Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Decreto di omologa nel procedimento ex art. 445bis C.p.c. n.r.g. 20/2024
NN MI c/ CP_1
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Elvira Puleio, Visto il deposito dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445bis C.p.c. da parte del CTU, per il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui alla provvidenza prevista dall'art. 1 della legge 222/84 (assegno ordinario di invalidità); visti gli atti del procedimento;
lette le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio;
considerato che
le parti non hanno contestato, nel termine perentorio loro assegnato, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario in ragione delle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, secondo le quali:
“la signora è affetta da: Parte_1
• Fib getto osteopenico con poliartrosi limitante e spondilodiscoartrosi cervicale e lombo-sacrale
• Insufficienza respiratoria restrittiva di grado moderato in soggetto con pregresse fratture costali multiple a sinistra
• Obesità
• Incontinenza urinaria Le infermità psico-fisiche – considerate nel loro complesso- incidono sulla capacità di lavoro della ricorrente, intesa come capacità generica estesa ad ogni eventuale occupazione confacente alle sue attitudini, eseguibile senza ulteriore danno per la salute e senza declassamento né necessità di riqualificazione professionale, in misura superiore ai due terzi. Per tali patologie la signora è da ritenersi INVALIDA ai sensi della normativa Parte_1 vigente (Art. 1 della Legge 12 giugno 1984, n. 222) a decorrere dal 15 ottobre 2024, data della visita ortopedica effettuata presso il P.O. di Isernia.” Rilevato che “la decorrenza successiva alla domanda amministrativa giustifica la compensazione totale delle spese processuali” (cfr. Cass. lav. 30 marzo 2011 n. 7307), e tale principio non è smentito dalla successiva pronuncia n. 32061 del 21.10.2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale conferma che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica
PONE definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
CP_1
DICHIARA chiusa la procedura di accertamento tecnico preventivo con il presente provvedimento non impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi. Isernia, 25/03/2025 . IL GIUDICE DEL LAVORO dott. ssa Elvira Puleio