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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 472/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 472/2019, avente ad oggetto:
arricchimento senza causa, riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del
26/11/2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Urciuolo (C.F. ) e C.F._2
dall'Avv. Ugo Giuseppe Centore, (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il loro studio sito in Via Vitruvio n.228, Formia (LT).
ATTORE
CONTRO
pagina 1 di 19 (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._4
Giuseppe D'amici (C.F. ) e Simona D'Acunto (CF: C.F._5
), elettivamente domiciliata in Sauri (LT), Via Appia, 749, presso C.F._6
lo studio del predetto difensore.
CONVENUTA
E
(CF: e (CF: CP_2 C.F._7 CP_3
), in qualità diaventi causa del defunto C.F._8 Persona_1
(CF: , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe D'amici C.F._7
(C.F. ) e Simona D'Acunto (CF: ), C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliati in Sauri (LT), Via Appia, 749, presso lo studio del predetto difensore.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione
ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte, ritenuta fondata la domanda: accertare
nella controversia in questione la fattispecie di un “ingiustificato arricchimento”, dei
convenuti in danno dell'attore e per l'effetto condannarli in solido tra loro e/o per le
quote di rispettiva competenze, alla restituzione in favore dell'attore della complessiva
somma di € 25.000,00 (Venticinquemila/00), comprensiva della quota di mera indennità
dovuta alla luce dei parametri indicati dall'art. 1150 c.c.., e/o in quella diversa somma
che sarà ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo e la
condanna alle spese di lite.”
pagina 2 di 19 Per la parte convenuta, “Piaccia al Tribunale adito, ogni avversa CP_4
domanda, istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvedere: 1) in via pregiudiziale,
dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di
mediazione e del mancato avvio della negoziazione assistita;
2) dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della comparente (per la sua qualità di erede di ), Persona_1
per avere la medesima rinunciato all'eredità e, pertanto, per non avere l'attribuitale
suddetta qualità; 3) in ogni dichiarare l'inammissibilità della domanda di arricchimento
ingiustificato per il carattere residuale della stessa;
4) dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della comparente per le ragioni innanzi esposte;
5) rigettare la
domanda per insussistenza del depauperamento del patrimonio dell'attore e, comunque,
per la sussistenza della causa giusta dell'arricchimento e per il mancato arricchimento
della comparente.”
Per la parti convenute, e : “Il Tribunale adito, respinta CP_2 CP_3
ogni avversa domanda, voglia così provvedere: 1) dichiarare la carenza di
legittimazione passiva dei comparenti per avere i medesimi rinunciato all'eredità di
; 2) in subordine, rigettare comunque le domande per le ragioni di cui Persona_1
innanzi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla controparte, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio e dinanzi a questo Tribunale, al CP_1 Persona_1
fine di ottenerne la condanna solidale o pro quota al pagamento della somma di € pagina 3 di 19 25.000,00, o di quella ritenuta di giustizia, comprensiva delle quote di indennità ex art. 1150 cc, oltre interessi, a titolo di ingiustificato arricchimento.
A sostegno della domanda attorea, il sig. deduceva quanto segue: Parte_1
- di aver contratto matrimonio di rito concordatario in data 23.04.1994 con la sig.ra dal cui unione era nata in data [...] la figlia, ; CP_1 Persona_2
- di essersi trasferito ad abitare nel corso dell'anno 2004 insieme alla sua famiglia in un immobile sito nel Comune di Spigno Saturnia, alla Via Piscinola n. 64, riportato nel catasto fabbricati al foglio di mappa 10, particella 351, categoria A/3, cl. 6^, vani
6, R.C. Euro 291,28, di proprietà di e successivamente donato alla Persona_1
figlia nonché precedente coniuge, CP_1
- per rendere abitabile il predetto immobile e adattarlo alle esigenze familiari, i coniugi stipulavano in data 22.01.2004 con la Banca CH s. Parte_2
p.a. un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per € 35.000,00 con un rientro in
240 mesi e una rata mensile di € 220,00, con la sottoscrizione, quale parte datrice di ipoteca del sig. , rapporto che veniva successivamente trasferito alla Persona_1
Barclays Bank PLC, giusta comunicazione del 23.03.2004;
- oltre ad avere sborsato delle somme per la manutenzione e l'ammodernamento della casa, già abitazione coniugale e divenuta nel corso del rapporto coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra il ricorrente precisava di aver sempre CP_1
provveduto alle spese ordinarie della convivenza nonché al pagamento delle rate di mutuo, anticipato la somma di € 36.000,00 per le rate di mutuo, pagina 4 di 19 - tuttavia, successivamente, il rapporto coniugale, per fatto e colpa esclusivi della moglie era divenuto intollerabile;
CP_1
- e, pertanto, i coniugi di comune accordo avevano deciso di separarsi consensualmente, sottoscrivendo un ricorso con i relativi patti e condizioni,
depositato presso il Tribunale di Cassino;
- l'attore, inoltre, a seguito di separazione personale omologata, lasciava la casa coniugale nel mese di giugno 2018;
- sulla scorta di tanto, avendo anticipato una somma “oltre i limiti di proporzione e
adeguatezza al proprio reddito”, l'attore asseriva “di avere diritto di ripetere dal
coniuge i soldi spesi e anticipati per una casa di cui non è più compossessore, oltre
ad un'indennità per l'aumento di valore conseguito da valutarsi con i paramenti di
cui all'art. 1150 c.c.”;
Sulla base di tali deduzioni l'odierno ricorrente così concludeva: “ Voglia l'On.
Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per le
ragioni esposte, ritenuta fondata la domanda: accertare nella controversia in
questione la fattispecie di un “ingiustificato arricchimento”, dei convenuti in danno
dell'attore e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro e/o per le quote di
rispettiva competenze, alla restituzione in favore dell'attore della complessiva
somma di € 25.000,00 (Venticinquemila/00), comprensiva della quota di mera
indennità dovuta alla luce dei parametri indicati dall'art. 1150 c.c.., e/o in quella
diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interessi legali dal
pagina 5 di 19 dovuto al saldo. Con riserva di eventuali richieste istruttorie all'esito delle avverse
difese. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, ritualmente evocato, si costituiva in giudizio il sig. ER
, contestando quanto ex adverso dedotto dall' attore.
[...]
In via preliminare, il convenuto eccepiva l'improcedibilità, l'infondatezza della domanda attorea nonché la carenza di legittimazione passiva dello stesso nella pretesa avanza dal ricorrente.
Ed inoltre, il sig. contestava l'ammissibilità dell'azione ai sensi sia dell'art. ER
2041 c.c. sia dell'art. 1150 c.c.
Alla luce di quanto, il resistente concludeva chiedendo il rigetto di ogni avversa pretesa del ricorrente.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra contestando il contenuto dell'atto di CP_1
citazione, del ricorso per riassunzione e le deduzioni in esso contenute.
In primo luogo, la convenuta precisava di non essere la proprietaria dell'immobile,
oggetto di causa, in quanto con la dichiarazione ricevuta in data 20 settembre 2023 dal
Notaio aveva rinunciato all'eredità del defunto padre Persona_3 ER
.
[...]
Ed altresì, la resistente asseriva che il suddetto immobile era stato concesso da suo padre, in comodato all' ex coniuge nonché attuale ricorrente per soddisfare le esigenze abitative della famiglia senza limiti di tempo.
pagina 6 di 19 La convenuta, invero, sottolineava che la fattispecie in esame doveva essere inquadrata nella disciplina del comodato di scopo, e, come tale, trattandosi di controversia per una delle materie, di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010, il sig. Persona_1
avrebbe dovuto esperire un tentativo obbligatorio di mediazione, ex art. 447 bis.
Alla luce di quanto, pertanto, la sig.ra eccepiva sia la “carenza di legittimazione ER
passiva per la vocatio in ius quale erede” sia l'improcedibilità della controversia de qua.
Inoltre, la convenuta, oltre a specificare che l'unico proprietario dell'immobile era suo padre, precisava che l'abitazione, diversamente da quanto dichiarato dall' istante, era già
munita di impianti (elettrico ed idraulico), di servizi igienici, di infissi esterni e di porte,
di porte interne.
Pertanto, le spese che il ricorrente asseriva di aver sostenuto, erano da considerare spese
meramente voluttuarie, nonché “obbligazioni spontanee”, che trovavano la loro fonte nell'art. 143 c.c. e nel principio solidaristico proprio del matrimonio.
In considerazione di quanto esposto, pertanto, la resistente contestava la fondatezza della pretesa attorea, nonché l'ammissibile la domanda tesa ad ottenere il pagamento di una indennità ex art. 1150 c.c.
Invero, la sig.ra sottolineava che l'azione di arricchimento ingiustificato CP_1
formulata dall' istante era da ritenere infondata sia per carenza dei presupposti di legge ex art. 2041 c.c. sia perché la stessa azione “non è proponibile quando il danneggiato
può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito” (art. 2042
pagina 7 di 19 c.c.).
In virtù di quanto premesso, la resistente formulava le conclusioni esposte in epigrafe.
Iscritta la causa al ruolo ed assegnata la stessa al giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, con ordinanza del 14 gennaio 2021, il predetto giudice così
disponeva: “letti gli atti di causa e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
-
rammentato che il comodante consegna al comodatario la cosa nello stato in cui si
trova, buono o cattivo che sia, e non è tenuto a far sì che la cosa sia idonea all'uso cui il
comodatario intende destinarla, giacché…e che, pertanto, il comodatario che, al fine di
utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se
provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non
può pretenderne il rimborso da comodante, a meno che non si tratti di spese necessarie
e urgenti per la conservazione del bene;
- rammentato, altresì, che le spese sostenute da
uno soltanto dei coniugi per la ristrutturazione della casa coniugale in costanza di
matrimonio sono sorrette da causa di liberalità; - ritenuto che le prove orali di cui parte
attrice ha chiesto l'assunzione siano irrilevanti ai fini del decidere;
- ritenuto che la
causa sia matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni e per la
discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc”.
Successivamente, però, lo stesso giudice istruttore, rilevato che risultava dagli atti di causa documentato e dichiarato il decesso della parte , in considerazione Persona_1
dell'art. 300 c.p.c, dichiarava con provvedimento del 30.03.2023 l'interruzione del giudizio de quo. pagina 8 di 19 Con ricorso ex art. 303 c.p.c., tuttavia, il sig. chiedeva “la riassunzione Parte_1
del processo interrotto nei confronti degli aventi diritto della parte deceduta, nonché
dell'altra parte già costituita, riproponendo nei loro confronti tutte le domande,
richieste istanze ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale, nessuna
esclusa salva la loro compatibilità.”
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo con provvedimento del 20.06.2023, pertanto, venivano notificati agli eredi del sig. ER
, ex art. 303, secondo comma, c.p.c.
[...]
Invero, venivano evocati in giudizio rispettivamente la moglie del defunto, CP_3
ed i figli ed
[...] CP_2 CP_1
All' uopo, si costituivano collettivamente in giudizio, i sig.ri e CP_2 CP_3
contestando le pretese attoree.
[...]
In primo luogo, i due resistenti eccepivano da un lato la carenza di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità del defunto e dall' altro Persona_1
l'improcedibilità della domanda attorea, poiché la fattispecie doveva essere inquadrata nella disciplina del comodato e, pertanto, l'azione del ricorrente doveva essere preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 d.lgs. 28/2010).
Inoltre, entrambi i convenuti contestavano sia la fondatezza della domanda attorea,
poiché trattasi di comodato di scopo, senza predeterminazione di durata, le spese asserite dall' attore erano da considerarsi “soggettivamente necessarie”, ovvero finalizzate al pagina 9 di 19 soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sia l'ammissibilità domanda, ex art. 2041
c.c. ed ex art.1150 c.c.
Alla luce di quanto innanzi, sig.ri e concludevano come in CP_2 CP_3
premessa.
Altresì, si costituiva in proprio la sig.ra riproponendo senza nessuna CP_1
esclusione tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni già formulate nella precedente fase processuale.
Nelle more, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che all' esito dell'udienza cartolare del 26.11.2024 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c., di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20
giorni per le memorie di replica.
Ciò posto, si ritiene che la domanda del sig. non meriti di essere accolta per i Pt_1
motivi riportati di seguito.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e della negoziazione assistita sollevate da tutti i convenuti: l'attore provvedeva ad avviare in data 02.08.2019 la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo.
Così ricostruito l'iter processuale rileva che la domanda di arricchimento senza causa proposta dal sig. in relazione “ai soldi spesi e anticipati per una casa di cui non Pt_1
è più compossessore”, sia priva di fondamento giuridico per i seguenti motivi in fatto e pagina 10 di 19 in diritto.
Giova, infatti, osservare che a mente dell'art. 2041 c.c. “chi, senza una giusta causa, si è
arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, ad
indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
La ratio di fondo contenuta in tale previsione normativa, infatti, è riassunta nel brocardo latino “nemo locupletari potest cum aliena iactura”, secondo il quale non si può
consentire che una persona ricavi un vantaggio dal danno arrecato ad altri senza che vi sia una causa che giustifichi lo spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.
Occorre, invero, che una parte si sia arricchita e conseguentemente, vi sia stato un depauperamento ai danni dell'altra.
L'impoverimento consiste nel danno patrimoniale arrecato al soggetto che agisce: tale danno può consistere nella perdita di un bene, nella mancata utilizzazione di esso o nella mancata remunerazione di una prestazione resa ad altri.
È, dunque, necessario che sussista il nesso di causalità tra l'arricchimento e il depauperamento.
Un ulteriore presupposto per l'esperibilità dell'azione è la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione.
Invero, la Suprema Corte, in merito alla fattispecie dell'arricchimento senza causa con la pronuncia n. 14732 del 2018, riprendendo i principi già espressi nella precedente decisione n. 11330 del 2009, precisavano che “l'azione generale di arricchimento ha
pagina 11 di 19 come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta
senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa
qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento
remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un' obbligazione naturale.
Altresì, giova osservare che gli di recente, sono tornati sul corrispondente Parte_3
tema e con ordinanza n. 4909 del 16/02/2023, hanno confermato il seguente principio di diritto: “l'azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza
giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile per ottenere il
rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa
coniugale, poiché sussiste la causa dello spostamento patrimoniale ed è possibile agire
ai sensi degli artt. 1150 e 192 c.c., anche in caso di sopravvenuto decesso del coniuge
arricchito, dovendosi in tal caso agire nei confronti degli eredi”.
Tale principio, trova ulteriore conferma anche nella decisione della Corte d'Appello di
Milano con sentenza n. 2810/2017, stabilendo che “i pagamenti effettuati da un ex
coniuge durante il matrimonio, in assenza di prova di sproporzione rispetto alle
proprie condizioni economiche, non costituiscono arricchimento senza causa, ma
rientrano negli obblighi di solidarietà previsti dall'art. 143 c.c. Pertanto, tali somme
non sono soggette a ripetizione.”
Nel caso in esame, si rileva, pertanto, che la pretesa di parte attrice è infondata e non può
trovare accoglimento, dal momento che il sig. non ha analiticamente provato, Pt_1
mediante idonea documentazione, l'ingiusto arricchimento conseguito dall'ex coniuge, pagina 12 di 19 parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia né,
parimenti, il ricorrente ha dimostrato la sussistenza di prestazioni erogate a vantaggio della sig.ra che esulano dal mero adempimento di obbligazioni nascenti CP_1
dal rapporto coniugale.
Altresì, si rileva che la fattispecie in questione non può essere inquadrata nell' alveo dell'arricchimento senza giusta causa, ex art. 2041 c.c., dal momento che la parte attrice,
nonostante l'onere della prova sullo stessa gravante, non ha prodotto alcuna documentazione atta a comprovare i presupposti principali, quali il nesso di causalità tra l'arricchimento e il depauperamento e la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione.
Invero, si ritiene opportuno osservare che le spese sostenute dall'attore, essendo preordinati allo svolgimento della vita familiare e, quindi, in esecuzione di doveri morali, rientrano tra le obbligazioni naturali ex art. 2034 cc per i quali è prevista la non ripetibilità.
Nel disegno del nostro legislatore, infatti, il matrimonio si fonda sul principio non
derogabile di solidarietà morale e materiale, la cui violazione può, in presenza di determinate e comprovate condotte, dare luogo anche alla pronuncia di addebitabilità
della separazione personale a carico del coniuge violante.
Invero, il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, nonché quello di mettere a disposizione della famiglia l'abitazione, la contribuzione al pagamento delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'altro coniuge ove la pagina 13 di 19 famiglia dimora, il provvedere alle incombenze domestiche e prestare ai figli cure ed accudimento si fondano tutti sul pari valore del lavoro professionale e del lavoro
casalingo, entrambi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare in proporzione alla propria capacità reddituale e patrimoniale.
Pertanto, come argomentato più volte dalla Suprema Corte, i suddetti doveri vanno ricondotti alla categoria degli obblighi di natura personale, la cui funzione è proprio quella di adempiere all'obbligo di solidarietà familiare.
Invero, le norme in materia non stabiliscono (né potrebbero) la misura minima del contributo gravante su ciascun coniuge. La valenza e la sufficienza della contribuzione di ciascuno coniuge prestata al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare, infatti,
deve essere di volta in volta essere commisurate alla condizione reddituale e patrimoniale degli stessi e/o alla qualità e quantità delle attività domestiche di cura e di accudimento svolte nell'interesse del nucleo familiare.
In tale ottica di solidarietà familiare, secondo l'articolato ragionamento della Corte deve
escludersi (salvo sia fornita prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni
eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune.
In particolare, come nel caso in esame, qualora uno dei coniugi provveda al pagamento dei ratei del mutuo cointestato, deve escludersi che egli possa in un momento successivo alla cessazione della convivenza matrimoniale, richiedere la restituzione delle somme erogate all'altro, dal momento che tale condotta, volontariamente agita anche utilizzando le maggiori risorse economiche di cui si dispone, costituisce adempimento dell'obbligo pagina 14 di 19 di contribuzione di cui all'art. 143 cc e deve valutarsi quale manifestazione del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia e di solidarietà coniugale.
La fattispecie sulla ripetibilità delle somme erogate da un coniuge nell'interesse della coppia o del nucleo familiare, invero, è stata per lungo tempo argomento divisivo in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che con motivazioni tra loro spesso dissonanti ha fornito decisioni contrastanti, rigettando in alcuni casi la domanda di restituzione pro quota delle somme corrisposte per l'adempimento della obbligazione costituita dai ratei di mutuo ed accogliendola invece in altri.
Tuttavia, però, con l'ordinanza n.5385 del 21 febbraio 2023, la Sezione Terza Civile
della Corte di Cassazione ha analizzato nuovamente lo spinoso tema della ripetibilità
delle somme utilizzate da un coniuge per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla coppia in costanza di matrimonio ed ha posto fine al contrasto interpretativo con argomentazioni dirimenti.
Invero con l'indicata ordinanza, la Suprema Corte, muovendo dall'analisi puntuale del contenuto precettivo dell'art. 143 cc., ha confermato il precedente indirizzo interpretativo,
secondo cui l'obbligazione contributiva, fondata sull'obbligo di assistenza morale e materiale nell'interesse della prole e del coniuge, esclude la ripetibilità delle somme
impiegate da un coniuge per il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della
famiglia, trattandosi di una prestazione economica doverosa, il cui apporto viene bilanciato dalle attività di cura e di accudimento del nucleo familiare svolte dall'altro pagina 15 di 19 coniuge ciò anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non goda di un reddito di misura tale da consentirgli di partecipare alla gestione della famiglia offrendo un apporto economico.
Invero, la Suprema Corte con la suddetta ordinanda ha enunciato il principio generale,
secondo cui “ poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle
esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto
previsto dagli artt. 143 e 316 bis cc, primo comma cc, a seguito della separazione non
sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese
sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il
matrimonio” (massima ufficiale).Pertanto, “in via generale ed astratta, può affermarsi
che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a
realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume
effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in
quanto sorretta da una giusta causa”
Appare, quindi, in tal modo definitivamente superato l'orientamento minoritario espresso in epoca risalente che in alcune pronunce aveva al contrario affermato che l'integrale pagamento dei ratei del mutuo cointestato effettuato da un coniuge esula dalla nozione di adempimento degli obblighi di natura familiare, determinando in realtà un incremento del patrimonio che il coniuge beneficiario è tenuto ad indennizzare all'altro (cfr. Cass. sentenza n.5866 del 26 maggio 1995 e Cass. sentenza n.19454 del 9
novembre 2012.)
pagina 16 di 19 L'ordinanza in argomento, confermando, quindi, l'orientamento maggioritario, recepito anche dai giudici di merito, ha escluso la ripetibilità delle somme erogate da un
coniuge a titolo di pagamento dei ratei del mutuo cointestato, ritenendo che tale pagamento è frutto di un accordo, tacito o espresso, raggiunto dai coniugi, accordo in forza del quale tale pagamento costituisce modalità di adempimento degli obblighi di
assistenza materiale e di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni e degli
interessi del nucleo familiare.
Non è stato, quindi, lasciato più alcun spazio per le valutazioni, in ordine alla proporzionalità della erogazione alla condizione reddituale e patrimoniale del coniuge,
considerando preminente la sussistenza di un progetto di vita comune e di un comune obiettivo che i coniugi intendevano conseguire e che hanno concretizzato in costanza di unione.
Tale consolidato principio, tuttavia, come argomenta la Corte, può farsi eccezione
unicamente nella diversa ipotesi in cui il coniuge, il quale pretende di ottenere la
restituzione delle somme anticipate, possa dimostrare che l'erogazione sia avvenuta
per una causa diversa, quale ad esempio un prestito all'altro coniuge.
Ad ogni buon conto, nel caso in esame, non si rileva la sussistenza di tale eccezione, dal momento che il ricorrente, su cui gravava l'onere della prova ex all'art. 2697 c.c. (“chi
vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento”), non ha dimostrato che “i soldi spesi e anticipati” erano destinati per finalità che non rientrano nel novero dei doveri familiari, previsti dal nostro pagina 17 di 19 ordinamento.
Invero, come dichiarato dallo stesso sig. nell'atto di citazione, la stipulazione di Pt_1
un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 35.000,00 con la banca CH era finalizzato a “rendere abitabile il predetto immobile, adattarlo alle esigenze della
famiglia ed arredarlo”.
Ed inoltre, si osserva che nel ricorso per la separazione consensuale dei coniugi ex artt.
711 c.p.c e 158 c.p.c, il ricorrente al punto 5 dichiarava di accollarsi l'intera rata del mutuo e di impegnarsi a pagare mensilmente il suddetto importo a favore del predetto istituto bancario.
Per quanto sopra, alla luce degli atti, delle osservazioni e della giurisprudenza su richiamati, pertanto, si ritiene che la domanda non meriti di essere accolta.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. n. 37/2018, in ragione della fase temporale in cui si è
esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a €
26.000 – in applicazione del criterio di cui all'art. 15 c.p.c.) e dell'effettiva attività
processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisoria),
con l'applicazione del valore minimo, sono poste a carico della convenuta, in omaggio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata dal sig. Pt_1
pagina 18 di 19 nei confronti di e , così provvede: Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna , al pagamento delle spese processuali in favore delle Parte_1
parti convenute, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Cassino, 19.4.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 472/2019, avente ad oggetto:
arricchimento senza causa, riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del
26/11/2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Urciuolo (C.F. ) e C.F._2
dall'Avv. Ugo Giuseppe Centore, (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il loro studio sito in Via Vitruvio n.228, Formia (LT).
ATTORE
CONTRO
pagina 1 di 19 (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._4
Giuseppe D'amici (C.F. ) e Simona D'Acunto (CF: C.F._5
), elettivamente domiciliata in Sauri (LT), Via Appia, 749, presso C.F._6
lo studio del predetto difensore.
CONVENUTA
E
(CF: e (CF: CP_2 C.F._7 CP_3
), in qualità diaventi causa del defunto C.F._8 Persona_1
(CF: , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe D'amici C.F._7
(C.F. ) e Simona D'Acunto (CF: ), C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliati in Sauri (LT), Via Appia, 749, presso lo studio del predetto difensore.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione
ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte, ritenuta fondata la domanda: accertare
nella controversia in questione la fattispecie di un “ingiustificato arricchimento”, dei
convenuti in danno dell'attore e per l'effetto condannarli in solido tra loro e/o per le
quote di rispettiva competenze, alla restituzione in favore dell'attore della complessiva
somma di € 25.000,00 (Venticinquemila/00), comprensiva della quota di mera indennità
dovuta alla luce dei parametri indicati dall'art. 1150 c.c.., e/o in quella diversa somma
che sarà ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo e la
condanna alle spese di lite.”
pagina 2 di 19 Per la parte convenuta, “Piaccia al Tribunale adito, ogni avversa CP_4
domanda, istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvedere: 1) in via pregiudiziale,
dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di
mediazione e del mancato avvio della negoziazione assistita;
2) dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della comparente (per la sua qualità di erede di ), Persona_1
per avere la medesima rinunciato all'eredità e, pertanto, per non avere l'attribuitale
suddetta qualità; 3) in ogni dichiarare l'inammissibilità della domanda di arricchimento
ingiustificato per il carattere residuale della stessa;
4) dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della comparente per le ragioni innanzi esposte;
5) rigettare la
domanda per insussistenza del depauperamento del patrimonio dell'attore e, comunque,
per la sussistenza della causa giusta dell'arricchimento e per il mancato arricchimento
della comparente.”
Per la parti convenute, e : “Il Tribunale adito, respinta CP_2 CP_3
ogni avversa domanda, voglia così provvedere: 1) dichiarare la carenza di
legittimazione passiva dei comparenti per avere i medesimi rinunciato all'eredità di
; 2) in subordine, rigettare comunque le domande per le ragioni di cui Persona_1
innanzi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla controparte, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio e dinanzi a questo Tribunale, al CP_1 Persona_1
fine di ottenerne la condanna solidale o pro quota al pagamento della somma di € pagina 3 di 19 25.000,00, o di quella ritenuta di giustizia, comprensiva delle quote di indennità ex art. 1150 cc, oltre interessi, a titolo di ingiustificato arricchimento.
A sostegno della domanda attorea, il sig. deduceva quanto segue: Parte_1
- di aver contratto matrimonio di rito concordatario in data 23.04.1994 con la sig.ra dal cui unione era nata in data [...] la figlia, ; CP_1 Persona_2
- di essersi trasferito ad abitare nel corso dell'anno 2004 insieme alla sua famiglia in un immobile sito nel Comune di Spigno Saturnia, alla Via Piscinola n. 64, riportato nel catasto fabbricati al foglio di mappa 10, particella 351, categoria A/3, cl. 6^, vani
6, R.C. Euro 291,28, di proprietà di e successivamente donato alla Persona_1
figlia nonché precedente coniuge, CP_1
- per rendere abitabile il predetto immobile e adattarlo alle esigenze familiari, i coniugi stipulavano in data 22.01.2004 con la Banca CH s. Parte_2
p.a. un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per € 35.000,00 con un rientro in
240 mesi e una rata mensile di € 220,00, con la sottoscrizione, quale parte datrice di ipoteca del sig. , rapporto che veniva successivamente trasferito alla Persona_1
Barclays Bank PLC, giusta comunicazione del 23.03.2004;
- oltre ad avere sborsato delle somme per la manutenzione e l'ammodernamento della casa, già abitazione coniugale e divenuta nel corso del rapporto coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra il ricorrente precisava di aver sempre CP_1
provveduto alle spese ordinarie della convivenza nonché al pagamento delle rate di mutuo, anticipato la somma di € 36.000,00 per le rate di mutuo, pagina 4 di 19 - tuttavia, successivamente, il rapporto coniugale, per fatto e colpa esclusivi della moglie era divenuto intollerabile;
CP_1
- e, pertanto, i coniugi di comune accordo avevano deciso di separarsi consensualmente, sottoscrivendo un ricorso con i relativi patti e condizioni,
depositato presso il Tribunale di Cassino;
- l'attore, inoltre, a seguito di separazione personale omologata, lasciava la casa coniugale nel mese di giugno 2018;
- sulla scorta di tanto, avendo anticipato una somma “oltre i limiti di proporzione e
adeguatezza al proprio reddito”, l'attore asseriva “di avere diritto di ripetere dal
coniuge i soldi spesi e anticipati per una casa di cui non è più compossessore, oltre
ad un'indennità per l'aumento di valore conseguito da valutarsi con i paramenti di
cui all'art. 1150 c.c.”;
Sulla base di tali deduzioni l'odierno ricorrente così concludeva: “ Voglia l'On.
Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per le
ragioni esposte, ritenuta fondata la domanda: accertare nella controversia in
questione la fattispecie di un “ingiustificato arricchimento”, dei convenuti in danno
dell'attore e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro e/o per le quote di
rispettiva competenze, alla restituzione in favore dell'attore della complessiva
somma di € 25.000,00 (Venticinquemila/00), comprensiva della quota di mera
indennità dovuta alla luce dei parametri indicati dall'art. 1150 c.c.., e/o in quella
diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interessi legali dal
pagina 5 di 19 dovuto al saldo. Con riserva di eventuali richieste istruttorie all'esito delle avverse
difese. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, ritualmente evocato, si costituiva in giudizio il sig. ER
, contestando quanto ex adverso dedotto dall' attore.
[...]
In via preliminare, il convenuto eccepiva l'improcedibilità, l'infondatezza della domanda attorea nonché la carenza di legittimazione passiva dello stesso nella pretesa avanza dal ricorrente.
Ed inoltre, il sig. contestava l'ammissibilità dell'azione ai sensi sia dell'art. ER
2041 c.c. sia dell'art. 1150 c.c.
Alla luce di quanto, il resistente concludeva chiedendo il rigetto di ogni avversa pretesa del ricorrente.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra contestando il contenuto dell'atto di CP_1
citazione, del ricorso per riassunzione e le deduzioni in esso contenute.
In primo luogo, la convenuta precisava di non essere la proprietaria dell'immobile,
oggetto di causa, in quanto con la dichiarazione ricevuta in data 20 settembre 2023 dal
Notaio aveva rinunciato all'eredità del defunto padre Persona_3 ER
.
[...]
Ed altresì, la resistente asseriva che il suddetto immobile era stato concesso da suo padre, in comodato all' ex coniuge nonché attuale ricorrente per soddisfare le esigenze abitative della famiglia senza limiti di tempo.
pagina 6 di 19 La convenuta, invero, sottolineava che la fattispecie in esame doveva essere inquadrata nella disciplina del comodato di scopo, e, come tale, trattandosi di controversia per una delle materie, di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010, il sig. Persona_1
avrebbe dovuto esperire un tentativo obbligatorio di mediazione, ex art. 447 bis.
Alla luce di quanto, pertanto, la sig.ra eccepiva sia la “carenza di legittimazione ER
passiva per la vocatio in ius quale erede” sia l'improcedibilità della controversia de qua.
Inoltre, la convenuta, oltre a specificare che l'unico proprietario dell'immobile era suo padre, precisava che l'abitazione, diversamente da quanto dichiarato dall' istante, era già
munita di impianti (elettrico ed idraulico), di servizi igienici, di infissi esterni e di porte,
di porte interne.
Pertanto, le spese che il ricorrente asseriva di aver sostenuto, erano da considerare spese
meramente voluttuarie, nonché “obbligazioni spontanee”, che trovavano la loro fonte nell'art. 143 c.c. e nel principio solidaristico proprio del matrimonio.
In considerazione di quanto esposto, pertanto, la resistente contestava la fondatezza della pretesa attorea, nonché l'ammissibile la domanda tesa ad ottenere il pagamento di una indennità ex art. 1150 c.c.
Invero, la sig.ra sottolineava che l'azione di arricchimento ingiustificato CP_1
formulata dall' istante era da ritenere infondata sia per carenza dei presupposti di legge ex art. 2041 c.c. sia perché la stessa azione “non è proponibile quando il danneggiato
può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito” (art. 2042
pagina 7 di 19 c.c.).
In virtù di quanto premesso, la resistente formulava le conclusioni esposte in epigrafe.
Iscritta la causa al ruolo ed assegnata la stessa al giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, con ordinanza del 14 gennaio 2021, il predetto giudice così
disponeva: “letti gli atti di causa e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
-
rammentato che il comodante consegna al comodatario la cosa nello stato in cui si
trova, buono o cattivo che sia, e non è tenuto a far sì che la cosa sia idonea all'uso cui il
comodatario intende destinarla, giacché…e che, pertanto, il comodatario che, al fine di
utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se
provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non
può pretenderne il rimborso da comodante, a meno che non si tratti di spese necessarie
e urgenti per la conservazione del bene;
- rammentato, altresì, che le spese sostenute da
uno soltanto dei coniugi per la ristrutturazione della casa coniugale in costanza di
matrimonio sono sorrette da causa di liberalità; - ritenuto che le prove orali di cui parte
attrice ha chiesto l'assunzione siano irrilevanti ai fini del decidere;
- ritenuto che la
causa sia matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni e per la
discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc”.
Successivamente, però, lo stesso giudice istruttore, rilevato che risultava dagli atti di causa documentato e dichiarato il decesso della parte , in considerazione Persona_1
dell'art. 300 c.p.c, dichiarava con provvedimento del 30.03.2023 l'interruzione del giudizio de quo. pagina 8 di 19 Con ricorso ex art. 303 c.p.c., tuttavia, il sig. chiedeva “la riassunzione Parte_1
del processo interrotto nei confronti degli aventi diritto della parte deceduta, nonché
dell'altra parte già costituita, riproponendo nei loro confronti tutte le domande,
richieste istanze ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale, nessuna
esclusa salva la loro compatibilità.”
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo con provvedimento del 20.06.2023, pertanto, venivano notificati agli eredi del sig. ER
, ex art. 303, secondo comma, c.p.c.
[...]
Invero, venivano evocati in giudizio rispettivamente la moglie del defunto, CP_3
ed i figli ed
[...] CP_2 CP_1
All' uopo, si costituivano collettivamente in giudizio, i sig.ri e CP_2 CP_3
contestando le pretese attoree.
[...]
In primo luogo, i due resistenti eccepivano da un lato la carenza di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità del defunto e dall' altro Persona_1
l'improcedibilità della domanda attorea, poiché la fattispecie doveva essere inquadrata nella disciplina del comodato e, pertanto, l'azione del ricorrente doveva essere preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 d.lgs. 28/2010).
Inoltre, entrambi i convenuti contestavano sia la fondatezza della domanda attorea,
poiché trattasi di comodato di scopo, senza predeterminazione di durata, le spese asserite dall' attore erano da considerarsi “soggettivamente necessarie”, ovvero finalizzate al pagina 9 di 19 soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sia l'ammissibilità domanda, ex art. 2041
c.c. ed ex art.1150 c.c.
Alla luce di quanto innanzi, sig.ri e concludevano come in CP_2 CP_3
premessa.
Altresì, si costituiva in proprio la sig.ra riproponendo senza nessuna CP_1
esclusione tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni già formulate nella precedente fase processuale.
Nelle more, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che all' esito dell'udienza cartolare del 26.11.2024 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c., di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20
giorni per le memorie di replica.
Ciò posto, si ritiene che la domanda del sig. non meriti di essere accolta per i Pt_1
motivi riportati di seguito.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e della negoziazione assistita sollevate da tutti i convenuti: l'attore provvedeva ad avviare in data 02.08.2019 la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo.
Così ricostruito l'iter processuale rileva che la domanda di arricchimento senza causa proposta dal sig. in relazione “ai soldi spesi e anticipati per una casa di cui non Pt_1
è più compossessore”, sia priva di fondamento giuridico per i seguenti motivi in fatto e pagina 10 di 19 in diritto.
Giova, infatti, osservare che a mente dell'art. 2041 c.c. “chi, senza una giusta causa, si è
arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, ad
indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
La ratio di fondo contenuta in tale previsione normativa, infatti, è riassunta nel brocardo latino “nemo locupletari potest cum aliena iactura”, secondo il quale non si può
consentire che una persona ricavi un vantaggio dal danno arrecato ad altri senza che vi sia una causa che giustifichi lo spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.
Occorre, invero, che una parte si sia arricchita e conseguentemente, vi sia stato un depauperamento ai danni dell'altra.
L'impoverimento consiste nel danno patrimoniale arrecato al soggetto che agisce: tale danno può consistere nella perdita di un bene, nella mancata utilizzazione di esso o nella mancata remunerazione di una prestazione resa ad altri.
È, dunque, necessario che sussista il nesso di causalità tra l'arricchimento e il depauperamento.
Un ulteriore presupposto per l'esperibilità dell'azione è la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione.
Invero, la Suprema Corte, in merito alla fattispecie dell'arricchimento senza causa con la pronuncia n. 14732 del 2018, riprendendo i principi già espressi nella precedente decisione n. 11330 del 2009, precisavano che “l'azione generale di arricchimento ha
pagina 11 di 19 come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta
senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa
qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento
remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un' obbligazione naturale.
Altresì, giova osservare che gli di recente, sono tornati sul corrispondente Parte_3
tema e con ordinanza n. 4909 del 16/02/2023, hanno confermato il seguente principio di diritto: “l'azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza
giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile per ottenere il
rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa
coniugale, poiché sussiste la causa dello spostamento patrimoniale ed è possibile agire
ai sensi degli artt. 1150 e 192 c.c., anche in caso di sopravvenuto decesso del coniuge
arricchito, dovendosi in tal caso agire nei confronti degli eredi”.
Tale principio, trova ulteriore conferma anche nella decisione della Corte d'Appello di
Milano con sentenza n. 2810/2017, stabilendo che “i pagamenti effettuati da un ex
coniuge durante il matrimonio, in assenza di prova di sproporzione rispetto alle
proprie condizioni economiche, non costituiscono arricchimento senza causa, ma
rientrano negli obblighi di solidarietà previsti dall'art. 143 c.c. Pertanto, tali somme
non sono soggette a ripetizione.”
Nel caso in esame, si rileva, pertanto, che la pretesa di parte attrice è infondata e non può
trovare accoglimento, dal momento che il sig. non ha analiticamente provato, Pt_1
mediante idonea documentazione, l'ingiusto arricchimento conseguito dall'ex coniuge, pagina 12 di 19 parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia né,
parimenti, il ricorrente ha dimostrato la sussistenza di prestazioni erogate a vantaggio della sig.ra che esulano dal mero adempimento di obbligazioni nascenti CP_1
dal rapporto coniugale.
Altresì, si rileva che la fattispecie in questione non può essere inquadrata nell' alveo dell'arricchimento senza giusta causa, ex art. 2041 c.c., dal momento che la parte attrice,
nonostante l'onere della prova sullo stessa gravante, non ha prodotto alcuna documentazione atta a comprovare i presupposti principali, quali il nesso di causalità tra l'arricchimento e il depauperamento e la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione.
Invero, si ritiene opportuno osservare che le spese sostenute dall'attore, essendo preordinati allo svolgimento della vita familiare e, quindi, in esecuzione di doveri morali, rientrano tra le obbligazioni naturali ex art. 2034 cc per i quali è prevista la non ripetibilità.
Nel disegno del nostro legislatore, infatti, il matrimonio si fonda sul principio non
derogabile di solidarietà morale e materiale, la cui violazione può, in presenza di determinate e comprovate condotte, dare luogo anche alla pronuncia di addebitabilità
della separazione personale a carico del coniuge violante.
Invero, il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, nonché quello di mettere a disposizione della famiglia l'abitazione, la contribuzione al pagamento delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'altro coniuge ove la pagina 13 di 19 famiglia dimora, il provvedere alle incombenze domestiche e prestare ai figli cure ed accudimento si fondano tutti sul pari valore del lavoro professionale e del lavoro
casalingo, entrambi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare in proporzione alla propria capacità reddituale e patrimoniale.
Pertanto, come argomentato più volte dalla Suprema Corte, i suddetti doveri vanno ricondotti alla categoria degli obblighi di natura personale, la cui funzione è proprio quella di adempiere all'obbligo di solidarietà familiare.
Invero, le norme in materia non stabiliscono (né potrebbero) la misura minima del contributo gravante su ciascun coniuge. La valenza e la sufficienza della contribuzione di ciascuno coniuge prestata al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare, infatti,
deve essere di volta in volta essere commisurate alla condizione reddituale e patrimoniale degli stessi e/o alla qualità e quantità delle attività domestiche di cura e di accudimento svolte nell'interesse del nucleo familiare.
In tale ottica di solidarietà familiare, secondo l'articolato ragionamento della Corte deve
escludersi (salvo sia fornita prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni
eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune.
In particolare, come nel caso in esame, qualora uno dei coniugi provveda al pagamento dei ratei del mutuo cointestato, deve escludersi che egli possa in un momento successivo alla cessazione della convivenza matrimoniale, richiedere la restituzione delle somme erogate all'altro, dal momento che tale condotta, volontariamente agita anche utilizzando le maggiori risorse economiche di cui si dispone, costituisce adempimento dell'obbligo pagina 14 di 19 di contribuzione di cui all'art. 143 cc e deve valutarsi quale manifestazione del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia e di solidarietà coniugale.
La fattispecie sulla ripetibilità delle somme erogate da un coniuge nell'interesse della coppia o del nucleo familiare, invero, è stata per lungo tempo argomento divisivo in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che con motivazioni tra loro spesso dissonanti ha fornito decisioni contrastanti, rigettando in alcuni casi la domanda di restituzione pro quota delle somme corrisposte per l'adempimento della obbligazione costituita dai ratei di mutuo ed accogliendola invece in altri.
Tuttavia, però, con l'ordinanza n.5385 del 21 febbraio 2023, la Sezione Terza Civile
della Corte di Cassazione ha analizzato nuovamente lo spinoso tema della ripetibilità
delle somme utilizzate da un coniuge per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla coppia in costanza di matrimonio ed ha posto fine al contrasto interpretativo con argomentazioni dirimenti.
Invero con l'indicata ordinanza, la Suprema Corte, muovendo dall'analisi puntuale del contenuto precettivo dell'art. 143 cc., ha confermato il precedente indirizzo interpretativo,
secondo cui l'obbligazione contributiva, fondata sull'obbligo di assistenza morale e materiale nell'interesse della prole e del coniuge, esclude la ripetibilità delle somme
impiegate da un coniuge per il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della
famiglia, trattandosi di una prestazione economica doverosa, il cui apporto viene bilanciato dalle attività di cura e di accudimento del nucleo familiare svolte dall'altro pagina 15 di 19 coniuge ciò anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non goda di un reddito di misura tale da consentirgli di partecipare alla gestione della famiglia offrendo un apporto economico.
Invero, la Suprema Corte con la suddetta ordinanda ha enunciato il principio generale,
secondo cui “ poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle
esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto
previsto dagli artt. 143 e 316 bis cc, primo comma cc, a seguito della separazione non
sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese
sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il
matrimonio” (massima ufficiale).Pertanto, “in via generale ed astratta, può affermarsi
che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a
realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume
effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in
quanto sorretta da una giusta causa”
Appare, quindi, in tal modo definitivamente superato l'orientamento minoritario espresso in epoca risalente che in alcune pronunce aveva al contrario affermato che l'integrale pagamento dei ratei del mutuo cointestato effettuato da un coniuge esula dalla nozione di adempimento degli obblighi di natura familiare, determinando in realtà un incremento del patrimonio che il coniuge beneficiario è tenuto ad indennizzare all'altro (cfr. Cass. sentenza n.5866 del 26 maggio 1995 e Cass. sentenza n.19454 del 9
novembre 2012.)
pagina 16 di 19 L'ordinanza in argomento, confermando, quindi, l'orientamento maggioritario, recepito anche dai giudici di merito, ha escluso la ripetibilità delle somme erogate da un
coniuge a titolo di pagamento dei ratei del mutuo cointestato, ritenendo che tale pagamento è frutto di un accordo, tacito o espresso, raggiunto dai coniugi, accordo in forza del quale tale pagamento costituisce modalità di adempimento degli obblighi di
assistenza materiale e di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni e degli
interessi del nucleo familiare.
Non è stato, quindi, lasciato più alcun spazio per le valutazioni, in ordine alla proporzionalità della erogazione alla condizione reddituale e patrimoniale del coniuge,
considerando preminente la sussistenza di un progetto di vita comune e di un comune obiettivo che i coniugi intendevano conseguire e che hanno concretizzato in costanza di unione.
Tale consolidato principio, tuttavia, come argomenta la Corte, può farsi eccezione
unicamente nella diversa ipotesi in cui il coniuge, il quale pretende di ottenere la
restituzione delle somme anticipate, possa dimostrare che l'erogazione sia avvenuta
per una causa diversa, quale ad esempio un prestito all'altro coniuge.
Ad ogni buon conto, nel caso in esame, non si rileva la sussistenza di tale eccezione, dal momento che il ricorrente, su cui gravava l'onere della prova ex all'art. 2697 c.c. (“chi
vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento”), non ha dimostrato che “i soldi spesi e anticipati” erano destinati per finalità che non rientrano nel novero dei doveri familiari, previsti dal nostro pagina 17 di 19 ordinamento.
Invero, come dichiarato dallo stesso sig. nell'atto di citazione, la stipulazione di Pt_1
un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di € 35.000,00 con la banca CH era finalizzato a “rendere abitabile il predetto immobile, adattarlo alle esigenze della
famiglia ed arredarlo”.
Ed inoltre, si osserva che nel ricorso per la separazione consensuale dei coniugi ex artt.
711 c.p.c e 158 c.p.c, il ricorrente al punto 5 dichiarava di accollarsi l'intera rata del mutuo e di impegnarsi a pagare mensilmente il suddetto importo a favore del predetto istituto bancario.
Per quanto sopra, alla luce degli atti, delle osservazioni e della giurisprudenza su richiamati, pertanto, si ritiene che la domanda non meriti di essere accolta.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. n. 37/2018, in ragione della fase temporale in cui si è
esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a €
26.000 – in applicazione del criterio di cui all'art. 15 c.p.c.) e dell'effettiva attività
processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisoria),
con l'applicazione del valore minimo, sono poste a carico della convenuta, in omaggio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata dal sig. Pt_1
pagina 18 di 19 nei confronti di e , così provvede: Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna , al pagamento delle spese processuali in favore delle Parte_1
parti convenute, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Cassino, 19.4.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 19 di 19