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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 997/2017 e 3104/2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MOLÈ SALVATORE e MOTTA C.F._1
DAMIANO; attrice contro
, nato a [...] l'[...], codice fiscale Controparte_1 [...]
, , nato a [...] l'[...], codice fiscale C.F._2 Controparte_2
e nata a [...] il [...], CodiceFiscale_3 Controparte_3
codice fiscale , con l'avv. DANIELE CASSÌ; CodiceFiscale_4
con sede in Ragusa, Via Enzo Baldoni, 23 di C.da Controparte_4
Pianetti, P.I. , con l'avv. ANTONIO GIANNONE;
P.IVA_1
c.f. ), quale procuratrice di Controparte_5 P.IVA_2 Parte_2
(c.f. ), con l'avv. IACHELLA GIOVANNI;
[...] P.IVA_3 (c.f. ), con gli avv.ti AREZZO MARIA ed Controparte_6 P.IVA_4
AREZZO DOMENICO;
convenuti
Controparte_7
(p. iva ), p. iva ); P.IVA_5 Controparte_8 P.IVA_6
convenuti contumaci
(c.f. ) quale procuratrice di Controparte_9 P.IVA_7
(c.f. ); Controparte_10 P.IVA_8
intervenuta avente ad oggetto: Usucapione / opposizione di terzo posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.9.2024
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio i propri germani AT e nonché Parte_1 CP_2
la madre, perché venisse accertata l'avvenuta usucapione della Controparte_3
piena proprietà di due beni immobili, di cui le parti sono comproprietarie per successione del sig. Si tratta, in particolare, dell'appartamento Persona_1
sito in Ragusa, C.so Vittorio Veneto n. 171, Foglio 277, Particella 3128, sub 3,
Z.C. 1, cat. A/3, CL 2, 7,5 vani, r.c. 484,18; e dell'appartamento sito in Ragusa,
C.so Vittorio Veneto n. 171, Foglio 277, Particella 3128, sub 4, Z.C. 1, cat. A/3,
CL. 2, 6,5 vani, r.c. 419,62. Il giudizio è stato iscritto al n. 997/2017 r.g.
L'attrice ha sostenuto di avere posseduto uti dominus, in maniera esclusiva, personale, pacifica, non interrotta e non clandestina da oltre 20 anni, e più precisamente dal 23 Dicembre 1991, le anzidette unità immobiliari. In particolare, ciò sarebbe avvenuto per dare seguito alle volontà del padre defunto, secondo cui l'azienda di famiglia doveva essere gestita, dopo la dipartita del signor Pt_1
stesso, solo dai germani AT e unitamente alla madre, già titolare CP_2
di un mezzo della detta azienda, con l'esclusione pertanto dell'attrice che, quale contropartita, avrebbe dovuto ottenere, in forza di atto di divisione regolarmente trascritto, la piena proprietà di taluni beni immobili tra cui quelli sopra menzionati. Pertanto il 23.12.1991, i convenuti avrebbero consegnato all'attrice le chiavi ed il materiale possesso dei beni in attesa di procedere al rogito e alla trascrizione della divisione dei beni ereditari, poi mai effettuati. Da allora l'attrice avrebbe posseduto in maniera palese, pacifica non violenta e non interrotta tali beni come unica proprietaria degli stessi.
L'attrice avrebbe pertanto acquistato i predetti beni per usucapione al compimento del ventennio, ossia il 23.12.2011.
I convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno riconosciuto l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte dell'attrice, delle rispettive quote degli immobili.
In tale procedimento ha svolto intervento Commerfidi, vantandosi creditrice dei convenuti e chiedendo il rigetto della domanda attorea, non sussistendo i presupposti per accertare l'usucapione degli immobili descritti in domanda.
***
La stessa ha altresì proposto opposizione di terzo all'esecuzione n. Parte_1
479/2015 promossa da alla quale sono riunite le esecuzioni n. Controparte_8
319/2017 promossa da e n. 365/2017 promossa da , Controparte_11 CP_6
svolgendo le medesime deduzioni sopra riassunte, ma con riferimento, oltre ai predetti appartamenti siti in Ragusa, Corso Vittorio Veneto, anche ai seguenti beni, assieme ai primi fatti oggetto delle dette procedure esecutive:
A. terreni con annesso fabbricato siti in Ragusa censiti:
1. i terreni al CT al foglio 143 p.lle 3, 83, 103, 108, 109, 683, 684, 685, 686;
2. il fabbricato al NCEU al foglio 143 part. 682 sub 2 ed al al foglio 143 part. 682 sub 3;
B. appartamento sito in Ragusa-fraz. di Ragusa via Schembri n. 7 Parte_3
censito al NCEU al foglio 274 p.lla 37 sub 5, mq 125;
C. appartamento sito in Ragusa-fraz. Marina di Ragusa, via Citelli n. 29 censito al NCEU al foglio 276 p.lla 184 sub 6, mq 82.
Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto di accertare l'usucapione di tutti i beni sinora menzionati, con conseguente inefficacia del pignoramento degli stessi, e di ordinare la cancellazione delle formalità pregiudizievoli trascritte successivamente alla maturazione dell'acquisto a titolo originario. L'opposizione è stata iscritta al n.
3104/2019 r.g.
In tale procedimento si sono costituiti AT e e Controparte_2 [...]
debitori esecutati, nonché , e;
sono CP_3 CP_6 CP_4 CP_5
invece rimasti contumaci gli ulteriori creditori CP_11 Controparte_7
[...] Controparte_12 Controparte_8
Mentre i signori e hanno sostanzialmente aderito all'opposizione, Pt_1 CP_3
gli altri convenuti ne hanno chiesto il rigetto negando la sussistenza dei presupposti dell'usucapione.
Inoltre, è intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_9
procuratrice di affermando che quest'ultima Controparte_10
avrebbe acquistato il credito azionato in via esecutiva dalla Controparte_13
e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
I due giudizi sono stati riuniti.
***
Va preliminarmente rilevato che La , in successione Controparte_13
della quale ha spiegato intervento non è mai stata Controparte_10
parte di alcuno dei giudizi riuniti;
e non può ritenersi che l'interveniente volesse riferirsi a come potrebbe far pensare la data di costituzione del CP_6
cedente indicata nella comparsa di intervento (30.9.2019) e la citazione, a pag. 3 del medesimo atto di intervento, delle conclusioni da questa rassegnate, giacché
l'interveniente si dichiara cessionaria di un credito nei confronti di , Parte_1
laddove è creditrice di e nonché di CP_6 CP_2 Controparte_1 [...]
CP_3
Né tale intervento può essere riqualificato come intervento principale per far valere un credito nei confronti dell'attrice, non essendovi alcuna documentazione di tale credito.
Pertanto l'intervento va dichiarato inammissibile. Deve poi essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da CP_6
con riferimento alla domanda di accertamento dell'usucapione proposta da Pt_1
con la citazione per opposizione di terzo in quanto non contenuta nel
[...]
preliminare ricorso al G.E. Invero tale domanda, seppur non fatta oggetto di uno specifico capo del petitum del ricorso, deve ritenersi con esso comunque proposta, avendo la ricorrente chiesto “nel merito […] dichiarare […] la nullità e comunque l'inefficacia dell'eseguito pignoramento, sui beni rivendicati di esclusiva proprietà della ricorrente”: anche il petitum fa quindi riferimento alla rivendicazione della piena proprietà dei beni pignorati.
Ancora, va affermata l'ammissibilità dell'intervento autonomo svolto da nel giudizio iscritto al n. 997/2017. CP_4
Infatti “i creditori hanno interesse ad intervenire nel processo di usucapione, per controllarne il regolare svolgimento e chiedere il rigetto di domande che frustrerebbero la loro garanzia patrimoniale generica, nonché per esercitare un rimedio preventivo, rispetto all'opposizione ex art. 404, comma 2, c.p.c., al fine di scongiurare il formarsi di un giudicato ad essi sfavorevole, così ostacolando eventuali difese processuali fraudolente del loro debitore, in collusione con l'attore” (C. 17193/2015). Da ciò consegue la necessità di esaminare il merito di entrambe le domande, pur avendo le parti principali del giudizio iscritto al n.
997/2019 concordato sull'intervenuta usucapione.
Infine, occorre evidenziare l'inopponibilità degli accordi di mediazione intervenuti tra i sig.ri e con cui le parti hanno accertato l'intervenuta Pt_1 CP_3
usucapione dei beni oggetto dei presenti giudizi riuniti. Infatti tali accordi sono soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 co. 1 n. 12 bis e pertanto ai sensi dell'art. 2644 c.c. non sono opponibili a chi vanti diritti in base ad atti trascritti o iscritti anteriormente e nel caso di specie il pignoramento è stato pacificamente trascritto prima degli accordi di mediazione, che quindi non sono opponibili né al creditore procedente né agli intervenuti ai sensi dell'art. 2913 c.c. Conseguentemente, tanto la domanda svolta nel procedimento n. 997/2017 quanto l'opposizione di terzo iscritta al n. 3104/2019 vanno esaminate nel merito a prescindere da tali accordi di mediazione.
Infatti, è pacifico che tutti i beni oggetto dei giudizi riuniti pervennero a , Pt_1
AT e e ad per eredità di . Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
L'attrice, quindi, è comproprietaria dei beni di cui deduce di aver acquistato la proprietà intera per usucapione;
e al momento dell'apertura della successione, ne è divenuta compossessore ai sensi dell'art. 1146 c.c.
Ne deriva l'applicabilità del seguente principio, pacifico in giurisprudenza: “in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (C.
19478/2007, C. 17462/2009).
Avendo l'attrice affermato di aver goduto in via esclusiva dei beni d'accordo con tutti i coeredi, va altresì ricordato che “la presunzione di possesso utile ad usucapionem di cui all'articolo 1141 del codice civile non opera quando la relazione con la cosa consegua non a un atto volontario d'apprensione, ma a un atto o a un fatto del proprietario - possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente” (C. 27411/2019).
Pertanto, alla luce di tali principi, le allegazioni svolte dall'attrice, pur non essendo state contestate (ed anzi essendo state espressamente ammesse) dai comproprietari convenuti, non sono nemmeno astrattamente sufficienti all'accoglimento delle domande proposte, perché essa si è limitata ad affermare di aver goduto, d'accordo con gli altri comproprietari-compossessori, dei beni che pretende di aver usucapito, senza allegare alcunché di ulteriore che valga a determinare l'instaurazione di un possesso utile ai fini dell'acquisto a titolo originario.
Ne deriva il rigetto di entrambe le domande con conseguente condanna alle spese nei confronti dei creditori e compensazione nei confronti dei fratelli e della madre dell'attrice, avendo questi aderito alle domande. Parimenti da compensare sono le spese relative all'intervento di quale procuratrice di Controparte_9
non avendo l'attrice svolto alcuna difesa in merito. Controparte_10
A spetta invece un'unica liquidazione pur avendo partecipato CP_4
autonomamente ad entrambi i giudizi, perché le difese svolte nel giudizio n.
997/2017 sono identiche a quelle svolte nel giudizio 3104/2019.
Ai fini della liquidazione, si rileva che l'attrice ha indicato la somma di circa €
180.000,00 quale valore tanto dei beni oggetto del giudizio n. 997/2017 quanto di quelli oggetto del giudizio n. 3104/2019: ciò non può essere, dato che il secondo giudizio ha ad oggetto, oltre ai beni oggetto del primo, anche altri immobili, ed in particolare due appartamenti in Marina di Ragusa e un terreno con annesso fabbricato, che devono presumersi avere un valore complessivo superiore ad
80.000,00. Pertanto la liquidazione viene effettuata sullo scaglione superiore ad €
260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara inammissibile l'intervento svolto da Controparte_9
quale procuratrice di Controparte_10 - rigetta le domande svolte da in entrambi i giudizi;
Parte_1
- condanna a rifondere a e Parte_1 CP_6 CP_4
le spese di lite, liquidate in € 16.000,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso CP_5
spese forfetarie nella misura del 15% per ciascuna.
Ragusa, 02/01/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 997/2017 e 3104/2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MOLÈ SALVATORE e MOTTA C.F._1
DAMIANO; attrice contro
, nato a [...] l'[...], codice fiscale Controparte_1 [...]
, , nato a [...] l'[...], codice fiscale C.F._2 Controparte_2
e nata a [...] il [...], CodiceFiscale_3 Controparte_3
codice fiscale , con l'avv. DANIELE CASSÌ; CodiceFiscale_4
con sede in Ragusa, Via Enzo Baldoni, 23 di C.da Controparte_4
Pianetti, P.I. , con l'avv. ANTONIO GIANNONE;
P.IVA_1
c.f. ), quale procuratrice di Controparte_5 P.IVA_2 Parte_2
(c.f. ), con l'avv. IACHELLA GIOVANNI;
[...] P.IVA_3 (c.f. ), con gli avv.ti AREZZO MARIA ed Controparte_6 P.IVA_4
AREZZO DOMENICO;
convenuti
Controparte_7
(p. iva ), p. iva ); P.IVA_5 Controparte_8 P.IVA_6
convenuti contumaci
(c.f. ) quale procuratrice di Controparte_9 P.IVA_7
(c.f. ); Controparte_10 P.IVA_8
intervenuta avente ad oggetto: Usucapione / opposizione di terzo posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.9.2024
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio i propri germani AT e nonché Parte_1 CP_2
la madre, perché venisse accertata l'avvenuta usucapione della Controparte_3
piena proprietà di due beni immobili, di cui le parti sono comproprietarie per successione del sig. Si tratta, in particolare, dell'appartamento Persona_1
sito in Ragusa, C.so Vittorio Veneto n. 171, Foglio 277, Particella 3128, sub 3,
Z.C. 1, cat. A/3, CL 2, 7,5 vani, r.c. 484,18; e dell'appartamento sito in Ragusa,
C.so Vittorio Veneto n. 171, Foglio 277, Particella 3128, sub 4, Z.C. 1, cat. A/3,
CL. 2, 6,5 vani, r.c. 419,62. Il giudizio è stato iscritto al n. 997/2017 r.g.
L'attrice ha sostenuto di avere posseduto uti dominus, in maniera esclusiva, personale, pacifica, non interrotta e non clandestina da oltre 20 anni, e più precisamente dal 23 Dicembre 1991, le anzidette unità immobiliari. In particolare, ciò sarebbe avvenuto per dare seguito alle volontà del padre defunto, secondo cui l'azienda di famiglia doveva essere gestita, dopo la dipartita del signor Pt_1
stesso, solo dai germani AT e unitamente alla madre, già titolare CP_2
di un mezzo della detta azienda, con l'esclusione pertanto dell'attrice che, quale contropartita, avrebbe dovuto ottenere, in forza di atto di divisione regolarmente trascritto, la piena proprietà di taluni beni immobili tra cui quelli sopra menzionati. Pertanto il 23.12.1991, i convenuti avrebbero consegnato all'attrice le chiavi ed il materiale possesso dei beni in attesa di procedere al rogito e alla trascrizione della divisione dei beni ereditari, poi mai effettuati. Da allora l'attrice avrebbe posseduto in maniera palese, pacifica non violenta e non interrotta tali beni come unica proprietaria degli stessi.
L'attrice avrebbe pertanto acquistato i predetti beni per usucapione al compimento del ventennio, ossia il 23.12.2011.
I convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno riconosciuto l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte dell'attrice, delle rispettive quote degli immobili.
In tale procedimento ha svolto intervento Commerfidi, vantandosi creditrice dei convenuti e chiedendo il rigetto della domanda attorea, non sussistendo i presupposti per accertare l'usucapione degli immobili descritti in domanda.
***
La stessa ha altresì proposto opposizione di terzo all'esecuzione n. Parte_1
479/2015 promossa da alla quale sono riunite le esecuzioni n. Controparte_8
319/2017 promossa da e n. 365/2017 promossa da , Controparte_11 CP_6
svolgendo le medesime deduzioni sopra riassunte, ma con riferimento, oltre ai predetti appartamenti siti in Ragusa, Corso Vittorio Veneto, anche ai seguenti beni, assieme ai primi fatti oggetto delle dette procedure esecutive:
A. terreni con annesso fabbricato siti in Ragusa censiti:
1. i terreni al CT al foglio 143 p.lle 3, 83, 103, 108, 109, 683, 684, 685, 686;
2. il fabbricato al NCEU al foglio 143 part. 682 sub 2 ed al al foglio 143 part. 682 sub 3;
B. appartamento sito in Ragusa-fraz. di Ragusa via Schembri n. 7 Parte_3
censito al NCEU al foglio 274 p.lla 37 sub 5, mq 125;
C. appartamento sito in Ragusa-fraz. Marina di Ragusa, via Citelli n. 29 censito al NCEU al foglio 276 p.lla 184 sub 6, mq 82.
Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto di accertare l'usucapione di tutti i beni sinora menzionati, con conseguente inefficacia del pignoramento degli stessi, e di ordinare la cancellazione delle formalità pregiudizievoli trascritte successivamente alla maturazione dell'acquisto a titolo originario. L'opposizione è stata iscritta al n.
3104/2019 r.g.
In tale procedimento si sono costituiti AT e e Controparte_2 [...]
debitori esecutati, nonché , e;
sono CP_3 CP_6 CP_4 CP_5
invece rimasti contumaci gli ulteriori creditori CP_11 Controparte_7
[...] Controparte_12 Controparte_8
Mentre i signori e hanno sostanzialmente aderito all'opposizione, Pt_1 CP_3
gli altri convenuti ne hanno chiesto il rigetto negando la sussistenza dei presupposti dell'usucapione.
Inoltre, è intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_9
procuratrice di affermando che quest'ultima Controparte_10
avrebbe acquistato il credito azionato in via esecutiva dalla Controparte_13
e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
I due giudizi sono stati riuniti.
***
Va preliminarmente rilevato che La , in successione Controparte_13
della quale ha spiegato intervento non è mai stata Controparte_10
parte di alcuno dei giudizi riuniti;
e non può ritenersi che l'interveniente volesse riferirsi a come potrebbe far pensare la data di costituzione del CP_6
cedente indicata nella comparsa di intervento (30.9.2019) e la citazione, a pag. 3 del medesimo atto di intervento, delle conclusioni da questa rassegnate, giacché
l'interveniente si dichiara cessionaria di un credito nei confronti di , Parte_1
laddove è creditrice di e nonché di CP_6 CP_2 Controparte_1 [...]
CP_3
Né tale intervento può essere riqualificato come intervento principale per far valere un credito nei confronti dell'attrice, non essendovi alcuna documentazione di tale credito.
Pertanto l'intervento va dichiarato inammissibile. Deve poi essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da CP_6
con riferimento alla domanda di accertamento dell'usucapione proposta da Pt_1
con la citazione per opposizione di terzo in quanto non contenuta nel
[...]
preliminare ricorso al G.E. Invero tale domanda, seppur non fatta oggetto di uno specifico capo del petitum del ricorso, deve ritenersi con esso comunque proposta, avendo la ricorrente chiesto “nel merito […] dichiarare […] la nullità e comunque l'inefficacia dell'eseguito pignoramento, sui beni rivendicati di esclusiva proprietà della ricorrente”: anche il petitum fa quindi riferimento alla rivendicazione della piena proprietà dei beni pignorati.
Ancora, va affermata l'ammissibilità dell'intervento autonomo svolto da nel giudizio iscritto al n. 997/2017. CP_4
Infatti “i creditori hanno interesse ad intervenire nel processo di usucapione, per controllarne il regolare svolgimento e chiedere il rigetto di domande che frustrerebbero la loro garanzia patrimoniale generica, nonché per esercitare un rimedio preventivo, rispetto all'opposizione ex art. 404, comma 2, c.p.c., al fine di scongiurare il formarsi di un giudicato ad essi sfavorevole, così ostacolando eventuali difese processuali fraudolente del loro debitore, in collusione con l'attore” (C. 17193/2015). Da ciò consegue la necessità di esaminare il merito di entrambe le domande, pur avendo le parti principali del giudizio iscritto al n.
997/2019 concordato sull'intervenuta usucapione.
Infine, occorre evidenziare l'inopponibilità degli accordi di mediazione intervenuti tra i sig.ri e con cui le parti hanno accertato l'intervenuta Pt_1 CP_3
usucapione dei beni oggetto dei presenti giudizi riuniti. Infatti tali accordi sono soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 co. 1 n. 12 bis e pertanto ai sensi dell'art. 2644 c.c. non sono opponibili a chi vanti diritti in base ad atti trascritti o iscritti anteriormente e nel caso di specie il pignoramento è stato pacificamente trascritto prima degli accordi di mediazione, che quindi non sono opponibili né al creditore procedente né agli intervenuti ai sensi dell'art. 2913 c.c. Conseguentemente, tanto la domanda svolta nel procedimento n. 997/2017 quanto l'opposizione di terzo iscritta al n. 3104/2019 vanno esaminate nel merito a prescindere da tali accordi di mediazione.
Infatti, è pacifico che tutti i beni oggetto dei giudizi riuniti pervennero a , Pt_1
AT e e ad per eredità di . Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
L'attrice, quindi, è comproprietaria dei beni di cui deduce di aver acquistato la proprietà intera per usucapione;
e al momento dell'apertura della successione, ne è divenuta compossessore ai sensi dell'art. 1146 c.c.
Ne deriva l'applicabilità del seguente principio, pacifico in giurisprudenza: “in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (C.
19478/2007, C. 17462/2009).
Avendo l'attrice affermato di aver goduto in via esclusiva dei beni d'accordo con tutti i coeredi, va altresì ricordato che “la presunzione di possesso utile ad usucapionem di cui all'articolo 1141 del codice civile non opera quando la relazione con la cosa consegua non a un atto volontario d'apprensione, ma a un atto o a un fatto del proprietario - possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente” (C. 27411/2019).
Pertanto, alla luce di tali principi, le allegazioni svolte dall'attrice, pur non essendo state contestate (ed anzi essendo state espressamente ammesse) dai comproprietari convenuti, non sono nemmeno astrattamente sufficienti all'accoglimento delle domande proposte, perché essa si è limitata ad affermare di aver goduto, d'accordo con gli altri comproprietari-compossessori, dei beni che pretende di aver usucapito, senza allegare alcunché di ulteriore che valga a determinare l'instaurazione di un possesso utile ai fini dell'acquisto a titolo originario.
Ne deriva il rigetto di entrambe le domande con conseguente condanna alle spese nei confronti dei creditori e compensazione nei confronti dei fratelli e della madre dell'attrice, avendo questi aderito alle domande. Parimenti da compensare sono le spese relative all'intervento di quale procuratrice di Controparte_9
non avendo l'attrice svolto alcuna difesa in merito. Controparte_10
A spetta invece un'unica liquidazione pur avendo partecipato CP_4
autonomamente ad entrambi i giudizi, perché le difese svolte nel giudizio n.
997/2017 sono identiche a quelle svolte nel giudizio 3104/2019.
Ai fini della liquidazione, si rileva che l'attrice ha indicato la somma di circa €
180.000,00 quale valore tanto dei beni oggetto del giudizio n. 997/2017 quanto di quelli oggetto del giudizio n. 3104/2019: ciò non può essere, dato che il secondo giudizio ha ad oggetto, oltre ai beni oggetto del primo, anche altri immobili, ed in particolare due appartamenti in Marina di Ragusa e un terreno con annesso fabbricato, che devono presumersi avere un valore complessivo superiore ad
80.000,00. Pertanto la liquidazione viene effettuata sullo scaglione superiore ad €
260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara inammissibile l'intervento svolto da Controparte_9
quale procuratrice di Controparte_10 - rigetta le domande svolte da in entrambi i giudizi;
Parte_1
- condanna a rifondere a e Parte_1 CP_6 CP_4
le spese di lite, liquidate in € 16.000,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso CP_5
spese forfetarie nella misura del 15% per ciascuna.
Ragusa, 02/01/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)