Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1087/2024 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 15.4.2025, letti gli atti della causa n. 1087/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
IN (CH) in via Trento e Trieste n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Di Luzio del
Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
(PE) in via Lambro n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Diodato del Foro di Pescara
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni della ricorrente: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con successiva prosecuzione del giudizio per le determinazioni relative ai figli minori e ai loro rapporti economici
Conclusioni del resistente: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con successiva prosecuzione del giudizio per le determinazioni relative ai figli minori e ai loro rapporti economici
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
concordatario contratto a IN (CH) in data 28.7.2007 con il sig. (trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2007) e dal quale sono nati i figli (a Pescara il 6.6.2005), (a Chieti il 25.9.2010) e (a Chieti il Per_1 Per_2 Per_3
31.1.2013).
Ha chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affidamento esclusivo e il collocamento dei figli minori presso di sé, la disciplina del diritto di visita da parte del padre alle condizioni indicate nel suo ricorso, la previsione dell'obbligo, a carico del sig. di versarle contributi di mantenimento mensili in favore CP_1
dei figli, di importo complessivo pari ad € 650,00 (€ 776,10 comprensivi di rivalutazione), oltre alla ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Ha dichiarato che la sua separazione dal sig. si è protratta ininterrottamente dal giorno della loro CP_1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione e che non sussistono possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
Il sig. si è costituito in giudizio, non opponendosi alla domanda di divorzio e alla Controparte_1
disciplina del diritto di visita dei figli prospettata dalla ricorrente, ma contestando la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e l'importo dei contributi di mantenimento da quest'ultima richiesti.
Ha dichiarato di essere sottoposto ad un programma trattamento previsto dal SerD per il superamento dello stato di tossicodipendenza da cui è affetto, di essere disoccupato e di versare in condizioni di indigenza.
Ha chiesto quindi che venga previsto l'obbligo a suo carico di versare contributi di mantenimento in favore dei soli figli minori, e che l'importo dei predetti contributi venga determinato in complessivi € 300,00
mensili, che non venga posto a suo carico alcun obbligo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne o, in subordine, che lo stesso venga limitato all'importo di € 50,00 mensili e che le spese straordinarie Per_1
vengano ripartite nella misura del 30% a suo carico e del 70% a carico della ricorrente.
All'udienza del 9.4.2025, il giudice istruttore, preso atto della proposta conciliativa formulata dal resistente e non accettata dalla ricorrente, ha trattenuto il procedimento in decisione collegiale sullo status, riservandosi l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e di quelli istruttori.
Osserva il collegio che ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b) l. n. 898/1970,
essendo stata la separazione consensuale dei coniugi omologata con decreto n. 3846/2016 del 29.11.2016
emesso dal Tribunale di Pescara all'esito del giudizio n. 3983/2016 r.g. e non essendo stata eccepita dal resistente l'interruzione della separazione. Deve quindi essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi indicati con separata ordinanza del giudice istruttore.
La natura non definitiva della presente decisione esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , con ricorso presentato in data 3.10.2024, così decide:
[...] Controparte_1
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti a
IN (CH) il 28.7.2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2007;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• dispone la prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice istruttore con separata ordinanza.
Chieti, 15.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco