TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
14/03/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.1482/2022 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._1
residente in Tortorici, via G. Franchina, elettivamente domiciliata in Tortorici via Vitt. Emanuele 8, nello studio dell'Avv. Giuseppe Bontempo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
- contumace -
Oggetto: indennità di malattia;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato in data 28/04/2022, parte ricorrente adiva questo giudice del lavoro, esponendo che:
1. La ricorrente, dipendente del settore agricoltura, presentava domanda al fine di ottenere la liquidazione della indennità di malattia per il periodo dal 06-11-2020 al 25-11-2020, come da certificati medici che si producono.-
2. Trascorsi i termini per il pagamento l'istante tramite il proprio patronato CP_3
proponeva missiva di intimazione di pagamento in data 30-10-2021, rimasta inevasa.-
3. In data 24-11-2021 il Comitato Provinciale con delibera n. 2118477 pronunciava la reiezione del ricorso con il seguente motivo: ”Il medico di controllo ha cercato la nel Comune di Parte_1
Biancavilla su cartina e navigatore dichiarando che non esiste” per tale motivo la richiesta viene rigettata.
4) La ricorrente in data 5-01-2022 estrae presso la sede ”Agenzia delle Entrate direzione
Provinciale di Catania Ufficio Provinciale Territorio Servizi Catastali” certificato catastale da dove si evince che la nel Comune di Biancavilla esiste e che il fabbricato dove veniva Parte_1
indicato nel certificato di malattia risulta al Foglio 61 Particella 696 sub. 2.
5) La ricorrente è in possesso dei requisiti contributivi per ottenere la liquidazione della prestazione, considerato che la stessa ha lavorato 101 giorni nel 2019 in agricoltura, come da estratto contributivo che si allega;
-
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' non si costituiva e restava contumace.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta, e all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'
La domanda è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato.
CP_ Nel merito, e dalla documentazione in atti, si rileva che l' nulla contesta in merito alla sussistenza dei presupposti costituitivi del diritto all'invocata prestazione, se non per avere ritenuto non giustificabile l'assenza a visita di controllo del giorno 21/11/2020, ore 18,22.
CP_ Il provvedimento di rigetto da parte dell' delibera n.2118477, del 24/11/2021, prodotto da parte ricorrente, è stato emanato sulla base della seguente motivazione: “E STATO EFFETTUATO
L'ACCESSO IL 21/11/2020, ALLE ORE 18:22 CON IL SEGUENTE ESITO:
ACCESSO - SCONOSCIUTO / IRREPERIBILE.
DESCRIZIONE [-IO CERCATO LA CONTRADA SU CARTINE E NAVIGATORE E NON
ESISTE' MI SONO RIVOLTA AI VIGILI URBANI DI BIANCAVILLA E MI HANNO
ASSICURATO CHE QUESTA CONTRADA NON ESISTE A BIANCAVILLA (ABITANTE lN:
MULINAZZO SNC 95033 BIANCAVILLA CT) SEDE 2100. lnvito a visita E_1 CP_2 medica di controllo ambulatoriale. IMPOSSIBILITA A LASCIARE INVITO”. CP_ Orbene, tale motivazione dedotta dall' con il provvedimento di rigetto, non appare sufficiente a provare che la ricorrente non fosse presso l'abitazione dichiarata con il certificato allegato in atti.
Infatti, dalla documentazione, rilasciata dall'agenzia delle entrate, e prodotta in atti dalla parte ricorrente, risulta esistente in Biancavilla l'abitazione sita in contrada sita al piano Parte_2
terra.
CP_ Pertanto, in mancanza di prova contraria, la domanda va accolta, e conseguentemente l' va condannato a riconoscere la pretesa della ricorrente, oltre gli interessi legali dalla maturazione sino al saldo, con la condanna alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo.
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria delle somme, a ciò ostando la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 16, co. 6, l. n. 412/91 e 22, co. 36, l. n. 724/94, nell'interpretazione pacificamente fornita dalla giurisprudenza, a mente della quale “il cumulo di interessi e di rivalutazione è possibile solo fino al 31 dicembre 1991, mentre dall'1 gennaio 1992 la rivalutazione monetaria va accordata solo nella misura in cui
l'inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti previdenziali, divisato dall'art. 16 comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412, a decorrere dall'1 gennaio 1992” (Cons. Stato, n. 1715/09): nella fattispecie in esame tale presupposto non è stato nemmeno allegato dalla parte che ne ha invocato l'applicazione. CP_ Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' tenuto conto del valore della causa, e con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Bontempo, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda
CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione, così provvede:
CP_
1)Dichiara la contumacia dell' CP_
2)Accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennità economica di malattia per il periodo non indennizzato e richiesto in ricorso (periodo dal 06-11-2020 al 25-11-2020), con gli interessi legali dalla maturazione sino al saldo;
CP_ 2)Condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida in
Euro 900,00, per compenso, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Giuseppe Bontempo;
Così deciso in Patti, 14/03/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
14/03/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.1482/2022 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._1
residente in Tortorici, via G. Franchina, elettivamente domiciliata in Tortorici via Vitt. Emanuele 8, nello studio dell'Avv. Giuseppe Bontempo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
- contumace -
Oggetto: indennità di malattia;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato in data 28/04/2022, parte ricorrente adiva questo giudice del lavoro, esponendo che:
1. La ricorrente, dipendente del settore agricoltura, presentava domanda al fine di ottenere la liquidazione della indennità di malattia per il periodo dal 06-11-2020 al 25-11-2020, come da certificati medici che si producono.-
2. Trascorsi i termini per il pagamento l'istante tramite il proprio patronato CP_3
proponeva missiva di intimazione di pagamento in data 30-10-2021, rimasta inevasa.-
3. In data 24-11-2021 il Comitato Provinciale con delibera n. 2118477 pronunciava la reiezione del ricorso con il seguente motivo: ”Il medico di controllo ha cercato la nel Comune di Parte_1
Biancavilla su cartina e navigatore dichiarando che non esiste” per tale motivo la richiesta viene rigettata.
4) La ricorrente in data 5-01-2022 estrae presso la sede ”Agenzia delle Entrate direzione
Provinciale di Catania Ufficio Provinciale Territorio Servizi Catastali” certificato catastale da dove si evince che la nel Comune di Biancavilla esiste e che il fabbricato dove veniva Parte_1
indicato nel certificato di malattia risulta al Foglio 61 Particella 696 sub. 2.
5) La ricorrente è in possesso dei requisiti contributivi per ottenere la liquidazione della prestazione, considerato che la stessa ha lavorato 101 giorni nel 2019 in agricoltura, come da estratto contributivo che si allega;
-
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' non si costituiva e restava contumace.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta, e all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'
La domanda è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato.
CP_ Nel merito, e dalla documentazione in atti, si rileva che l' nulla contesta in merito alla sussistenza dei presupposti costituitivi del diritto all'invocata prestazione, se non per avere ritenuto non giustificabile l'assenza a visita di controllo del giorno 21/11/2020, ore 18,22.
CP_ Il provvedimento di rigetto da parte dell' delibera n.2118477, del 24/11/2021, prodotto da parte ricorrente, è stato emanato sulla base della seguente motivazione: “E STATO EFFETTUATO
L'ACCESSO IL 21/11/2020, ALLE ORE 18:22 CON IL SEGUENTE ESITO:
ACCESSO - SCONOSCIUTO / IRREPERIBILE.
DESCRIZIONE [-IO CERCATO LA CONTRADA SU CARTINE E NAVIGATORE E NON
ESISTE' MI SONO RIVOLTA AI VIGILI URBANI DI BIANCAVILLA E MI HANNO
ASSICURATO CHE QUESTA CONTRADA NON ESISTE A BIANCAVILLA (ABITANTE lN:
MULINAZZO SNC 95033 BIANCAVILLA CT) SEDE 2100. lnvito a visita E_1 CP_2 medica di controllo ambulatoriale. IMPOSSIBILITA A LASCIARE INVITO”. CP_ Orbene, tale motivazione dedotta dall' con il provvedimento di rigetto, non appare sufficiente a provare che la ricorrente non fosse presso l'abitazione dichiarata con il certificato allegato in atti.
Infatti, dalla documentazione, rilasciata dall'agenzia delle entrate, e prodotta in atti dalla parte ricorrente, risulta esistente in Biancavilla l'abitazione sita in contrada sita al piano Parte_2
terra.
CP_ Pertanto, in mancanza di prova contraria, la domanda va accolta, e conseguentemente l' va condannato a riconoscere la pretesa della ricorrente, oltre gli interessi legali dalla maturazione sino al saldo, con la condanna alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo.
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria delle somme, a ciò ostando la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 16, co. 6, l. n. 412/91 e 22, co. 36, l. n. 724/94, nell'interpretazione pacificamente fornita dalla giurisprudenza, a mente della quale “il cumulo di interessi e di rivalutazione è possibile solo fino al 31 dicembre 1991, mentre dall'1 gennaio 1992 la rivalutazione monetaria va accordata solo nella misura in cui
l'inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti previdenziali, divisato dall'art. 16 comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412, a decorrere dall'1 gennaio 1992” (Cons. Stato, n. 1715/09): nella fattispecie in esame tale presupposto non è stato nemmeno allegato dalla parte che ne ha invocato l'applicazione. CP_ Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' tenuto conto del valore della causa, e con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Bontempo, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda
CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione, così provvede:
CP_
1)Dichiara la contumacia dell' CP_
2)Accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennità economica di malattia per il periodo non indennizzato e richiesto in ricorso (periodo dal 06-11-2020 al 25-11-2020), con gli interessi legali dalla maturazione sino al saldo;
CP_ 2)Condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida in
Euro 900,00, per compenso, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Giuseppe Bontempo;
Così deciso in Patti, 14/03/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia