Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 18854/2020, avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo e vertente tra
), nata a Napoli il Parte_1 (C.F. C.F. 1
n. 126, 23.11.1967ed ivi residente al Viale Cavalleggeri D'Aosta
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Bisceglia
Attrice
e
Controparte_1 (P.IVA
P.IVA 1 ) con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa iscritta al n. REA VR-9962, dall'Avv.
Gennaro Santorelli
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) Accertare e dichiarare che l'evento furto parziale, avvenuto in data 19.05.2020, tra le ore 14:00 e le 22:30 ca., rientra nelle garanzie previste dalla polizza n. 00041033419685
emessa dalla Controparte_2
convenuta a2) Per l'effetto condannare la predetta società
corrispondere, in favore di parte attrice, la somma di euro
preventivo posto in atti) per il danno 9.691,22 (come da
occasione del furto subito dal veicolo tg. FX 184 JG in
interessi e riterrà equo liquidare, oltreGiudice
rivalutazione;
3) Considerato il tenuto dalla convenuta nella fase contegno stragiudiziale e la mancata adesione alla negoziazione assistita, nonché per violazione degli obblighi di buona fede contrattuale previsti dagli Artt.1375-1218 cc, atteso che la
stessa compagnia assicuratrice non ha mai formulato una congrua offerta né ha mai comunicato i motivi del diniego,
al risarcimento condannare la Controparte_3
del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.;
4) Con ulteriore condanna della convenuta alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al soddisfo;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al costituito procuratore anticipatorio;
per la convenuta:
1) per tutte le ragioni esposte, rigettare le domande attoree in inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, e quanto comunque non provate;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento contenersi in ogni caso il quantum debeaturdell'avversa domanda, dell'indennizzo nei limiti giusti ed equi, e comunque nei limiti norma didell'importo massimo di euro 5.095,34 come conteggiato, a e in ogni caso facendo rigorosa polizza, dal P. I. CP_4
dei criteri di determinazione applicazione dell'ammontare del liquidazione dell'indennizzo previsti in polizza e danno e di nelle annesse condizioni generali e particolari, e in ogni caso
non oltre la concorrenza del valore commerciale reale dei componenti e delle riparazioni occorrenti alla data dell'evento,
da quantificarsi secondo i criteri di stima previsti dalle condizioni generali di polizza:
con abbattimento del 50% trattandosi di ricambi acquistati non a
nuovo, ma reperiti "d'occasione"; con applicazione del degrado da usura previsto in polizza;
con decurtazione dello scoperto/franchigia del 10%;
con decurtazione dell'I.V.A.;
3) con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha adito il tribunale di Napoli per ottenere l'accertamento dell'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi nascenti dal contratto assicurativo.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che aveva
sottoscritto con la la polizza Controparte_2
n.00041033419685 per garantire il proprio autoveicolo, Audi Q2 tg.
FX 184 JG, dai rischi derivanti da incendio, eventi atmosferici e furto, totale e parziale, con massimale assicurativo pari ad €
27.500,00; che il data 19.05.2020 alle ore 14:00 circa, aveva
parcheggiato il veicolo in Napoli alla Piazza Neghelli;
che il
veicolo era in perfetto stato di manutenzione e privo di danni;
che veicolo era stato regolarmente spento e chiuso a chiave;
che
alle ore 22:30 ca. dello stesso giorno, il marito, Parte_2
[...] si era recato a riprendere l'auto tg. FX 184 JG ed aveva constatato che ignoti avevano asportato e danneggiato diverse
componenti del veicolo;
che in particolare era stata danneggiata la carrozzeria, la targa anteriore, il cofano, il finestrino dello sportello posteriore destro, il cruscotto e l'accensione ed erano stati asportati il paraurti anteriore, la griglia, i fari
anteriori, i fanalini posteriori, il kit auto gonfiaggio, il
ripiano cappelliera, il tappeto bagagliaio;
che aveva sporto denuncia il 20.05.2020 presso la Questura di Napoli Commissariato di P.S. San Paolo;
che per la riparazione del danno era stato
preventivato l'esborso di € inclusa) ; che aveva 9.691,22 (Iva
CP_2 ma la compagnia aveva aperto comunicato l'accaduto alla il sinistro senza provvedere alla liquidazione del sinistro.
si èLa Controparte_1
opposta alla domanda eccependo: che l'attrice non aveva presentato le fatture fiscali relativi alle componenti trafugate;
che l'attrice aveva rifiutato la proposta di risarcimento in forma specifica;
che il preventivo allegato dall'attrice era privo di valore e probatorio in merito agli esborsi da sostenere per riparare l'auto; che la liquidazione dell'indennizzo deve tenere
conto delle previsioni contrattuali ed in particolare del valore commerciale del bene assicurato e delle sue componenti e dello scoperto del 10%.
Ciò detto, la domanda dell'attrice è fondata.
Non è contestato ed è in ogni provato documentalmente provato che l'attrice ha stipulato con la convenuta una polizza assicurativa relativa anche agli eventi furto ed incendio riferiti al veicolo
Audi Q2 tg. FX 184 JG.
E' provato che le vettura dell'attrice ha subito l'asportazione ed il danneggiamento di alcune sue componenti.
Quanto alla disciplina del contratto, l'art. 2 attribuisce alla
compagnia la facoltà di far riparare direttamente il veicolo
danneggiato.
èNel caso in esame mancata la prova che la convenuta abbia comunicato all'attrice di volersi avvalere della previsione contrattuale.
L'art. 8 prevede che l'assicurato a richiesta della compagnia deve produrre le fatture o le ricevute relative ai pezzi acquistati in sostituzione di quelli sottratti.
è stato riparato cosicchè la Nel caso in esame il veicolo non
clausola non può operare.
Quanto alla misura del danno conseguente all'asportazione ed al
danneggiamento delle componenti dell'auto, il ctu ha stimato in
euro 9744,20 il costo degli interventi necessari la recupero della vettura. Le valutazioni dell'ausiliario devono essere condivise in quanto sono il frutto di un attento esame dell'auto, delle sue condizioni e delle componenti da sostituire.
Consegue, tenuto conto dello scoperto del 10%, che la convenuta
deve essere condannata al pagamento della somma di euro 8769,78. Le spese del giudizio vanno poste a carico della convenuta in
applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro
- e di 26000,00 valori medi per le fasi di studio introduttiva decisione, valore minimo per la fase di trattazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...]
nei confronti della convenutaParte_1
[...]
difesa ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
1) Condanna la convenuta al pagamento della somma di euro
8769,78 con interessi legali dal 1.9.2020 al saldo;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 4237,00, oltre rimborso forfettario, сра ed iva con attribuzione all'Avv.
Michele Bisceglie;
3) Pone a carico della convenuta le spese della CTU.
Napoli, 14.5.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa