In conclusione, si ritiene che il (ora sia il soggetto CP_5 CP_1
a nome del quale è stato validamente conferito da l'incarico all'Avv. CP_3 [...]
e che dovrebbe essere tenuto al pagamento dei compensi relativi all'attività Pt_1
professionale oggetto del presente giudizio, ove concretamente accertati nell'an e nel
quantum.
13) Nel caso in esame non è in contestazione il conferimento del mandato da parte della
per conto del né il compimento delle attività Controparte_3 CP_5
giudiziali allegate e documentate ma il verificarsi di tutte le “condizioni di esigibilità”
alle quale le parti hanno inteso condizionare il diritto al pagamento del relativo
compenso.
In gran parte dei conferimenti di incarico è, infatti, previsto che “L'incarico si intenderà
esattamente adempiuto soltanto con tutte le attività di rilascio dell'immobile e di recupero
dei debiti, nei limiti di quanto sopra. Il compenso riconosciuto non maturerà prima del
definitivo, completo esaurimento del presente incarico e non potrà essere liquidato in
misura inferiore ai minimi tariffari”…… Si ritiene, pertanto, che la domanda dell'Avv.
, anche a seguito della rideterminazione dei compensi sulla base dei minimi Pt_1
tariffari concordati con l'accettazione dell'affidamento degli incarichi e/o
dell'applicazione delle tariffe applicabili alla data di definizione dell'attività, non possa
trovare accoglimento per difetto di adeguata prova del verificarsi, per ogni singolo
incarico ricevuto, delle condizioni di esigibilità del compenso specificamente concordate
(ovvero esito favorevole del giudizio, rilascio dell'immobile e recupero dei crediti nonchè
esperimento infruttuoso di tutte le procedure di recupero coatto etc.).”Risulta, infatti, dai
documenti allegati che la dal 25.06.2015 ha comunicato all'Avv. Controparte_3 di aver trasmesso a tutti gli atti relativi ai giudizi in corso e ai Pt_1 CP_1
titoli esecutivi conseguiti (v. doc. n.60 prodotto senza il relativo allegato) e che Pt_1
l'Avv. ha chiesto a con lettere datate 7.1.2016 e 2.2.2016 di Pt_1 CP_1
proseguire la propria attività senza ricevere alcuna risposta o mandato al riguardo (v.
doc. n.61 e 62 ). Non risultano, tuttavia, dalla copiosa documentazione in atti Pt_1
richieste inviate dall'Avv. a che gestiva in quegli anni il Pt_1 Controparte_3
contenzioso- o a (per il successivo periodo dal 2014 al 2016) che attestino CP_1
che l'Avv. abbia richiesto, in data prossima all'emissione dei singoli titoli Pt_1
esecutivi, di essere autorizzato a metterli in esecuzione e/o ad attivarsi per ultimare il
proprio incarico e maturare il diritto al relativo compenso.
Deve, pertanto, desumersi dalle predette comunicazioni che alla data del 2016 non si
fossero ancora verificate le “Condizioni di esigibilità” del compenso espressamente
previste nei mandati e che, tenuto conto della data di emissione di alcuni titoli esecutivi
(v. ad es. doc. n.24 o doc. nn.10 e 11 decreti di convalida di sfratto datati 2009 e del 2011)
e della mancata risposta di tali condizioni non si potessero più realizzare CP_1
nel 2016 per il venir meno di un concreto interesse all'esecuzione dei predetti titoli o dei
presupposti per le quali erano stati emessi”.
Il procedimento di appello
Avverso la citata sentenza veniva proposto appello per i seguenti motivi:
Omesso esame della documentazione prodotta dall'Avv. agli atti di Parte_1
causa del primo grado di giudizio. Omessa ed errata valutazione della inesistenza del diritto del difetto di adeguata prova del verificarsi, per ogni singolo incarico ricevuto,
delle condizioni di esigibilità del compenso specificamente concordate;
ritenendo l'appellante che l'Avv. ha depositato agli atti del giudizio di primo grado, copia Pt_1
di tutti i provvedimenti ottenuti per conto del CP_5 Tutti i giudizi per i quali si agisce in questa sede e che risultano depositati hanno avuto un esito favorevole per il neppure un giudizio è stato perso dall'Avv. CP_5
per conto del Pt_1 CP_5
E tanto non è mai stato contestato dal trattandosi di fatto pacifico ed CP_5
ammesso.
L'appellante presentava le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. ad ottenere dal Parte_1 CP_5
se del caso anche a titolo di ingiustificato arricchimento, il pagamento dei
[...]
compensi maturati in relazione ai giudizi meglio indicati nelle premesse del presente atto,
così indicati:
A1) compensi determinati avuto riguardo ai minimi di tariffa vigente alla data di conclusione di ciascun incarico, per un Totale di euro 134.285,69 (IVA e C.P. compresi),
ovvero euro 105.931,64 al netto degli oneri fiscali, oltre euro 13.085,26 per rimborso spese, o altro importo maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia;
B) per l'effetto condannare il , in p.l.r.p.t., a pagare all'Avv. CP_5 Parte_1
l'importo di cui sopra di complessivi euro 147.370,95 ovvero altro importo
[...]
maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali moratori come per legge,
ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi moratori decorrenti dalla data di richiesta di pagamento del gennaio del 2016.
C) in via subordinata, condannare il sempre per le causali di cui in CP_5
premessa del presente appello, al pagamento in favore dell'Avv. della minore Pt_1
somma di euro 78.617,85 e in via ulteriormente subordinata al pagamento delle sole spese anticipate per euro 6.794,44.
D) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e con incremento degli interessi moratori.” Si costitutiva ribadendo che nella procura speciale in data 19 dicembre CP_1
2005, rep. 108115 rilasciata dinanzi al Segretario Generale del Comune di che: CP_1
…tali servizi (gestione integrata amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare comunale) sono stati aggiudicati alla (…) in attuazione di tale Controparte_3
provvedimento il di e la suddetta impresa hanno stipulato un CP_5 CP_1
contratto…che…prevede, tra l'altro, il conferimento da parte dell'On.le Sindaco di
procura riferita a tutte le attività oggetto del contratto stesso…nonché il conferimento di
altre specifiche procure per la gestione dei rapporti condominiali e delle liti giudiziali. E
ancora: …con atto del Segretario Generale del Comune di del 21/10/2005 n. 8559, CP_1
il Sindaco del Comune di conferiva alla procura con i più CP_1 Controparte_3
ampi poteri di rappresentanza e firma per svolgere tutte le attività affidate in
appalto…eccetto il conferimento di una procura speciale per l'instaurazione delle liti
giudiziarie. Procura, quest'ultima, che veniva rilasciata, appunto, con il riferito atto.
Sostanzialmente – e anche formalmente – quindi con l'affidamento da parte di
[...]
della rappresentanza in giudizio del era posto in essere Controparte_3 CP_5
tra il legale incaricato e la un contratto in favore del terzo il CP_3 CP_5
quale non assumeva e non poteva assumere nei confronti del proprio difensore alcuna obbligazione contrattuale.
Detta obbligazione veniva assunta, per contro, unicamente nei confronti di
[...]
in forza del disposto dell'art. 10, ai sensi del quale “Sono a carico Controparte_3
dell'Amministrazione, ma saranno sostenute in via diretta dal Gestore per il successivo
rimborso, tutte le spese per bolli, postali, tasse di registro, notifiche, perizie tecniche,
accatastamenti, visure, diffide, spedizione bollettini, spese telegrafiche, spese per
l'informativa all'utenza, pubblicità, etc, ed ogni altra spesa assimilabile, connessa
all'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento. Sono a carico dell'Amministrazione tutte le spese vive, determinate nei limiti delle tariffe
professionali, necessarie per l'instaurazione dei giudizi o la resistenza in giudizi a tutela
delle ragioni del Comune, salvo la rivalsa nei confronti del soccombente. Le spese e le
competenze professionali, liquidate nei giudizi che si concludono con esito favorevole
sono rimborsate dal solo nell'ipotesi di rivalsa infruttuosa nei confronti del CP_5
soccombente, anche a seguito dell'esperimento di apposita procedura esecutiva ed a ogni
altro strumento satisfattivo previsto dall'ordinamento; sono altresì rimborsate dal
le spese e le competenze calcolate nei limiti minimi delle tariffe professionali CP_5
nell'ipotesi di compensazione nei giudizi che si concludono con esito favorevole;
in ogni
altra ipotesi sono rimborsate le sole spese vive documentate, mentre le competenze
professionali restano a carico del Gestore.
Le spese vive per la resistenza in giudizio saranno anticipate dall'Amministrazione dietro
richiesta documentata.
Sono a carico dell'Amministrazione le spese – complementari al servizio di gestione –
relative a specifiche attività professionali, di natura tecnica e giuridica (quali a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, progettazione, direzione lavori, perizie
tecniche, consulenze legali, consulenze gestionali di supporto all'Amministrazione)
inerenti i servizi oggetto del presente capitolato e/o servizi comunque riconducibili alle
attività oggetto del capitolato, determinate nei limiti dei minimi delle tariffe
professionali”.
presentava quindi le seguenti conclusioni: CP_1
“Nel merito, in via principale: rigettare l'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 1667/2020,
pubblicata in data 27.01.2020, resa nel procedimento contrassegnato con R.G. n.
34153/2016, accertando che nulla è dovuto all'odierno appellante;
- Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese azionate in questa sede, accertare e dichiarare che l'incarico professionale all'odierno appellante è stato conferito da e che Controparte_3
pertanto quest'ultima è tenuta a rendere indenne e, comunque, a manlevare l' da qualunque pretesa e da ogni conseguenza Controparte_6
pregiudizievole derivante dal presente giudizio.
Con ogni conseguente condanna, per entrambi i gradi, di competenze di lite, spese, anche generali, oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, essendo il legale costituito dipendente dell'Ente civico.”
Si costituiva sostanzialmente riportandosi alle deduzioni rese nel CP_3
giudizio di primo grado ed istando per la conferma della sentenza appellata.
La decisione della Corte di Appello
Va preliminarmente ì rilevato che, sebbene oggetto della causa sia il recupero di crediti professionali, la sentenza non è stata emessa in conformità del procedimento ex artt. 14
e 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e la causa è stata decisa dal giudice monocratico,
anziché collegiale, per cui è appellabile (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 8929/2023; Cass. Sez.
II, sent. n. 19905/2023; ordinanza, n. 3326 del 06/02/2024).
Ciò posto, va altresì evidenziato che non risulta efficacemente contestata con appello –
anche proposto in via incidentale – la sentenza di primo grado ove afferma la legittimazione passiva, rispetto alla domanda in esame di pagamento dei compensi professionali descritti in atti, di negando quella della CP_1 Controparte_3
Infatti è scritto nella sentenza impugnata: ha infatti eccepito il
[...] CP_1
difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda proposta nei suoi confronti dall'Avv. e la chiamata in garanzia da ha Pt_1 CP_3 CP_1
eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione ad ogni ulteriore domanda proposta nei suoi confronti. Orbene, in relazione alla predetta eccezione deve rilevarsi che il mandato è stato sì
conferito all'Avv. dalla ma in nome e per conto del Pt_1 Controparte_3
(ora “avvalendoci all'uopo delle facoltà conferiteci dal CP_5 CP_1
stesso, giusta procura speciale rep. 18115 del 19.12.2005…..”. Nei singoli CP_5
mandati si specifica che “Il presente incarico viene conferito altresì in forza del contratto
intercorrente tra e la in data 30.09.2005…..per cui CP_1 Controparte_3
si intende che lo svolgimento del rapporto professionale andrà uniformato alle
disposizioni ivi contenute”, nonché, per i mandati conferiti nell'anno 2013, è anche specificato che “ alla definitiva scadenza del Contratto d'Appalto…il pagamento del
compenso…laddove si sia verificata la condizione di esigibilità del compenso, dovrà
essere richiesto direttamente ed esclusivamente a (v. mandato CP_1
17.07.2013).
Nelle premesse della procura speciale conferita alla al CP_3 CP_5
si legge, infine, che il Comune di ha già conferito una procura per svolgere tutte le CP_1
attività affidate in appalto e che intende conferire “con il presente atto …..anche la
procura per l'instaurazione e gestione delle liti come prevista dall'art. 12.5.17 del
Capitolato d'oneri espressamente richiamato nel contratto d'appalto” e, quindi,
conferisce procura speciale “affinché , con i più ampi poteri di firma, promuova o resista
in nome e per conto del con il ministero di legali di propria CP_5
fiducia….tutti i procedimenti giudiziari sia di cognizione che di esecuzione ritenuti
necessari…” per il buon esito delle prestazioni oggetto del predetto contratto (v. pag. 3 e
4 doc. n.8 . CP_3
L'art. 10 del Capitolato d'oneri precisa, infine, che “sono a carico dell'Amministrazione
( ) tutte le spese vive, determinate nei limiti delle tariffe professionali” e CP_5
tutte le procure conferite all'Avv. recano la dizione “Il …, Pt_1 CP_5 rappresentato dalla .” (v. procure a margine dei singoli atti giudiziari Controparte_7
allegati al ricorso).
Si ritiene, pertanto, che il (ora sia legittimato CP_5 CP_1
passivo nel presente giudizio in quanto soggetto in nome e per conto del quale sono
stati conferiti all'Avv. tutti gli incarichi professionali>> (evidenziato in Pt_1
grassetto per pronta evidenza il dato saliente).
Né tanto meno il ha indicato quale sia l'accordo eventualmente intercorso con l CP_5
Romeo nell'ambito del rapporto di appalto con la stessa intrattenuto che abbia CP_3
eventualmente fatto obbligo all'appaltatrice dell'assunzione degli oneri connessi all'espletamento dei dedotti mandati professionali, a tanto non potendo valere la procura speciale legittimante la alla sola scelta del difensore legale e al conferimento del CP_3
potere di rappresentanza processuale in relazione ai vari giudizi da intraprendere a tutela del patrimonio comunale. Dal che l'inconferenza anche della giurisprudenza richiamata per affermare che la conferita rappresentanza processuale non vale a determinare l'obbligo del pagamento del compenso dell'avvocato, siccome, nell'ipotesi in esame,
come detto, tale obbligo deriva dai patti che regolano il contratto di appalto con la CP_3
come indicato dal primo giudice e innanzi riportato.
[...]
E tanto ciò è vero che, in data 18.3.2013, l'Avv. ha sottoscritto un atto di Pt_1
transazione con il quale ha concordato che, alla scadenza del predetto contratto di appalto,
la per conto di avrebbe provveduto al pagamento dei CP_3 CP_1
compensi relativi agli incarichi ricevuti e da ricevere per i quali si sono verificate le
“condizioni di esigibilità del compenso” a fronte dell'emissione del preavviso di parcella”
, prevedendo altresì che “ l'avvocato dichiara di rinunciare, coevamente alla scadenza
del contratto d'appalto….al pagamento delle fatture di cui al punto 1 che precede nei
confronti della e ad ogni altra ulteriore pretesa connessa agli incarichi CP_3 professionali dalla stessa conferiti nell'ambito del predetto contratto di appalto (v. doc.
nn. 6 e 7 della produzione di primo grado dell'appellante).
Nel merito la sentenza deve essere riformata.
Va al proposito evidenziato che non ha contestato la sentenza di primo CP_1
grado nella parte in cui dà per provata l'attività professionale per cui è qui chiesto compenso, essendo testualmente scritto in parte motiva: <
della documentazione allegata consentono di ritenere non contestate o comunque adeguatamente provate le seguenti circostanze di fatto:
1) in data 30.06.2005 il Comune di con contratto di appalto di servizi e relativo CP_1
Capitolato d'oneri del 13.11.2004 ha affidato alla la gestione del Controparte_3
patrimonio immobiliare del Comune, conferendo apposita procura speciale rep. n.108115
del 19.12.2005, in forza della quale l'ente gestore è stato facoltizzato ad avviare una serie di giudizi in nome e per conto di (v. doc. n.4-6 ); CP_1 Pt_1
2) durante la fase gestoria del patrimonio immobiliare, la Controparte_3
avvalendosi di detta procura speciale, ha nominato l'avv.
quale legale del medesimo per l'instaurazione di Parte_1 CP_5
una serie di giudizi relativi a sfratti per morosità ed occupazioni senza titolo;
3) l'Avv. ha richiesto il pagamento dei compensi relativi a n.58 procedimenti Pt_1
introdotti dall'anno 2007 al 2011, producendo per ogni singolo giudizio, la lettera di conferimento dell'incarico, gli atti e le relative parcelle (v. all. nn.1-58) nonché
specificando che gran parte si sono conclusi prima del 2011 e solo alcuni sono ancora pendenti (v. doc. n. 37 e 38, 48-51 giudizi rinviati per la precisazione delle conclusioni);
4) i conferimenti d'incarico allegati in atti contengono espresse pattuizioni in ordine ai compensi che, in sintesi, prevedono il mero rimborso spese in caso di esito negativo dell'attività e, in caso positivo, il pagamento di compensi ai minimi tariffari condizionati all'ultimazione dell'incarico (effettivo rilascio dell'immobile e/o recupero dei crediti) nonché a particolari condizioni di esigibilità e da richiedersi a a far data CP_1
dalla cessazione dell'Appalto (v. ad es. condizioni di esigibilità del corrispettivo previste nel doc. n. incarico conferito nel 2008 e nel doc. n. incarico conferito nel luglio 2013);
5) in data 18.3.2013 l'Avv. ha sottoscritto un atto di transazione con il quale ha Pt_1
concordato che, alla scadenza del predetto contratto di appalto, la per CP_3
conto di avrebbe provveduto al pagamento dei compensi relativi agli CP_1
incarichi ricevuti e da ricevere per i quali si sono verificate le “condizioni di esigibilità
del compenso” a fronte dell'emissione del preavviso di parcella” , prevedendo altresì che
“ l'avvocato dichiara di rinunciare, coevamente alla scadenza del contratto
d'appalto….al pagamento delle fatture di cui al punto 1 che precede nei confronti della
e ad ogni altra ulteriore pretesa connessa agli incarichi professionali CP_3
dalla stessa conferiti nell'ambito del predetto contratto di appalto (v. doc. n.7
[...]
; CP_3
6) i compensi per i quali l'Avv. agisce nei confronti di sono, Pt_1 CP_1
quindi, relativi a incarichi che, alla data di cessazione del contratto di appalto (20.10.2014
come indicata nel doc. 60) non erano ancora esauriti o in relazione ai quali non si erano già verificate le condizioni di esigibilità del compenso previste nel conferimento dell'incarico (v. singoli mandati allegati in atti, doc. n.1-58) e che l'Avv. assume Pt_1
non essersi realizzate perché il non lo ha autorizzato a mettere in CP_5
esecuzione i titoli ottenuti o a proseguire i giudizi in corso (v. ricorso e lettere inviate a in data 7.01.2016 e 2.2.2016 doc. n.61 e 62). CP_1
Tanto premesso e data per non contestata tutta l'attività professionale allegata e
documentata, si pone il problema di verificare se i compensi richiesti siano
effettivamente dovuto in base alle specifiche pattuizioni intercorse tra le parti (v.
Condizioni di esigibilità espressamente pattuite per ogni singolo incarico), se siano stati
correttamente determinati nel quantum. [……………..] Nel caso in esame non è in contestazione il conferimento del mandato
da parte della per conto del né il Controparte_3 CP_5 CP_5
compimento delle attività giudiziali allegate e documentate ma il verificarsi di tutte
le “condizioni di esigibilità” alle quale le parti hanno inteso condizionare il diritto al
pagamento del relativo compenso.
In gran parte dei conferimenti di incarico è, infatti, previsto che “L'incarico si
intenderà esattamente adempiuto soltanto con tutte le attività di rilascio dell'immobile
e di recupero dei debiti, nei limiti di quanto sopra. Il compenso riconosciuto non
maturerà prima del definitivo, completo esaurimento del presente incarico e non potrà
essere liquidato in misura inferiore ai minimi tariffari” >>
Il tribunale ha spiegato che, nonostante la evidenziata prova dell'attività professionale svolta e la correttezza del calcolo dei compensi, perché ridotti al minimo tariffario come da pattuizioni intercorse, il credito oggetto di lite non era esigibile per non essersi verificata la condizione del compimento di tutte le attività demandate, compreso la messa in esecuzione dei titoli giudiziari ottenuti, il tutto come da richiamata pattuizione.
Tuttavia deve qui osservarsi che risultano allegate in atti e riportate integralmente anche nell'atto di citazione in appello le due lettere con cui l'avv. istante chiede al comune di
Capitale di ricevere mandato professionale a tal fine, non essendo più valido quello CP_1
rilasciato da per intervenuta revoca dell'appalto che a tanto la Controparte_3
legittimava. Rispetto a tali richieste nulla ha provato di aver risposto e, CP_1
dunque, dovendo considerarsi la condizione sospensiva cui veniva subordinato il pagamento in esame come posta nel suo interesse, ed essendo dipeso il suo mancato avveramento dal suo colpevole inadempimento, come correttamente evidenziato dal medesimo appellante, la ridetta condizione deve darsi per come avverata, ai sensi dell'art. La sentenza va quindi riformata e va condannata al pagamento del chiesto CP_1
compenso di euro 134.285,69 (IVA e C.P. compresi), maggiorata degli interessi moratori decorrenti dalla data di richiesta di pagamento all'effettivo saldo.
Alla riforma della sentenza di primo grado consegue la necessità del governo delle spese di lite di entrambi i gradi, che, in applicazione del principio della soccombenza vanno poste a carico di e liquidate come da dispositivo, in ragione dei medi CP_1
tariffari vigenti e per questo grado con esclusione dei compensi per la fase
“trattazione/istruttoria” non svoltasi, essendo consistita in meri rinvii la prima e per non essersi affatto svolta la seconda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'appellante della somma CP_1
di euro 134.285,69 (IVA e C.P. compresi), maggiorata degli interessi moratori decorrenti dalla data di richiesta di pagamento all'effettivo saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, CP_1
che liquida quanto al primo, in €.
7.052 per compensi di avvocato e quanto al secondo in euro 5.000, per entrambi oltre accessori, in favore dell'appellante e dell'appellata
[...]
Controparte_3
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
La Cons. Est.
Anna Maria Teresa Gregori
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1359 c.c..
R.G. 2513/2020
All'udienza collegiale del giorno 25/09/2025 ore 12:00
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Relatrice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti D'APOLLONIO GIUSEPPE, presente;
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti ; Avv. Scerpa, in sost. Controparte_2
Controparte_3
Avv./Avv.ti; , presente;
Controparte_4
Presente per pratica forense
Dr.: Persona_1
Tessera numero: Num_1
Ordine Avvocati di: CP_1
*** Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Marianna D'Avino R.G. N. 2513/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera rel./est.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. adiva il Tribunale Parte_1
di Roma, al fine di sentire condannare e la CP_1 CP_3
al pagamento dei compensi maturati per una serie di attività professionali,
[...]
indicate espletate per conto dell'Amministrazione capitolina, con vittoria di spese e compensi,
In particolare, a sostegno della domanda deduceva che, con delibera n. 395 del 09.08.2005
il ha affidato alla la gestione del patrimonio CP_5 Controparte_3
immobiliare del medesimo In esecuzione della detta delibera e del CP_5 relativo contratto di appalto del 30.09.2005, il ha conferito alla CP_5 [...]
una PROCURA SPECIALE REP. 108115 del 19.12.2005, in forza della CP_3
quale l'ente gestore è stato facoltizzato ad avviare una serie di giudizi in nome e per conto di Parte_2
Precisava l'attore che, durante la fase gestoria del patrimonio immobiliare, la
[...]
avvalendosi di detta procura speciale e giusta superiore autorizzazione CP_3
del ha nominato l'Avv. quale legale del medesimo CP_5 Parte_1
per l'instaurazione di una serie di giudizi per: sfratti per morosità da CP_5
promuovere nei confronti dei conduttori morosi;
atti di citazione da promuovere nei confronti degli occupanti sine titulo di alloggi del CP_5
Il disciplinare di incarico prevedeva espressamente quanto segue: 'L'incarico
comprenderà ogni e qualsivoglia attività preordinata al rilascio dell'immobile e al
recupero dei crediti (comprensivi di canoni e oneri accessori insoluti, interessi legali e
spese processuali), ….. Il compenso riconosciuto non maturerà prima del definitivo,
completo e diligente esaurimento del presente incarico, e non potrà essere liquidato in
misura superiore ai minimi tariffari, avendo in ogni caso riguardo alle prestazioni
effettive ed utilmente rese';
rilevava altresì l'attore che in data 25.06.2015 la ha comunicato Controparte_3
all'Avv. la fine dell'attività gestoria del patrimonio immobiliare del Pt_1 CP_5
, nonché la cessazione della validità della procura speciale, invitando lo
[...]
scrivente a richiedere direttamente al sia il pagamento di quanto CP_5
maturando per le pratiche svolte, sia indicazioni operative per l'avvio della FASE
esecutiva dei provvedimenti giudiziali ottenuti.
Che di conseguenza in data 07.01.2016 aveva inviato una lettera raccomandata a.r., con la quale: aa) si riepilogavano i contenziosi svolti per conto del;
bb) CP_5
si indicavano i contenziosi ancora in corso (in fase istruttoria o in fase conclusionale); cc) si chiedeva autorizzazione ad avviare la fase esecutiva di tutti i provvedimenti giudiziali ottenuti e favorevoli al (sfratti per morosità o sentenze che ordinavano CP_5
il rilascio degli immobili in favore del . Tale attività esecutiva, infatti, CP_5
era necessaria affinché l'incarico fosse compiutamente portato a termine, e potesse maturare il diritto al compenso professionale ed alla sua liquidazione.
Che detta missiva rimaneva senza alcun riscontro. In data 02.02.2016 ed era quindi stata inviata una seconda lettera raccomandata a.r. al , con la quale: si CP_5 CP_5
dava atto della mancata autorizzazione ad avviare la fase esecutiva per la messa in esecuzione dei provvedimenti ottenuti;
si rappresentava, pertanto, il venire meno – ai fini del completamento dell'incarico professionale affidato ed ai fini della maturazione del compenso legale - della clausola di preventiva messa in esecuzione prevista nelle lettere di affidamento incarico (è evidente che, laddove il non intendeva più CP_5
porre in esecuzione i provvedimenti ottenuti in sede giudiziale, veniva a decadere la clausola apposta al momento del conferimento dell'incarico professionale, e l'avv.
[...]
avrebbe maturato in quel momento il diritto al compenso ed il diritto alla sua Pt_1
liquidazione); si quantificava – salvo migliore puntualizzazione – i compensi maturati sulla base delle TARIFFE Forensi vigenti alla data del 02.02.2016; si concedeva termine di venti giorni per la nomina di un sostituto processuale;
si inviata il CP_5 CP_5
all'immediato pagamento degli onorari maturati.
A seguito dell'inerzia di l'attore adiva il Tribunale di Roma per sentirla CP_1
condannare al pagamento dei compensi quantificati in prima battuta facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 e l. 31.12.2012 n 247, e successivamente, a fronte della richiesta del mediante applicazione dei minimi tariffari. CP_5
A seguito della costituzione in giudizio del il Giudice disponeva il CP_5
mutamento di rito (da sommario a cognizione piena), ed autorizzava l'Amministrazione
Capitolina alla chiamata in causa della Controparte_3 Le pratiche patrocinate per conto del venivano puntualmente CP_5
indicate nell'atto introduttivo del giudizio dall'istante, che formulava le seguenti richieste: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, e previ i necessari accertamenti e declaratorie:
A) accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. ad ottenere dal Parte_1 CP_5
, se del caso anche a titolo di ingiustificato arricchimento, il pagamento dei
[...]
compensi maturati in relazione ai giudizi meglio indicati nelle premesse del presente atto,
così indicati:
A1) compensi determinati avuto riguardo ai minimi di tariffa vigente alla data di
conclusione di ciascun incarico, per un Totale di euro 134.285,69 (IVA e C.P. compresi),
ovvero euro 105.931,64 al netto degli oneri fiscali, oltre euro 13.085,26 per rimborso
spese, o altro importo maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia;
B) per l'effetto condannare il , in p.l.r.p.t., a pagare all'Avv. CP_5 Parte_1
l'importo di cui sopra di complessivi euro 147.370,95 ovvero altro importo
[...]
maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali moratori come per legge,
ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi
moratori decorrenti dalla data di richiesta di pagamento del gennaio del 2016.
C) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio chiedendo e ottenendo di essere autorizzata a CP_1
chiamare in causa (al fine di sentirla condannare a tenere indenne Controparte_3
e, comunque, a manlevare l' da ogni avversa pretesa), Controparte_6
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando tutto quando ex adverso dedotto in fatto ed in diritto, in particolare evidenziando il CP_5
non aveva mai conferito direttamente ai legali designati dalla società alcun
[...] CP_3
mandato volto alla gestione del contenzioso inerente il proprio patrimonio immobiliare, mandato specificamente conferito alla Società in virtù del suindicato contratto di CP_3
appalto.
Il Tribunale di Roma a conclusione del giudizio di primo grado emetteva la sentenza n.
1667 del 27.01.2020, non notificata, con la quale rigettava le domande formulate dall'Avv. , attuale appellante, con la seguente motivazione: “in data Parte_1
18.3.2013 l'Avv. ha sottoscritto un atto di transazione con il quale ha concordato Pt_1
che, alla scadenza del predetto contratto di appalto, la per conto di CP_3
avrebbe provveduto al pagamento dei compensi relativi agli incarichi CP_1
ricevuti e da ricevere per i quali si sono verificate le “condizioni di esigibilità del
compenso” a fronte dell'emissione del preavviso di parcella” , prevedendo altresì che “
l'avvocato dichiara di rinunciare, coevamente alla scadenza del contratto d'appalto….al
pagamento delle fatture di cui al punto 1 che precede nei confronti della CP_3
e ad ogni altra ulteriore pretesa connessa agli incarichi professionali dalla stessa
conferiti nell'ambito del predetto contratto di appalto (v. doc. n.7 ; CP_3
6) i compensi per i quali l'Avv. agisce nei confronti di sono, Pt_1 CP_1
quindi, relativi a incarichi che, alla data di cessazione del contratto di appalto
(20.10.2014 come indicata nel doc. 60) non erano ancora esauriti o in relazione ai quali
non si erano già verificate le condizioni di esigibilità del compenso previste nel
conferimento dell'incarico (v. singoli mandati allegati in atti, doc. n.1-58) e che l'Avv.
[...]
assume non essersi realizzate perché il non lo ha autorizzato a Pt_1 CP_5
mettere in esecuzione i titoli ottenuti o a proseguire i giudizi in corso (v. e lettere inviate
a in data 7.01.2016 e 2.2.2016 doc. n.61 e 62). CP_1
7) infondata appare l'eccezione del convenuto di difetto di legittimazione CP_1
passiva in relazione alla domanda proposta nei suoi confronti dall'Avv. , ciò in Pt_1
quanto il mandato professionale è stato sì conferito all'Avv. dalla Pt_1 [...]
ma in nome e per conto del (ora Controparte_3 CP_5 CP_1 “avvalendoci all'uopo delle facoltà conferiteci dal stesso, giusta procura CP_5
speciale rep. 18115 del 19.12.2005…..”.
8) Nei singoli mandati si specifica che “Il presente incarico viene conferito altresì in
forza del contratto intercorrente tra e la in data CP_1 Controparte_3
30.09.2005…..per cui si intende che lo svolgimento del rapporto professionale andrà
uniformato alle disposizioni ivi contenute”, nonché, per i mandati conferiti nell'anno
2013, è anche specificato che “ alla definitiva scadenza del Contratto d'Appalto…il
pagamento del compenso…laddove si sia verificata la condizione di esigibilità del
compenso, dovrà essere richiesto direttamente ed esclusivamente a (v. CP_1
mandato 17.07.2013).
9) Nelle premesse della procura speciale conferita alla dal Comune di CP_3
si legge, infine, che il Comune di ha già conferito una procura per svolgere CP_1 CP_1
tutte le attività affidate in appalto e che intende conferire “con il presente atto …..anche
la procura per l'instaurazione e gestione delle liti come prevista dall'art. 12.5.17 del
Capitolato d'oneri espressamente richiamato nel contratto d'appalto” e, quindi,
conferisce procura speciale “affinché , con i più ampi poteri di firma, promuova o resista
in nome e per conto del con il ministero di legali di propria CP_5
fiducia….tutti i procedimenti giudiziari sia di cognizione che di esecuzione ritenuti
necessari…” per il buon esito delle prestazioni oggetto del predetto contratto (v. pag. 3
e 4 doc. n.8 . CP_3
10) L'art. 10 del Capitolato d'oneri precisa, infine, che “sono a carico
dell'Amministrazione ( tutte le spese vive, determinate nei limiti delle CP_5
tariffe professionali” e tutte le procure conferite all'Avv. recano la dizione “Il Pt_1
…, rappresentato dalla .” (v. procure a margine dei CP_5 Controparte_7
singoli atti giudiziari allegati al ricorso). 11) Si ritiene, pertanto, che il (ora sia legittimato CP_5 CP_1
passivo nel presente giudizio in quanto soggetto in nome e per conto del quale sono stati
conferiti all'Avv. tutti gli incarichi professionali. Pt_1
12) In conclusione, si ritiene che il (ora sia il soggetto CP_5 CP_1
a nome del quale è stato validamente conferito da l'incarico all'Avv. CP_3 [...]
e che dovrebbe essere tenuto al pagamento dei compensi relativi all'attività Pt_1
professionale oggetto del presente giudizio, ove concretamente accertati nell'an e nel
quantum.
13) Nel caso in esame non è in contestazione il conferimento del mandato da parte della
per conto del né il compimento delle attività Controparte_3 CP_5
giudiziali allegate e documentate ma il verificarsi di tutte le “condizioni di esigibilità”
alle quale le parti hanno inteso condizionare il diritto al pagamento del relativo
compenso.
In gran parte dei conferimenti di incarico è, infatti, previsto che “L'incarico si intenderà
esattamente adempiuto soltanto con tutte le attività di rilascio dell'immobile e di recupero
dei debiti, nei limiti di quanto sopra. Il compenso riconosciuto non maturerà prima del
definitivo, completo esaurimento del presente incarico e non potrà essere liquidato in
misura inferiore ai minimi tariffari”…… Si ritiene, pertanto, che la domanda dell'Avv.
, anche a seguito della rideterminazione dei compensi sulla base dei minimi Pt_1
tariffari concordati con l'accettazione dell'affidamento degli incarichi e/o
dell'applicazione delle tariffe applicabili alla data di definizione dell'attività, non possa
trovare accoglimento per difetto di adeguata prova del verificarsi, per ogni singolo
incarico ricevuto, delle condizioni di esigibilità del compenso specificamente concordate
(ovvero esito favorevole del giudizio, rilascio dell'immobile e recupero dei crediti nonchè
esperimento infruttuoso di tutte le procedure di recupero coatto etc.).”Risulta, infatti, dai
documenti allegati che la dal 25.06.2015 ha comunicato all'Avv. Controparte_3 di aver trasmesso a tutti gli atti relativi ai giudizi in corso e ai Pt_1 CP_1
titoli esecutivi conseguiti (v. doc. n.60 prodotto senza il relativo allegato) e che Pt_1
l'Avv. ha chiesto a con lettere datate 7.1.2016 e 2.2.2016 di Pt_1 CP_1
proseguire la propria attività senza ricevere alcuna risposta o mandato al riguardo (v.
doc. n.61 e 62 ). Non risultano, tuttavia, dalla copiosa documentazione in atti Pt_1
richieste inviate dall'Avv. a che gestiva in quegli anni il Pt_1 Controparte_3
contenzioso- o a (per il successivo periodo dal 2014 al 2016) che attestino CP_1
che l'Avv. abbia richiesto, in data prossima all'emissione dei singoli titoli Pt_1
esecutivi, di essere autorizzato a metterli in esecuzione e/o ad attivarsi per ultimare il
proprio incarico e maturare il diritto al relativo compenso.
Deve, pertanto, desumersi dalle predette comunicazioni che alla data del 2016 non si
fossero ancora verificate le “Condizioni di esigibilità” del compenso espressamente
previste nei mandati e che, tenuto conto della data di emissione di alcuni titoli esecutivi
(v. ad es. doc. n.24 o doc. nn.10 e 11 decreti di convalida di sfratto datati 2009 e del 2011)
e della mancata risposta di tali condizioni non si potessero più realizzare CP_1
nel 2016 per il venir meno di un concreto interesse all'esecuzione dei predetti titoli o dei
presupposti per le quali erano stati emessi”.
Il procedimento di appello
Avverso la citata sentenza veniva proposto appello per i seguenti motivi:
Omesso esame della documentazione prodotta dall'Avv. agli atti di Parte_1
causa del primo grado di giudizio. Omessa ed errata valutazione della inesistenza del diritto del difetto di adeguata prova del verificarsi, per ogni singolo incarico ricevuto,
delle condizioni di esigibilità del compenso specificamente concordate;
ritenendo l'appellante che l'Avv. ha depositato agli atti del giudizio di primo grado, copia Pt_1
di tutti i provvedimenti ottenuti per conto del CP_5 Tutti i giudizi per i quali si agisce in questa sede e che risultano depositati hanno avuto un esito favorevole per il neppure un giudizio è stato perso dall'Avv. CP_5
per conto del Pt_1 CP_5
E tanto non è mai stato contestato dal trattandosi di fatto pacifico ed CP_5
ammesso.
L'appellante presentava le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. ad ottenere dal Parte_1 CP_5
se del caso anche a titolo di ingiustificato arricchimento, il pagamento dei
[...]
compensi maturati in relazione ai giudizi meglio indicati nelle premesse del presente atto,
così indicati:
A1) compensi determinati avuto riguardo ai minimi di tariffa vigente alla data di conclusione di ciascun incarico, per un Totale di euro 134.285,69 (IVA e C.P. compresi),
ovvero euro 105.931,64 al netto degli oneri fiscali, oltre euro 13.085,26 per rimborso spese, o altro importo maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia;
B) per l'effetto condannare il , in p.l.r.p.t., a pagare all'Avv. CP_5 Parte_1
l'importo di cui sopra di complessivi euro 147.370,95 ovvero altro importo
[...]
maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali moratori come per legge,
ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi moratori decorrenti dalla data di richiesta di pagamento del gennaio del 2016.
C) in via subordinata, condannare il sempre per le causali di cui in CP_5
premessa del presente appello, al pagamento in favore dell'Avv. della minore Pt_1
somma di euro 78.617,85 e in via ulteriormente subordinata al pagamento delle sole spese anticipate per euro 6.794,44.
D) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e con incremento degli interessi moratori.” Si costitutiva ribadendo che nella procura speciale in data 19 dicembre CP_1
2005, rep. 108115 rilasciata dinanzi al Segretario Generale del Comune di che: CP_1
…tali servizi (gestione integrata amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare comunale) sono stati aggiudicati alla (…) in attuazione di tale Controparte_3
provvedimento il di e la suddetta impresa hanno stipulato un CP_5 CP_1
contratto…che…prevede, tra l'altro, il conferimento da parte dell'On.le Sindaco di
procura riferita a tutte le attività oggetto del contratto stesso…nonché il conferimento di
altre specifiche procure per la gestione dei rapporti condominiali e delle liti giudiziali. E
ancora: …con atto del Segretario Generale del Comune di del 21/10/2005 n. 8559, CP_1
il Sindaco del Comune di conferiva alla procura con i più CP_1 Controparte_3
ampi poteri di rappresentanza e firma per svolgere tutte le attività affidate in
appalto…eccetto il conferimento di una procura speciale per l'instaurazione delle liti
giudiziarie. Procura, quest'ultima, che veniva rilasciata, appunto, con il riferito atto.
Sostanzialmente – e anche formalmente – quindi con l'affidamento da parte di
[...]
della rappresentanza in giudizio del era posto in essere Controparte_3 CP_5
tra il legale incaricato e la un contratto in favore del terzo il CP_3 CP_5
quale non assumeva e non poteva assumere nei confronti del proprio difensore alcuna obbligazione contrattuale.
Detta obbligazione veniva assunta, per contro, unicamente nei confronti di
[...]
in forza del disposto dell'art. 10, ai sensi del quale “Sono a carico Controparte_3
dell'Amministrazione, ma saranno sostenute in via diretta dal Gestore per il successivo
rimborso, tutte le spese per bolli, postali, tasse di registro, notifiche, perizie tecniche,
accatastamenti, visure, diffide, spedizione bollettini, spese telegrafiche, spese per
l'informativa all'utenza, pubblicità, etc, ed ogni altra spesa assimilabile, connessa
all'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento. Sono a carico dell'Amministrazione tutte le spese vive, determinate nei limiti delle tariffe
professionali, necessarie per l'instaurazione dei giudizi o la resistenza in giudizi a tutela
delle ragioni del Comune, salvo la rivalsa nei confronti del soccombente. Le spese e le
competenze professionali, liquidate nei giudizi che si concludono con esito favorevole
sono rimborsate dal solo nell'ipotesi di rivalsa infruttuosa nei confronti del CP_5
soccombente, anche a seguito dell'esperimento di apposita procedura esecutiva ed a ogni
altro strumento satisfattivo previsto dall'ordinamento; sono altresì rimborsate dal
le spese e le competenze calcolate nei limiti minimi delle tariffe professionali CP_5
nell'ipotesi di compensazione nei giudizi che si concludono con esito favorevole;
in ogni
altra ipotesi sono rimborsate le sole spese vive documentate, mentre le competenze
professionali restano a carico del Gestore.
Le spese vive per la resistenza in giudizio saranno anticipate dall'Amministrazione dietro
richiesta documentata.
Sono a carico dell'Amministrazione le spese – complementari al servizio di gestione –
relative a specifiche attività professionali, di natura tecnica e giuridica (quali a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, progettazione, direzione lavori, perizie
tecniche, consulenze legali, consulenze gestionali di supporto all'Amministrazione)
inerenti i servizi oggetto del presente capitolato e/o servizi comunque riconducibili alle
attività oggetto del capitolato, determinate nei limiti dei minimi delle tariffe
professionali”.
presentava quindi le seguenti conclusioni: CP_1
“Nel merito, in via principale: rigettare l'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 1667/2020,
pubblicata in data 27.01.2020, resa nel procedimento contrassegnato con R.G. n.
34153/2016, accertando che nulla è dovuto all'odierno appellante;
- Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese azionate in questa sede, accertare e dichiarare che l'incarico professionale all'odierno appellante è stato conferito da e che Controparte_3
pertanto quest'ultima è tenuta a rendere indenne e, comunque, a manlevare l' da qualunque pretesa e da ogni conseguenza Controparte_6
pregiudizievole derivante dal presente giudizio.
Con ogni conseguente condanna, per entrambi i gradi, di competenze di lite, spese, anche generali, oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, essendo il legale costituito dipendente dell'Ente civico.”
Si costituiva sostanzialmente riportandosi alle deduzioni rese nel CP_3
giudizio di primo grado ed istando per la conferma della sentenza appellata.
La decisione della Corte di Appello
Va preliminarmente ì rilevato che, sebbene oggetto della causa sia il recupero di crediti professionali, la sentenza non è stata emessa in conformità del procedimento ex artt. 14
e 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e la causa è stata decisa dal giudice monocratico,
anziché collegiale, per cui è appellabile (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 8929/2023; Cass. Sez.
II, sent. n. 19905/2023; ordinanza, n. 3326 del 06/02/2024).
Ciò posto, va altresì evidenziato che non risulta efficacemente contestata con appello –
anche proposto in via incidentale – la sentenza di primo grado ove afferma la legittimazione passiva, rispetto alla domanda in esame di pagamento dei compensi professionali descritti in atti, di negando quella della CP_1 Controparte_3
Infatti è scritto nella sentenza impugnata: ha infatti eccepito il
[...] CP_1
difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda proposta nei suoi confronti dall'Avv. e la chiamata in garanzia da ha Pt_1 CP_3 CP_1
eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione ad ogni ulteriore domanda proposta nei suoi confronti. Orbene, in relazione alla predetta eccezione deve rilevarsi che il mandato è stato sì
conferito all'Avv. dalla ma in nome e per conto del Pt_1 Controparte_3
(ora “avvalendoci all'uopo delle facoltà conferiteci dal CP_5 CP_1
stesso, giusta procura speciale rep. 18115 del 19.12.2005…..”. Nei singoli CP_5
mandati si specifica che “Il presente incarico viene conferito altresì in forza del contratto
intercorrente tra e la in data 30.09.2005…..per cui CP_1 Controparte_3
si intende che lo svolgimento del rapporto professionale andrà uniformato alle
disposizioni ivi contenute”, nonché, per i mandati conferiti nell'anno 2013, è anche specificato che “ alla definitiva scadenza del Contratto d'Appalto…il pagamento del
compenso…laddove si sia verificata la condizione di esigibilità del compenso, dovrà
essere richiesto direttamente ed esclusivamente a (v. mandato CP_1
17.07.2013).
Nelle premesse della procura speciale conferita alla al CP_3 CP_5
si legge, infine, che il Comune di ha già conferito una procura per svolgere tutte le CP_1
attività affidate in appalto e che intende conferire “con il presente atto …..anche la
procura per l'instaurazione e gestione delle liti come prevista dall'art. 12.5.17 del
Capitolato d'oneri espressamente richiamato nel contratto d'appalto” e, quindi,
conferisce procura speciale “affinché , con i più ampi poteri di firma, promuova o resista
in nome e per conto del con il ministero di legali di propria CP_5
fiducia….tutti i procedimenti giudiziari sia di cognizione che di esecuzione ritenuti
necessari…” per il buon esito delle prestazioni oggetto del predetto contratto (v. pag. 3 e
4 doc. n.8 . CP_3
L'art. 10 del Capitolato d'oneri precisa, infine, che “sono a carico dell'Amministrazione
( ) tutte le spese vive, determinate nei limiti delle tariffe professionali” e CP_5
tutte le procure conferite all'Avv. recano la dizione “Il …, Pt_1 CP_5 rappresentato dalla .” (v. procure a margine dei singoli atti giudiziari Controparte_7
allegati al ricorso).
Si ritiene, pertanto, che il (ora sia legittimato CP_5 CP_1
passivo nel presente giudizio in quanto soggetto in nome e per conto del quale sono
stati conferiti all'Avv. tutti gli incarichi professionali>> (evidenziato in Pt_1
grassetto per pronta evidenza il dato saliente).
Né tanto meno il ha indicato quale sia l'accordo eventualmente intercorso con l CP_5
Romeo nell'ambito del rapporto di appalto con la stessa intrattenuto che abbia CP_3
eventualmente fatto obbligo all'appaltatrice dell'assunzione degli oneri connessi all'espletamento dei dedotti mandati professionali, a tanto non potendo valere la procura speciale legittimante la alla sola scelta del difensore legale e al conferimento del CP_3
potere di rappresentanza processuale in relazione ai vari giudizi da intraprendere a tutela del patrimonio comunale. Dal che l'inconferenza anche della giurisprudenza richiamata per affermare che la conferita rappresentanza processuale non vale a determinare l'obbligo del pagamento del compenso dell'avvocato, siccome, nell'ipotesi in esame,
come detto, tale obbligo deriva dai patti che regolano il contratto di appalto con la CP_3
come indicato dal primo giudice e innanzi riportato.
[...]
E tanto ciò è vero che, in data 18.3.2013, l'Avv. ha sottoscritto un atto di Pt_1
transazione con il quale ha concordato che, alla scadenza del predetto contratto di appalto,
la per conto di avrebbe provveduto al pagamento dei CP_3 CP_1
compensi relativi agli incarichi ricevuti e da ricevere per i quali si sono verificate le
“condizioni di esigibilità del compenso” a fronte dell'emissione del preavviso di parcella”
, prevedendo altresì che “ l'avvocato dichiara di rinunciare, coevamente alla scadenza
del contratto d'appalto….al pagamento delle fatture di cui al punto 1 che precede nei
confronti della e ad ogni altra ulteriore pretesa connessa agli incarichi CP_3 professionali dalla stessa conferiti nell'ambito del predetto contratto di appalto (v. doc.
nn. 6 e 7 della produzione di primo grado dell'appellante).
Nel merito la sentenza deve essere riformata.
Va al proposito evidenziato che non ha contestato la sentenza di primo CP_1
grado nella parte in cui dà per provata l'attività professionale per cui è qui chiesto compenso, essendo testualmente scritto in parte motiva: <
della documentazione allegata consentono di ritenere non contestate o comunque adeguatamente provate le seguenti circostanze di fatto:
1) in data 30.06.2005 il Comune di con contratto di appalto di servizi e relativo CP_1
Capitolato d'oneri del 13.11.2004 ha affidato alla la gestione del Controparte_3
patrimonio immobiliare del Comune, conferendo apposita procura speciale rep. n.108115
del 19.12.2005, in forza della quale l'ente gestore è stato facoltizzato ad avviare una serie di giudizi in nome e per conto di (v. doc. n.4-6 ); CP_1 Pt_1
2) durante la fase gestoria del patrimonio immobiliare, la Controparte_3
avvalendosi di detta procura speciale, ha nominato l'avv.
quale legale del medesimo per l'instaurazione di Parte_1 CP_5
una serie di giudizi relativi a sfratti per morosità ed occupazioni senza titolo;
3) l'Avv. ha richiesto il pagamento dei compensi relativi a n.58 procedimenti Pt_1
introdotti dall'anno 2007 al 2011, producendo per ogni singolo giudizio, la lettera di conferimento dell'incarico, gli atti e le relative parcelle (v. all. nn.1-58) nonché
specificando che gran parte si sono conclusi prima del 2011 e solo alcuni sono ancora pendenti (v. doc. n. 37 e 38, 48-51 giudizi rinviati per la precisazione delle conclusioni);
4) i conferimenti d'incarico allegati in atti contengono espresse pattuizioni in ordine ai compensi che, in sintesi, prevedono il mero rimborso spese in caso di esito negativo dell'attività e, in caso positivo, il pagamento di compensi ai minimi tariffari condizionati all'ultimazione dell'incarico (effettivo rilascio dell'immobile e/o recupero dei crediti) nonché a particolari condizioni di esigibilità e da richiedersi a a far data CP_1
dalla cessazione dell'Appalto (v. ad es. condizioni di esigibilità del corrispettivo previste nel doc. n. incarico conferito nel 2008 e nel doc. n. incarico conferito nel luglio 2013);
5) in data 18.3.2013 l'Avv. ha sottoscritto un atto di transazione con il quale ha Pt_1
concordato che, alla scadenza del predetto contratto di appalto, la per CP_3
conto di avrebbe provveduto al pagamento dei compensi relativi agli CP_1
incarichi ricevuti e da ricevere per i quali si sono verificate le “condizioni di esigibilità
del compenso” a fronte dell'emissione del preavviso di parcella” , prevedendo altresì che
“ l'avvocato dichiara di rinunciare, coevamente alla scadenza del contratto
d'appalto….al pagamento delle fatture di cui al punto 1 che precede nei confronti della
e ad ogni altra ulteriore pretesa connessa agli incarichi professionali CP_3
dalla stessa conferiti nell'ambito del predetto contratto di appalto (v. doc. n.7
[...]
; CP_3
6) i compensi per i quali l'Avv. agisce nei confronti di sono, Pt_1 CP_1
quindi, relativi a incarichi che, alla data di cessazione del contratto di appalto (20.10.2014
come indicata nel doc. 60) non erano ancora esauriti o in relazione ai quali non si erano già verificate le condizioni di esigibilità del compenso previste nel conferimento dell'incarico (v. singoli mandati allegati in atti, doc. n.1-58) e che l'Avv. assume Pt_1
non essersi realizzate perché il non lo ha autorizzato a mettere in CP_5
esecuzione i titoli ottenuti o a proseguire i giudizi in corso (v. ricorso e lettere inviate a in data 7.01.2016 e 2.2.2016 doc. n.61 e 62). CP_1
Tanto premesso e data per non contestata tutta l'attività professionale allegata e
documentata, si pone il problema di verificare se i compensi richiesti siano
effettivamente dovuto in base alle specifiche pattuizioni intercorse tra le parti (v.
Condizioni di esigibilità espressamente pattuite per ogni singolo incarico), se siano stati
correttamente determinati nel quantum. [……………..] Nel caso in esame non è in contestazione il conferimento del mandato
da parte della per conto del né il Controparte_3 CP_5 CP_5
compimento delle attività giudiziali allegate e documentate ma il verificarsi di tutte
le “condizioni di esigibilità” alle quale le parti hanno inteso condizionare il diritto al
pagamento del relativo compenso.
In gran parte dei conferimenti di incarico è, infatti, previsto che “L'incarico si
intenderà esattamente adempiuto soltanto con tutte le attività di rilascio dell'immobile
e di recupero dei debiti, nei limiti di quanto sopra. Il compenso riconosciuto non
maturerà prima del definitivo, completo esaurimento del presente incarico e non potrà
essere liquidato in misura inferiore ai minimi tariffari” >>
Il tribunale ha spiegato che, nonostante la evidenziata prova dell'attività professionale svolta e la correttezza del calcolo dei compensi, perché ridotti al minimo tariffario come da pattuizioni intercorse, il credito oggetto di lite non era esigibile per non essersi verificata la condizione del compimento di tutte le attività demandate, compreso la messa in esecuzione dei titoli giudiziari ottenuti, il tutto come da richiamata pattuizione.
Tuttavia deve qui osservarsi che risultano allegate in atti e riportate integralmente anche nell'atto di citazione in appello le due lettere con cui l'avv. istante chiede al comune di
Capitale di ricevere mandato professionale a tal fine, non essendo più valido quello CP_1
rilasciato da per intervenuta revoca dell'appalto che a tanto la Controparte_3
legittimava. Rispetto a tali richieste nulla ha provato di aver risposto e, CP_1
dunque, dovendo considerarsi la condizione sospensiva cui veniva subordinato il pagamento in esame come posta nel suo interesse, ed essendo dipeso il suo mancato avveramento dal suo colpevole inadempimento, come correttamente evidenziato dal medesimo appellante, la ridetta condizione deve darsi per come avverata, ai sensi dell'art. La sentenza va quindi riformata e va condannata al pagamento del chiesto CP_1
compenso di euro 134.285,69 (IVA e C.P. compresi), maggiorata degli interessi moratori decorrenti dalla data di richiesta di pagamento all'effettivo saldo.
Alla riforma della sentenza di primo grado consegue la necessità del governo delle spese di lite di entrambi i gradi, che, in applicazione del principio della soccombenza vanno poste a carico di e liquidate come da dispositivo, in ragione dei medi CP_1
tariffari vigenti e per questo grado con esclusione dei compensi per la fase
“trattazione/istruttoria” non svoltasi, essendo consistita in meri rinvii la prima e per non essersi affatto svolta la seconda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'appellante della somma CP_1
di euro 134.285,69 (IVA e C.P. compresi), maggiorata degli interessi moratori decorrenti dalla data di richiesta di pagamento all'effettivo saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, CP_1
che liquida quanto al primo, in €.
7.052 per compensi di avvocato e quanto al secondo in euro 5.000, per entrambi oltre accessori, in favore dell'appellante e dell'appellata
[...]
Controparte_3
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
La Cons. Est.
Anna Maria Teresa Gregori
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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