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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LODI
Sezione civile
Il Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
Nel procedimento n. 655/2024 R.G. promosso da:
AVV. (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.02.1977, in proprio, con studio in Lodi, Via Tiziano Zalli n. 30, presso il quale è elettivamente domiciliata;
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato;
Resistente
All'esito del deposito di note in sostituzione di udienza ex art.127 ter cpc pronuncia la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con ricorso ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002, depositato in data 3 aprile 2024,
l'avv. ha proposto opposizione al decreto di liquidazione del Parte_1
23.02.2024, emesso dal Tribunale di Lodi, dott.ssa Alice Tettamanti, nell'ambito del procedimento penale RGDib. 879/2018, nel quale è stata liquidata in favore della ricorrente la complessiva somma di € 1.362,00 (€ 960,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed € 402,00 per rimborso delle spese della procedura esecutiva esperita infruttuosamente), per l'attività svolta quale difensore di ufficio della sig.ra ND
DO ,imputata irreperibile.
L'opponente lamenta l'avvenuta liquidazione di un compenso inferiore rispetto a quello richiesto con nota spese, l'applicazione di importi inferiori a quelli dettati dal Protocollo in uso al Tribunale, nonché l'omessa motivazione sui criteri adottati dal Giudice nella liquidazione dell'onorario a carico dell'Erario.
Parte ricorrente ha concluso per la revoca del decreto impugnato e la conseguente liquidazione degli onorari dovuti in misura pari ad € 1.820,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge ed € 1.740,00 quale compenso per la fase giudiziale di recupero credito, oltre accessori di legge.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito e deve Controparte_1
dichiararsene la contumacia.
La causa è stata istruita sulla documentazione prodotta dalla ricorrente e, all'esito del deposito di note in sostituzione di udienza ,con termine al 26 febbraio 2025, il
Presidente ha trattenuto la causa in decisione.
2. Le norme di riferimento rilevanti ai fini di causa, oltre agli artt. 84 e 170 d.P.R. n.
115/2002, sono le seguenti:
- art. 116 d.P.R. n. 115/2002: “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”;
- art. 82 d.P.R. n. 115/2002 “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
- art. 106 bis d.P.R. n. 115/2022 (riguardante i procedimenti penali) “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”;
pag. 2/8 - art. 117 del d.P.R. n. 115/2002, norma secondo la quale “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”;
- art. 492 bis c.p.c. (nella versione applicabile a tutti i procedimenti instaurati anteriormente al 28.02.2023): “1. Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
2. (omissis)”.
- art. 31 disp. att. c.p.p., norma secondo la quale “Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore d'ufficio è in ogni caso retribuita”.
Il combinato disposto delle norme sopra richiamate sancisce il diritto del difensore d'ufficio al rimborso dei compensi professionali maturati per l'attività di assistenza prestata in giudizio, ponendo il relativo obbligo di pagamento in capo allo Stato per l'ipotesi di insolvenza dell'assistito.
Rientrano, secondo l'orientamento di legittimità più recente ed ormai consolidato, nel rimborso dovuto al difensore d'ufficio di imputato irreperibile anche le spese, i diritti e gli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine;
nondimeno, l'art. 116 del T.U. Spese di Giustizia subordina la liquidazione del rimborso alla dimostrazione dell'effettivo esperimento del tentativo di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito inadempiente.
In sintesi, per ottenere la liquidazione del compenso a carico dell'Erario, nel caso in cui l'assistito sia inadempiente il difensore d'ufficio deve:
pag. 3/8 - farsi carico della procedura esecutiva per il recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito inadempiente;
- dimostrare che la procedura coattiva di recupero si sia rivelata infruttuosa.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, alla quale intende aderire il giudicante, in più occasioni (ex multis v. ad es., Cass. n. 27854/2011, Cass. n.
30484/2017, Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 15006/2021 e, da ultimo, ordinanza n.
40073/2021 Cassazione, Sez. II Civile), ha affermato il principio secondo cui “il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine”, principio “che risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 d.P.R. N. 115/2002 e con la sua stessa “ratio”, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato, ragion per cui risulterebbe iniquo accollare
l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale, dovendosi, perciò, considerare rientranti nell'ambito di quelle che l'Erario è tenuto a rimborsare a seguito dell'emissione del decreto di pagamento da parte del giudice competente”.
Quanto ai criteri di liquidazione degli onorari, salva la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis d.P.R. 115/2002, sono disciplinati – ratione temporis – dal D.M. del
10.03.2014 n. 55, che fissa i parametri vincolanti delle tariffe professionali in relazione all'attività defensionale svolta nell'ambito del giudizio civile e penale.
Quanto al Protocollo d'intesa relativo alla liquidazione delle difese d'ufficio tra l'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Lodi, lo stesso non ha efficacia vincolante per il Giudice, ma costituisce, in quanto strumento deflattivo e di omogeneizzazione delle liquidazioni, un autorevole parametro di riferimento, dal quale tuttavia il Giudice può discostarsi(quanto all'efficacia non vincolante dei protocolli d'intesa si veda da ultimo
Cass.29184/2023).
pag. 4/8 3. Nel merito, il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
4. La ricorrente con decreto in data 17 agosto 2018 del Tribunale penale, in composizione monocratica, è stata nominata difensore d'ufficio di ND DO imputata del reato di cui agli art. 640 e 61 n.5 c.p(truffa aggravata). La difesa di ufficio si è svolta nel dibattimento innanzi al giudice monocratico.
Il dibattimento si è celebrato in assenza dell'imputata; nel giudizio si è costituita parte civile la persona offesa;
l'imputata è stata assolva per non aver commesso il fatto.
Il dibattimento e la attività difensiva esplicata dall'avv. , si sono sviluppate Parte_1
in quattro udienze :
prima udienza del 12.12.2018;
due udienze istruttorie con escussione di due testi(uno per ciascuna udienza) ;
udienza di discussione e decisione del 19.06.2020.
La ricorrente lamenta l'erroneità dell'importo liquidato, avendo il Giudice procedente adottato il parametro previsto dal Protocollo per i processi dibattimentali più semplici, in luogo di quello ritenuto corretto per i dibattimenti più complessi
La censura non è fondata.
Come sopra ricordato, il Protocollo d'intesa relativo alla liquidazione delle difese d'ufficio tra l'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale costituisce un autorevole parametro di riferimento, benché privo di efficacia vincolante per il Giudice, che se ne può discostare in ragione delle particolarità del caso concreto. Nella fattispecie, il Giudice procedente ha ritenuto di adottare i parametri dettati per i dibattimenti meno complessi che – come riportato nel testo del Protocollo – trovano applicazione per i processi con
“istruttoria semplice, indicativamente fino a tre udienze di effettiva trattazione o tre capi di imputazione o tre esame testi”.
Ebbene, nel caso di specie il procedimento rientra fra quelli di istruttoria semplice: alla semplicità del fatto contestato(un'unica truffa on line),è seguita un'istruttoria altrettanto semplice con l'audizione di soli due testimoni(un operante e la persona offesa) e la produzione di un limitatissimo numero di documenti. La motivazione della sentenza pag. 5/8 costituisce ulteriore riscontro della semplicità del processo e delle questioni in fatto e diritto trattate.
Deve, quindi, confermarsi l'importo di € 960,00 (già decurtato di un terzo)quale importo”base “per l'attività svolta.
La ricorrente ha lamentato altresì l'omessa liquidazione dell'aumento del 20% accordato al difensore dell'imputato in processi in cui si sia costituita la parte civile.
La censura è fondata.
Nel processo penale la parte civile si è costituita all'udienza del 12.12.2018, ma, verosimilmente per errore, il Giudice procedente nel liquidare il compenso al difensore non ha riconosciuto l'aumento del 20%, da applicarsi sul compenso complessivo (€
960,00) puntualmente previsto dalla tabella di liquidazione standard prevista dal
Protocollo.
Riconosciuto tale aumento l'onorario per l'attività di difesa svolta nel processo penale viene liquidata in complessivi € 1.152,00(importo già decurtato di un terzo) oltre spese generali ed accessori di legge.
5. Quanto al riconoscimento delle spese, diritti ed onorari effettuati per il recupero del credito, la ricorrente ha prodotto la documentazione concernente l'espletamento delle procedure giudiziali volte al recupero del credito professionale, la prova della irreperibilità della assistita e della infruttuosità del recupero (cfr. doc.3): tali spese devono essere riconosciute nell'an debeatur in adesione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, senza tener conto delle modifiche di cui al D.M. n. 147/2022, in quanto la relativa prestazione professionale si è esaurita precedentemente al 23.10.2022.
In particolare – provata documentalmente l'attività – devono riconoscersi, gli onorari di cui al decreto ingiuntivo datato 25.11.2020, in misura pari ad € 700,00 e di cui al precetto del 22.12.2020, in misura pari ad € 135,00.
Non può essere riconosciuta, invece, l'ulteriore voce indicata in nota spese per il precetto in rinnovazione notificato all'assistita, posto che è principio pacifico quello pag. 6/8 secondo cui al creditore, che abbia ottenuto un titolo nei confronti del debitore, è riconosciuta la possibilità di notificare a quest'ultimo quanti atti di precetto egli voglia,
a patto che per le intimazioni successive alla prima non vengano sommate le spese legali dovute per quelle precedenti (Cass. civ. sent. n. 19876 del 29.08.2013; più di recente, Cass. civ. ord. n. 12195 dell'8.05.2023).
L'attività volta a ricercare i beni ex art. 492 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 4 del D.M.
55/2014, non è ricompresa nella fase dell'esecuzione e deve qualificarsi come atto di volontaria giurisdizione prodromico alla fase esecutiva).Per tale attività deve essere riconosciuto il compenso richiesto da parte ricorrente liquidato in € 425,00,che si attesta sotto i parametri minimi del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis.
Quanto alla fase introduttiva del pignoramento presso terzi, iscritto a ruolo dinanzi al
Tribunale di Brescia, concordemente a quanto domandato vengono liquidati i soli oneri della fase introduttiva, applicando i parametri tariffari minimi (€ 263,00).
6. In conclusione, il decreto opposto deve essere riformato con liquidazione in favore della ricorrente a titolo di onorario della somma di € 2.678 (1.152,00+ 1523,00) oltre spese generali, IVA e CPA.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo con riferimento alla tariffa di cui al D.M. 147/2022 ed in relazione alla somma attribuita, è posta a carico del resistente;
CP_1
P.Q.M.
Il Presidente di Sezione,in accoglimento del ricorso
2. revoca il decreto di liquidazione del 23.02.2024, emesso dal Tribunale di Lodi, dott.ssa Alice Tettamanti, nell'ambito del procedimento penale RGDib. 879/2018;
3. Liquida in favore dell'avv. per l'attività giudiziale svolta nel Parte_1
procedimento penale RGDib. 879/2018, l'importo di € 1.152,00, a titolo di compensi professionali del giudizio penale, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%, nonché € 1.523,00 quale compenso per la fase giudiziale di recupero del credito, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, contributo unificato.
pag. 7/8 4. Condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in euro 1278,00 oltre spese generali, iva e cpa e contributo unificato
Si comunichi.
Lodi, 31 marzo 2025
Il Presidente di Sezione
Dott.ssa Elena Giuppi
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LODI
Sezione civile
Il Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
Nel procedimento n. 655/2024 R.G. promosso da:
AVV. (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.02.1977, in proprio, con studio in Lodi, Via Tiziano Zalli n. 30, presso il quale è elettivamente domiciliata;
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato;
Resistente
All'esito del deposito di note in sostituzione di udienza ex art.127 ter cpc pronuncia la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con ricorso ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002, depositato in data 3 aprile 2024,
l'avv. ha proposto opposizione al decreto di liquidazione del Parte_1
23.02.2024, emesso dal Tribunale di Lodi, dott.ssa Alice Tettamanti, nell'ambito del procedimento penale RGDib. 879/2018, nel quale è stata liquidata in favore della ricorrente la complessiva somma di € 1.362,00 (€ 960,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed € 402,00 per rimborso delle spese della procedura esecutiva esperita infruttuosamente), per l'attività svolta quale difensore di ufficio della sig.ra ND
DO ,imputata irreperibile.
L'opponente lamenta l'avvenuta liquidazione di un compenso inferiore rispetto a quello richiesto con nota spese, l'applicazione di importi inferiori a quelli dettati dal Protocollo in uso al Tribunale, nonché l'omessa motivazione sui criteri adottati dal Giudice nella liquidazione dell'onorario a carico dell'Erario.
Parte ricorrente ha concluso per la revoca del decreto impugnato e la conseguente liquidazione degli onorari dovuti in misura pari ad € 1.820,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge ed € 1.740,00 quale compenso per la fase giudiziale di recupero credito, oltre accessori di legge.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito e deve Controparte_1
dichiararsene la contumacia.
La causa è stata istruita sulla documentazione prodotta dalla ricorrente e, all'esito del deposito di note in sostituzione di udienza ,con termine al 26 febbraio 2025, il
Presidente ha trattenuto la causa in decisione.
2. Le norme di riferimento rilevanti ai fini di causa, oltre agli artt. 84 e 170 d.P.R. n.
115/2002, sono le seguenti:
- art. 116 d.P.R. n. 115/2002: “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”;
- art. 82 d.P.R. n. 115/2002 “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
- art. 106 bis d.P.R. n. 115/2022 (riguardante i procedimenti penali) “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”;
pag. 2/8 - art. 117 del d.P.R. n. 115/2002, norma secondo la quale “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”;
- art. 492 bis c.p.c. (nella versione applicabile a tutti i procedimenti instaurati anteriormente al 28.02.2023): “1. Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
2. (omissis)”.
- art. 31 disp. att. c.p.p., norma secondo la quale “Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore d'ufficio è in ogni caso retribuita”.
Il combinato disposto delle norme sopra richiamate sancisce il diritto del difensore d'ufficio al rimborso dei compensi professionali maturati per l'attività di assistenza prestata in giudizio, ponendo il relativo obbligo di pagamento in capo allo Stato per l'ipotesi di insolvenza dell'assistito.
Rientrano, secondo l'orientamento di legittimità più recente ed ormai consolidato, nel rimborso dovuto al difensore d'ufficio di imputato irreperibile anche le spese, i diritti e gli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine;
nondimeno, l'art. 116 del T.U. Spese di Giustizia subordina la liquidazione del rimborso alla dimostrazione dell'effettivo esperimento del tentativo di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito inadempiente.
In sintesi, per ottenere la liquidazione del compenso a carico dell'Erario, nel caso in cui l'assistito sia inadempiente il difensore d'ufficio deve:
pag. 3/8 - farsi carico della procedura esecutiva per il recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito inadempiente;
- dimostrare che la procedura coattiva di recupero si sia rivelata infruttuosa.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, alla quale intende aderire il giudicante, in più occasioni (ex multis v. ad es., Cass. n. 27854/2011, Cass. n.
30484/2017, Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 15006/2021 e, da ultimo, ordinanza n.
40073/2021 Cassazione, Sez. II Civile), ha affermato il principio secondo cui “il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine”, principio “che risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 d.P.R. N. 115/2002 e con la sua stessa “ratio”, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato, ragion per cui risulterebbe iniquo accollare
l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale, dovendosi, perciò, considerare rientranti nell'ambito di quelle che l'Erario è tenuto a rimborsare a seguito dell'emissione del decreto di pagamento da parte del giudice competente”.
Quanto ai criteri di liquidazione degli onorari, salva la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis d.P.R. 115/2002, sono disciplinati – ratione temporis – dal D.M. del
10.03.2014 n. 55, che fissa i parametri vincolanti delle tariffe professionali in relazione all'attività defensionale svolta nell'ambito del giudizio civile e penale.
Quanto al Protocollo d'intesa relativo alla liquidazione delle difese d'ufficio tra l'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Lodi, lo stesso non ha efficacia vincolante per il Giudice, ma costituisce, in quanto strumento deflattivo e di omogeneizzazione delle liquidazioni, un autorevole parametro di riferimento, dal quale tuttavia il Giudice può discostarsi(quanto all'efficacia non vincolante dei protocolli d'intesa si veda da ultimo
Cass.29184/2023).
pag. 4/8 3. Nel merito, il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
4. La ricorrente con decreto in data 17 agosto 2018 del Tribunale penale, in composizione monocratica, è stata nominata difensore d'ufficio di ND DO imputata del reato di cui agli art. 640 e 61 n.5 c.p(truffa aggravata). La difesa di ufficio si è svolta nel dibattimento innanzi al giudice monocratico.
Il dibattimento si è celebrato in assenza dell'imputata; nel giudizio si è costituita parte civile la persona offesa;
l'imputata è stata assolva per non aver commesso il fatto.
Il dibattimento e la attività difensiva esplicata dall'avv. , si sono sviluppate Parte_1
in quattro udienze :
prima udienza del 12.12.2018;
due udienze istruttorie con escussione di due testi(uno per ciascuna udienza) ;
udienza di discussione e decisione del 19.06.2020.
La ricorrente lamenta l'erroneità dell'importo liquidato, avendo il Giudice procedente adottato il parametro previsto dal Protocollo per i processi dibattimentali più semplici, in luogo di quello ritenuto corretto per i dibattimenti più complessi
La censura non è fondata.
Come sopra ricordato, il Protocollo d'intesa relativo alla liquidazione delle difese d'ufficio tra l'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale costituisce un autorevole parametro di riferimento, benché privo di efficacia vincolante per il Giudice, che se ne può discostare in ragione delle particolarità del caso concreto. Nella fattispecie, il Giudice procedente ha ritenuto di adottare i parametri dettati per i dibattimenti meno complessi che – come riportato nel testo del Protocollo – trovano applicazione per i processi con
“istruttoria semplice, indicativamente fino a tre udienze di effettiva trattazione o tre capi di imputazione o tre esame testi”.
Ebbene, nel caso di specie il procedimento rientra fra quelli di istruttoria semplice: alla semplicità del fatto contestato(un'unica truffa on line),è seguita un'istruttoria altrettanto semplice con l'audizione di soli due testimoni(un operante e la persona offesa) e la produzione di un limitatissimo numero di documenti. La motivazione della sentenza pag. 5/8 costituisce ulteriore riscontro della semplicità del processo e delle questioni in fatto e diritto trattate.
Deve, quindi, confermarsi l'importo di € 960,00 (già decurtato di un terzo)quale importo”base “per l'attività svolta.
La ricorrente ha lamentato altresì l'omessa liquidazione dell'aumento del 20% accordato al difensore dell'imputato in processi in cui si sia costituita la parte civile.
La censura è fondata.
Nel processo penale la parte civile si è costituita all'udienza del 12.12.2018, ma, verosimilmente per errore, il Giudice procedente nel liquidare il compenso al difensore non ha riconosciuto l'aumento del 20%, da applicarsi sul compenso complessivo (€
960,00) puntualmente previsto dalla tabella di liquidazione standard prevista dal
Protocollo.
Riconosciuto tale aumento l'onorario per l'attività di difesa svolta nel processo penale viene liquidata in complessivi € 1.152,00(importo già decurtato di un terzo) oltre spese generali ed accessori di legge.
5. Quanto al riconoscimento delle spese, diritti ed onorari effettuati per il recupero del credito, la ricorrente ha prodotto la documentazione concernente l'espletamento delle procedure giudiziali volte al recupero del credito professionale, la prova della irreperibilità della assistita e della infruttuosità del recupero (cfr. doc.3): tali spese devono essere riconosciute nell'an debeatur in adesione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, senza tener conto delle modifiche di cui al D.M. n. 147/2022, in quanto la relativa prestazione professionale si è esaurita precedentemente al 23.10.2022.
In particolare – provata documentalmente l'attività – devono riconoscersi, gli onorari di cui al decreto ingiuntivo datato 25.11.2020, in misura pari ad € 700,00 e di cui al precetto del 22.12.2020, in misura pari ad € 135,00.
Non può essere riconosciuta, invece, l'ulteriore voce indicata in nota spese per il precetto in rinnovazione notificato all'assistita, posto che è principio pacifico quello pag. 6/8 secondo cui al creditore, che abbia ottenuto un titolo nei confronti del debitore, è riconosciuta la possibilità di notificare a quest'ultimo quanti atti di precetto egli voglia,
a patto che per le intimazioni successive alla prima non vengano sommate le spese legali dovute per quelle precedenti (Cass. civ. sent. n. 19876 del 29.08.2013; più di recente, Cass. civ. ord. n. 12195 dell'8.05.2023).
L'attività volta a ricercare i beni ex art. 492 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 4 del D.M.
55/2014, non è ricompresa nella fase dell'esecuzione e deve qualificarsi come atto di volontaria giurisdizione prodromico alla fase esecutiva).Per tale attività deve essere riconosciuto il compenso richiesto da parte ricorrente liquidato in € 425,00,che si attesta sotto i parametri minimi del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis.
Quanto alla fase introduttiva del pignoramento presso terzi, iscritto a ruolo dinanzi al
Tribunale di Brescia, concordemente a quanto domandato vengono liquidati i soli oneri della fase introduttiva, applicando i parametri tariffari minimi (€ 263,00).
6. In conclusione, il decreto opposto deve essere riformato con liquidazione in favore della ricorrente a titolo di onorario della somma di € 2.678 (1.152,00+ 1523,00) oltre spese generali, IVA e CPA.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo con riferimento alla tariffa di cui al D.M. 147/2022 ed in relazione alla somma attribuita, è posta a carico del resistente;
CP_1
P.Q.M.
Il Presidente di Sezione,in accoglimento del ricorso
2. revoca il decreto di liquidazione del 23.02.2024, emesso dal Tribunale di Lodi, dott.ssa Alice Tettamanti, nell'ambito del procedimento penale RGDib. 879/2018;
3. Liquida in favore dell'avv. per l'attività giudiziale svolta nel Parte_1
procedimento penale RGDib. 879/2018, l'importo di € 1.152,00, a titolo di compensi professionali del giudizio penale, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%, nonché € 1.523,00 quale compenso per la fase giudiziale di recupero del credito, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, contributo unificato.
pag. 7/8 4. Condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in euro 1278,00 oltre spese generali, iva e cpa e contributo unificato
Si comunichi.
Lodi, 31 marzo 2025
Il Presidente di Sezione
Dott.ssa Elena Giuppi
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