Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2002, n. 14394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14394 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 / 3 24/02 14394/02 REPUB LIC IN NOME EL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE getto SEZIONE LAVORO voro Composta dagli Ill.mi Dott. Salvatore SENESE Presidente- R.G.N. 6020/00 Dott. Bruno. D'ANGELO Rel. Consigliere- Cron. 33409 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere- Rep. Dott. Francesco MAIORANO Consigliere- Ud. 09/05/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere- ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: COTRAL CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato MA ADELAIDE VENCHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OR MA, AT LO, TT FO, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO DRISALDI, 2002 che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2047 -1- controricorrenti nonchè
contro
ER IM IO;
intimato avverso la sentenza n. 5010/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/03/99 20295/96 R.G.N. 20295/96; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato DI LUCCIO per delega VENCHI;
udito l'Avvocato DRISALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con separati ricorsi al pretore di Roma, poi riuniti, RI RI ed altri dipendenti AL, chiedevano la condanna dell'azienda al risarcimento del danno subito per la mancata distribuzione di alcuni capi di vestiario in virtù di accordi aziendali del 9 giugno 1972 e del 1 marzo 1990, ovvero, in subordine, in forza di un'intesa transattiva del 1 giugno 1990. Con sentenza del 14 dicembre 1995 l'adito pretore respingeva la domanda, per cui i lavoratori soccombenti proponevano appello al tribunale di Roma che, con sentenza del 9 ottobre 1998, in riforma della decisione pretorile, condannava la AL al pagamento in favore delle controparti delle somme analiticamente specificate in dispositivo per dell'inadempimento ciascuno dei lavoratori, nel presupposto dell'azienda degli accordi predetti. Avverso la sentenza il AL ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustat con memoria- f.a. Gli intimati si sono costituiti con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il consorzio ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., oltre che dell'art. 2697 stesso codice e vizi della motivazione. Il motivo non può essere accolto. Dalla lettura dello stesso si evince che, pur essendo diffuso in più ти pagine, tuttavia non dice quale dei canoni di ermeneutica contrattuale indicati dal codice sarebbe stato violato c perché. Infatti da tale lettura emerge che il consorzio ricorrente si limita ad esaminare il testo degli accordi ed a darne una lettura a sè favorevole, diversa da quella effettuata dal tribunale, e ciò inammissibilmente, in quanto l'interpretazione delle norme pattizie è riservata al giudice di 1 merito e può essere censurata in sede di legittimità solo per illogicità o contraddittorietà della motivazione, vizi che il ricorso allega ma non dimostra. In particolare il ricorso insiste sul fatto che il vestiario da fornire non corrispondeva ad un interesse dell'azienda ma solo all'interesse dei lavoratori, per cui costoro avrebbero dovuto attivarsi per richiedere l'assegnazione del vestiario e per ritirarlo, considerazione questa che forma specificatamente oggetto della censura di cui al secondo motivo, nel quale si insiste sulla violazione dell'art. 2697 c.c. e sulla contraddittorietà della motivazione della sentenza del tribunale, vizio della motivazione che, di nuovo, è enunciato ma non dimostrato. Quanto, poi, alle osservazioni circa l'onere dei lavoratori di ritirare i capi di vestiario, la censura collide irrimediabilmente con la decisione del tribunale là dove essa rileva che l'azienda non aveva né provato, né chiesto di provare l'effettivo adempimento dell'obbligo gravante su di essa, per cui il problema del ritirao i capi ad opera dei lavoratori non si poneva per nulla. Pertanto anche la denuncia della violazione dell'art. 2697 rimane una censura del tutto astratta, che va inevitabilmente disattesa. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della AL al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il consorzio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 0.1250 oltre ad euro 2000- per onorario di avvocato. euro.. Roma, 9 maggio 2002 Il Presidente Cons. est. N ale Shll ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, D REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 14 IL CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-72 N 53 Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE для oggi, 8 OTT, 2002 E R P ९