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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 861/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 26.3.2025 e vertente
TRA
E rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Scarinci ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Carlo Mirabello n. 36, giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Controparte_1
Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA , e all'Elenco delle SPV al n. 35705.3 , e per essa, P.IVA_1 [...]
on sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, in forza di procura a rogito Controparte_2
del Notaio in Milano, rep. 143010, racc. 36651 e registrata in data 01/07/2020 in Persona_1
Milano 2 alla serie 1T 47081 rilasciata da quale mandataria del veicolo Controparte_3
con sede a Milano, via Valtellina n. 15/17, giusta procura speciale del 11/06/2020 a rogito del Notaio
di Milano, rep. 304820, racc. 36263, a questo atto rappresentata dal dott. Persona_2 CP_4
giusta procura del dott. nella sua qualità di Consigliere della
[...] Persona_3 [...]
in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019, con firma Controparte_2
autenticata il 19/09/2024 dal Notaio in Milano, rep. 153763, racc. 41297 e Persona_1
registrata in data 23/09/2024 in Milano 2 alla serie 1T 88498 (doc. 3), rappresentata, assistita e difesa, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 28.1.2025
1 dall'avv. Aldo Bulgarelli, con domicilio eletto presso il medesimo con studio in 37121 Verona, Piazza
Bra n. 26/D – fax n. 045.8041768, Email_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenze del Tribunale di Chieti n. 271/2023 pubblicata il 15.5.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti:
<Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
-IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
-IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, riformare la sentenza del Tribunale di Chieti n. 271/2023 del 15.05.2023, pubblicata il 15.05.2023, Giudice dott. Francesco Turco, notificata in data
21.07.2023 e per l'effetto ACCOGLIERE l'opposizione proposta dal sig. nei termini Parte_1
che seguono: ACCERTARE E DICHIARARE il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della e conseguentemente DICHIARARE improseguibile l'esecuzione per cui è causa;
CP_1
conseguentemente ORDINARE la cancellazione della trascrizione del pignoramento in seno alla procedura esecutiva R.G.E.I. 27/2022, promossa da con atto di pignoramento Controparte_1
notificato il 28/02/2022 alla sig.ra e il 02/03/2022 al sig. per essere stata Parte_2 Parte_1
la procedura posta in essere da soggetto non legittimato.
-SEMPRE NEL MERITO, il sig. ripropone la domanda di nullità del pignoramento, Parte_1
domanda proposta in primo grado e mai presa in considerazione dal Giudice di prime cure e pertanto
Voglia la Corte di Appello adita ACCERTARE e DICHIARARE la nullità del pignoramento in quanto non notificato ai sensi e nelle forme di cui agli artt. 599 e segg. c.p.c.
-IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO riformare la sentenza del Tribunale di Chieti n. 271/2023 del 15.05.2023, pubblicata il 15.05.2023, Giudice dott. Francesco Turco, notificata in data
21.07.2023 e per l'effetto ACCOGLIERE l'opposizione proposta dalla sig.ra nei termini Parte_2
che seguono: ACCERTARE E DICHIARARE il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della e conseguentemente DICHIARAE improseguibile l'esecuzione per cui è causa;
CP_1
conseguentemente ORDINARE la cancellazione della trascrizione del pignoramento in seno alla procedura esecutiva R.G.E.I. 27/2022, promossa da con atto di pignoramento Controparte_1
2 notificato il 28/02/2022 alla sig.ra e il 02/03/2022 al sig. per essere stata Parte_2 Parte_1
la procedura posta in essere da soggetto non legittimato.
-CONDANNARE la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario>>
Appellata
Rigetto dell'appello con il favore delle spese
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraccitata sentenza il Tribunale di Chieti, per quanto in questa sede è ancora di interesse evidenziare, ha rigettato, con compensazione delle spese del giudizio, le opposizioni alla esecuzione proposte, nella procedura esecutiva immobiliare n. 27/2022 RGE, debitore Parte_1
esecutato, e da terza datrice di ipoteca, con le quali costoro avevano, tra l'altro, eccepito Parte_2
la carenza di titolarità attiva del rapporto in capo alla creditrice pignorante. Controparte_1
1.1. In sintesi, la decisione del giudice di prime cure è basata sul rilievo che la legittimazione attiva della quale cessionaria del credito derivante dal mutuo fondiario stipulato Controparte_1
dalla (poi, con rogito notarile del 12.10.2010 è provata alla stregua della CP_5 Controparte_6 pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 t.u.b. e, oltretutto, della dichiarazione di cessione del credito della autenticata dal notaio. Controparte_6
2. Avverso tale decisione, gli opponenti hanno proposto appello lamentando, con un duplice ordine di motivi tra loro connessi, la contraddittorietà e illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 58 t.u.b., 111 c.p.c. e 1264 c.c.. In particolare, oltre a stigmatizzare il contrasto tra la decisione e le ordinanze di sospensione dell'esecuzione che avevano riconosciuto la fondatezza del motivo di opposizione in questione, gli appellanti sostengono che la prova della sussistenza del credito da parte della doveva essere data con la produzione del contratto di Controparte_1 cessione a cui fa riferimento l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che, di per se stesso, anche secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, è, a tal fine, del tutto insufficiente. Né riveste valore probatorio la dichiarazione rilasciata, a circa due anni dalla presunta cessione del credito, da Credit Management, che è società diversa da e quindi da ritenere soggetto CP_6
terzo rispetto al contratto.
3. Si è costituita, depositando comparsa, la rappresentata come indicato in Controparte_1
epigrafe, la quale ha resistito agli avversi assunti.
4. Con ordinanza del 14.2.2024 è stata respinta l'istanza d'inibitoria ex artt. 283 e 351 proposta dagli appellanti. Indi, sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti
3 conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 26.3.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. I motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
5.1. La logicità della motivazione della sentenza gravata non può essere contestata in raffronto a quella delle ordinanze di sospensione dell'esecuzione che sono provvedimenti interinali che, come
è noto, non vincolano il giudice il quale, peraltro, nel caso specifico, ha diffusamente motivato, anche in ragione dell'oscillazione degli orientamenti della giurisprudenza, la diversa interpretazione delle disposizioni dell'art. 58 t.u.b. in relazione alle risultanze istruttorie. Dunque, la doglianza delle parti appellanti è priva di pregio.
5.2. Ciò posto, sul tema della prova della cessione in blocco dei crediti bancari ai sensi dell'art. 58 TUB va richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (così Cass. 31188/2017 e, più di recente, Cass. 10860/2024, Cass. 29872/2024 e Cass.
4277/2023).
5.2. Nella specie, come già rilevato dal Tribunale, nell'avviso pubblicato sulla G.U. parte II n.
66 del 6.6.2020, i crediti ceduti da a sono indicati come quelli Controparte_6 Controparte_1 aventi le seguenti caratteristiche: “… crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti), come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Società renderanno disponibili nella pagina web: https://www.bper.it/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: …”. Email_2
5.3. Ebbene, il credito azionato dalla Controparte_1
a) deriva da contratto di mutuo fondiario e, quindi, da “contratto di finanziamento”;
4 b) è sorto nel periodo tra il 1988 e il 2019, derivando pacificamente da contratto di mutuo sottoscritto con atto notarile del 12.10.2010;
c) è qualificabile “a sofferenza” a fronte del suo incontestato mancato pagamento, a cui è seguita una procedura di espropriazione forzata immobiliare, e della sua pacifica segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia;
d) nel sito della mediante il link ipertestuale indicato, si rinviene Controparte_6 agevolmente l'elenco dei rapporti ceduti inclusi quelli in favore della CP_1
(https://group.bper.it/investor-relations/prospetti/investitori-istituzionali/cartolarizzazioni sofferenze/spring); peraltro, nel giudizio di primo grado è stato depositata documentazione (docc. nn.
7 e 8) contenente lo screen shot di tale elenco ed altresì la posizione dell'appellante (NDG Pt_1
5387_147440_4565032 pag. 23 dell'elenco crediti ceduti, riga n. 9) Pt_1
Dunque, data la coincidenza tra il credito azionato dalla ricorrente, odierna reclamata, e i crediti indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, deve ritenersi che il primo sia compreso tra i secondi.
5.4. Anche volendo aderire all'indirizzo giurisprudenziale più favorevole agli appellanti
– secondo il quale, in sintesi, ai fini della prova della cessione del credito non è sufficiente dimostrare l'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b. potendo, comunque, la stessa essere data con ogni mezzo di prova anche mediante presunzioni e dovendo, pertanto, il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze istruttorie anche di carattere indiziario (in tal senso, tra le più recenti, cfr. Cass. 17944/2023) – l'esistenza della sopraindicata cessione in blocco dei crediti bancari e/o della inclusione nella stessa del credito in questione – e, quindi, la titolarità attiva del credito dell'appellata – si ricava ulteriormente dai seguenti elementi di fatto assolutamente inequivoci:
Per_ a) la dichiarazione datata 21.4.2022 e autenticata dal Notaio di Modena in pari data, di cessione del credito per cui è causa (identificato con tutti i dati del contratto di mutuo nonché degli estremi identificativi: codice fiscale numero pratica 147440; codice C.F._1
identificativo cliente NDG 4565032) in favore della resa dalla Controparte_1 [...]
(appartenente al Gruppo IVA agente quale mandataria in nome e Controparte_7 CP_6
per conto di v. doc. n. 12 in fasc. appellata di primo grado). Controparte_6
b) l'estratto del contratto di cessione di crediti - proposta dell'1.6.2020 (v. doc. 8 in fasc. di parte appellata di secondo grado);
c) la visura del Registro delle Imprese della ove è riportata la cessione di Controparte_1
crediti in questione (doc. 5 ibidem);
5 d) nel giudizio di opposizione a precetto introdotto da nei confronti della Parte_1 [...]
(quale mandataria della è intervenuta nella predetta Controparte_7 Controparte_6
qualità la senza opposizione da parte della , che non ha mai disconosciuto Controparte_1 CP_6
la cessione del credito, né da parte dello stesso (v. sentenza emessa in tale giudizio da questa Pt_1
Corte n. 743/2024, prodotta dall'appellata).
5.5. Dunque, la cessione del credito in favore dell'appellata deve ritenersi provata.
5.6. Le ulteriori doglianze sollevate dagli appellanti negli scritti conclusionali (del tutto nuove anche rispetto ai motivi di opposizione all'esecuzione) sono, all'evidenza, inammissibili.
6. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
6.1. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (che non è indeterminabile come dichiarato dagli appellanti, bensì ex art. 17
c.p.c. è pari all'entità del credito per cui si procede, pari nel caso di specie, ad € 173.796,66 come da precetto) secondo valori minimi considerato il numero e la modestia delle questioni trattate.
6.2. L'esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ).
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido tra loro a rimborsare all'appellata le spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 7.160,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso;
3) dichiara che gli appellanti sono tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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