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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/09/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 852 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, C.F. in persona del legale PA P.IVA_1
, elettiv iliata in Crotone (KR), via Giacomo Manna n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Amoruso, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso in appello appellante
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1 lo alla so lo Studio dell'Avv. Rosangela Diano, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di mandato in calce alla memoria di costituzione in appello appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Pagamento della retribuzione per lavoro supplementare
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<…In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 161/2024 pubblicata il 05/03/2024, R.G. n. 2869/2023, emessa dal Tribunale di Crotone - Sez. Lavoro e Previdenza, Giudice Dott.ssa Alessia Vilei e non notificata, piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza;
dichiarare che il NO non ha Controparte_1 diritto alle somme cosi come meglio indicate nella s ti dalla diffida accertativa per crediti di lavoro notificata unitamente all'atto di precetto alla Soc. P.C. S.r.l. in , impugnata in forza dei motivi espressi in PA premessa e che qui si tegralmente riportati e trascritti;
condannare il NO alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio…>>; Controparte_1
1 per l'appellato: << - Rigettare l'appello proposto dalla società PA
, in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto,
[...] esposte in narrativa;
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Crotone Sez. lavoro – n. 161/2024 pubblicata il 05/03/2024, R.G. n. 2869/2023; - condannare la società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.>> FATTO E DIRITTO
§1 La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<< Con opposizione depositata in data 18.12.2023 la società indicata in epigrafe ha impugnato il precetto, dell'importo complessivo di € 17.324,67, che le è stato notificato il 27.11.2023 su diffida accertativa PROT. N. 6323 Controparte_2 Co del 10.08.2023, emessa dal di Crotone in d umendo, da un lato, la nullità della notifica del precetto effettuata presso la residenza anagrafica del legale rappresentante della società e, dall'altro lato, l'insussistenza delle somme precettate, così concludendo “disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, Voglia dichiarare che il NO non Controparte_1 ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, condannando il creditore istante al pagamento delle spese di lite.” L'opposto, nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto così concludendo: “RIGETTARE la spiegata poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto confermare la validità del precetto e del credito accertato nella diffida n. PROT. N. 6323 del 10.08.2023, con Controparte_2 condanna di porte opponente al pagamento della somma precettata;
CONDANNARE: la al pagamento delle spese e competenze PA del presente giudi re del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.”>>
§2 Il Tribunale rigetta la spiegata opposizione alle seguenti argomentazioni:
<<…Preliminarmente si evidenzia che l'opposizione spiegata mira a contestare l'esistenza del diritto dell'odierna parte opposta di procedere ad esecuzione forzata, configurandosi, pertanto, come azione di accertamento negativo del credito nella parte in cui parte ricorrente postula di non essere obbligata a corrispondere l'importo risultante dall'accertamento compiuto dagli Ispettori del Lavoro. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della notifica della diffida accertativa, in quanto effettuata presso la residenza anagrafica del legale rappresentante, trattandosi di modalità di notificazione, a seguito della modifica introdotta dall'art. 2 co.1 lett c) dell l. 263/2005, equipollente e alternativa a quella effettuata presso la sede legale della società1, purchè, come nel caso di specie ( cfr. all 2 fascicolo opposta, atto di diffida accertativa), nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risulti specificata la residenza del legale
2 rappresentante, come disposto dall'art. 145 co. 1 cpc a mente del quale “La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138,139 e 141 alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto di notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”. 1 Nel regime precedente, invece, tale eventualità era subordinata all'impossibilità di effettuare la notifica presso la sede della società. Ciò posto, come noto, l'art. 12 D. Lgs. n. 124/2004 conferisce al personale ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro il potere di adottare provvedimenti di diffida, mediante i quali può essere intimato al datore il pagamento di crediti patrimoniali accertati in favore dei prestatori di lavoro, nell'ambito dell'attività di vigilanza volta a verificare il rispetto delle disposizioni contrattuali individuali e collettive. Siffatto potere può essere esercitato “valutate le circostanze del caso, secondo un prudente apprezzamento dei risultati dell'indagine e degli elementi obiettivi acquisiti”, nonché dopo aver acquisito elementi obiettivi, certi e idonei alla determinazione del calcolo delle spettanze patrimoniali e, dunque, in tutte le ipotesi in cui “l'accertamento si fondi su presupposti oggettivi e predeterminati che non richiedano complessi approfondimenti in ordine alla verifica dell'effettivo raggiungimento o meno dei risultati dell'attività” (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2004 n. 24). Il provvedimento di diffida, adottato in presenza dei suddetti presupposti, acquista valore di “accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo” ai sensi dell'art. 12 c.3 D.lgs 124/2004 con il provvedimento del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, previa verifica dell'inutile decorso del termine per promuovere il tentativo di conciliazione, ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo. A seguito del decreto direttoriale, pertanto, la diffida accertativa si inserisce tra gli “atti ai quali la legge attribuisce efficacia di titolo esecutivo” e sulla base dei quali può avere luogo l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Ciò comporta, quindi, che il lavoratore possa agire mediante atto di precetto a soddisfazione dei propri crediti retributivi, siccome accertati dal provvedimento amministrativo avente natura di titolo immediatamente esecutivo. Se ne evince, pertanto, da una lettura combinata dell'art. 12 citato e dell'art. 474 c.p.c., che possono costituire oggetto di diffida accertativa soltanto i crediti che abbiano il carattere della liquidità e della esigibilità e che vengano resi certi attraverso l'accertamento effettuato dall'Ispettore, non potendo viceversa formare oggetto della diffida accertativa quei crediti che sorgano sul presupposto di un'attività discrezionale implicante, da parte dell'Ispettore, accertamenti e valutazioni di una certa complessità. Conseguentemente, si deve ritenere che possano essere oggetto di diffida accertativa solamente i compensi maturati e non percepiti nel corso del rapporto di lavoro a titolo di retribuzione, di lavoro straordinario o supplementare (come nel caso di specie), di premio e altra indennità, ovvero le somme dovute al momento della cessazione del
3 rapporto, quali l'indennità di preavviso e il trattamento di fine rapporto e che debbano essere, invece, esclusi i crediti scaturenti da una diversa qualificazione del rapporto, da diverso inquadramento contrattuale o dal riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato non registrato. Orbene, tanto chiarito, una volta qualificata la domanda proposta dal ricorrente come azione di accertamento negativo del credito, può affermarsi che sul lavoratore opposto incombe l'onere di provare i fatti costitutivi dei crediti retributivi, gravando invece sul datore ricorrente l'onere della prova in ordine al verificarsi di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa. Deve rilevarsi, tuttavia, che, nel caso di specie, non sorge la necessità di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa azionata dal lavoratore resistente in quanto tale circostanza non solo non appare specificatamente contestata dall'odierna opponente, ma anzi trova piena conferma nel verbale di diffida accertativa redatto nel corso dell'accertamento ispettivo. Riguardo all'asserita inesistenza del debito retributivo indicato in diffida, l'opponente non ha dimostrato di aver saldato il debito con il lavoratore, limitandosi ad asserire in modo generico di non essere tenuto a corrispondere le somme accertate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, non deducendo, né provando, il verificarsi di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito avversario. Infatti, alcuna documentazione esibita da parte opponente è idonea a comprovare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni portate dalla diffida, dovute a titolo di lavoro supplementare dall'anno 2017 all'anno 2021, atteso che la sottoscrizione per ricevuta dell'assegno relativo alla busta paga di aprile 2021 non attesta l'avvenuto pagamento del lavoro supplementare, ma semmai della retribuzione ordinaria nonché del TFR (somme estranee all' oggetto della diffida accertativa). Se ne evince la spettanza in capo al lavoratore della somma complessiva siccome accertata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone, con conseguente rigetto della presente opposizione. La soccombenza giustifica la condanna di parte opponente alle spese di lite nei confronti della controparte, che si liquidano come da dispositivo, espunta la fase istruttoria non svolta, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello dalla società opponente, che ne lamenta l'erroneità in punto di rigetto dell'eccezione di nullità della notifica della diffida, che poteva essere eseguita presso il l.r.p.t della società solo ove impossibile quella presso la sede dell'ente; nel merito, deduce che <…cosi come già fatto in sede di conciliazione ed ancora prima in sede di incontro a seguito di convocazione da parte della ST , avuto esito Parte_2 negativo, … le pretese del lavora uite da ogni fondamento;
Il NO quale legale rappresentante della Persona_1 Controparte_4 chiarato e documentato in entrambi le
[...] ato, ha ritenuto di non dover alcunché al NO per le proprie CP_1
4 richieste fatte (spettanze per differenze retributive dovute ad ore di straordinario prestate per tutta la durata del rapporto di lavoro, ferie, roll., 13ma, 14ma, ANF); tale circostanza… è avallata non solo dalle dichiarazioni rese dal NO
[...] ma dalla documentazione prodotta in tali sedi, document Per_1 corrispondente all'ultima busta paga, sottoscritta dal NO ed all'assegno CP_1 corrispondente di €. 12.284,55, sottoscritto per ricevuta in 07/2021, che si allega anche in Questo grado di Giudizio. L'Ill.mo G.L. del Tribunale di Crotone, sostenendo che i crediti fossero liquidi ed esigibili, giustamente, riconosceva la diffida accertativa emessa dall'Ispettorato del Lavoro come titolo esecutivo, riconoscimento esatto e giusto ma solo ed esclusivamente se, appunto, i crediti fossero stati liquidi ed esigibili;
Si è dimostrato come i crediti vantati nell'atto di precetto era basati su una diffida di crediti accertativi per crediti, appunto, che erano stati già riconosciuti al NO
, crediti riconosciuti dall'Ispettorato del Lavoro sulla scorta della Controparte_1
dello stesso in sede di audizione presso lo stesso Ispettorato del Lavoro di Crotone, e giammai nel contraddittorio delle parti anzi, in più occasioni, il legale rappresentante della ora in liquidazione, ha dimostrato CP_4 documentalmente di aver cor nor quanto effettivamente CP_1 dovuto, a differenza della controparte che non h trato di dover ricevere altri emolumenti per lavoro straordinario e differenze retribuite non corrisposte…>>.
§3.1 Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4 Il primo motivo di appello, che si risolve in eccezione di inefficacia del precetto in quanto non preceduto da efficace notifica del titolo sotteso, è inammissibile perché attiene a vizio formale che andava denunciato mediante ricorso per cassazione: <qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda. (nella specie, relativa a un'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la s.c. ha confermato statuizione merito che aveva ritenuto correttamente impugnata con l'appello domanda manleva proposta dall'opponente nei confronti un terzo chiamato in causa, trattandosi autonoma rispetto all'oggetto ancorché collegata alla contestazione del minacciato diritto agire executivis)>> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024); <<la sentenza di primo grado che qualifichi come opposizione agli atti esecutivi quella proposta avverso l'avviso addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 2010, conv. dalla l. 122 è impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione, in mancanza quale le relative statuizioni non possono essere rimesse discussione attraverso l'impugnazione della pronuncia secondo abbia confermate,
5 considerazione dell'avvenuta formazione del giudicato interno>> (Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 29763 del 12/10/2022). In definitiva, la sentenza, in parte qua, è solo ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost., con conseguente inammissibilità dell'appello sul punto.
§5 Il secondo motivo di gravame, che attiene al merito, è fondato. Orbene, la diffida accertativa è relativa allo svolgimento di lavoro supplementare che il lavoratore denuncia di avere svolto in numero di due ore al giorno per l'intero rapporto;
la quantificazione delle spettanze risulta avvenuta, per come si evince dalla diffida stessa, sulla base della mera dichiarazione del prestatore denunciante, senza alcun riscontro esterno;
se, come afferma correttamente il Tribunale, il presente giudizio è di accertamento negativo, l'onere della prova della sussistenza dell'obbligazione retributiva della parte datoriale grava sul lavoratore-creditore, che non l'ha assolto, perché si è limitato a provare la pretesa sulla base di un accertamento in sé insufficiente essendo basato solo sulla sua denuncia, in mancanza, peraltro, del riconoscimento del debito da parte della società, che invero ha sempre negato lo svolgimento del dedotto lavoro supplementare che il sig. assume di CP_1 avere reso.
§5.1 D'altro canto, la diffida accertativa “è atto amministrativo che è idoneo ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato” e l'acquisizione dell'efficacia di titolo esecutivo “non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (così al § 7 della motivazione di Cass. n. 23744/2022).
§5.2 In questo caso, parte datoriale l'ha contestato, così sollecitando la disamina ad opera del giudicante adito del materiale probatorio acquisito in sede ispettiva, che, come evidenziato, coincide con la sola denuncia del lavoratore, non supportata da alcun riscontro;
pertanto, non giova all'appellato il richiamo all'ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 20827/2025, in cui, in caso analogo, è stata respinta l'impugnazione del datore di lavoro, perché in quell'ipotesi, come emerge dalla lettura della motivazione dell'ordinanza, la Corte d'appello gravata aveva valutato il cospicuo compendio probatorio acquisito, a riscontro delle dichiarazioni del lavoratore, in sede ispettiva.
§6 In definitiva, in riforma della sentenza gravata, va dichiarata l'insussistenza del diritto di di agire esecutivamente sulla base della diffida Controparte_1 accertativ oniali (art. 12 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124) per l'importo di € 17.324,67, notificata il 27.11.2023, con conseguente inefficacia del precetto opposto. Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PA
, con ricorso in data 31 luglio 2024, avverso la se
[...]
Crotone, Giudice del lavoro, n. 161/24, resa in data 5 marzo 2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello con riferimento ai motivi inerenti all'eccezione di nullità del precetto opposto;
2. Accoglie, nel resto, l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza gravata, dichiara l'insussistenza del diritto di
[...]
di agire esecutivamente sulla base della diffida acc CP_1 per crediti patrimoniali (art. 12 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124) per l'importo di € 17.324,67, notificata il 27.11.2023; 3. Condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 2695,00 quanto al primo grado ed in euro 2906,00 oltre al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 16 settembre 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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