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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare ex art.127 ter c.p.c. del
12.2.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7968/2021 R.G.L.
TRA
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carla Tiberino RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Francesco Colucci Controparte_1
RESISTENTE OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 11.11.2021, ha adito l' Controparte_1 CP_2
Tribunale esponendo di aver, in qualità di coniuge superstite del de cuius sig. e in Persona_1 virtù della sentenza n. 1917/09, intimato all' il pagamento della somma di € Controparte_3
4.564,81 quali differenze dovute su pensione appartenuta al de cuius con gli interessi legali;
che instauratasi la procedura esecutiva, il GE sospendeva l'esecuzione, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Tutto ciò premesso, l'odierna resistente opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- preliminarmente revocare la sospensione dell'esecuzione disposta dal G.E. nella fase cautelare perché illegittima e non adeguatamente motivata né giustificata e consentire la ripresa dell'esecuzione interrotta;
- rigettare in ogni caso l'opposizione promossa dall' perché infondata e non provata Pt_1 per quanto dedotto in premessa”. Vinte le spese di lite.
Si è costituito l' , deducendo “Assenza di valido titolo esecutivo per procedere in executivis. Pt_1
Avvenuta riliquidazione della pensione. Condanna generica. Contestazione dei conteggi”, dunque, chiedendo: “- preliminarmente respingere l'istanza di revoca della sospensione della procedura esecutiva;
- in via principale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la pretesa del creditore procedente;
- in via subordinata, dichiarare inammissibile la pretesa del creditore procedente
pagina 1 di 3 limitatamente agli importi che eccedono quanto riconosciuto dall' con compensazione integrale Pt_1 delle spese di lite tra le parti;
- in ogni caso, con il favore delle spese di causa”.
* * *
In via preliminare deve rilevarsi che la presente opposizione va qualificata come opposizione alla esecuzione considerato che l' contesta la sussistenza di un valido titolo esecutivo rispetto alla Pt_1
pretesa fatta valere dall'odierna opposta.
In materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero, nell'esecuzione per espropriazione, della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni).
Ciò premesso, la presente opposizione deve essere accolta.
L'art. 474 c.p.c. dispone che l'esecuzione forzata può avere luogo solo in virtù di un titolo esecutivo avente ad oggetto un credito certo (quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo, ovvero non è controverso nella sua esistenza), liquido (quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico) ed esigibile (ovvero un diritto che, oltre a non essere sottoposto a termine, a condizione, sospensione o a controprestazione, sia esattamente determinato o determinabile secondo dati e/o modalità indicati nel titolo stesso).
Con riferimento al requisito della liquidità, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita
l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato” (Cass., Sez. Unite, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012).
La giurisprudenza ha tuttavia anche chiarito come “La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita
pagina 2 di 3 dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo” (cfr. Cass., Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 14154 del 23/05/2019).
Ciò premesso, il dispositivo della sentenza n. 1917/2009 è il seguente: “in accoglimento del ricorso dichiara che parte ricorrente ha diritto alla ricostituzione della pensione, dovendosi applicare alle retribuzioni considerate ai fini del calcolo della RMS la rivalutazione in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'istat, come previsto dalla legge 503/92 art. 3 comma 5, fin dalla decorrenza originaria del trattamento pensionistico;
b) per l'effetto condanna l' a riliquidare alla parte ricorrente i ratei di pensione Pt_1
con la decorrenza specificata al punto a) ed a corrispondere il differenziale, detratte le somme già versate per il medesimo titolo, oltre interessi fino al saldo”.
Orbene, già dal tenore letterale del dispositivo, si evince come lo stesso non possa essere considerato un valido ed efficace titolo esecutivo, poiché reca una condanna generica alla riliquidazione della pensione e al pagamento del differenziale, la cui esecuzione necessita di un complesso calcolo di quantificazione del dovuto.
Inoltre, la quantificazione del credito contenuta nell'atto di precetto è specificatamente contestata dall' che ha elaborato un calcolo alternativo con provvedimento del 20.6.2012, con cui quantifica Pt_1 il dovuto nell'importo di €.729,15, oltre interessi legali nella misura di €.79,23.
L'opposizione va, pertanto, accolta ed il precetto va dichiarato nullo ed inefficace.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall' e per l'effetto dichiara la nullità e l'inefficacia dell'atto di Pt_1
precetto;
- condanna al pagamento delle spese legali in favore dell' , liquidate in Controparte_1 Pt_1
€.1.312,00, oltre accessori se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.2.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare ex art.127 ter c.p.c. del
12.2.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7968/2021 R.G.L.
TRA
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carla Tiberino RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Francesco Colucci Controparte_1
RESISTENTE OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 11.11.2021, ha adito l' Controparte_1 CP_2
Tribunale esponendo di aver, in qualità di coniuge superstite del de cuius sig. e in Persona_1 virtù della sentenza n. 1917/09, intimato all' il pagamento della somma di € Controparte_3
4.564,81 quali differenze dovute su pensione appartenuta al de cuius con gli interessi legali;
che instauratasi la procedura esecutiva, il GE sospendeva l'esecuzione, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Tutto ciò premesso, l'odierna resistente opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- preliminarmente revocare la sospensione dell'esecuzione disposta dal G.E. nella fase cautelare perché illegittima e non adeguatamente motivata né giustificata e consentire la ripresa dell'esecuzione interrotta;
- rigettare in ogni caso l'opposizione promossa dall' perché infondata e non provata Pt_1 per quanto dedotto in premessa”. Vinte le spese di lite.
Si è costituito l' , deducendo “Assenza di valido titolo esecutivo per procedere in executivis. Pt_1
Avvenuta riliquidazione della pensione. Condanna generica. Contestazione dei conteggi”, dunque, chiedendo: “- preliminarmente respingere l'istanza di revoca della sospensione della procedura esecutiva;
- in via principale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la pretesa del creditore procedente;
- in via subordinata, dichiarare inammissibile la pretesa del creditore procedente
pagina 1 di 3 limitatamente agli importi che eccedono quanto riconosciuto dall' con compensazione integrale Pt_1 delle spese di lite tra le parti;
- in ogni caso, con il favore delle spese di causa”.
* * *
In via preliminare deve rilevarsi che la presente opposizione va qualificata come opposizione alla esecuzione considerato che l' contesta la sussistenza di un valido titolo esecutivo rispetto alla Pt_1
pretesa fatta valere dall'odierna opposta.
In materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero, nell'esecuzione per espropriazione, della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni).
Ciò premesso, la presente opposizione deve essere accolta.
L'art. 474 c.p.c. dispone che l'esecuzione forzata può avere luogo solo in virtù di un titolo esecutivo avente ad oggetto un credito certo (quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo, ovvero non è controverso nella sua esistenza), liquido (quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico) ed esigibile (ovvero un diritto che, oltre a non essere sottoposto a termine, a condizione, sospensione o a controprestazione, sia esattamente determinato o determinabile secondo dati e/o modalità indicati nel titolo stesso).
Con riferimento al requisito della liquidità, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita
l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato” (Cass., Sez. Unite, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012).
La giurisprudenza ha tuttavia anche chiarito come “La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita
pagina 2 di 3 dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo” (cfr. Cass., Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 14154 del 23/05/2019).
Ciò premesso, il dispositivo della sentenza n. 1917/2009 è il seguente: “in accoglimento del ricorso dichiara che parte ricorrente ha diritto alla ricostituzione della pensione, dovendosi applicare alle retribuzioni considerate ai fini del calcolo della RMS la rivalutazione in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'istat, come previsto dalla legge 503/92 art. 3 comma 5, fin dalla decorrenza originaria del trattamento pensionistico;
b) per l'effetto condanna l' a riliquidare alla parte ricorrente i ratei di pensione Pt_1
con la decorrenza specificata al punto a) ed a corrispondere il differenziale, detratte le somme già versate per il medesimo titolo, oltre interessi fino al saldo”.
Orbene, già dal tenore letterale del dispositivo, si evince come lo stesso non possa essere considerato un valido ed efficace titolo esecutivo, poiché reca una condanna generica alla riliquidazione della pensione e al pagamento del differenziale, la cui esecuzione necessita di un complesso calcolo di quantificazione del dovuto.
Inoltre, la quantificazione del credito contenuta nell'atto di precetto è specificatamente contestata dall' che ha elaborato un calcolo alternativo con provvedimento del 20.6.2012, con cui quantifica Pt_1 il dovuto nell'importo di €.729,15, oltre interessi legali nella misura di €.79,23.
L'opposizione va, pertanto, accolta ed il precetto va dichiarato nullo ed inefficace.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall' e per l'effetto dichiara la nullità e l'inefficacia dell'atto di Pt_1
precetto;
- condanna al pagamento delle spese legali in favore dell' , liquidate in Controparte_1 Pt_1
€.1.312,00, oltre accessori se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.2.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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