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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/09/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 322/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata a Parte_1 C.F._1
San Felice a Cancello il 18/12/1982 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Zaza d'Aulisio
(c.f. presso lo Studio del quale elettivamente C.F._2
domicilia in Caserta, alla via F. Petrarca, 1; ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
BOLOGNA, con sede a Bologna – 40123 - alla via A. Testoni, n. 6;
[...]
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_2
con sede in – 42121 – alla via G. Mazzini, n. 6 CP_2
convenuti contumaci OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.”.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.03.2025, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
della stessa, della somma complessiva pari ad € 500,00.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contrato a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2024/2025.
In esecuzione del suddetto contratto, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del
Pag. 2 di 7 divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, le parti convenute non si costituiscono e vengono dichiarate formalmente contumaci all'udienza cartolare del 19.09.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio fino al termine delle attività didattiche nell'a.s.
2024/2025, con contratto decorrente dal 23.09.2024 al
30.06.2025 (24 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il CP_1
Pag. 3 di 7 , a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
Pag. 4 di 7 continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Pag. 5 di 7 I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti, risulta che ha prestato servizio in Parte_1
forza di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'a.s 2024/2025, stante altresì la prova che la docente ha prestato servizio per più di 180 giorni, come si evince dal cedolino stipendiale relativo al mese di giugno 2025 ( deposito autorizzato del 01.09.2025).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'a.s. 2024/2025, per l'importo di euro 500,00.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 322/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, con riferimento all'anno scolastico
2024/2025 per un importo di € 500,00 a favore di Parte_1
, oltre interessi sino al soddisfo.
[...]
2) Condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore a rifondere alla ricorrente, con CP_4
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio liquidate in euro 21,50 per esborsi e in euro 258,00 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 22/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 7 di 7
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 322/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata a Parte_1 C.F._1
San Felice a Cancello il 18/12/1982 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Zaza d'Aulisio
(c.f. presso lo Studio del quale elettivamente C.F._2
domicilia in Caserta, alla via F. Petrarca, 1; ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
BOLOGNA, con sede a Bologna – 40123 - alla via A. Testoni, n. 6;
[...]
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_2
con sede in – 42121 – alla via G. Mazzini, n. 6 CP_2
convenuti contumaci OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.”.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.03.2025, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore Controparte_1
della stessa, della somma complessiva pari ad € 500,00.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contrato a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2024/2025.
In esecuzione del suddetto contratto, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del
Pag. 2 di 7 divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, le parti convenute non si costituiscono e vengono dichiarate formalmente contumaci all'udienza cartolare del 19.09.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio fino al termine delle attività didattiche nell'a.s.
2024/2025, con contratto decorrente dal 23.09.2024 al
30.06.2025 (24 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il CP_1
Pag. 3 di 7 , a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
Pag. 4 di 7 continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Pag. 5 di 7 I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti, risulta che ha prestato servizio in Parte_1
forza di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'a.s 2024/2025, stante altresì la prova che la docente ha prestato servizio per più di 180 giorni, come si evince dal cedolino stipendiale relativo al mese di giugno 2025 ( deposito autorizzato del 01.09.2025).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'a.s. 2024/2025, per l'importo di euro 500,00.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 322/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, con riferimento all'anno scolastico
2024/2025 per un importo di € 500,00 a favore di Parte_1
, oltre interessi sino al soddisfo.
[...]
2) Condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore a rifondere alla ricorrente, con CP_4
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio liquidate in euro 21,50 per esborsi e in euro 258,00 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 22/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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