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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
14.01.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 6987.2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Cardillo e dall'avv. Manuela Parte_1
Malagoli, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.12.22, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ ... 1) accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di presunti indebiti del 8.11.2022 e relativi agli anni 2005/2006 e 2007/2008 per intervenuta prescrizione del diritto;
2) in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di presunto indebito del 8.11.2022 per applicazione alla fattispecie in oggetto della sopravvenuta sanatoria;
3) con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione agli avv.ti Oreste Cardillo e Manuela Malagoli, che si dichiarano antistatari” Ha dedotto, nello specifico: che per gli anni 2005/2006 e 2007/2008 aveva percepito indennità di malattia e maternità; a seguito di verifiche effettuate dall'Istituto Previdenziale, quest'ultimo in data 08.11.2022 inviava alla sig.ra n. 2 Parte_1 raccomandate con le quali chiedeva la restituzione del complessivo importo di € 8.877,75 a titolo di indebito pagamento percepito sulla prestazione “ Malattia e maternità percepita negli anni 2005/2006/ e 2007/2008” non dovuta a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei nominativi dei lavoratori agricoli . Ha eccepito: l'intervenuta prescrizione dell'azione di restituzione delle somme e la sanatoria per le somme indebitamente versate, ai sensi dell'art. 13 della L. 412/19. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall' previdenziale CP_1 convenuto, avente ad oggetto la richiesta di restituzione dell'importo di € 8.877, 75 erogati a titolo di malattia/maternità per gli anni dal 2005 al 2008. L'Istituto previdenziale, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che le somme liquidate a titolo di prestazioni previdenziali negli anni dal 2005-2008 erano divenute indebite a seguito dell'annullamento del rapporto di lavoro in agricoltura della ricorrente con la presunta ditta datrice di lavoro azienda agricola “Esposito Andrea”, annullamento conseguente ad un accertamento ispettivo effettuato dall' nei CP_1 confronti del presunto datore di lavoro agricolo della controparte a cui faceva seguito l'annullamento dei rapporti di lavoro (verbale di accertamento del 18.04.2013) Ciò posto, viste le eccezioni di parte ricorrente, l' ha allegato e documentato CP_1
l'interruzione del decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2033 cc degli indebiti di cui è causa, producendo solleciti di pagamento inviati a mezzo posta e ritualmente ricevuti dalla ricorrente (v. all. da 8 a 11).. Invero, il dies a quo del termine di prescrizione coincide con la rilevazione dell'indebita corresponsione di somme non dovute in seguito al disconoscimento del rapporto d lavoro a fini previdenziali, ossia dal momento in cui l' ha avuto CP_1 conoscenza dell'insorgenza del credito. Si osserva, per completezza, che il richiamo all' art. 13 della L. 412/91 non è pertinente, riguardando l'indebito pensionistico. Peraltro le specifiche e concrete circostanze relative alla vicenda in esame escludono che vi sia un legittimo affidamento, meritevole di tutela, della ricorrente nel percepire le somme oggetto di indebito, atteso che l'indebito scaturisce dall'annullamento del rapporto di lavoro, in seguito a verifica ispettiva, come documentato dal verbale di accertamento allegato dall' , rientrando piuttosto l' ipotesi in esame tra le CP_1 fattispecie dolose di indebiti derivanti da erogazioni di prestazioni connesse a rapporti di lavoro simulati/fittizi instaurati al fine di produrre effetti di natura previdenziale a favore del prestatore di lavoro. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 14.01.25
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
14.01.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 6987.2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Cardillo e dall'avv. Manuela Parte_1
Malagoli, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.12.22, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ ... 1) accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di presunti indebiti del 8.11.2022 e relativi agli anni 2005/2006 e 2007/2008 per intervenuta prescrizione del diritto;
2) in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di presunto indebito del 8.11.2022 per applicazione alla fattispecie in oggetto della sopravvenuta sanatoria;
3) con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione agli avv.ti Oreste Cardillo e Manuela Malagoli, che si dichiarano antistatari” Ha dedotto, nello specifico: che per gli anni 2005/2006 e 2007/2008 aveva percepito indennità di malattia e maternità; a seguito di verifiche effettuate dall'Istituto Previdenziale, quest'ultimo in data 08.11.2022 inviava alla sig.ra n. 2 Parte_1 raccomandate con le quali chiedeva la restituzione del complessivo importo di € 8.877,75 a titolo di indebito pagamento percepito sulla prestazione “ Malattia e maternità percepita negli anni 2005/2006/ e 2007/2008” non dovuta a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei nominativi dei lavoratori agricoli . Ha eccepito: l'intervenuta prescrizione dell'azione di restituzione delle somme e la sanatoria per le somme indebitamente versate, ai sensi dell'art. 13 della L. 412/19. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall' previdenziale CP_1 convenuto, avente ad oggetto la richiesta di restituzione dell'importo di € 8.877, 75 erogati a titolo di malattia/maternità per gli anni dal 2005 al 2008. L'Istituto previdenziale, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che le somme liquidate a titolo di prestazioni previdenziali negli anni dal 2005-2008 erano divenute indebite a seguito dell'annullamento del rapporto di lavoro in agricoltura della ricorrente con la presunta ditta datrice di lavoro azienda agricola “Esposito Andrea”, annullamento conseguente ad un accertamento ispettivo effettuato dall' nei CP_1 confronti del presunto datore di lavoro agricolo della controparte a cui faceva seguito l'annullamento dei rapporti di lavoro (verbale di accertamento del 18.04.2013) Ciò posto, viste le eccezioni di parte ricorrente, l' ha allegato e documentato CP_1
l'interruzione del decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2033 cc degli indebiti di cui è causa, producendo solleciti di pagamento inviati a mezzo posta e ritualmente ricevuti dalla ricorrente (v. all. da 8 a 11).. Invero, il dies a quo del termine di prescrizione coincide con la rilevazione dell'indebita corresponsione di somme non dovute in seguito al disconoscimento del rapporto d lavoro a fini previdenziali, ossia dal momento in cui l' ha avuto CP_1 conoscenza dell'insorgenza del credito. Si osserva, per completezza, che il richiamo all' art. 13 della L. 412/91 non è pertinente, riguardando l'indebito pensionistico. Peraltro le specifiche e concrete circostanze relative alla vicenda in esame escludono che vi sia un legittimo affidamento, meritevole di tutela, della ricorrente nel percepire le somme oggetto di indebito, atteso che l'indebito scaturisce dall'annullamento del rapporto di lavoro, in seguito a verifica ispettiva, come documentato dal verbale di accertamento allegato dall' , rientrando piuttosto l' ipotesi in esame tra le CP_1 fattispecie dolose di indebiti derivanti da erogazioni di prestazioni connesse a rapporti di lavoro simulati/fittizi instaurati al fine di produrre effetti di natura previdenziale a favore del prestatore di lavoro. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 14.01.25
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè