Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/05/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, in esito alla trattazione dell'udienza del 22 maggio 2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per discussione orale, presa visione delle conclusioni scritte delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1675/2019 promossa da:
( CF ), con il patrocinio dell'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Malecchi presso il medesimo elettivamente domiciliato in Aprilia ( Latina) Via A.
Meucci n. 54 per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE
CONTRO
:
CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
Giuseppe Avvisati presso il medesimo elettivamente domiciliata unitamente al suo procuratore in Latina V.le Petrarca 15, per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
A seguito di decreto di fissazione di cd. udienza di trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la data del 22 maggio 2025, fissata per la discussione orale, i
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2019, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 143/2019 RG 7179/2018 emesso in data 29 gennaio 2019 dal Tribunale di Latina su ricorso di per il pagamento Parte_2
dell'importo complessivo di € 8.004,99 oltre interessi come richiesti e spese della procedura monitoria a titolo di mancato pagamento della quota al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore . Persona_1
A sostegno dell'opposizione si deduceva in primo luogo la prescrizione del credito vantato per decorso del termine quinquennale, atteso che le fatture allegate al ricorso si riferivano a spese straordinarie sostenute dalla nel 2012 e inizio 2013 mentre risultava Parte_2
pervenuto un generico sollecito di pagamento in data 5 ottobre 2018.
Nel merito si eccepiva che la pretesa monitoria risultava infondate in quanto si riferiva a spese straordinarie per il figlio minore che richiedevano il consenso di entrambi i genitori, con particolare riferimento alle spese per iscrizione e rette di scuola privata, laddove il padre aveva sempre manifestato il suo dissenso, sia con riferimento all'onere economico che alla scelta dell'Istituto. Parimenti si deduceva con riferimento alle spese per attività sportive, necessitate, secondo la prospettazione del ricorrente, dalla sola comodità della madre.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo che la prescrizione risultava validamente interrotta da richieste di pagamento.
Nel merito si evidenziava che l'obbligo del contributo paterno alle spese straordinarie risultava dal decreto del 19.02.2009 di modifica delle condizioni di separazione confermato in grado di appello e poi dalla sentenza di divorzio n. 2223/2016 emessa dal medesimo Tribunale in data 08.11.2016. Veniva inoltre dedotto che nei titoli giudiziali non vi era alcun obbligo da parte della sig.ra di dover ottenere un preventivo Parte_2
parere da parte dell'ex marito circa le spese da sostenere per il minore mentre per il periodo successivo la moglie aveva sempre comunicato al marito sia le spese sia le necessità del figlio. Si evidenziava inoltre che in ogni caso si trattava di spese necessarie per il minore che in quel dato periodo abbisognava di un idoneo percorso formativo anche sotto il profilo dell'attività fisica e scolastica.
Nelle conclusioni parte opposta chiedeva:
2 “-ritenere e dichiarare inammissibili non provate in fatto ed in diritto le domande ed eccezioni attore per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto con conseguente condanna dell'opponente, in via meramente subordinata condannare l'ingiunto al pagamento della somma ingiunta ovvero di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi come da domanda dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo”.
Espletate le prove orali ammesse alle parti la causa veniva decisa in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per la discussione, presa visione delle conclusioni scritte delle parti.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
ha agito monitoriamente nei confronti dell'ex marito al fine di ottenere Parte_2
il rimborso della quota delle spese straordinarie per il figlio minore gravanti sul padre e rimaste insolute.
3 Nel ricorso per ingiunzione si espone che con decreto del 19 febbraio 2009 il Tribunale di Latina aveva modificato le condizioni della separazione consensuale omologata con provvedimento del 13.04.2007, disponendo che il sig. concorresse nella Parte_1
misura del 50% alle spese mediche e straordinarie necessarie per la cura del figlio
[...]
, nato dal matrimonio tra le parti, oltre alle spese ludiche e scolastiche dello stesso;
Per_1
risulta inoltre che, in sede di divorzio definito con sentenza n. 2223/2016 in data
08.11.2016, veniva parimenti disposto il rimborso delle spese straordinarie, mediche e scolastiche nella misura del 50% a carico del Romani.
Pertanto, nel ricorso, si chiede il rimborso delle somme anticipate dalla madre per spese straordinarie ammontanti per la quota dovuta dal padre ad € 1694,25 per il saldo spese
2012 e l'anno 2013; ad € 1.676,66 per l'anno 2014; ad € 1.146,00 per l'anno 2015; ad €
600,00 per l'anno 2016; ad € 726,53 per l'anno 2017 ed € 2.161,55 per l'anno 2018.
In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di prescrizione svolta dall'opponente in considerazione del fatto che il regime prescrizionale applicabile per il rimborso delle spese straordinarie anticipate da un genitore non si sottrae a quello ordinario di cui all'art. 2946 cc.
In ordine al motivo di opposizione relativo alla mancata concertazione delle spese straordinarie, va rilevato in primo luogo che fino alla sentenza di divorzio non era prevista la concertazione per le spese straordinarie laddove il previo concerto risulta previsto nella sentenza del 8 novembre 2016.
Vanno richiamati i principi giurisprudenziali pacifici in materia. .
Come da ultimo ribadito ( Cass. 12 gennaio 2023 n. 793) la previa concertazione delle spese straordinarie specificamente indicate trova fondamento se sussiste nel titolo giudiziale.
Pacificamente si afferma ( da ultimo Cass. 13 gennaio 2021 n. 379; Cass. 12 novembre
2021 n. 34100) che devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo" e in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono
4 destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.
In conseguenza devono essere scrutinati in dettaglio i singoli esborsi in applicazione dei criteri fissati nel titolo giudiziale applicabile e vincolante, previa valutazione della tipologia e della giustificazione di ogni spesa, accertando, in relazione agli esborsi, la sussistenza di debita documentazione a supporto, nonché la condivisione della spesa e della finalità educativa da parte del padre.
Riguardo alla eccezione relativa alla mancata concertazione, prevale nella giurisprudenza di legittimità il principio (Cass. 24 febbraio 2021 n. 5059; Cass. 23 febbraio 2017 n. 4753;
Cass. 29 marzo 2016 n. 4182) che esclude che esista un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondano al "maggiore interesse" dei figli.
Si afferma ( Cass. 24 febbraio 2021 n. 5059), che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Pertanto, è legittima la pretesa della moglie divorziata al rimborso delle spese sostenute per la scuola privata dei figli e per le visite mediche a pagamento, essendo chiamato il giudice a verificare l'effettività delle spese sostenute e l'infondatezza delle ragioni di dissenso, fatte valere dall'ex marito, rispetto alle decisioni
5 di iscrivere i figli a scuole private e di sottoporli a visite mediche a pagamento, tenendo nella giusta considerazione le abitudini della famiglia.
E' evidente quindi che il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spesa debba opporre, con una difesa non meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, la non rispondenza delle spese all'interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli.
Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.
Nel caso di specie le prove orali hanno dimostrato che il padre venne informato della scelta della scuola privata per il figlio e che egli stesso potè seguire sia pure a distanza lo svolgersi del rapporto educativo e formativo presso l'istituto prescelto.
Le altre spese oggetto della richiesta di rimborso nella vigenza del regime della separazione devono ritenersi adeguatamente comprovate e rispondenti all'interesse del figlio.
Per quanto riguarda invece il chiesto rimborso del viaggio all'estero compiuto dal ragazzo nel 2018, non risulta che vi sia stata previa concertazione con il padre come richiesto dalla sentenza di divorzio.
In conseguenza deve ritenersi non ripetibile la relativa quota di 2.161,55 per l'anno 2018.
Ne consegue che in parziale accoglimento della opposizione il decreto ingiuntivo opposto debba essere revocato e condannato al pagamento della somma di € Parte_1
5.843,44 quale rimborso quota delle spese straordinarie dovute per il figlio , Persona_1
oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo.
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite devono compensarsi per un terzo e vengono liquidate come in dispositivo per il residuo tenuto conto della natura non complessa della causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
6 Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Parte_2
somma di € 5.843,44 oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
c) Condanna a rimborsare per 2/3 le spese del presente giudizio, Parte_1
liquidate, in favore di , in tale misura nella somma di € Parte_2
1.693,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA .
Sentenza resa in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc fissata per la discussione orale.
Così deciso in Latina, il 22 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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