Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
L'art.5 del R.D. 28/3/1929 n. 499 recante il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, regola il conflitto tra un diritto extra tavolare acquistato per usucapione indipendentemente dall'iscrizione tavolare e un diritto tavolare acquistato per atto tra vivi con il concorso di dette iscrizioni, dando la prevalenza a quest'ultimo se acquistato sulla fede del libro fondiario ossia ivi trascritto anteriormente all'iscrizione del diritto acquistato per usucapione giudizialmente accertata. Ma la tutela derivante dal principio della pubblica fede cui è informato il sistema tavolare non può estendersi a chi abbia intavolato il suo acquisto versando in mala fede, nel senso che conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'esistenza di un altro diritto reale prima acquistato da altri, poiché in tal caso la conoscenza che si ha o che si dovrebbe avere sulla situazione reale esclude che si sia acquistato sulla fede del libro fondiario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/1999, n. 6019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6019 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO Presidente
Dott. CH ANNUNZIATA Consigliere
Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel.
Dott. MATTEO IACUBINO Consigliere
Dott. CARLO CIOFFI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI CH, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso l'avv. Francesco Vannicelli, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Paolo Mirandola, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UG EL
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n^. 192/96 del 10 aprile 1996.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Ugo Riggio;
Udito l'avv. Staffa, per delega dell'avv. Mirandola;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CH BO conveniva dinanzi al Pretore di Riva del Garda Carmelo Giugno, esponendo di avere acquistato, con rogito del 15 novembre 1985, da SS ed DO Zanoni, un fondo di circa mq. 2.000, tavolarmente individuato dalle particelle 478 e 493, sito in Cologna - Gavazzo. Solo dopo l'acquisto aveva notato la saltuaria presenza, sulla sola particella 493, del Giugno, il quale sosteneva di avere usucapito il diritto di proprietà sull'immobile e si rifiutava di rilasciarlo. Il BO chiedeva quindi la condanna del convenuto al rilascio del terreno ed al risarcimento dei danni. Costituendosi il Giugno eccepiva l'esercizio del possesso ultraventennale sul terreno ed il conseguente acquisto del relativo diritto di proprietà per usucapione, sostenendo di avere titolo per sentire dichiarare la prevalenza del proprio diritto non intavolato, rispetto a quello intavolato dell'attore, avendo il BO agito in malafede. In subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva un equo indennizzo per le migliorie e le addizioni apportate al fondo.
Con sentenza dell'11 dicembre 1993 il Pretore di Rovereto, sezione distaccata di Riva del Garda, dichiarava acquisita per usucapione da parte del convenuto la proprietà della particella 493, sul presupposto della presunta malafede con cui il BO aveva acquistato il fondo, essendogli noto il possesso del convenuto da oltre venti anni.
Il Tribunale di Rovereto, con sentenza del 10 aprile 1996, confermava la decisione del pretore, condannando l'appellante BO al pagamento delle spese del giudizio.
Il giudice di appello rilevava che la prova della malafede del BO risultava da numerose circostanze che, prese singolarmente, fornivano elementi indiziari sufficienti a sostenere il ragionamento presuntivo posto dal pretore alla base della decisione. Anzitutto doveva ritenersi certo che prima dell'acquisto il compratore avesse eseguito un sopralluogo, poiché il valore di un terreno agricolo è determinato principalmente dalle sue concrete condizioni, quali pendenza, accessibilità, esposizione, presenza di sassi, eccetera, per cui non era realistico sostenere che il BO non avesse rilevato che parte del terreno era coltivata da un estraneo. Inoltre il teste ON EN aveva riferito che tutti in paese sapevano che quel fondo era del Giugni. Occorreva peraltro considerare che il terreno era assai prossimo alla strada, e che il padre dell'acquirente era amico del suddetto EN, albergatore confinante con il fondo stesso.
Ricorre avverso tale sentenza il BO, illustrando due motivi di gravame.
Il Giugno non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunziando l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia fatto alcun riferimento all'art. 5 del R.D. 28 marzo 1929 n. 499, che regolamenta la materia. Nel sistema tavolare gli acquisti a titolo originario risultano pienamente efficaci, pur in assenza dell'iscrizione, ma non possono essere opposti al terzi che sulla fede del Libro Fondiario abbiano acquistato diritti con essi incompatibili. Unico limite a tale principio, secondo costante giurisprudenza, è la malafede dell'acquirente, intesa come conoscenza del diritto altrui non intavolato. Tale limite sussisterebbe, secondo alcuni orientamenti, non solo nel caso di conoscenza del diritto antagonista non intavolato, ma anche quando l'acquirente abbia ignorato od omesso di valutare elementi di fatto che avrebbero dovuto o potuto conoscere. Il tribunale aveva invece deciso in base ad elementi presuntivi, tra cui la certezza che l'acquirente aveva effettuato un sopralluogo sul fondo da acquistare, senza considerare che con tale sopralluogo non avrebbe potuto constatare altro che la presenza di pochi alberi di ulivo in un fondo assai trascurato, come evidenziato dalle deposizioni dei testi RI RO (che ha riferito che nel periodo 1982/85 le piante erano abbandonate e la superficie incolta e piena di sterpaglie) e RI TT (che ha riferito di avere sistemato solo nel 1987 gli ulivi danneggiati dalla gelata del 1.985). Per tali cattive condizioni il BO aveva acquistato il fondo per appena L. 6.000.000, e lo stesso Giugno aveva affermato che lo aveva fatto senza nemmeno vederlo.
Con il successivo motivo il ricorrente contesta che la conoscenza della reale situazione del fondo da parte del procuratore dei venditori (con cui venne stipulato il contratto) implicasse che costui lo avesse messo al corrente della situazione, poiché non aveva interesse a farlo. Contesta anche che poiché inizialmente la trattativa era stata condotta dal padre dell'acquirente con i proprietari del fondo, ciò forniva un ulteriore elemento di presunzione della conoscenza, da parte del BO, del possesso esercitato dal Giugno sul terreno.
I due motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e disattesi, perché privi di fondamento. Deve anzitutto osservarsi che è sicuramente irrilevante il fatto che il tribunale non abbia menzionato esplicitamente il R.D. 28 marzo 1929 n. 499 e successive modificazioni, dal momento che la motivazione della sentenza tiene esplicitamente conto della relativa normativa, dando atto che il fondo era intavolato (anziché iscritto in catasto, come accade per gli immobili non compresi nei territori già sotto la dominazione austriaca, annessi all'Italia dopo la prima quella mondiale). Orbene, l'art. 5 del R.D. di cui innanzi, recante il nuovo testo ,della legge generale sui libri fondiari, regola il conflitto tra un diritto extratavolare acquistato per usucapione, indipendentemente dall'iscrizione tavolare, ed un diritto tavolare acquistato per atto tra vivi con il concorso di detta iscrizione, dando la prevalenza a quest'ultimo, se acquistato sulla fede del libro fondiario, ossia ivi trascritto anteriormente all'iscrizione del diritto acquistato per usucapione giudizialmente accertata o all'annotazione della relativa domanda giudiziale, ma la tutela derivante dal principio della pubblica fede, cui è informato il sistema tavolare, non può estendersi a chi ha intavolato il suo acquisto versando in mala fede, vale , a dire a chi, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale richiamato dallo stesso ricorrente, conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'esistenza di altro diritto reale prima acquistato da altri, poiché in tal caso la conoscenza che si ha (o che si dovrebbe avere) sulla situazione reale esclude che si sia acquistato sulla fede del libro fondiario (vedasi, tra tante: Cass. Sez. II, 22 luglio 1993, n. 8193). Orbene il tribunale, con la sentenza impugnata, mostrando di conoscere perfettamente i termini della questione, si è posto il problema della buona fede del BO, risolvendolo in senso negativo in base alla considerazione che era stata fornita la prova di numerose circostanze di fatto idonee a dimostrare presuntivamente che costui non poteva non essere a conoscenza del fatto che il Giugno si trovava da oltre venti anni nel possesso di una delle due particelle di terreno da lui acquistate. Trattasi di una valutazione di fatto, come tale riservata al giudice di merito e non censurabile nel giudizio di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata è priva di contraddizioni o vizi logici.
Sul punto la motivazione del tribunale risulta pienamente appagante e convincente ed il ricorrente, in realtà, non è stato in grado di indicare alcuna lacuna, vizio o contraddizione della stessa, ma si è limitato a passare in rassegna gli elementi presi in considerazione dalla sentenza impugnata, cercando di svalutarne il valore probatorio. In sostanza il BO si è limitato a proporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali, chiedendo che questa Corte la facesse propria. Ma non è questa certamente la funzione del giudice di legittimità.
Pertanto, l'infondatezza dei motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso. Non va emesso alcun provvedimento in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 1999