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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4660/24, promossa con citazione in appello notificata in data 2.2.2024
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma via La Spezia n. 28 presso l'avv. Biagio Campagna, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione in primo grado,
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. , in persona di un procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano via privata Letizia n. 6 presso l'avv. Federico
Mantellini, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATA
pagina 1 di 20 OGGETTO: appello
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reiectis contrariis, così provvedere: 1)Accogliere in toto l'appello e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza di primo grado come da motivi di appello;
2)Dichiarare conseguentemente l'erroneità della sentenza n. 172/2024 del giorno 19 novembre 2023, emessa del Giudice di Pace di Milano – Giudice dott. Sergio Gallo, pubblicata in data 10 GENNAIO
2024 – con riferimento all'esito del procedimento n. 18144/23 avendo il giudice di primo grado adottato un criterio di calcolo inerente il rimborso delle commissioni su contratto di cessione del quinto – errato - invece del criterio pro rata temporis;
3)Nel merito, accertato e dichiarato il diritto del sig. di ottenere la retrocessione Parte_1 della parte restante non maturata delle commissioni da calcolarsi utilizzando un criterio proporzionale ratione temporis in relazione ai contratti di cessione di quote della retribuzione n. 91618 e n. 110234, condannarsi la Società alla restituzione in favore dell'appellante della ulteriore somma Controparte_1 di € 2.682,29 [di cui € 1.671,29 per il contratto n. 91618 ed € 1.011,00 per il contratto n. 110234], oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 1284 comma 1 all'instaurazione del procedimento giudiziario ed oltre interessi secondo la previsione di cui all'art.
1284 comma 4 [interessi di mora] dalla domanda giudiziale fino al saldo;
[allegato 8 Sentenza del
Tribunale Torino dott.ssa Dughetti del 29 maggio 2024] - (al netto di quanto già liquidato in sentenza di primo grado);
4)In ogni caso, condannare la al pagamento delle spese [pari ad € 174,00 per Controparte_1 contributo unificato e marca da bollo], competenze e onorari del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Come sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione Sezione VI con l'ordinanza n. 37009 del 26 novembre 2021 e ribadito dalla stessa Cassazione con l'ordinanza n. 6318 del 25 febbraio 2022, si chiede di specificare i diritti per ciascuna delle fasi della causa senza procedere al riconoscimento di una somma onnicomprensiva al di sotto dei minimi.
Come sancito e ribadito dalla Corte di Cassazione ordinanza n. 29857/2023 il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio. [all. 9]”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia il Giudice adito, per tutto quanto esposto, respingere l'appello proposto. Con vittoria di spese e competenze legali del presente grado. Si producono oltre all'appello notificato: fascicolo atti e docc. di parte di primo grado”.
pagina 2 di 20
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 2.2.2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio la società al fine di ottenere la riforma parziale Controparte_1
della sentenza n. 172/24 pronunciata dal Giudice di pace di Milano, depositata in data
10.1.2024, per erroneità relativa al criterio utilizzato per il calcolo dei costi da rimborsare.
L'appellante premette che nel giudizio di primo grado ha citato in giudizio la società per accertare e dichiarare la sussistenza dei diritti alla restituzione dei Controparte_1
costi non maturati del finanziamento n. 91618 e condannarla al pagamento dell'importo complessivo di euro 4.602,08, oltre interessi, esponendo che:
-in data 2.2.2017 l'appellante stipulava con l'appellata il contratto di finanziamento n.
91618 mediante cessione del quinto dello stipendio per euro 43.560,00 da rimborsare in
120 rate mensili da euro 363,00 cadauna, pagando anticipatamente la somma di euro
500,00 a titolo di commissione istruttoria, la somma di euro 2.613,60 a titolo di oneri di distribuzione e la somma di euro 4.016,86 a titolo di commissione di gestione;
-in data 31.12.2017 parte attrice estingueva anticipatamente il finanziamento in corrispondenza della nona rata, versando la somma di euro 3.267,00, maturando il diritto alla restituzione quota parte delle spese e degli oneri non maturati in virtù di 111 rate residue;
-in sede di conteggio estintivo l'intermediario rimborsava l'importo di euro 3.714,85;
-in data 27.3.2018 l'appellante il contratto di finanziamento n. 110234 mediante cessione del quinto dello stipendio per euro 47.400,00 da rimborsare in 120 rate mensili da euro 395,00 cadauna, pagando anticipatamente la somma di euro 500,00 a titolo di commissione istruttoria, la somma di euro 2.370,00 a titolo di oneri di distribuzione e la somma di euro 2.805,00 a titolo di commissione di gestione;
pagina 3 di 20 -in data 4.3.2022 veniva estinto anticipatamente il finanziamento in corrispondenza della quarantottesima rata, versando la somma di euro 18.960,00 e maturando il diritto alla restituzione della quota parte delle spese e degli oneri non maturati in virtù di 72 rate residue;
-si costituiva la parte convenuta che concludeva nel merito per il rigetto delle domande attoree;
-il Giudice di Pace di Milano ha dichiarato la sussistenza del diritto dell'attore alla restituzione dei costi non maturati e non rimborsati dei finanziamenti e, pertanto, ha condannato la società alla restituzione della somma complessiva di Controparte_1
euro 1.919,79, comprensiva delle commissioni di intermediazione, ridotte del 50% rispetto a quanto richiesto dall' , e non delle spese di istruttoria. Parte_1
Deduce, in particolare, che:
-nella sentenza di primo grado vi è un errore relativo al criterio utilizzato per il calcolo dei costi da rimborsare, atteso che l'unico criterio applicabile è quello pro rata temporis;
-il criterio pro rata temporis, poiché più favorevole al cliente rispetto a quello della
“curva degli interessi”, risulta più aderente allo spirito della sentenza Lexitor della
CGUE, chiaramente a tutela del contraente più debole qualora si tratti di contratto stipulato tra un professionista e un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività;
-il criterio della curva degli interessi (anche detto del costo ammortizzato) è meno semplice da verificare da parte del consumatore rispetto a quello pro rata temporis poiché richiede un calcolo matematico meno intuitivo e non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata;
-il criterio pro rata temporis è più adeguato per far fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva n. 48/2008, laddove afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore;
pagina 4 di 20 -nel caso di specie l'applicazione di tale criterio è esplicitamente richiamata dall'art. 7 dei due contratti prodotti in giudizio, i quali prevedono espressamente che, ove venga esercitata la facoltà di rimborso anticipato, il cliente ha “diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”;
-tali previsioni contrattuali giustificano l'applicazione del criterio della pro rata temporis anche ai sensi dell'art. 125 sexies comma 2 TUB che, nella nuova formulazione, prevede l'utilizzo del criterio della curva degli interessi solo se non diversamente pattuito;
-in ogni caso, anche laddove le predette clausole contrattuali possano ritenersi non chiare o ambigue interverrebbe la regola dell'interpretatio contra proferentem di cui agli artt. 1370 c.c. e 35 cod. consumo, secondo la quale le clausole non chiare e non agevolmente comprensibili si interpretano nel senso più favorevole al contraente che non le ha predisposte;
-lo stesso Tribunale di Milano con sentenza del 12 maggio 2023 afferma che “per ciò che riguarda il criterio da seguire ai fini di realizzare l'equa riduzione dei costi da riconoscersi al mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito, è del tutto condivisibile quello indicato dall'appellante, ossia il criterio di calcolo pro rata temporis richiamato costantemente dalla giurisprudenza dell'ABF e anche dalla giurisprudenza di merito, in virtù del quale l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci ripetibili viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue”;
-risulta incontrovertibile il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi legati al finanziamento sia recurring che up front, in proporzione alla durata effettiva dello stesso;
-a fronte dell'accertata illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies L. n. 106/2021 e della conseguente applicabilità dell'art. 125 sexies TUB vecchia formulazione in pagina 5 di 20 conformità al diritto dell'Unione europea, sono nulle le previsioni contrattuali di irrepetibilità di alcuni costi -quelli up front- in quanto contrarie alla predetta norma imperativa;
-le clausole contrattuali di previsione dei costi sono indeterminate, generiche e carenti di giustificazione con la conseguenza che l'intero importo delle relative voci di costo deve essere rimborsato al cliente in via proporzionale, secondo il metodo di calcolo della pro rata temporis;
-l'ingiustificato incameramento di tali somme configura un indebito ex art. 2033 c.c. e
241 c.c. e risulta contrastare con l'art. 125 sexies TUB, norma che opera in tema di credito al consumo ed è espressamente qualificata come disposizione inderogabile in peius dall'art. 127 TUB;
-la sentenza interpretativa della Corte di Giustizia UE-Sez. I C-383/18 ha stabilito che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, previsto dalla Direttiva n. 48/2008 attuata in Italia dall'art. 125 sexies TUB, “non può limitarsi ai soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dagli istituti di credito. Istituti creditizi il cui margine di manovra nella fatturazione e nell'organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
-limitare, dunque, la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto significa lasciare il consumatore in balia dello sbilanciamento negoziale e dell'unilaterale qualificazione negoziale degli stessi da parte del soggetto concedente il credito, che potrebbe “essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”.
Deduce che:
pagina 6 di 20 -tali clausole di limitazione sono, pertanto, da ritenersi illegittime anche perché volte ad eludere la finalità di protezione del consumatore prevista dall'art. 2 par. 3 della Direttiva
n. 48/2008;
-la sentenza de qua ed i principi dettati dalla Corte di Giustizia devono trovare immediata applicazione nel nostro sistema giudiziario e, pertanto, dovranno essere utilizzati per interpretare il contratto in questione, nonché per valutare il carattere illecito, elusivo e contra legem delle clausole contrattuali che prevedono la qualificazione di alcuni costi contrattuali quali costi fissi e, per tale ragione, non suscettibili di rimborso proporzionale;
-tali clausole di irrimborsabilità dei costi previste in contratto sono nulle/inefficaci anche in quanto vessatorie poiché determinano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi dei contraenti ai sensi degli artt. da 33 a 36 del Codice del consumo, attesa anche l'inidoneità ai fini derogatori della specifica sottoscrizione dell'art. 5 del contratto di mutuo;
-la Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2022 ha risolto la questione interpretativa relativa all'art. 11 octies L. n. 106/2021 dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui limita il diritto del consumatore alla riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata ai soli costi qualificati dalla banca come recurring;
-i principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor, in difetto di una limitazione temporale contenuta nella stessa, sono applicabili a tutti i contratti, senza alcuna distinzione tra rapporti antecedenti e successivi a tale pronuncia;
-anche la Corte di Cassazione ha preso posizione definitiva con la sentenza n. 1951/2023 affermando che “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs. n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite del CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore pagina 7 di 20 ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve per il finanziamento”; “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n.
206/2005.
Pertanto, l'appellante chiede di accogliere in toto l'appello e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza di primo grado come da motivi di appello;
di dichiarare conseguentemente l'erroneità della sentenza n. 172/2024 del Giudice di Pace non avendo quest'ultimo adottato un criterio di calcolo pro rata temporis per il rimborso delle commissioni su contratto di cessione del quinto;
inoltre, accertato e dichiarato il diritto dell' di ottenere la retrocessione della parte restante non maturata delle Parte_1
commissioni da calcolarsi utilizzando il criterio della pro rata temporis, chiede nel merito di condannare la società alla restituzione della ulteriore somma di Controparte_1
euro 2.682,29 -di cui euro 1.671,29 per il contratto n. 91618 ed euro 1.011,00 per il contratto n. 110234-, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al saldo.
Si è costituita in giudizio la società contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato.
Deduce, in particolare, che:
-la legge n. 136/2023, nel regolare i rimborsi per i contratti stipulati prima e dopo il
2023, prevede all'art. 27 di applicare per i contratti antecedenti l'art. 125 sexies TUB vigente alla data di stipula del contratto, letto anche alla luce della normativa interna sull'indebito oggettivo e sull'arricchimento senza causa;
-i costi per istruttoria e per provvigione sono dovuti ab origine;
-la provvigione è dovuta per il buon fine dell'affare e ai sensi dell'art. 1748 comma 6
c.c. non può essere richiesta in restituzione, in tutto e nemmeno in parte, salvo nel caso di mancata esecuzione del contratto;
pagina 8 di 20 -nel caso in questione il contratto è stato eseguito e, quindi, la mancata retrocessione della predetta provvigione non rappresenta un arricchimento indebito o un depauperamento indebito per il consumatore;
-alla luce della normativa italiana che esclude la restituzione della provvigione, la quota di provvigione post estinzione non va restituita perché questa è dovuta per l'intero e non
è nemmeno utile invocare la sentenza in quanto questa non estende i suoi effetti CP_2
fino ad annullare le norme interne che governano la provvigione;
-nel caso di specie la normativa italiana non contrasta con quella europea e, pertanto, il criterio omnicomprensivo dei rimborsi in Italia trova il limite nella normativa interna;
-il costo per l'istruttoria rappresenta la remunerazione per l'attività svolta dalla finanziaria ed è finalizzato alla verifica circa la fattibilità del finanziamento, quindi di conseguenza, non connesso al finanziamento, ma precedente all'erogazione dello stesso;
-la sentenza Lexitor risulta superata dalla pronuncia della CGUE del febbraio 2023 relativa ai contratti di mutuo immobiliare che considera ingiustificato il principio generalizzato di rimborso omnicomprensivo evocato dalla giurisprudenza precedente poiché le informazioni precontrattuali fornite dal creditore al consumatore mediante il modello P.I.E.S., aventi ad oggetto la ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno, evitano il rischio di comportamento abusivo del creditore e, quindi, non giustificano l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito;
-tale sentenza della CGUE può essere estesa anche ai contratti di credito al consumo poiché non è la differenza tra questi ultimi e i contratti di mutuo immobiliare che permette di attribuire ai contratti di mutuo immobiliare il rimborso dei soli costi ricorrenti, ma la chiara informativa precontrattuale di cui sono dotati, cosicché laddove questa sia presente anche in un contratto di credito al consumo il trattamento inerente al rimborso deve essere il medesimo di quello riservato ai contratti di mutuo immobiliare per evitare una disparità nella disciplina delle due tipologie contrattuali;
pagina 9 di 20 -l'art. 25 della Direttiva n. 17/2014, pertanto, deve essere interpretato alla luce della predetta pronuncia che conclude per il rimborso in quota dei soli costi ricorrenti in quanto l'adeguata protezione del consumatore, fissata dalla sentenza Lexitor, è ampiamente garantita dalle informazioni precontrattuali date dal creditore attinenti all'esistenza di costi ricorrenti ed istantanei;
-l'informazione circa l'esistenza di costi ricorrenti non è consentita anche nell'ambito del credito al consumo -oggetto di causa- e, se tale informativa sussiste, il rimborso per l'estinzione anticipata vale per i soli costi recurring, atteso che tale informativa annulla i possibili abusi del creditore verso il consumatore;
-l'art. 25 della Direttiva n. 17/2014 relativo ai mutui immobiliari e l'art. 16 della
Direttiva n. 48/2008 sul credito al consumo sono pressoché identici, così che l'interpretazione del predetto art. 25 data dai Giudici europei, che permette il rimborso dei soli costi ricorrenti, si può estendere anche allo stesso art. 16 e, quindi, alla materia dei contratti di credito al consumo di cui si occupa il presente giudizio;
-sia in relazione ai mutui immobiliari sia ai crediti al consumo i Giudici europei affermano, pertanto, che il discrimine tra rimborsi omnicomprensivi e attinenti ai soli costi ricorrenti è rappresentato dall'evidenza scritta in sede di informativa precontrattuale dell'esistenza di costi ricorrenti e non;
-non rileva che tale evidenza scritta sia prevista specificatamente -come nel P.I.E.S.- o non sia prevista specificatamente, come nel modello precontrattuale I.E.B.C.C. da utilizzare per la cessione/delegazione del quinto dello stipendio;
-la società appellata ha consegnato un'informativa precontrattuale anche circa l'esistenza di costi ricorrenti e non e, pertanto, deve essere chiamata a rimborsare solo i costi indicati come ricorrenti;
-la clausola contrattuale che limita il rimborso ai soli costi ricorrenti risulta valida ed efficace.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'appello proposto sia fondato.
pagina 10 di 20 Preliminarmente si rileva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado risulta che Parte_1
ha sottoscritto in data 2.2.2017 il contratto di finanziamento n. 91618
[...]
mediante cessione del quinto dello stipendio per un importo totale dovuto di euro
43.560,00, da rimborsare in 120 rate mensili ciascuna di euro 363,00; detto contratto ha previsto, a carico del finanziato, il pagamento di euro 649,73 a titolo di commissione istruttoria, il pagamento di euro 2.613,60 a titolo di oneri di distribuzione e il pagamento di euro 4.016,86 a titolo di commissione di gestione (v. all. n. 2 appellante). Inoltre, in data 31.12.2017 l'appellante ha stipulato il contratto di finanziamento n. 110234 mediante cessione del quinto dello stipendio per un importo totale di euro 47.400,00 da rimborsare in 120 rate ciascuna di euro 395,00; il predetto contratto ha previsto a carico del finanziato il pagamento di euro 500,00 a titolo di commissione istruttoria, il pagamento di euro 2.370,00 a titolo di oneri di distribuzione e il pagamento di euro
2.805,00 a titolo di commissione di gestione (v. all. n. 3 appellante)..
Come riportato nelle liberatorie del 4.5.2018 e del 7.4.2022 da parte della società appellata (v. all. n. 2 e all. n. 3 appellante), rispettivamente in data 31.12.2017 e in data
31.3.2022 i contratti di finanziamento n. 91618 e n. 110234 con sono Controparte_1
stati, quindi, estinti anticipatamente.
Con riferimento al rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, come condivisibilmente già deciso dal Tribunale adito con la sentenza in data 23.6.2022 pronunciata nell'ambito del procedimento n. 41172/2021 R.G., rel.
pagina 11 di 20 dott. A. S. Stefani: “Per quel che rileva in questa sede, la materia del credito ai consumatori è oggetto della disciplina dell'Unione europea, da ultimo dettata dalla direttiva n. 2008/48/CE, recepita in
Italia con il d.lgs. n. 141/2010. Preme evidenziare in particolare il disposto dell'art. 16.1 della direttiva, in base al quale “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Rilevante è dunque la definizione di costo totale del credito, recata dall'art. 3: “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”.
La Corte di giustizia europea, in sede di rinvio pregiudiziale, è stata chiamata a rendere la corretta interpretazione della espressione “costi dovuti per la restante durata del contratto”, proprio ai fini della loro individuazione a fronte di una richiesta di rimborso a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento. La Corte ha riconosciuto che si tratta di una espressione polisenso, perché essa può riferirsi sia ai costi che maturano solo in relazione alla durata contrattuale, sia al metodo di calcolo da utilizzare per procedere alla riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
La Corte ha quindi opportunamente valorizzato il contesto della disposizione – che è volto ad assicurare la riduzione del costo totale del credito – e il suo obiettivo, cioè quello di garantire in modo effettivo un'elevata protezione del consumatore, come richiesto dall'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali UE. ha pertanto affermato in modo chiaro che l'art. 16.1 della direttiva citata deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (c. CGUE, sentenza
11/9/2019, C-383/18, cd. “Lexitor”).
È noto che l'interpretazione fornita da CGUE è vincolante e che, d'altra parte, le direttive hanno un'efficacia diretta solo verticale, di modo che esse non possono essere invocate nelle controversie tra privati. Tuttavia un'efficacia orizzontale in via indiretta deriva dall'obbligo di operare un'interpretazione conforme ai principi del diritto europeo: “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva [..], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10/4/1984, causa 14/83, e e Per_1 Per_2
molte altre conformi).
Nel caso di specie non trova applicazione l'articolo 125-sexies TUB come modificato dall'art. 11- octies, decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, in quanto le pagina 12 di 20 sottoscrizioni dei contratti in oggetto sono antecedenti al 25/7/2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge. Infatti, l'art. 11-octies citato limita l'applicazione della norma in esame ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Trova dunque applicazione la versione previgente dell'art. 125-sexies, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella citata sentenza Lexitor. Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione del finanziamento, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno successivamente, quindi anche dei costi up front.
La clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali del contratto, invocata da parte convenuta, secondo la quale tali commissioni non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, è in contrasto con l'art. 125-sexies TUB, interpretato in base al principio affermato dalla citata sentenza CGUE, cd. Lexitor. A tale normativa va riconosciuto carattere imperativo, come si ricava dal disposto dell'art. 143 del codice del consumo (d. lgs. 206/2005) che sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina di settore inserita nel TUB.
Anche l'art. 22 della direttiva 2008/48/CE, in materia di credito ai consumatori, espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti e l'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei richiede di assicurare un'elevata protezione ai consumatori.
Per le motivazioni anzidette deve, dunque, essere dichiarata la nullità dell'art. 10 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa, nella parte in cui prevede l'irripetibilità delle spese fisse e delle commissioni accessorie in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di modo che la banca è tenuta al rimborso di tutti i costi previsti dal contratto, in proporzione alla sua durata residua.
L'applicazione dell'art. 125-sexies TUB nella sua formulazione previgente si riflette anche sul criterio di calcolo dei costi inerenti al credito da rimborsare al soggetto finanziato. Parte convenuta in proposito ha ritenuto applicabile il criterio del costo ammortizzato sancito dal comma 2, ultimo periodo, del novellato art. 125-sexies, che però non è applicabile alla fattispecie, come sopra rilevato. Né deve ritenersi che il rimborso dei costi debba necessariamente seguire l'andamento della curva degli interessi
– come sostenuto da parte convenuta –, dal momento che tali costi non sono pattuiti in funzione del capitale e del tempo di restituzione e non rientrano nel piano di ammortamento.
La norma previgente individuava implicitamente il criterio di determinazione di tale riduzione – che deve essere “pari all'importo […] dei costi dovuti per la vita residua del contratto” e non ad una parte pagina 13 di 20 soltanto di tali costi – nella regola secondo cui gli importi da retrocedere devono essere determinati e applicati in via proporzionale alla durata residua del contratto. La modalità che meglio garantisce il rispetto di tale proporzionalità è da individuarsi nel criterio pro rata temporis, che divide l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.”.
Nella fattispecie in esame il rimborso riconosciuto dalla società in sede di computo del saldo dovuto per l'estinzione anticipata, a parte l'importo degli interessi, non è stato, invece, calcolato su tutti i costi in quanto vengono espressamente esclusi i costi up front, come specificato nel conteggio di estinzione anticipata eseguito dalla società appellata in data 3.8.2018 e trasmesso all'appellante (v. doc. “Ingangaro conteggio 1” appellata).
Dalla ricostruzione della normativa specifica susseguitasi nel tempo emerge che l'art. 125 sexies TUB, introdotto dal D. Lgs n. 141/2010, prevedeva in armonia con il diritto europeo come interpretato dalla citata sentenza sino al 2021 che “Il consumatore CP_2
può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Con il D.L. n. 73/2021, convertito con la L. n. 106/2021, e in particolare con l'art. 11 octies comma 1 lett. c), è stato sostituito dal 25.7.2021 l'art. 125 sexies TUB prevedendo che: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.”
Per la prima volta viene anche indicato il criterio, seppure in via residuale, del costo ammortizzato.
pagina 14 di 20 L'art. 11 octies comma 2 del citato D.L. stabiliva che “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Con sentenza n. 263/22, pubblicato nella G.U. del 28.12.2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11-octies comma 2 del D.L. n. 73/2021
(convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021), limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia», che limitavano ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. La norma riguardava i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141), ma prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. In tale limitazione la Corte costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18, caso Lexitor. Nella citata pronuncia, la Corte di giustizia ha chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.
pagina 15 di 20 Il D.L. n. 69/2023, convertito nella L. n. 103/2023 del 10.8.2023, entrata in vigore l'11.8.2023, ha modificato il citato art. 11 octies comma 2 secondo periodo, disponendo che “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Pertanto, il Legislatore era tornato ad escludere dal rimborso taluni costi e in particolare i costi sostenuti per la conclusione dei contratti.
Tuttavia, nello stesso giorno 10.8.2023 è stato adottato il D.L. n. 104/2023, convertito nella L. n. 136/2023, il quale ha modificato l'art. 11 octies comma 2 prevedendo i nuovi periodi secondo e seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
Essendo stati stipulati i contratti in questione in data 2.2.2017 e in data 27.3.2018, la disciplina dell'estinzione anticipata è quella che emerge dall'art. 125 sexies TUB, introdotto dal D. Lgs n. 141/2010, il quale prevedeva, in armonia con il diritto europeo pagina 16 di 20 come interpretato dalla citata sentenza che il consumatore in caso di rimborso CP_2
anticipato ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Ne consegue che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione del finanziamento, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno successivamente, quindi anche dei costi up front.
Ha errato, pertanto, il Giudice di pace nel ritenere che occorra, invece, distinguere tra costi recurring e costi up front, i quali ultimi non dovrebbero essere restituiti in caso di estinzione anticipata.
La clausola di cui all'art.
7.2 delle condizioni del contratto presente nei predetti contratti di finanziamento è in contrasto con l'art. 125-sexies TUB, interpretato in base al principio affermato dalla citata sentenza Lexitor, norma imperativa, e quindi è nulla nella parte in cui prevede che il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi soggetti a maturazione nel tempo dovuti per la vita residua del contratto, così escludendo dal rimborso i costi fissi maturati al momento della conclusione del medesimo contratto (c.d. costi up front).
Con riferimento al criterio da utilizzare per il calcolo del rimborso, va anzitutto premesso che il criterio del costo ammortizzato, indicato in via residuale dal Legislatore all'art. 125 sexies TUB, laddove le parti non abbiano indicato in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato, si applica soltanto ai contratti sottoscritti successivamente al data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi del 25.7.2021.
Pertanto, non si applica ai contratti de quibus stipulati dalle parti in data 2.2.2017 e in data 27.3.2018.
Peraltro, l'art. 11 octies comma 2 secondo periodo e seguenti come modificato dal D.L.
n. 69/2023, convertito dalla L n. 103/2023, il quale aveva previsto che “Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in pagina 17 di 20 conformità al criterio del costo ammortizzato”, è stato modificato dal D.L. n. 104/23, poi convertito dalla L. n. 136/2023, che ha eliminato tale periodo.
In relazione al criterio da applicare per il calcolo, in mancanza di indicazione delle parti nel contratto, ritiene il Tribunale che il criterio della proporzionalità lineare (cd. pro rata temporis) sia quello da utilizzare.
Ed invero, in considerazione della tutela effettiva ed elevata del consumatore, questi ha diritto già al momento della stipulazione del contratto di conoscere in modo chiaro i criteri che verranno utilizzati per il calcolo al momento in cui eventualmente chiedesse l'estinzione anticipata.
Il criterio della proporzionalità lineare risulta il più semplice poiché non necessita dell'effettuazione di complessi calcoli finanziari da parte di un professionista.
Conseguentemente, in sede di rimborso anticipato del finanziamento concesso alla il Giudice di Pace avrebbe dovuto in primo luogo tener conto Parte_1
di tutti i costi e in secondo luogo applicare il criterio di calcolo pro rata temporis.
In particolare, con riferimento ai contratti de quibus, va applicata, su tutti i costi e secondo il criterio di calcolo pro rata temporis, la proporzione (120-9)/120=111/120 in relazione al contratto n. 91618 e la proporzione (120-48)/120=72/120 in merito al contratto n. 110234.
Con riferimento al contratto di finanziamento n. 91618 la somma delle spese a titolo di commissione istruttoria, di oneri di distribuzione e a titolo di commissioni di gestione è pari ad euro 7.129,66 (euro 500,00 + euro 2.613,60 + euro 4.016,06) e i 111/120 di tale importo sono, quindi, pari alla somma complessiva di euro 6.594,94; con riferimento al contratto di finanziamento n. 110234 la somma delle spese a titolo di commissione istruttoria, di oneri di distribuzione e a titolo di commissioni di gestione è pari ad euro
5.675,00 (euro 500,00 + euro 2.370,00 + euro 2.805,00) e i 72/120 di tale importo sono, quindi, pari alla somma complessiva di 3.405,00.
pagina 18 di 20 Risultano circostanze pacifiche il rimborso da parte dell'appellata rispetto al contratto n.
91618 dell'importo di euro 3.714,85 e con riferimento al contratto n. 110234 dell'importo di euro 1.683,00.
Pertanto, avendo il Giudice di pace riconosciuto erroneamente solo i minor importi di euro 1.208,79 -anziché 2.880,09- con riferimento al contratto n. 91618 e di euro 711,00 - anziché euro 1.722,00- con riferimento al contratto n.110234, ne consegue che l'appellata va condannata a pagare all'appellante la somma complessiva di euro
2.682,29 pari agli ulteriori importi di euro 1.671,89 in relazione al primo contratto e di euro 1.011,00 in relazione al secondo contratto, oltre interessi come da sentenza di primo grado, non essendo stato svolto uno specifico motivo di appello sugli accessori e quindi sugli interessi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellata va condannata a rimborsare all'appellante le spese come liquidate in dispositivo, che vanno distratte in favore del difensore avv. Biagio Campagna, dichiaratosi antistatario.
-
P.Q.M.
-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 172/24 pronunciata dal Giudice di pace di Milano, depositata in data 10.1.2024,
-condanna la società a pagare ad Controparte_1 Parte_1
l'ulteriore somma di euro 2.682,29, oltre interessi come da sentenza di primo grado;
-condanna la società a rimborsare ad le Controparte_1 Parte_1
spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 1.574,00, di cui euro 1.400,00 per compenso ed euro 174,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
pagina 19 di 20 -distrae le spese di giudizio come sopra liquidate in favore del difensore avv. Biagio
Campagna, dichiaratosi antistatario.
Milano, 26.2.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4660/24, promossa con citazione in appello notificata in data 2.2.2024
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma via La Spezia n. 28 presso l'avv. Biagio Campagna, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione in primo grado,
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. , in persona di un procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano via privata Letizia n. 6 presso l'avv. Federico
Mantellini, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATA
pagina 1 di 20 OGGETTO: appello
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reiectis contrariis, così provvedere: 1)Accogliere in toto l'appello e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza di primo grado come da motivi di appello;
2)Dichiarare conseguentemente l'erroneità della sentenza n. 172/2024 del giorno 19 novembre 2023, emessa del Giudice di Pace di Milano – Giudice dott. Sergio Gallo, pubblicata in data 10 GENNAIO
2024 – con riferimento all'esito del procedimento n. 18144/23 avendo il giudice di primo grado adottato un criterio di calcolo inerente il rimborso delle commissioni su contratto di cessione del quinto – errato - invece del criterio pro rata temporis;
3)Nel merito, accertato e dichiarato il diritto del sig. di ottenere la retrocessione Parte_1 della parte restante non maturata delle commissioni da calcolarsi utilizzando un criterio proporzionale ratione temporis in relazione ai contratti di cessione di quote della retribuzione n. 91618 e n. 110234, condannarsi la Società alla restituzione in favore dell'appellante della ulteriore somma Controparte_1 di € 2.682,29 [di cui € 1.671,29 per il contratto n. 91618 ed € 1.011,00 per il contratto n. 110234], oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 1284 comma 1 all'instaurazione del procedimento giudiziario ed oltre interessi secondo la previsione di cui all'art.
1284 comma 4 [interessi di mora] dalla domanda giudiziale fino al saldo;
[allegato 8 Sentenza del
Tribunale Torino dott.ssa Dughetti del 29 maggio 2024] - (al netto di quanto già liquidato in sentenza di primo grado);
4)In ogni caso, condannare la al pagamento delle spese [pari ad € 174,00 per Controparte_1 contributo unificato e marca da bollo], competenze e onorari del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Come sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione Sezione VI con l'ordinanza n. 37009 del 26 novembre 2021 e ribadito dalla stessa Cassazione con l'ordinanza n. 6318 del 25 febbraio 2022, si chiede di specificare i diritti per ciascuna delle fasi della causa senza procedere al riconoscimento di una somma onnicomprensiva al di sotto dei minimi.
Come sancito e ribadito dalla Corte di Cassazione ordinanza n. 29857/2023 il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio. [all. 9]”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia il Giudice adito, per tutto quanto esposto, respingere l'appello proposto. Con vittoria di spese e competenze legali del presente grado. Si producono oltre all'appello notificato: fascicolo atti e docc. di parte di primo grado”.
pagina 2 di 20
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 2.2.2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio la società al fine di ottenere la riforma parziale Controparte_1
della sentenza n. 172/24 pronunciata dal Giudice di pace di Milano, depositata in data
10.1.2024, per erroneità relativa al criterio utilizzato per il calcolo dei costi da rimborsare.
L'appellante premette che nel giudizio di primo grado ha citato in giudizio la società per accertare e dichiarare la sussistenza dei diritti alla restituzione dei Controparte_1
costi non maturati del finanziamento n. 91618 e condannarla al pagamento dell'importo complessivo di euro 4.602,08, oltre interessi, esponendo che:
-in data 2.2.2017 l'appellante stipulava con l'appellata il contratto di finanziamento n.
91618 mediante cessione del quinto dello stipendio per euro 43.560,00 da rimborsare in
120 rate mensili da euro 363,00 cadauna, pagando anticipatamente la somma di euro
500,00 a titolo di commissione istruttoria, la somma di euro 2.613,60 a titolo di oneri di distribuzione e la somma di euro 4.016,86 a titolo di commissione di gestione;
-in data 31.12.2017 parte attrice estingueva anticipatamente il finanziamento in corrispondenza della nona rata, versando la somma di euro 3.267,00, maturando il diritto alla restituzione quota parte delle spese e degli oneri non maturati in virtù di 111 rate residue;
-in sede di conteggio estintivo l'intermediario rimborsava l'importo di euro 3.714,85;
-in data 27.3.2018 l'appellante il contratto di finanziamento n. 110234 mediante cessione del quinto dello stipendio per euro 47.400,00 da rimborsare in 120 rate mensili da euro 395,00 cadauna, pagando anticipatamente la somma di euro 500,00 a titolo di commissione istruttoria, la somma di euro 2.370,00 a titolo di oneri di distribuzione e la somma di euro 2.805,00 a titolo di commissione di gestione;
pagina 3 di 20 -in data 4.3.2022 veniva estinto anticipatamente il finanziamento in corrispondenza della quarantottesima rata, versando la somma di euro 18.960,00 e maturando il diritto alla restituzione della quota parte delle spese e degli oneri non maturati in virtù di 72 rate residue;
-si costituiva la parte convenuta che concludeva nel merito per il rigetto delle domande attoree;
-il Giudice di Pace di Milano ha dichiarato la sussistenza del diritto dell'attore alla restituzione dei costi non maturati e non rimborsati dei finanziamenti e, pertanto, ha condannato la società alla restituzione della somma complessiva di Controparte_1
euro 1.919,79, comprensiva delle commissioni di intermediazione, ridotte del 50% rispetto a quanto richiesto dall' , e non delle spese di istruttoria. Parte_1
Deduce, in particolare, che:
-nella sentenza di primo grado vi è un errore relativo al criterio utilizzato per il calcolo dei costi da rimborsare, atteso che l'unico criterio applicabile è quello pro rata temporis;
-il criterio pro rata temporis, poiché più favorevole al cliente rispetto a quello della
“curva degli interessi”, risulta più aderente allo spirito della sentenza Lexitor della
CGUE, chiaramente a tutela del contraente più debole qualora si tratti di contratto stipulato tra un professionista e un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività;
-il criterio della curva degli interessi (anche detto del costo ammortizzato) è meno semplice da verificare da parte del consumatore rispetto a quello pro rata temporis poiché richiede un calcolo matematico meno intuitivo e non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata;
-il criterio pro rata temporis è più adeguato per far fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva n. 48/2008, laddove afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore;
pagina 4 di 20 -nel caso di specie l'applicazione di tale criterio è esplicitamente richiamata dall'art. 7 dei due contratti prodotti in giudizio, i quali prevedono espressamente che, ove venga esercitata la facoltà di rimborso anticipato, il cliente ha “diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”;
-tali previsioni contrattuali giustificano l'applicazione del criterio della pro rata temporis anche ai sensi dell'art. 125 sexies comma 2 TUB che, nella nuova formulazione, prevede l'utilizzo del criterio della curva degli interessi solo se non diversamente pattuito;
-in ogni caso, anche laddove le predette clausole contrattuali possano ritenersi non chiare o ambigue interverrebbe la regola dell'interpretatio contra proferentem di cui agli artt. 1370 c.c. e 35 cod. consumo, secondo la quale le clausole non chiare e non agevolmente comprensibili si interpretano nel senso più favorevole al contraente che non le ha predisposte;
-lo stesso Tribunale di Milano con sentenza del 12 maggio 2023 afferma che “per ciò che riguarda il criterio da seguire ai fini di realizzare l'equa riduzione dei costi da riconoscersi al mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito, è del tutto condivisibile quello indicato dall'appellante, ossia il criterio di calcolo pro rata temporis richiamato costantemente dalla giurisprudenza dell'ABF e anche dalla giurisprudenza di merito, in virtù del quale l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci ripetibili viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue”;
-risulta incontrovertibile il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi legati al finanziamento sia recurring che up front, in proporzione alla durata effettiva dello stesso;
-a fronte dell'accertata illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies L. n. 106/2021 e della conseguente applicabilità dell'art. 125 sexies TUB vecchia formulazione in pagina 5 di 20 conformità al diritto dell'Unione europea, sono nulle le previsioni contrattuali di irrepetibilità di alcuni costi -quelli up front- in quanto contrarie alla predetta norma imperativa;
-le clausole contrattuali di previsione dei costi sono indeterminate, generiche e carenti di giustificazione con la conseguenza che l'intero importo delle relative voci di costo deve essere rimborsato al cliente in via proporzionale, secondo il metodo di calcolo della pro rata temporis;
-l'ingiustificato incameramento di tali somme configura un indebito ex art. 2033 c.c. e
241 c.c. e risulta contrastare con l'art. 125 sexies TUB, norma che opera in tema di credito al consumo ed è espressamente qualificata come disposizione inderogabile in peius dall'art. 127 TUB;
-la sentenza interpretativa della Corte di Giustizia UE-Sez. I C-383/18 ha stabilito che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, previsto dalla Direttiva n. 48/2008 attuata in Italia dall'art. 125 sexies TUB, “non può limitarsi ai soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dagli istituti di credito. Istituti creditizi il cui margine di manovra nella fatturazione e nell'organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
-limitare, dunque, la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto significa lasciare il consumatore in balia dello sbilanciamento negoziale e dell'unilaterale qualificazione negoziale degli stessi da parte del soggetto concedente il credito, che potrebbe “essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”.
Deduce che:
pagina 6 di 20 -tali clausole di limitazione sono, pertanto, da ritenersi illegittime anche perché volte ad eludere la finalità di protezione del consumatore prevista dall'art. 2 par. 3 della Direttiva
n. 48/2008;
-la sentenza de qua ed i principi dettati dalla Corte di Giustizia devono trovare immediata applicazione nel nostro sistema giudiziario e, pertanto, dovranno essere utilizzati per interpretare il contratto in questione, nonché per valutare il carattere illecito, elusivo e contra legem delle clausole contrattuali che prevedono la qualificazione di alcuni costi contrattuali quali costi fissi e, per tale ragione, non suscettibili di rimborso proporzionale;
-tali clausole di irrimborsabilità dei costi previste in contratto sono nulle/inefficaci anche in quanto vessatorie poiché determinano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi dei contraenti ai sensi degli artt. da 33 a 36 del Codice del consumo, attesa anche l'inidoneità ai fini derogatori della specifica sottoscrizione dell'art. 5 del contratto di mutuo;
-la Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2022 ha risolto la questione interpretativa relativa all'art. 11 octies L. n. 106/2021 dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui limita il diritto del consumatore alla riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata ai soli costi qualificati dalla banca come recurring;
-i principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor, in difetto di una limitazione temporale contenuta nella stessa, sono applicabili a tutti i contratti, senza alcuna distinzione tra rapporti antecedenti e successivi a tale pronuncia;
-anche la Corte di Cassazione ha preso posizione definitiva con la sentenza n. 1951/2023 affermando che “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs. n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite del CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore pagina 7 di 20 ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve per il finanziamento”; “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n.
206/2005.
Pertanto, l'appellante chiede di accogliere in toto l'appello e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza di primo grado come da motivi di appello;
di dichiarare conseguentemente l'erroneità della sentenza n. 172/2024 del Giudice di Pace non avendo quest'ultimo adottato un criterio di calcolo pro rata temporis per il rimborso delle commissioni su contratto di cessione del quinto;
inoltre, accertato e dichiarato il diritto dell' di ottenere la retrocessione della parte restante non maturata delle Parte_1
commissioni da calcolarsi utilizzando il criterio della pro rata temporis, chiede nel merito di condannare la società alla restituzione della ulteriore somma di Controparte_1
euro 2.682,29 -di cui euro 1.671,29 per il contratto n. 91618 ed euro 1.011,00 per il contratto n. 110234-, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al saldo.
Si è costituita in giudizio la società contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato.
Deduce, in particolare, che:
-la legge n. 136/2023, nel regolare i rimborsi per i contratti stipulati prima e dopo il
2023, prevede all'art. 27 di applicare per i contratti antecedenti l'art. 125 sexies TUB vigente alla data di stipula del contratto, letto anche alla luce della normativa interna sull'indebito oggettivo e sull'arricchimento senza causa;
-i costi per istruttoria e per provvigione sono dovuti ab origine;
-la provvigione è dovuta per il buon fine dell'affare e ai sensi dell'art. 1748 comma 6
c.c. non può essere richiesta in restituzione, in tutto e nemmeno in parte, salvo nel caso di mancata esecuzione del contratto;
pagina 8 di 20 -nel caso in questione il contratto è stato eseguito e, quindi, la mancata retrocessione della predetta provvigione non rappresenta un arricchimento indebito o un depauperamento indebito per il consumatore;
-alla luce della normativa italiana che esclude la restituzione della provvigione, la quota di provvigione post estinzione non va restituita perché questa è dovuta per l'intero e non
è nemmeno utile invocare la sentenza in quanto questa non estende i suoi effetti CP_2
fino ad annullare le norme interne che governano la provvigione;
-nel caso di specie la normativa italiana non contrasta con quella europea e, pertanto, il criterio omnicomprensivo dei rimborsi in Italia trova il limite nella normativa interna;
-il costo per l'istruttoria rappresenta la remunerazione per l'attività svolta dalla finanziaria ed è finalizzato alla verifica circa la fattibilità del finanziamento, quindi di conseguenza, non connesso al finanziamento, ma precedente all'erogazione dello stesso;
-la sentenza Lexitor risulta superata dalla pronuncia della CGUE del febbraio 2023 relativa ai contratti di mutuo immobiliare che considera ingiustificato il principio generalizzato di rimborso omnicomprensivo evocato dalla giurisprudenza precedente poiché le informazioni precontrattuali fornite dal creditore al consumatore mediante il modello P.I.E.S., aventi ad oggetto la ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno, evitano il rischio di comportamento abusivo del creditore e, quindi, non giustificano l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito;
-tale sentenza della CGUE può essere estesa anche ai contratti di credito al consumo poiché non è la differenza tra questi ultimi e i contratti di mutuo immobiliare che permette di attribuire ai contratti di mutuo immobiliare il rimborso dei soli costi ricorrenti, ma la chiara informativa precontrattuale di cui sono dotati, cosicché laddove questa sia presente anche in un contratto di credito al consumo il trattamento inerente al rimborso deve essere il medesimo di quello riservato ai contratti di mutuo immobiliare per evitare una disparità nella disciplina delle due tipologie contrattuali;
pagina 9 di 20 -l'art. 25 della Direttiva n. 17/2014, pertanto, deve essere interpretato alla luce della predetta pronuncia che conclude per il rimborso in quota dei soli costi ricorrenti in quanto l'adeguata protezione del consumatore, fissata dalla sentenza Lexitor, è ampiamente garantita dalle informazioni precontrattuali date dal creditore attinenti all'esistenza di costi ricorrenti ed istantanei;
-l'informazione circa l'esistenza di costi ricorrenti non è consentita anche nell'ambito del credito al consumo -oggetto di causa- e, se tale informativa sussiste, il rimborso per l'estinzione anticipata vale per i soli costi recurring, atteso che tale informativa annulla i possibili abusi del creditore verso il consumatore;
-l'art. 25 della Direttiva n. 17/2014 relativo ai mutui immobiliari e l'art. 16 della
Direttiva n. 48/2008 sul credito al consumo sono pressoché identici, così che l'interpretazione del predetto art. 25 data dai Giudici europei, che permette il rimborso dei soli costi ricorrenti, si può estendere anche allo stesso art. 16 e, quindi, alla materia dei contratti di credito al consumo di cui si occupa il presente giudizio;
-sia in relazione ai mutui immobiliari sia ai crediti al consumo i Giudici europei affermano, pertanto, che il discrimine tra rimborsi omnicomprensivi e attinenti ai soli costi ricorrenti è rappresentato dall'evidenza scritta in sede di informativa precontrattuale dell'esistenza di costi ricorrenti e non;
-non rileva che tale evidenza scritta sia prevista specificatamente -come nel P.I.E.S.- o non sia prevista specificatamente, come nel modello precontrattuale I.E.B.C.C. da utilizzare per la cessione/delegazione del quinto dello stipendio;
-la società appellata ha consegnato un'informativa precontrattuale anche circa l'esistenza di costi ricorrenti e non e, pertanto, deve essere chiamata a rimborsare solo i costi indicati come ricorrenti;
-la clausola contrattuale che limita il rimborso ai soli costi ricorrenti risulta valida ed efficace.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'appello proposto sia fondato.
pagina 10 di 20 Preliminarmente si rileva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado risulta che Parte_1
ha sottoscritto in data 2.2.2017 il contratto di finanziamento n. 91618
[...]
mediante cessione del quinto dello stipendio per un importo totale dovuto di euro
43.560,00, da rimborsare in 120 rate mensili ciascuna di euro 363,00; detto contratto ha previsto, a carico del finanziato, il pagamento di euro 649,73 a titolo di commissione istruttoria, il pagamento di euro 2.613,60 a titolo di oneri di distribuzione e il pagamento di euro 4.016,86 a titolo di commissione di gestione (v. all. n. 2 appellante). Inoltre, in data 31.12.2017 l'appellante ha stipulato il contratto di finanziamento n. 110234 mediante cessione del quinto dello stipendio per un importo totale di euro 47.400,00 da rimborsare in 120 rate ciascuna di euro 395,00; il predetto contratto ha previsto a carico del finanziato il pagamento di euro 500,00 a titolo di commissione istruttoria, il pagamento di euro 2.370,00 a titolo di oneri di distribuzione e il pagamento di euro
2.805,00 a titolo di commissione di gestione (v. all. n. 3 appellante)..
Come riportato nelle liberatorie del 4.5.2018 e del 7.4.2022 da parte della società appellata (v. all. n. 2 e all. n. 3 appellante), rispettivamente in data 31.12.2017 e in data
31.3.2022 i contratti di finanziamento n. 91618 e n. 110234 con sono Controparte_1
stati, quindi, estinti anticipatamente.
Con riferimento al rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, come condivisibilmente già deciso dal Tribunale adito con la sentenza in data 23.6.2022 pronunciata nell'ambito del procedimento n. 41172/2021 R.G., rel.
pagina 11 di 20 dott. A. S. Stefani: “Per quel che rileva in questa sede, la materia del credito ai consumatori è oggetto della disciplina dell'Unione europea, da ultimo dettata dalla direttiva n. 2008/48/CE, recepita in
Italia con il d.lgs. n. 141/2010. Preme evidenziare in particolare il disposto dell'art. 16.1 della direttiva, in base al quale “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Rilevante è dunque la definizione di costo totale del credito, recata dall'art. 3: “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”.
La Corte di giustizia europea, in sede di rinvio pregiudiziale, è stata chiamata a rendere la corretta interpretazione della espressione “costi dovuti per la restante durata del contratto”, proprio ai fini della loro individuazione a fronte di una richiesta di rimborso a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento. La Corte ha riconosciuto che si tratta di una espressione polisenso, perché essa può riferirsi sia ai costi che maturano solo in relazione alla durata contrattuale, sia al metodo di calcolo da utilizzare per procedere alla riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
La Corte ha quindi opportunamente valorizzato il contesto della disposizione – che è volto ad assicurare la riduzione del costo totale del credito – e il suo obiettivo, cioè quello di garantire in modo effettivo un'elevata protezione del consumatore, come richiesto dall'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali UE. ha pertanto affermato in modo chiaro che l'art. 16.1 della direttiva citata deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (c. CGUE, sentenza
11/9/2019, C-383/18, cd. “Lexitor”).
È noto che l'interpretazione fornita da CGUE è vincolante e che, d'altra parte, le direttive hanno un'efficacia diretta solo verticale, di modo che esse non possono essere invocate nelle controversie tra privati. Tuttavia un'efficacia orizzontale in via indiretta deriva dall'obbligo di operare un'interpretazione conforme ai principi del diritto europeo: “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva [..], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10/4/1984, causa 14/83, e e Per_1 Per_2
molte altre conformi).
Nel caso di specie non trova applicazione l'articolo 125-sexies TUB come modificato dall'art. 11- octies, decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, in quanto le pagina 12 di 20 sottoscrizioni dei contratti in oggetto sono antecedenti al 25/7/2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge. Infatti, l'art. 11-octies citato limita l'applicazione della norma in esame ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Trova dunque applicazione la versione previgente dell'art. 125-sexies, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella citata sentenza Lexitor. Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione del finanziamento, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno successivamente, quindi anche dei costi up front.
La clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali del contratto, invocata da parte convenuta, secondo la quale tali commissioni non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, è in contrasto con l'art. 125-sexies TUB, interpretato in base al principio affermato dalla citata sentenza CGUE, cd. Lexitor. A tale normativa va riconosciuto carattere imperativo, come si ricava dal disposto dell'art. 143 del codice del consumo (d. lgs. 206/2005) che sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina di settore inserita nel TUB.
Anche l'art. 22 della direttiva 2008/48/CE, in materia di credito ai consumatori, espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti e l'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei richiede di assicurare un'elevata protezione ai consumatori.
Per le motivazioni anzidette deve, dunque, essere dichiarata la nullità dell'art. 10 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa, nella parte in cui prevede l'irripetibilità delle spese fisse e delle commissioni accessorie in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di modo che la banca è tenuta al rimborso di tutti i costi previsti dal contratto, in proporzione alla sua durata residua.
L'applicazione dell'art. 125-sexies TUB nella sua formulazione previgente si riflette anche sul criterio di calcolo dei costi inerenti al credito da rimborsare al soggetto finanziato. Parte convenuta in proposito ha ritenuto applicabile il criterio del costo ammortizzato sancito dal comma 2, ultimo periodo, del novellato art. 125-sexies, che però non è applicabile alla fattispecie, come sopra rilevato. Né deve ritenersi che il rimborso dei costi debba necessariamente seguire l'andamento della curva degli interessi
– come sostenuto da parte convenuta –, dal momento che tali costi non sono pattuiti in funzione del capitale e del tempo di restituzione e non rientrano nel piano di ammortamento.
La norma previgente individuava implicitamente il criterio di determinazione di tale riduzione – che deve essere “pari all'importo […] dei costi dovuti per la vita residua del contratto” e non ad una parte pagina 13 di 20 soltanto di tali costi – nella regola secondo cui gli importi da retrocedere devono essere determinati e applicati in via proporzionale alla durata residua del contratto. La modalità che meglio garantisce il rispetto di tale proporzionalità è da individuarsi nel criterio pro rata temporis, che divide l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.”.
Nella fattispecie in esame il rimborso riconosciuto dalla società in sede di computo del saldo dovuto per l'estinzione anticipata, a parte l'importo degli interessi, non è stato, invece, calcolato su tutti i costi in quanto vengono espressamente esclusi i costi up front, come specificato nel conteggio di estinzione anticipata eseguito dalla società appellata in data 3.8.2018 e trasmesso all'appellante (v. doc. “Ingangaro conteggio 1” appellata).
Dalla ricostruzione della normativa specifica susseguitasi nel tempo emerge che l'art. 125 sexies TUB, introdotto dal D. Lgs n. 141/2010, prevedeva in armonia con il diritto europeo come interpretato dalla citata sentenza sino al 2021 che “Il consumatore CP_2
può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Con il D.L. n. 73/2021, convertito con la L. n. 106/2021, e in particolare con l'art. 11 octies comma 1 lett. c), è stato sostituito dal 25.7.2021 l'art. 125 sexies TUB prevedendo che: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.”
Per la prima volta viene anche indicato il criterio, seppure in via residuale, del costo ammortizzato.
pagina 14 di 20 L'art. 11 octies comma 2 del citato D.L. stabiliva che “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Con sentenza n. 263/22, pubblicato nella G.U. del 28.12.2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11-octies comma 2 del D.L. n. 73/2021
(convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021), limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia», che limitavano ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. La norma riguardava i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141), ma prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. In tale limitazione la Corte costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18, caso Lexitor. Nella citata pronuncia, la Corte di giustizia ha chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.
pagina 15 di 20 Il D.L. n. 69/2023, convertito nella L. n. 103/2023 del 10.8.2023, entrata in vigore l'11.8.2023, ha modificato il citato art. 11 octies comma 2 secondo periodo, disponendo che “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Pertanto, il Legislatore era tornato ad escludere dal rimborso taluni costi e in particolare i costi sostenuti per la conclusione dei contratti.
Tuttavia, nello stesso giorno 10.8.2023 è stato adottato il D.L. n. 104/2023, convertito nella L. n. 136/2023, il quale ha modificato l'art. 11 octies comma 2 prevedendo i nuovi periodi secondo e seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
Essendo stati stipulati i contratti in questione in data 2.2.2017 e in data 27.3.2018, la disciplina dell'estinzione anticipata è quella che emerge dall'art. 125 sexies TUB, introdotto dal D. Lgs n. 141/2010, il quale prevedeva, in armonia con il diritto europeo pagina 16 di 20 come interpretato dalla citata sentenza che il consumatore in caso di rimborso CP_2
anticipato ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Ne consegue che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione del finanziamento, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno successivamente, quindi anche dei costi up front.
Ha errato, pertanto, il Giudice di pace nel ritenere che occorra, invece, distinguere tra costi recurring e costi up front, i quali ultimi non dovrebbero essere restituiti in caso di estinzione anticipata.
La clausola di cui all'art.
7.2 delle condizioni del contratto presente nei predetti contratti di finanziamento è in contrasto con l'art. 125-sexies TUB, interpretato in base al principio affermato dalla citata sentenza Lexitor, norma imperativa, e quindi è nulla nella parte in cui prevede che il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi soggetti a maturazione nel tempo dovuti per la vita residua del contratto, così escludendo dal rimborso i costi fissi maturati al momento della conclusione del medesimo contratto (c.d. costi up front).
Con riferimento al criterio da utilizzare per il calcolo del rimborso, va anzitutto premesso che il criterio del costo ammortizzato, indicato in via residuale dal Legislatore all'art. 125 sexies TUB, laddove le parti non abbiano indicato in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato, si applica soltanto ai contratti sottoscritti successivamente al data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi del 25.7.2021.
Pertanto, non si applica ai contratti de quibus stipulati dalle parti in data 2.2.2017 e in data 27.3.2018.
Peraltro, l'art. 11 octies comma 2 secondo periodo e seguenti come modificato dal D.L.
n. 69/2023, convertito dalla L n. 103/2023, il quale aveva previsto che “Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in pagina 17 di 20 conformità al criterio del costo ammortizzato”, è stato modificato dal D.L. n. 104/23, poi convertito dalla L. n. 136/2023, che ha eliminato tale periodo.
In relazione al criterio da applicare per il calcolo, in mancanza di indicazione delle parti nel contratto, ritiene il Tribunale che il criterio della proporzionalità lineare (cd. pro rata temporis) sia quello da utilizzare.
Ed invero, in considerazione della tutela effettiva ed elevata del consumatore, questi ha diritto già al momento della stipulazione del contratto di conoscere in modo chiaro i criteri che verranno utilizzati per il calcolo al momento in cui eventualmente chiedesse l'estinzione anticipata.
Il criterio della proporzionalità lineare risulta il più semplice poiché non necessita dell'effettuazione di complessi calcoli finanziari da parte di un professionista.
Conseguentemente, in sede di rimborso anticipato del finanziamento concesso alla il Giudice di Pace avrebbe dovuto in primo luogo tener conto Parte_1
di tutti i costi e in secondo luogo applicare il criterio di calcolo pro rata temporis.
In particolare, con riferimento ai contratti de quibus, va applicata, su tutti i costi e secondo il criterio di calcolo pro rata temporis, la proporzione (120-9)/120=111/120 in relazione al contratto n. 91618 e la proporzione (120-48)/120=72/120 in merito al contratto n. 110234.
Con riferimento al contratto di finanziamento n. 91618 la somma delle spese a titolo di commissione istruttoria, di oneri di distribuzione e a titolo di commissioni di gestione è pari ad euro 7.129,66 (euro 500,00 + euro 2.613,60 + euro 4.016,06) e i 111/120 di tale importo sono, quindi, pari alla somma complessiva di euro 6.594,94; con riferimento al contratto di finanziamento n. 110234 la somma delle spese a titolo di commissione istruttoria, di oneri di distribuzione e a titolo di commissioni di gestione è pari ad euro
5.675,00 (euro 500,00 + euro 2.370,00 + euro 2.805,00) e i 72/120 di tale importo sono, quindi, pari alla somma complessiva di 3.405,00.
pagina 18 di 20 Risultano circostanze pacifiche il rimborso da parte dell'appellata rispetto al contratto n.
91618 dell'importo di euro 3.714,85 e con riferimento al contratto n. 110234 dell'importo di euro 1.683,00.
Pertanto, avendo il Giudice di pace riconosciuto erroneamente solo i minor importi di euro 1.208,79 -anziché 2.880,09- con riferimento al contratto n. 91618 e di euro 711,00 - anziché euro 1.722,00- con riferimento al contratto n.110234, ne consegue che l'appellata va condannata a pagare all'appellante la somma complessiva di euro
2.682,29 pari agli ulteriori importi di euro 1.671,89 in relazione al primo contratto e di euro 1.011,00 in relazione al secondo contratto, oltre interessi come da sentenza di primo grado, non essendo stato svolto uno specifico motivo di appello sugli accessori e quindi sugli interessi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellata va condannata a rimborsare all'appellante le spese come liquidate in dispositivo, che vanno distratte in favore del difensore avv. Biagio Campagna, dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
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il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 172/24 pronunciata dal Giudice di pace di Milano, depositata in data 10.1.2024,
-condanna la società a pagare ad Controparte_1 Parte_1
l'ulteriore somma di euro 2.682,29, oltre interessi come da sentenza di primo grado;
-condanna la società a rimborsare ad le Controparte_1 Parte_1
spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 1.574,00, di cui euro 1.400,00 per compenso ed euro 174,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
pagina 19 di 20 -distrae le spese di giudizio come sopra liquidate in favore del difensore avv. Biagio
Campagna, dichiaratosi antistatario.
Milano, 26.2.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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