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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/10/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 151 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
Dott. Antonino Orifici Presidente
Dott.ssa IA AR ER Giudice rel.-est.
Dott.ssa Anna Smedile Giudice
Nella causa iscritta al n. 151 /2025 R.G. vertente tra:
C.F.: , nata a Parte_1 C.F._1
Milazzo l'11/10/1986 ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Cairoli 1, presso e nello studio dell'avv. Pino Angela IA Tindara che la rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente
e
C.F.: , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
24/04/1981 ed elettivamente domiciliato in Messina, via Degli Amici n.6, presso lo studio dell'avv. Morfino IA, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
riunito nella Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 25.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni relativamente alla sola pronuncia sullo status.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/02/2025 ha Parte_1
esposto di avere contratto matrimonio concordatario in data 27/07/2012, nel Comune di San Filippo del Mela, e che dall'unione sono nati i figli (cl.2008), Per_1 Per_2
(cl.2010), (cl.2016), (cl.2020), (cl.2013), Per_3 Per_4 Per_5 Persona_6
(cl.2004, maggiorenne).. Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale.
Si è costituito il quale ha aderito alla domanda di Controparte_1
separazione personale.
Disposta la comparizione personale delle parti all'udienza del 25.09.2025, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status, in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., e ha pronunziato con ordinanza i provvedimenti provvisori e urgenti.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Le deduzioni e le richieste delle parti danno inequivoca conferma del venir meno di una comunione materiale e spirituale tra le stesse.
Ricorrono pertanto le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi.
In ordine poi agli ulteriori profili la causa dovrà proseguire ex art. 473 bis.22
c.p.c. innanzi al G.I., davanti al quale dovranno essere rimesse le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 151 /2025 R.G., così dispone:
− dichiara la separazione personale tra i coniugi
[...]
e quali hanno contratto Parte_1 Controparte_2
matrimonio nel Comune di San Filippo del Mela in data 27/07/2012, giusto atto di matrimonio trascritto nei Registri del predetto comune all'anno 2012 numero
17 parte II serie A ufficio 1;
− ordina all'ufficiale dello Stato Civile del comune di San Filippo del
Mela di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
− dispone rimettersi la causa sul ruolo del Giudice Istruttore dott.ssa
IA AR ER;
− spese di giudizio da liquidarsi all'esito della pronuncia definitiva.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio tenutasi il 13/10/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa IA AR ER dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
Dott. Antonino Orifici Presidente
Dott.ssa IA AR ER Giudice rel.-est.
Dott.ssa Anna Smedile Giudice
Nella causa iscritta al n. 151 /2025 R.G. vertente tra:
C.F.: , nata a Parte_1 C.F._1
Milazzo l'11/10/1986 ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Cairoli 1, presso e nello studio dell'avv. Pino Angela IA Tindara che la rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente
e
C.F.: , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
24/04/1981 ed elettivamente domiciliato in Messina, via Degli Amici n.6, presso lo studio dell'avv. Morfino IA, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
riunito nella Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 25.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni relativamente alla sola pronuncia sullo status.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/02/2025 ha Parte_1
esposto di avere contratto matrimonio concordatario in data 27/07/2012, nel Comune di San Filippo del Mela, e che dall'unione sono nati i figli (cl.2008), Per_1 Per_2
(cl.2010), (cl.2016), (cl.2020), (cl.2013), Per_3 Per_4 Per_5 Persona_6
(cl.2004, maggiorenne).. Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale.
Si è costituito il quale ha aderito alla domanda di Controparte_1
separazione personale.
Disposta la comparizione personale delle parti all'udienza del 25.09.2025, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status, in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., e ha pronunziato con ordinanza i provvedimenti provvisori e urgenti.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Le deduzioni e le richieste delle parti danno inequivoca conferma del venir meno di una comunione materiale e spirituale tra le stesse.
Ricorrono pertanto le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi.
In ordine poi agli ulteriori profili la causa dovrà proseguire ex art. 473 bis.22
c.p.c. innanzi al G.I., davanti al quale dovranno essere rimesse le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 151 /2025 R.G., così dispone:
− dichiara la separazione personale tra i coniugi
[...]
e quali hanno contratto Parte_1 Controparte_2
matrimonio nel Comune di San Filippo del Mela in data 27/07/2012, giusto atto di matrimonio trascritto nei Registri del predetto comune all'anno 2012 numero
17 parte II serie A ufficio 1;
− ordina all'ufficiale dello Stato Civile del comune di San Filippo del
Mela di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
− dispone rimettersi la causa sul ruolo del Giudice Istruttore dott.ssa
IA AR ER;
− spese di giudizio da liquidarsi all'esito della pronuncia definitiva.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio tenutasi il 13/10/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa IA AR ER dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021