Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00493/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01743/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1743 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata dall’amministratore di sostegno sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
I.P.A.B. - Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane - I.P.A.V., non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Venezia sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 14 aprile 2025, volta alla definizione della compartecipazione economica al costo del servizio residenziale per l’annualità 2025 ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l. n. 328/2000 e del d.P.C.M. n. 159/2013;
nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. EA De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce in giudizio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo al Tribunale: A) di dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Venezia sull’istanza presentata il 14 aprile 2025 volta alla definizione della compartecipazione del Comune stesso per l’anno 2025 al costo del servizio residenziale presso la struttura dov’è attualmente ospitata; B) di accertare l’obbligo del Comune stesso di provvedere sull’istanza, con conseguente condanna ad adottare un provvedimento espresso.
2. In fatto, la ricorrente deduce che:
- è stata riconosciuta «invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita» ;
- è inserita dal 2023 presso la R.S.A. “-OMISSIS-” gestita dall’I.P.A.V., laddove la retta annuale per il 2025 è pari a € 27.006,35, mentre le entrate dell’interessata sono rappresentate dalla pensione di invalidità e dall’indennità di accompagnamento per un totale mensile lordo che, nell’annata oggetto di giudizio, ammonta ad € 8.160,49;
- il proprio ISEE è pari ad € 7.950,79 nel 2025, ma che deve sostenere, oltre al pagamento della retta, numerose altre spese necessarie, tra cui farmaci, integratori alimentari specifici, vestiario e spese bancarie;
- con istanza in data 14 aprile 2025 (reiterata con successive diffide del 15 maggio 2025, 15 luglio 2025 e 19 agosto 2025) è stato chiesto al Comune di Venezia di provvedere alla determinazione della compartecipazione comunale alla retta della R.S.A., come previsto dall’art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000 e dall’art. 13 bis della l.r. Veneto n. 5/1996, allegando tutta la documentazione necessaria, inclusi i rendiconti e le attestazioni ISEE;
- il Comune di Venezia: A) con nota del 15 maggio 2025 ha comunicato che «sulla questione … portata all’attenzione pendono ricorsi avanti al TAR Veneto» richiamando genericamente il “ Regolamento allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 133/2015 ”, ma senza provvedere sull’istanza (comunicazione confermata con nota del 21 maggio 2025); B) con nota del 18 luglio 2025 ha comunicato che stava «analizzando le … posizioni alla luce della sentenza del T.A.R. Veneto » (sent. n. 1207/2025) che nel frattempo aveva annullato il Regolamento comunale; C) con nota dell’8 agosto 2025 ha comunque chiesto all’interessata di produrre la «documentazione richiamata dal Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133/2025» , nonostante fosse per l’appunto già stato annullato.
3. A fronte delle suddette risposte, ritenute meramente interlocutorie, la ricorrente ha proposto ricorso, ponendo a fondamento delle domande i seguenti motivi:
A) l’obbligo di accertare e determinare l’importo della compartecipazione da parte dei Comuni discende dall’applicazione della normativa di settore (in particolare, l. n. 328/2000 e l.r. Veneto n. 5/1996) che pone direttamente in capo all’ente locale l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociosanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei loro residenti, salva la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistita, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale, e salva la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria. Nonostante la ricorrente avesse previamente e reiteratamente informato il Comune di Venezia, quest’ultimo avrebbe illegittimamente rifiutato di provvedere, adottando atti soprassessori e pretendendo una documentazione tutt’altro che necessaria e per di più imposta da un Regolamento annullato in sede giurisdizionale;
B) il Comune di Venezia è tenuto a calcolare la propria compartecipazione alla retta de qua nel puntuale rispetto delle indicazioni della legislazione nazionale, che impone l’applicazione del criterio ISEE di cui al d.P.C.M. n. 159/2013;
C) in ogni caso, sussiste l’obbligo del Comune di provvedere, tanto più in ragione dell’urgenza del caso di specie e della particolare tutela accordata dall’ordinamento al diritto all’assistenza delle persone fragili;
D) l’inerzia del Comune ha costretto la ricorrente a sostenere integralmente il costo della retta, con grave pregiudizio economico, compromettendo non solo la propria capacità di far fronte alle esigenze quotidiane, ma anche la propria dignità personale.
4. Il Comune di Venezia si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e contestando la configurabilità del silenzio inadempimento.
In particolare, l’Amministrazione ha affermato di aver sempre fornito adeguato riscontro alle istanze e alle diffide della ricorrente e che la determinazione del contributo richiede la previa acquisizione della documentazione necessaria alla valutazione della complessiva situazione economica dell’interessata, non essendo l’ISEE l’unico parametro rilevante ai fini della definizione della compartecipazione. Il Comune ha anche evidenziato che il proprio intervento ha natura sussidiaria rispetto alla capacità economica dell’assistita e che l’integrazione comunale ben può configurarsi, in presenza di beni immobili, come anticipazione suscettibile di recupero.
5. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa è stata rinviata per consentire alla ricorrente di esaminare la documentazione tardivamente depositata dal Comune in data 3 dicembre 2025.
6. Nelle more della fissazione dell’udienza, l’Amministrazione ha depositato una memoria difensiva, rappresentando che, a seguito della trasmissione da parte della ricorrente del modello di richiesta di contributo e della documentazione integrativa, pervenuti in data 12 dicembre 2025, il Comune ha provveduto, con nota del 28 gennaio 2026, a comunicare l’entità del contributo spettante, configurandolo quale “anticipazione”.
7. La ricorrente, con successive memorie, ha contestato tali difese, sostenendo che il Comune non ha mai adottato un provvedimento espresso e conclusivo del procedimento avviato con l’istanza del 14 aprile 2025, essendosi limitato a formulare richieste istruttorie non necessarie e fondate su una disciplina regolamentare non più in vigore, mentre l’attestazione ISEE sarebbe già sufficiente per calcolare in via definitiva la misura della compartecipazione a carico del soggetto assistito.
8. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
9. Il ricorso è fondato e dev’essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
10. Il Collegio osserva innanzitutto che l’azione avverso il silenzio - inadempimento presuppone la violazione di un obbligo di provvedere e la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di una posizione di interesse legittimo.
Nel caso in esame - fermo restando quanto stabilito in termini generali dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone la conclusione del procedimento con provvedimento espresso - vengono in rilievo quali fonti normative dell’obbligo di provvedere: A) l’art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 che obbliga il Comune di residenza ad assumere gli oneri connessi all’eventuale integrazione economica per i soggetti che necessitano di ricovero stabile presso strutture residenziali, previa verifica dei relativi presupposti; B) le norme di settore (d.P.C.M. 14 febbraio 2001; d.P.C.M. n. 159/2013; d.lgs. n. 502/1992) che configurano un vero e proprio dovere dell’Amministrazione di accertare la sussistenza dei requisiti e di determinare la compartecipazione economica, nel rispetto dei LEA e dei criteri ISEE, trattandosi di prestazioni collegate a diritti di rango costituzionale (artt. 32, 38 Cost.).
Pertanto – come già affermato da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 2380/2025) - a fronte di istanze rivolte a ottenere la determinazione della compartecipazione comunale alla retta residenziale, grava sull’Amministrazione l’obbligo di avviare il procedimento e di concluderlo con un provvedimento espresso, di segno positivo o negativo che sia.
11. Ciò posto, occorre verificare se l’Amministrazione resistente abbia adempiuto all’obbligo di provvedere.
Dagli atti di causa risulta innanzitutto che la ricorrente ha presentato in data 14 aprile 2025 un’istanza idonea ad attivare il procedimento amministrativo, in quanto corredata dalla documentazione essenziale, ossia dall’attestazione ISEE prevista per la definizione delle prestazioni sociosanitarie residenziali a carico dell’ente locale.
Il Comune di Venezia ha riscontrato tale istanza con una serie di comunicazioni dal tenore meramente interlocutorio e/o defatigatorio, che non si configurano come la determinazione conclusiva del procedimento.
Difatti, il Comune con le note del 15 maggio, 21 maggio, 18 luglio e 8 agosto 2025 si è limitato a richiamare la disciplina regolamentare, a rappresentare la pendenza di contenziosi e a richiedere ulteriore documentazione, senza assumere alcuna determinazione sulla misura della compartecipazione o sulla spettanza del contributo.
Neppure la comunicazione del 28 gennaio 2026 può ritenersi un provvedimento definitivo, perché risulta formulata in termini ipotetici ( «si trasmette il provvedimento che riporta l’entità del contributo per il pagamento della retta in Casa di Riposo al quale la sig.ra potrebbe avere diritto, suddiviso per struttura, con riferimento alle principali Case di Riposo del territorio veneziano» ) e il Comune si è limitato a trasmettere un prospetto relativo a più strutture, configurando il contributo come anticipazione e subordinandolo ad ulteriori condizioni (tra cui l’iscrizione di ipoteca e la valutazione della complessiva situazione patrimoniale della ricorrente).
Il tenore non definitivo dell’atto induce ad escludere che con esso venga espressa una volontà amministrativa conclusiva sull’istanza del 14 aprile 2025. Manca, infatti, una determinazione chiara e compiuta sulla posizione della ricorrente.
12. Deve, pertanto, ritenersi che, nonostante il decorso di un lasso temporale ampiamente superiore al termine previsto dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, l’Amministrazione resistente non abbia ancora adottato un provvedimento espresso conclusivo del procedimento attivato con l’istanza del 14 aprile 2025.
Né assumono rilievo, ai fini della presente decisione, le difese dell’Amministrazione relative alla necessità di acquisire ulteriore documentazione ovvero alla natura sussidiaria dell’intervento comunale. Invero, tali profili attengono al merito e potranno essere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ma non valgono ad escludere l’obbligo, giuridicamente vincolante, di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
13. Per le ragioni suesposte il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, si deve ordinare al Comune resistente di adottare, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con pagamento a favore dello Stato, dovendosi confermare l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata dell’avvocato Maria Luisa Tezza in data 9 dicembre 2025 per l’attività svolta a favore del ricorrente a titolo di patrocinio a spese dello Stato, il Collegio osserva che - tenuto conto della semplicità del contenzioso, della immediatezza della pronuncia, nonché delle decisioni assunte da questa Sezione in casi analoghi - l’istanza può essere accolta e, per l’effetto, al difensore del ricorrente può essere liquidato l’importo richiesto, pari ad €-OMISSIS-già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Venezia di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Comune resistente a rifondere le spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con pagamento in favore dello Stato.
Ammette la ricorrente in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato e liquida in favore del difensore della ricorrente medesima, per l’attività svolta nel presente giudizio, la somma di € -OMISSIS-) per onorari, diritti e spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA ID, Presidente
EA De Col, Primo Referendario, Estensore
RT AM, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA De Col | CA ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.