TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/12/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1559/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16 dicembre 2025, alle ore 11.36 , innanzi al giudice EL ZO, sono comparsi:
Per parte appellante 'avv. Parte_1 Parte_1
Per parte appellata o Controparte_1
Il giudice, preliminarmente, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, dichiara la contumacia della parte convenuta non costituita e non comparsa.
Parte appellante si riporta all'atto introduttivo e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il giudice invita l'appellante a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. onclude come da atto di citazione in appello, con il favore delle spese. Pt_1
La parte rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontana dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
EL ZO
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice EL ZO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1559/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
) C.F._1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA , contumace. Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'impugnazione proposta dall'avv. ha ad oggetto la sentenza n. 161/2025 emessa e Parte_1 depositata il 10.3.2025, con la quale il Giudice di Pace di Pistoia ha così statuito: “accertato l'inadempimento del resistente per non aver pagato all'Avv. la somma Controparte_1 Parte_1 relativa alle sue competenze professionali, lo condanna a corrispondere al ricorrente, la somma di euro
4.641,60 cui dovranno essere aggiunti gli oneri di legge per CAP ed IVA al tasso attuale, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. Respinge ogni ulteriore e diversa istanza. Condanna la convenuta soccombente a rifondere a parte attrice le spese del giudizio che liquida in euro 1200,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali ed oltre oneri fiscali, oltre rimborso delle spese vive”. pagina 2 di 5 In particolare, parte appellante censura la seguente parte della sentenza suindicata: “Tuttavia questo
Giudice, visto il protocollo d'intesa fra Presidenza del Tribunale di Pistoia, GDP di Pistoia, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Camera Penale, prot. n. 368/2021, ritiene di non dover seguire, nella liquidazione del quantum debeatur, le indicazioni ivi contenute. Si ricorda infatti che tale protocollo deve essere applicato sia alle liquidazioni dei difensori ammessi al gratuito patrocinio che a quelli nominati difensori d'ufficio. Il procedimento dovrà quindi essere inquadrato nell'ipotesi base C3 ovvero dibattimento base con fase introduttiva (GIP) e massimo tre testimoni per un importo totale di euro
1368,00 con aumento del 20% per esser stato il processo discusso in cinque udienze davanti al Tribunale in composizione collegiale per un totale di euro 1641,60. A tale importo deve essere aggiunta la somma di euro 3000,00 per la fase relativa all'appello della sentenza di primo grado. Gli onorari dovuti al ricorrente sono pertanto ridotti a euro 4641,60 oltre accessori di legge. La parte resistente dovrà quindi essere condannata a pagare la somma di euro 4641,60 cui dovranno essere aggiunti gli oneri di legge per Cap ed
Iva al tasso attuale, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo”.” (cfr. sentenza impugnata pag. 3).
In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (si v. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ne consegue che è da ritenersi coperto da giudicato e non più controvertibile in questa sede l'accertamento operato dal giudice di prime cure circa lo svolgimento dell'attività defensionale da parte dell'avv. Pt_1 quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale n. 3237/2013 r.g.n.r.,
[...] Controparte_1 celebrato prima avanti al Tribunale collegiale di Pistoia (rg. dib. 613/2014) e poi definito con sentenza n.
1383/2019 del 5.3-31.5.2019 della Corte di Appello di Firenze (rg. app. 1273/2017), così come l'inadempimento dell'odierno convenuto rispetto all'obbligazione di pagamento del compenso professionale maturato per detta attività professionale.
2. Tanto premesso, va esaminato l'unico motivo di appello proposto dall'appellante relativamente alla quantificazione del compenso professionale spettante all'avv. operata nella pronuncia gravata. Pt_1
In particolare, sostiene l'appellante che il Giudice di Pace è incorso in violazione di legge per aver disatteso il parere di congruità rilasciato dal COA di Pistoia sulla base delle tariffe forensi in vigore all'epoca dei fatti
(D.M. n. 15/2014), per applicare invece il protocollo di intesa n. 368/2021, stipulato fra Presidenza del
Tribunale di Pistoia, GDP di Pistoia, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Camera Penale.
Il motivo è fondato.
Invero, come correttamente sostenuto dall'appellante, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha liquidato il compenso professionale per l'opera prestata dall'avv. quale difensore d'ufficio di Pt_1
nel procedimento penale n. 3237/2013 r.g.n.r., sulla base del protocollo d'intesa fra Controparte_1 pagina 3 di 5 Presidenza del Tribunale di Pistoia, GDP di Pistoia, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Camera Penale, prot. n. 368/2021, anziché delle tariffe forensi in vigore all'epoca dei fatti (D.M. n. 55/2014).
Sul punto è assorbente il rilievo per cui il giudice di prime cure risulta aver posto a fondamento della propria decisione un documento, il citato protocollo, non prodotto agli atti di causa e, come tale, non utilizzabile ai fini della liquidazione del compenso professionale.
Pertanto, in difetto di allegazione e prova dell'esistenza tra le parti di un patto determinativo del compenso, questo deve essere determinato dal giudice in ossequio al principio per cui, in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente al difensore vale la regola, dettata dall'art. 2233 co. 2 c.c., per la quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'attività richiesta al professionista e da questi espletata (cfr. Cass. 5962/1996).
Ciò precisato, non si ravvisano nella specie ragioni per discostarsi dalla valutazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia sulla congruità degli onorari indicati dall'avv. nel progetto di Pt_1 notula del 19.2.2024, facendo essa corretta applicazione dei parametri di cui alla tabella B del DM
140/2012 per l'attività svolta sino all'udienza preliminare e di quelli di cui al D.M. 55/2014 (ratione temporis vigente) per l'attività difensiva per il primo grado di giudizio (attività conclusa il 6.10.2015) e di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 37/2018) per l'attività difensiva in grado di appello (conclusa il
5.3.2019).
Si ritiene, pertanto, che il compenso professionale sia stato correttamente quantificato dall'avvocato, secondo i detti parametri, in complessivi euro 8.929,81, già comprensivi di spese generale al 15% e CPA al
4%, per l'assistenza alla fase delle indagini preliminare e di discussione avanti il GUP di Pistoia (rg.
Gip/Gup n. 2203/2013) all'udienza del 26.11.2013, nonché per le fasi di studio introduttiva istruttoria e decisoria nel procedimento di primo grado avanti al Tribunale penale collegiale, nonché per le fasi di studio, introduttiva e decisoria del procedimento di appello, con applicazione di compensi leggermente superiori ai medi astrattamente liquidabili avuto riguardo alla complessità dell'impegno difensivo in ragione della gravità del capo di incolpazione ascritto all'assistito.
La domanda di pagamento del compenso professionale proposta dall'appellante esaminata va dunque integralmente accolta nella misura richiesta.
In conclusione, l'appello va accolto e, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il convenuto va condannato al pagamento a favore dell'Avv. della somma di € 8.929,81, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dal 17.5.2024 (data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non ravvisandovi in atti la prova della ricezione da parte del debitore delle missive di costituzione in mora prodotte) all'effettivo saldo.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato ex DM 147/2022, applicando valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento (da euro pagina 4 di 5 5.200 ad euro 26.000,00) per tutte le fasi (bassa complessità questioni di fatto e di diritto, celebrazione di una sola udienza, mancato deposito di memorie conclusionali), esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 161/2025 emessa e depositata il 10.3.2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al Controparte_1 pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 8.929,81, oltre interessi legali dal Parte_1
17.5.2024 all'effettivo saldo.
- condanna l'appellato a rifondere alla parte appellante le spese di lite che liquida in euro 1.700,00 per compensi del procedimento di appello, oltre euro 33,6 per esborsi, il 15% per spese generali, oltre Iva e
CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 352 u.c. c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
EL ZO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16 dicembre 2025, alle ore 11.36 , innanzi al giudice EL ZO, sono comparsi:
Per parte appellante 'avv. Parte_1 Parte_1
Per parte appellata o Controparte_1
Il giudice, preliminarmente, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, dichiara la contumacia della parte convenuta non costituita e non comparsa.
Parte appellante si riporta all'atto introduttivo e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il giudice invita l'appellante a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. onclude come da atto di citazione in appello, con il favore delle spese. Pt_1
La parte rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontana dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
EL ZO
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice EL ZO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1559/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
) C.F._1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA , contumace. Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'impugnazione proposta dall'avv. ha ad oggetto la sentenza n. 161/2025 emessa e Parte_1 depositata il 10.3.2025, con la quale il Giudice di Pace di Pistoia ha così statuito: “accertato l'inadempimento del resistente per non aver pagato all'Avv. la somma Controparte_1 Parte_1 relativa alle sue competenze professionali, lo condanna a corrispondere al ricorrente, la somma di euro
4.641,60 cui dovranno essere aggiunti gli oneri di legge per CAP ed IVA al tasso attuale, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. Respinge ogni ulteriore e diversa istanza. Condanna la convenuta soccombente a rifondere a parte attrice le spese del giudizio che liquida in euro 1200,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali ed oltre oneri fiscali, oltre rimborso delle spese vive”. pagina 2 di 5 In particolare, parte appellante censura la seguente parte della sentenza suindicata: “Tuttavia questo
Giudice, visto il protocollo d'intesa fra Presidenza del Tribunale di Pistoia, GDP di Pistoia, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Camera Penale, prot. n. 368/2021, ritiene di non dover seguire, nella liquidazione del quantum debeatur, le indicazioni ivi contenute. Si ricorda infatti che tale protocollo deve essere applicato sia alle liquidazioni dei difensori ammessi al gratuito patrocinio che a quelli nominati difensori d'ufficio. Il procedimento dovrà quindi essere inquadrato nell'ipotesi base C3 ovvero dibattimento base con fase introduttiva (GIP) e massimo tre testimoni per un importo totale di euro
1368,00 con aumento del 20% per esser stato il processo discusso in cinque udienze davanti al Tribunale in composizione collegiale per un totale di euro 1641,60. A tale importo deve essere aggiunta la somma di euro 3000,00 per la fase relativa all'appello della sentenza di primo grado. Gli onorari dovuti al ricorrente sono pertanto ridotti a euro 4641,60 oltre accessori di legge. La parte resistente dovrà quindi essere condannata a pagare la somma di euro 4641,60 cui dovranno essere aggiunti gli oneri di legge per Cap ed
Iva al tasso attuale, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo”.” (cfr. sentenza impugnata pag. 3).
In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (si v. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ne consegue che è da ritenersi coperto da giudicato e non più controvertibile in questa sede l'accertamento operato dal giudice di prime cure circa lo svolgimento dell'attività defensionale da parte dell'avv. Pt_1 quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale n. 3237/2013 r.g.n.r.,
[...] Controparte_1 celebrato prima avanti al Tribunale collegiale di Pistoia (rg. dib. 613/2014) e poi definito con sentenza n.
1383/2019 del 5.3-31.5.2019 della Corte di Appello di Firenze (rg. app. 1273/2017), così come l'inadempimento dell'odierno convenuto rispetto all'obbligazione di pagamento del compenso professionale maturato per detta attività professionale.
2. Tanto premesso, va esaminato l'unico motivo di appello proposto dall'appellante relativamente alla quantificazione del compenso professionale spettante all'avv. operata nella pronuncia gravata. Pt_1
In particolare, sostiene l'appellante che il Giudice di Pace è incorso in violazione di legge per aver disatteso il parere di congruità rilasciato dal COA di Pistoia sulla base delle tariffe forensi in vigore all'epoca dei fatti
(D.M. n. 15/2014), per applicare invece il protocollo di intesa n. 368/2021, stipulato fra Presidenza del
Tribunale di Pistoia, GDP di Pistoia, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Camera Penale.
Il motivo è fondato.
Invero, come correttamente sostenuto dall'appellante, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha liquidato il compenso professionale per l'opera prestata dall'avv. quale difensore d'ufficio di Pt_1
nel procedimento penale n. 3237/2013 r.g.n.r., sulla base del protocollo d'intesa fra Controparte_1 pagina 3 di 5 Presidenza del Tribunale di Pistoia, GDP di Pistoia, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Camera Penale, prot. n. 368/2021, anziché delle tariffe forensi in vigore all'epoca dei fatti (D.M. n. 55/2014).
Sul punto è assorbente il rilievo per cui il giudice di prime cure risulta aver posto a fondamento della propria decisione un documento, il citato protocollo, non prodotto agli atti di causa e, come tale, non utilizzabile ai fini della liquidazione del compenso professionale.
Pertanto, in difetto di allegazione e prova dell'esistenza tra le parti di un patto determinativo del compenso, questo deve essere determinato dal giudice in ossequio al principio per cui, in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente al difensore vale la regola, dettata dall'art. 2233 co. 2 c.c., per la quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'attività richiesta al professionista e da questi espletata (cfr. Cass. 5962/1996).
Ciò precisato, non si ravvisano nella specie ragioni per discostarsi dalla valutazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia sulla congruità degli onorari indicati dall'avv. nel progetto di Pt_1 notula del 19.2.2024, facendo essa corretta applicazione dei parametri di cui alla tabella B del DM
140/2012 per l'attività svolta sino all'udienza preliminare e di quelli di cui al D.M. 55/2014 (ratione temporis vigente) per l'attività difensiva per il primo grado di giudizio (attività conclusa il 6.10.2015) e di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 37/2018) per l'attività difensiva in grado di appello (conclusa il
5.3.2019).
Si ritiene, pertanto, che il compenso professionale sia stato correttamente quantificato dall'avvocato, secondo i detti parametri, in complessivi euro 8.929,81, già comprensivi di spese generale al 15% e CPA al
4%, per l'assistenza alla fase delle indagini preliminare e di discussione avanti il GUP di Pistoia (rg.
Gip/Gup n. 2203/2013) all'udienza del 26.11.2013, nonché per le fasi di studio introduttiva istruttoria e decisoria nel procedimento di primo grado avanti al Tribunale penale collegiale, nonché per le fasi di studio, introduttiva e decisoria del procedimento di appello, con applicazione di compensi leggermente superiori ai medi astrattamente liquidabili avuto riguardo alla complessità dell'impegno difensivo in ragione della gravità del capo di incolpazione ascritto all'assistito.
La domanda di pagamento del compenso professionale proposta dall'appellante esaminata va dunque integralmente accolta nella misura richiesta.
In conclusione, l'appello va accolto e, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il convenuto va condannato al pagamento a favore dell'Avv. della somma di € 8.929,81, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dal 17.5.2024 (data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non ravvisandovi in atti la prova della ricezione da parte del debitore delle missive di costituzione in mora prodotte) all'effettivo saldo.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato ex DM 147/2022, applicando valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento (da euro pagina 4 di 5 5.200 ad euro 26.000,00) per tutte le fasi (bassa complessità questioni di fatto e di diritto, celebrazione di una sola udienza, mancato deposito di memorie conclusionali), esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 161/2025 emessa e depositata il 10.3.2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al Controparte_1 pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 8.929,81, oltre interessi legali dal Parte_1
17.5.2024 all'effettivo saldo.
- condanna l'appellato a rifondere alla parte appellante le spese di lite che liquida in euro 1.700,00 per compensi del procedimento di appello, oltre euro 33,6 per esborsi, il 15% per spese generali, oltre Iva e
CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 352 u.c. c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
EL ZO
pagina 5 di 5