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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17554/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17554/2025 v.g promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. SERGI FEDERICA che Parte_2 li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 FERRARA il 28/04/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FERRARA (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 15/09/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, liberi da ogni obbligo derivante dal rapporto coniugale.
DÀ ATTO che entrambe le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano sin d'ora a qualsiasi richiesta di assegno alimentare e/o di mantenimento reciproco.
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Torino, Piazza Statuto n. 4, scala A (identificata al N.C.E.U. foglio 1180 part. 415 sub.150, Cat. A/3, classe 1, cons. 5,0, rend. 542,28) diverrà di proprietà esclusiva della sig.ra la quale acquisterà dal sig. la quota pari al 50% dell'immobile al Pt_1 Parte_2 netto del mutuo, versando a quest'ultimo la somma di € 30.000,00 (trenta mila/00) entro e non oltre il 30 novembre 2025.
DÀ ATTO che, contestualmente al trasferimento della quota, la sig.ra si accollerà integralmente Pt_1 il residuo mutuo ipotecario gravante sull'immobile, liberando il sig. da ogni obbligo nei Parte_2 confronti dell'istituto mutuante.
DÀ ATTO che gli arredi presenti nella casa coniugale diverranno di proprietà esclusiva della sig.ra
Pt_1
DÀ ATTO che fino alla data del trasferimento della quota immobiliare, le spese di ordinaria amministrazione e le relative utenze saranno sostenute esclusivamente dalla sig.ra mentre le Pt_1 spese di straordinaria amministrazione saranno ripartite in misura paritaria tra le parti. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, avendo definito integralmente ogni pendenza economica o pretesa reciproca connessa o derivante dal matrimonio, salvo quanto previsto dal presente accordo.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17554/2025 v.g promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. SERGI FEDERICA che Parte_2 li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 FERRARA il 28/04/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FERRARA (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 15/09/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
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[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, liberi da ogni obbligo derivante dal rapporto coniugale.
DÀ ATTO che entrambe le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano sin d'ora a qualsiasi richiesta di assegno alimentare e/o di mantenimento reciproco.
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Torino, Piazza Statuto n. 4, scala A (identificata al N.C.E.U. foglio 1180 part. 415 sub.150, Cat. A/3, classe 1, cons. 5,0, rend. 542,28) diverrà di proprietà esclusiva della sig.ra la quale acquisterà dal sig. la quota pari al 50% dell'immobile al Pt_1 Parte_2 netto del mutuo, versando a quest'ultimo la somma di € 30.000,00 (trenta mila/00) entro e non oltre il 30 novembre 2025.
DÀ ATTO che, contestualmente al trasferimento della quota, la sig.ra si accollerà integralmente Pt_1 il residuo mutuo ipotecario gravante sull'immobile, liberando il sig. da ogni obbligo nei Parte_2 confronti dell'istituto mutuante.
DÀ ATTO che gli arredi presenti nella casa coniugale diverranno di proprietà esclusiva della sig.ra
Pt_1
DÀ ATTO che fino alla data del trasferimento della quota immobiliare, le spese di ordinaria amministrazione e le relative utenze saranno sostenute esclusivamente dalla sig.ra mentre le Pt_1 spese di straordinaria amministrazione saranno ripartite in misura paritaria tra le parti. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, avendo definito integralmente ogni pendenza economica o pretesa reciproca connessa o derivante dal matrimonio, salvo quanto previsto dal presente accordo.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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