Art. 8.
Il primo comma dell'articolo 37 del predetto testo unico e' cosi' modificato:
"Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione".
Il primo comma dell'articolo 37 del predetto testo unico e' cosi' modificato:
"Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione".