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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di conIGlio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 418/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Carmela Anzelmo;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(MI), Via Rosa Acerbi n.2, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Viadana;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Relativamente alla domanda di separazione, è evidente, dagli atti e dalle circostanze rappresentate dalle parti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile.
Le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa famigliare sita in Paullo, via Rosa Acerbi n. 2, di proprietà della SI.ra , Pt_1 resterà assegnata alla stessa;
3) La figlia continuerà a risiedere presso l'abitazione della madre sita in Persona_1
Paullo, via Rosa Acerbi n. 2;
4) La figlia, stante la maggiore età e i civili rapporti intercorrenti con gli odierni istanti, concorderà autonomamente i periodi da trascorrere con il padre;
pagina 1 di 3 5) il IG. verserà in favore della SI.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1 mantenimento della figlia - entro il 5 di ogni mese - la somma mensile di € 200,00, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
6) alla luce della disparità economica esistente tra i coniugi, la IG.ra rinuncia a Pt_1 chiedere il contributo alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia e concede, altresì, al SI. l'immobile di sua proprietà sito in Lodi, via G. Gandini n. 26/E, in Parte_2 comodato d'uso gratuito per il periodo di tre anni, come da contratto stipulato tra le parti a latere del presente procedimento;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato i rapporti patrimoniali tra gli stessi pendenti nonché di non avere più nulla a che pretendere l'una/o dall'altro/a, anche in relazione all'impresa famigliare sciolta con atto notarile in data
03.02.2021, le cui dichiarazioni vengono espressamente ed integralmente richiamate e ratificate nel presente atto (doc. 3).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Abbadia Cerreto (LO) in data 30.06.2001, trascritto
[...] nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 12, Parte II, Anno 2001;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Abbadia Cerreto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
pagina 2 di 3 5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 21/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di conIGlio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 418/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Carmela Anzelmo;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(MI), Via Rosa Acerbi n.2, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Viadana;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Relativamente alla domanda di separazione, è evidente, dagli atti e dalle circostanze rappresentate dalle parti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile.
Le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa famigliare sita in Paullo, via Rosa Acerbi n. 2, di proprietà della SI.ra , Pt_1 resterà assegnata alla stessa;
3) La figlia continuerà a risiedere presso l'abitazione della madre sita in Persona_1
Paullo, via Rosa Acerbi n. 2;
4) La figlia, stante la maggiore età e i civili rapporti intercorrenti con gli odierni istanti, concorderà autonomamente i periodi da trascorrere con il padre;
pagina 1 di 3 5) il IG. verserà in favore della SI.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1 mantenimento della figlia - entro il 5 di ogni mese - la somma mensile di € 200,00, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
6) alla luce della disparità economica esistente tra i coniugi, la IG.ra rinuncia a Pt_1 chiedere il contributo alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia e concede, altresì, al SI. l'immobile di sua proprietà sito in Lodi, via G. Gandini n. 26/E, in Parte_2 comodato d'uso gratuito per il periodo di tre anni, come da contratto stipulato tra le parti a latere del presente procedimento;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato i rapporti patrimoniali tra gli stessi pendenti nonché di non avere più nulla a che pretendere l'una/o dall'altro/a, anche in relazione all'impresa famigliare sciolta con atto notarile in data
03.02.2021, le cui dichiarazioni vengono espressamente ed integralmente richiamate e ratificate nel presente atto (doc. 3).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Abbadia Cerreto (LO) in data 30.06.2001, trascritto
[...] nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 12, Parte II, Anno 2001;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Abbadia Cerreto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
pagina 2 di 3 5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 21/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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