Articolo 8 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038
Articolo 7Articolo 9
Versione
19 ottobre 1961
Art. 8.
Il primo comma dell'articolo 37 del predetto testo unico e' cosi' modificato:
"Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione".
Entrata in vigore il 19 ottobre 1961
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