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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/11/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 935/2024 R.G. promossa da nato in SESTRI LEVANTE (GE) il 25/02/1979 Parte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA BARTOLOMEO BOSCO, 31/4
16121 GENOVA
rappresentato e difeso dall'Avv. GRANARA DANIELE
appellante nei confronti di
nato in CHIAVARI (GE) il 21/01/1958 Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore in CORSO MATTEOTTI 7/12 16038
SANTA AR LI
1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti FOPPIANO ALESSIA CUNEO CATERINA;
appellato
nato in CHIAVARI (GE) il 25/04/1963 CP_2
elettivamente domiciliato/ presso il difensore in VIA RIVAROLA 18 CHIAVARI
rappresentato e difeso dagli Avv.ti QUENTI NICOLA, BIANCHI MANUELA;
appellato, appellante incidentale
nato in CHIAVARI (GE) il 05/09/1949 CP_3
elettivamente domiciliato presso il difensore VIA NINO BIXIO 19/11 16043
CHIAVARI
rappresentato e difeso dall'Avv. DEMARTINI FRANCESCO;
appellato
Controparte_4
elettivamente domiciliata presso il difensore in PIAZZA S. AMBROGIO, 16 20123
MILANO
rappresentata e difesa dall'Avv. LOMBARDI GIANCARLO
appellata
Controparte_5
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA XII OTTOBRE, 2 GENOVA
rappresentata e difesa dall'Avv. CRISPO SIMONA
appellata
Controparte_6
elettivamente domiciliata presso il difensore in CORSO EUROPA 5 20122 MILANO
rappresentata e difesa dall'Avv. BOZZOLA GIAMPIETRO 2 appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis Pt_1
reiectis, previa sospensione dell'esecutività della sentenza appellata e previe le declaratorie tutte del caso, e previa, ove occorrer possa, declaratoria di inesistenza e/o nullità, ovvero, in via di estremo subordine, previo annullamento, dell'ex adverso asserito “lodo”, in accoglimento del presente appello e ad integrale riforma della impugnata sentenza n. 1105/2024, resa dal Tribunale di Genova, Sesta Sezione Civile, in data 8 aprile 2024 nella causa R.G. n. 10066/2020, depositata il successivo 10 aprile
2024, non notificata:
1) accertare e dichiarare, per le causali di cui alla narrativa degli atti di parte appellante,
l'inadempimento dei Geometri , e al Controparte_1 CP_3 CP_2
contratto di mandato congiunto a loro conferito dal signor a comporre Parte_1
la controversia insorta tra esso e la ditta EM SS mediante arbitrato irrituale;
2) conseguentemente, ai sensi dell'art. 1453 c.c., dichiarare risolto il predetto contratto di mandato;
3) e per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare, ai sensi degli artt. 1218 e segg. e 1453
c.c., i Geometri , e in solido tra loro Controparte_1 CP_3 CP_2
o come meglio, a risarcire tutti i danni subiti e subendi dal signor : Parte_1
- nella misura di euro 11.025,49, per danno patrimoniale consistente negli esborsi inutilmente sostenuti in favore degli arbitri e per la difesa tecnica nel procedimento arbitrale;
- nella misura ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa ovvero con il ricorso ad apposita C.T.U. tecnica, per il danno da fermo cantiere e mancato godimento dell'immobile di via Teca di Succo.
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”. 3 Per l'appellato : “Si insiste in conformità per l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni. Contrariis reiectis, previo rigetto dell'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e previo rigetto dell'istanza istruttoria ex adverso, dichiarare inammissibile, improponibile o come meglio e comunque respingere ogni domanda proposta da con atto di Parte_1
appello 10.10.24 avverso la sentenza n. 1105/2024 del Tribunale di Genova emessa in data 08.04.24 nel giudizio RG 10066/2020 in persona del Giudice Dott.ssa Barbara
Romano.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello proposto da , fermi i limiti risarcitori di cui all'art. 813 ter cpc, penultimo ed CP_7
ultimo comma, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare
[...]
corrente in 10122 Torino, Via Corte d'Appello 11, C.F. : CP_5 P.IVA_1
P.IVA , a garantire e tenere indenne il convenuto Geom. P.IVA_2 CP_1
, da tutto quanto eventualmente tenuto a corrispondere nella denegata ipotesi
[...]
di accoglimento in tutto o in parte della domanda attorea.
Condannare l'appellante alle spese e competenze dell'odierno giudizio d'appello, oltre accessori di legge”.
Per l'appellato e appellante incidentale “Piaccia alla Corte Ecc.ma CP_2
d'appello di Genova, contraiis rejectis:
- previa reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
- in principalità : respingere l'appello proposto dal sig. e dichiarare Parte_1
inammissibili, improponibili, improcedibili e/o comunque rigettare e respingere tutte le domande proposte dal Sig. nei confronti del Geom. Parte_1 CP_2
in quanto infondate e/o indimostrate tanto in fatto quanto in diritto e tanto nel rito quanto nel merito, per le causali in atti, con conferma integrale della sentenza di primo grado del Tribunale Ill.mo di Genova n. 1105/2024 resa in causa n. 10066/20 rg;
4 - in via di subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello proposto dal sig. dichiarare tenuta e Parte_1
conseguentemente condannare corrente in via Della Valtorta, Controparte_6
48, 20127 Milano, C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_3
a garantire, manlevare e/o tenere indenne il geom. da tutto quanto lo CP_2
stesso venisse condannato a corrispondere e/o pagare all'appellante sig.
[...]
; Pt_1
- in ogni caso con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio”.
Per l'appellato “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, rigettata ogni CP_3
avversaria istanza istruttoria, dichiarare inammissibile e/o infondato l'avversario atto di appello, confermando in toto la sentenza impugnata.
In ogni caso, e per la denegata ipotesi di soccombenza, anche parziale del convenuto conchiudente dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la VE
COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. - Rappresentanza Generale e
Direzione Generale per l'Italia, corrente in Milano (20139), via G.B. Cassinis 21, (C.F.
e P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a P.IVA_4
manlevare, garantire ed a tenere indenne il convenuto conchiudente da ogni effetto della domanda dell'attore, ad ogni fine ed effetto di legge, in forza della polizza assicurativa in essere tra le parti, con vittoria delle spese e dei compensi di lite da liquidarsi in virtù del vigente D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni”.
Per l'appellata “Voglia la Corte d'Appello di Controparte_4
Genova
in via principale: rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. n. 1105/2024 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Genova dott.ssa
Romano a definizione del giudizio n. 10066/2020 RG, non notificata
In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dl signor
, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal geom. nei Pt_1 CP_3
5 confronti di in quanto infondata, Parte_2
non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza di responsabilità civile professionale cui alla polizza di Responsabilità Civile
Professionale “Helvetia MultiOffice” nr. 46979882 e, comunque, per intervenuta decadenza dell'assicurato dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo.
In ulteriore subordine: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dal geom. nei confronti di Pt_1 [...]
, statuire la condanna di quest'ultima tenuto conto della Parte_2
franchigia (€ 2.500,00) e del massimale.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata “Piaccia alla Corte d'Appello, Controparte_5
reiecits contrariis,
in via principale, respingere l'impugnazione proposta dal sig. in Parte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza n.
1105/2024 pronunciata inter partes dal Tribunale di Genova;
in via subordinata, nel denegato e non creduto caso di accoglimento anche solo parziale dell'impugnazione proposta dal sig. , respingere le domande Parte_1
formulate nei confronti del geom. in quanto inammissibili e/o Controparte_1
improponibili e/o improcedibili e comunque infondate ed indimostrate, e conseguentemente respingere la domanda di manleva e garanzia proposta dal geom.
nei confronti di Controparte_1 Parte_3
in via subordinata, nel denegato e non creduto caso di accoglimento anche solo parziale dell'impugnazione proposta dal sig. e di accertamento di una Parte_1
qualsivoglia responsabilità geom. e di accoglimento anche solo Controparte_1
parziale delle domande attoree, dichiarare non operativa la garanzia assicurativa in ordine alla richiesta di restituzione dei compensi corrisposti dal sig. Parte_1
al geom. e comunque limitare la denegata condanna in garanzia di Controparte_1
6 in ragione delle condizioni, limiti e scoperti Parte_3
previsti nel contratto assicurativo, ed in particolare dello scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.Con vittoria di spese e compensi di lite”
Per l'appellata “Per tutte le ragioni sopra esposte, Controparte_6
la ut supra rappresentata e difesa, chiede che questa Ecc.ma Controparte_6
Corte d'Appello adita voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- confermare la sentenza di prime cure al capo in cui ha rigettato le domande svolte nei confronti del Geom. CP_2
- per la denegata ipotesi in cui la sentenza venga riformata in senso sfavorevole al
Geom. accertare e dichiarare, se riproposte, l'infondatezza di ogni e tutte le CP_2
domande, pretese ed azioni, svolte dal Geom. nei confronti di CP_2 Controparte_6
in relazione alla polizza e per l'effetto respingere ogni e tutte le domande, pretese ed azioni svolte verso per assoluta mancanza di copertura assicurativa Controparte_6
in relazione al predetto contratto assicurativo e alle relative condizioni e definizioni, per i motivi e le esclusioni di Polizza, come menzionate nella narrativa del presente atto;
- sempre nella denegata ipotesi di riforma della sentenza in senso sfavorevole al Geom.
per l'ipotesi in cui venga ritenuta operativa la Polizza ridurre il quantum delle CP_2
domande del Sig. e comunque escludere, dalle somme che verranno Pt_1
eventualmente poste a carico di i compensi percepiti dal Geom. Controparte_6
e dall'Avv. UZ, ed i danni anteriori al 17.11.2015, il tutto entro il limite del CP_8
massimale e con detrazione della franchigia, pari ad Euro 500,00”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: «Con atto di citazione in data 16 novembre 2020,
conveniva in giudizio i geometri , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
al fine di ottenere:
1. l'accertamento e la declaratoria CP_3
7 dell'inadempimento dei convenuti al contratto di mandato congiunto a loro conferito a comporre mediante arbitrato irrituale la controversia insorta tra sé medesimo e la ditta
EM SS;
2. conseguentemente la risoluzione del predetto contratto di mandato congiunto;
3. in ogni caso, la condanna dei convenuti, in solido tra loro o come meglio, al risarcimento di tutti i danni cagionatigli consistenti nelle spese sostenute per gli onorari degli arbitri (€ 5.084,75 versati al geom. ) ed € CP_1
5.940,74 per parcelle versate agli avvocati difensori relative al procedimento arbitrale di che trattasi;
oltre all'ulteriore danno conseguente al “fermo cantiere” e al mancato godimento dell'immobile. A sostegno della domanda deduceva che risolto in anticipo anche il secondo contratto di appalto stipulato in data 7.10.2011 per il risanamento dei prospetti esterni di un immobile di cui era proprietario ed insorto un contenzioso con l'appaltatrice, ditta SS EM, quest'ultima ai sensi degli artt. 806 c.p.c. e della clausola compromissoria contenuta all'art. 10 del capitolato speciale di appalto, aveva nominato quale proprio arbitro il geom. e non avendo egli, invece, CP_2
nominato un proprio arbitro nel termine fissato, era ricorsa al Presidente del Tribunale di Chiavari affinché provvedesse alla nomina di un arbitro in nome e per conto del committente che, con decreto presidenziale del 23 aprile 2013, veniva nominato nella persona del geom. . Dopodichè: con nota in data 16 luglio 2013, il Controparte_1
geom. , “preso atto della nomina da parte del Tribunale di Chiavari”, gli aveva CP_1
comunicato di aver concordato un preliminare incontro con il collega geom. per CP_2
il giorno 24 luglio, “per definire le modalità attuative della procedura” (doc. 4);
con nota trasmessa alle parti del 21 gennaio 2014 i geometri e CP_2 CP_1
comunicavano le regole procedurali e la data di svolgimento del primo
[...]
incontro, fissata al 30 gennaio 2014 (doc. 5); egli si costituiva nel procedimento arbitrale con atto in data 10 marzo 2014 a mezzo del difensore nominato, avv. Giulio
UZ (doc. 6) e, dopo numerosi incontri e scambi di memorie difensive (v. docc. 7 e
8), l'arbitrato a conclusione dell'incontro del 13.10.2014 veniva trattenuto in decisione, ma non essendo i due arbitri riusciti a trovare un accordo per la definizione della controversia, nella primavera del 2016 (e quindi ad oltre un anno di distanza da quando
8 il procedimento era stato trattenuto in decisione), presentavano istanza al Collegio dei
Geometri di Genova per la nomina di un terzo arbitro che veniva individuato nel geom.
Lamentava che dopo essersi riunito tre volte (peraltro senza nemmeno CP_3
provocare la presenza delle parti e/o dei loro rispettivi difensori) nelle date del 16 giugno 2016, 22 giugno 2016 e 17 novembre 2016 (v. verbali doc. 10) il Collegio arbitrale così integrato non aveva fatto sapere più nulla. Finalmente alla missiva a firma del legale in data 24 aprile 2020 (doc. 13), dopo altre due in precedenza inviate rimaste senza risposta, in cui significava agli arbitri la propria intenzione di procedere nei loro confronti al fine di ottenere il risarcimento dei danni non avendo mai ricevuto il lodo arbitrale, né i verbali della procedura, soltanto il geom. con CP_3
comunicazione inviata via pec in data 4 maggio 2020 (doc. 14), dava riscontro asserendo di “aver depositato a suo tempo a mezzo pec il lodo agli avvocati
[...]
e ZZ LO delle rispettive parti nonché agli arbitri nominati” e CP_9
trasmetteva l'atteso “Arbitrato” (doc. 15), consistente in una “relazione peritale” (così si legge nel documento), stesa e sottoscritta unicamente dal predetto. Con comparse di costituzione e risposta datate 11 marzo 2021, 18.3.2021 e 23.3.2021 si costituivano in giudizio rispettivamente il geom. , il geom. e il Controparte_1 CP_3
geom. tutti chiedendo dichiararsi “inammissibili, improponibili, CP_2
improcedibili o come meglio” le domande attoree, ed ognuno formulando domanda di manleva nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione di cui chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa. Si costituivano in giudizio, con comparse di costituzione e risposta depositate, rispettivamente, in data 23 settembre 2021 e in data
24 settembre 2021, per il geom. e Helvetia Controparte_5 CP_1
Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A., per il geom. contestando le domande CP_3
attoree, nonché la chiamata in manleva proposta nei loro confronti. Alla prima udienza parte attrice contestava le comparse di costituzione dei convenuti e dei terzi chiamati e, alla luce delle difese ed eccezioni da costoro proposte, ai sensi dell'art. 183 c.p.c. precisava/modificava la propria domanda, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni proposte in atto di citazione, “previa ove occorrer possa, declaratoria di inesistenza e/o
9 nullità, ovvero, in via di estremo subordine, previo annullamento, dell'ex adverso asserito lodo”. Le controparti insistevano nei rispettivi atti, contestavano la precisazione della domanda attorea, assumendo trattarsi di “nuova domanda”. Concessi
i termini per il deposito di memorie, dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del dichiarato decesso dell'avv. Lucio Crispo, riassunto il processo dall'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa del 23.2.2023, Controparte_6
ragione per la quale se ne revoca la dichiarazione di contumacia, e la causa veniva trattenuta in decisione. Nelle more si costituiva tardivamente in giudizio
[...]
con comparsa del 23.2.2023, ragione per la quale se ne revoca la Controparte_6
dichiarazione di contumacia, e la causa veniva trattenuta in decisione.». (sentenza impugnata pagg. 2 ed s.).
Con sentenza definitiva n. 1105/2024 del 10/04/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: «definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione del 16.11.2020 nei Parte_1
confronti di , , nonché di Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. e Controparte_10 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., questi ultimi Controparte_6
terzi chiamati, contrariis reiectis, previa declaratoria di inammissibilità della domanda nei confronti per le ragioni di cui in motivazione, rigetta la Controparte_1
domanda in quanto infondata. Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti liquidate in € 7.616,00, ciascuno, per compensi professionali, oltre
IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 532,43 per spese in favore del geom. . Dichiara interamente compensate le spese di lite tra i CP_1
convenuti e i terzi chiamati».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
con atto notificato in data 10/10/2024. Pt_1
10 Con separate comparse si costituivano , Controparte_1 CP_2
, ,
[...] CP_3 Controparte_4 [...]
i quali instavano per il rigetto CP_5 Controparte_6
dell'appello; il solo proponeva appello incidentale condizionato. CP_2
Con ordinanza in data 14/2/2024 la Corte, respinta l'istanza ex art. 283 c.p.c. di parte appellante, rinviava all'udienza collegiale del 19.11.2025 ore 10.00 per precisazione delle conclusioni e discussione orale, assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali sino al 5.11.2025.
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SUI MOTIVI DI APPELLO
1.1 PRIMO MOTIVO: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 101, 102,
112 e 132 c.p.c. Erroneità della decisione”.
L'appellante lamenta che “il Tribunale ha errato – incorrendo in vizio di omessa pronuncia e/o quanto meno vizio motivazionale – laddove non si è pronunciato in ordine ai profili di invalidità del presunto lodo” (appello pag. 14). In ordine a tale doglianza deduce (appello pagg. 13 e ss.): i) che “il Tribunale di Genova ben avrebbe potuto e dovuto, alla luce dell'azione di responsabilità per inadempimento al mandato degli arbitri promossa dall'attore, esaminare e decidere – con accertamento anche solo incidentale e comunque valevole tra le parti di questo giudizio – l'inesistenza, nullità
o, in estremo subordine, l'annullabilità dell'asserito lodo, essendo del tutto irrilevante, ai fini del predetto accertamento tra le parti, il fatto che la ditta SS non sia parte del presente giudizio”; ii) che “l'inesistenza o, a tutto concedere, l'invalidità del lodo
è stata invocata al fine di confermare e dimostrare la fondatezza dell'azione di inadempimento promossa dall'attore nei confronti degli arbitri, colpevoli di non aver definito la controversia con la ditta SS mediante un valido lodo”; iii) che “fermo
11 restando che l'asserito lodo in questione è radicalmente inesistente o nullo, come sarà meglio ribadito nell'ambito del terzo motivo d'appello, anche qualora l'Ecc.ma Corte ritenesse esistente il lodo, non potrà che, in riforma della sentenza di prime cure, accertarne e dichiararne, anche in via incidentale, l'annullabilità del lodo, quanto meno per ai sensi dell'art. 808 ter, comma II, n. 4), c.p.c., per cui è annullabile il lodo contrattuale “se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo”; iv) che “nel caso di specie, tali regole erano state prefissate nella clausola compromissoria di cui all'art. 10 del contratto di appalto
/ ditta SS EM, a mente del quale: “nel caso di controversie, Pt_1
qualora esperito il procedimento amministrativo con l'organo committente, non si fosse raggiunto l'accordo tra le parti, la risoluzione della controversia stessa sarà demandata a un Collegio Arbitrale che deciderà inappellabilmente, impegnandosi le parti ora per allora ad accettare il giudizio. Il Collegio Arbitrale sarà formato da due membri, uno nominato da ciascuna delle parti;
qualora i due arbitri, come sopra nominati, non dovessero raggiungere l'accordo, essi stessi procederanno consensualmente alla nomina d'un terzo arbitro. Nel caso in cui non si raggiungesse l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, questo sarà nominato dal Presidente del
Collegio dei Geometri della Provincia di Genova. Il Collegio Arbitrale giudicherà a maggioranza dei voti”; v) che, “fermo restando che quello in questione non è un lodo,
è pacifico che lo stesso non è stato deliberato a maggioranza dei voti dal Collegio
Arbitrale, ma è stato formato unilateralmente dal solo Geom. . CP_3
La Corte osserva quanto segue.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Dipoi, preliminarmente, la precisazione con cui l'attore all'udienza del 18.11.2021, “alla luce delle difese avversarie”, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., ha anteposto alla domanda di declaratoria di inadempimento e di conseguente declaratoria di risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di mandato congiunto, quella di “ove occorrer possa, declaratoria di inesistenza e/o nullità ovvero in via di estremo subordine, quella di “annullamento dell'ex adverso asserito lodo”,
12 escluso che possa essere letta come “mera precisazione” o, a tutto concedere,
“modifica” di domande e conclusioni proposte in atto di citazione, o “conseguente alle eccezioni e difese dei convenuti”, integra domanda astrattamente ammissibile. ….
Nondimeno deve rilevarsi la carenza di legittimazione passiva rispetto a tale domanda degli odierni convenuti che sono stati arbitri nel procedimento arbitrale, a differenza della ditta EM SS, che fu parte del procedimento, ma che non è stata convenuta nel presente giudizio, non potendo essi arbitri risentire di alcun pregiudizio per effetto della dichiarazione di nullità del lodo se non quello di mero fatto derivante dalla possibilità di porre tale pronuncia a fondamento dell'azione di responsabilità nei loro confronti (Cass. sent. n. 21214/2014 citata dal convenuto ).» (sentenza CP_1
impugnata pagg. 4 ed s.).
II) Nel verbale di udienza del 18.11.2021 si legge: «Per il prof. Parte_1
avv. GRANARA DANIELE, oggi sostituito dall'avv. Luca Violato contesta le comparse di costituzione e risposta dei convenuti e terzi chiamati rilevando fin da subito l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità o infondatezza della domanda attorea. Chiede alla luce delle difese avversarie ai sensi dell'art. 183 cp.c. di precisare la propria domanda come segue: “Piaccia … contrariis reiectis, previe declaratorie tutte del caso e previa ove occorrer possa declaratoria di inesistenza, e/o nullità, ovvero in via di estremo subordine, previo annullamento dell'ex avverso asserito lodo” seguono le conclusioni già rassegnate in atto di citazione puti 1), 2), 3), e 4)».
III) Con la prima memoria 183 c.p.c., l'attore precisava che «A fronte di tale eccezione
(comunque infondato posto che l'atto redatto e sottoscritto dal solo Geom. non è CP_3
né può essere il “lodo” in questione), sussiste l'interesse e la legittimazione dell'attore di richiedere, ove ritenuto occorrer possa, la declaratoria di inesistenza e/o nullità ovvero, in via di stretto subordine, l'annullamento del lodo. Aggiungasi che la nullità del contratto (ed il lodo che definisce l'arbitrato irrituale è una determinazione contrattuale ex art. 808-ter c.p.c.) è sempre rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (art. 1421 c.c.; Cass. Civ., sez. III, 13/05/2021, n. 12964) Donde, in
13 ogni caso, l'infondatezza delle eccezioni avversarie» (prima memoria 183 c.p.c. del
7.12.2021 pag. 5). Si tratta, dunque di una richiesta di accertamento in via incidentale, contenente una richiesta di declaratoria di nullità del lodo: domanda nuova introdotta quale conseguenza delle difese avversarie, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata.
IV) L'annullamento del lodo contrattuale è ipotesi disciplinata dall'art. 808 ter c.p.c.
Nella specie il profilo di annullamento dedotto dall'appellante concerne la violazione delle regole stabilite dalle parti per la validità del lodo ex art. 808 ter co. 2 n. 4, ed in specie, la violazione della clausola arbitrale (art. 10 doc. 1 attore) laddove veniva previsto che il “il collegio arbitrale giudicherà a maggioranza dei voti”. Per l'appellante
“l'inesistenza o, a tutto concedere, l'invalidità del lodo è stata invocata al fine di confermare e dimostrare la fondatezza dell'azione di inadempimento promossa dall'attore nei confronti degli arbitri, colpevoli di non aver definito la controversia con la ditta SS mediante un valido lodo.” (appello pag. 14).
V) La Giurisprudenza ha costantemente affermato che “Il lodo arbitrale irrituale reso ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., producendo i suoi effetti sostanziali esclusivamente nei confronti delle parti, può essere impugnato soltanto da chi abbia assunto tale veste nel procedimento in cui esso è stato pronunciato;
sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione resa sull'impugnazione del lodo che sia stato proposto dal solo arbitro, il quale si trova in una posizione di terzietà rispetto alle parti, né potendo fare valere nel processo in nome proprio un diritto altrui fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. (Cass. Sez. 1, 09/10/2017, n. 23571, Rv. 645528 -
01). Si legge in motivazione: “gli effetti sostanziali della determinazione arbitrale non possono che riverberarsi nei confronti delle parti della convenzione arbitrale: ne consegue che legittimato a proporre l'impugnazione del lodo, così come della determinazione negoziale arbitrale (ovvero a resistere nel relativo giudizio), è soltanto colui il quale sia stato formalmente parte del giudizio arbitrale in cui è stato pronunciato il lodo da impugnare. A tale giudizio non si sottrae l'arbitro, il quale, anzi, assume
14 un'assiologica posizione di terzietà, nonché di assoluta estraneità, sotto il profilo sostanziale, rispetto agli effetti della pronuncia, che pertanto, riguarda soltanto le parti interessate, uniche legittimate a partecipare al giudizio inerente all'impugnazione del responso arbitrale, che, com'è normale che si verifichi, senz'altro riguarda errores in procedendo commessi dagli arbitri, ovvero, come nella specie, vizi della volontà, che sotto il profilo della lesione degli interessi sostanziali sottesi, non possono che riguardare le parti della convenzione di arbitrato, cui sono riferibili le posizioni soggettive cui inerisce la controversia”.
VI) La decisione del Tribunale appare dunque conforme ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità dalla cui applicazione consegue che l'impugnazione del lodo contrattuale, al fine di ottenerne l'annullamento, può essere esperita solo dalle (e nei confronti delle) parti che hanno conferito l'incarico agli arbitri e sono vincolate dal lodo. Nella specie come correttamente ritenuto dal primo giudice, rispetto a tale domanda difetta la legittimazione passiva degli arbitri convenuti.
Il motivo è, pertanto, infondato.
1.2 SECONDO MOTIVO: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 e 647
c.p.c. e 2909 c.c. – Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio: ossia che il decreto ingiuntivo n. 143 del 2018 non
è mai stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. Erroneità della decisione e vizio di motivazione per contraddittorietà intrinseca ed illogicità”. – L'appellante deduce
(appello pagg. 17 e ss.): i) che “è errato l'assunto secondo cui “il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto esecutivo non avendo l'attore proposto opposizione”; ii) che
“l'esecutività del decreto ingiuntivo non si acquista automaticamente in conseguenza della mancata opposizione, ma, ai sensi dell'art. 647, c.p.c., richiede una apposita pronuncia del giudice che aveva emesso il decreto a seguito di istanza di parte”; iii) che, “nella fattispecie, è pacifico che il decreto ingiuntivo in questione – come già eccepito in primo grado dall'esponente – non è mai stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.”; iv) che “ciò trova piena conferma nell'attestazione del 4 marzo 2021
15 prodotta dal convenuto come doc. 2 bis, con la quale il Cancelliere del Giudice CP_1
di Pace di Chiavari certifica che relativamente al decreto ingiuntivo n. 143/2018 emesso il 12/04/2018 dal Giudice di Pace d.ssa Anna Maria Minniti a richiesti di
[… non] è stata mai richiesta l'apposizione della formula Parte_4 CP_1
esecutiva”; v) che “il decreto ingiuntivo non opposto acquista l'autorità di cosa giudicata formale e sostanziale soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. (nella fattispecie, come detto, mai avvenuta)”; vi) che “essendo nella fattispecie pacifico e documentato che il decreto ingiuntivo n. 143/2018 del Giudice di
Pace di Chiavari non è mai stato dichiarato esecutivo, è indubbio che questo non ha mai acquistato efficacia né di giudicato formale né, tanto meno, di giudicato sostanziale”; vii) che, “ferma restando la questione che precede, di carattere assorbente e preclusiva di qualsivoglia ulteriore considerazione in merito al decreto ingiuntivo
143/2018 del Giudice di Pace di Chiavari (che, lo si ripete, non ha mai acquisito autorità di cosa giudicata, sicché non si è mai formato alcun giudicato tra le parti e Pt_1
), ad ogni buon conto si ribadisce, altresì, che l'oggetto della pretesa monitoria CP_1
(pagamento per attività svolta quale asserito “arbitro”), è diverso rispetto all'oggetto della presenta controversia: responsabilità degli arbitri per mancata pronuncia di valido lodo, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti”.
In ordine a tali censure la Corte osserva.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Dal momento che il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo non avendo l'attore proposto opposizione, considerato che l'attore agisce per i risarcimento del danno patrimoniale subito dovuto, tra l'altro, “agli esborsi inutilmente sostenuti nella misura di € 11.025,49, di cui € 5.084,75 versati a ” CP_1
così ripartiti: € 2.537,60 versati nel 2014, come da fattura n. 72 dell'11 febbraio 2014
(doc. 16 attore, acconto su onorari e spese vive relative all'arbitrato); € 2547,05 versati nel 2018, come da bonifico bancario dell'11 giugno 2018 (doc. 17 attore, saldo per onorari e spese vive), si reputa pertinente la citazione giurisprudenziale, inserita in un collage di pezzi di altre, che in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità,
16 orientatasi verso la tesi della piena efficacia di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione proposta nel termine perentorio di legge, ritiene che “il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso (nella specie contratto di mandato congiunto), precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass.
28.11.2017, n. 28318; Cass. 24.9.2018, n. 22465)”».
II) Si legge nel decreto ingiuntivo (doc. 2 ) che gli onorari erano stati richiesti CP_1
per le attività effettuate in relazione alla procedura arbitrale e per il deposito del lodo che definiva la controversia con indicazione del debito residuo a carico di : Pt_1
Si consideri al riguardo che, come risulta dal doc. 17 di parte appellante in primo grado, con bonifico in data 11/5/2018, versava a l'intero importo di cui Pt_1 CP_1
al decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso dal Giudice di Pace di Chiavari su richiesta di in relazione all'arbitrato. Inoltre, risulta prodotta la CP_1
certificazione della Cancelleria relativa alla mancata prestazione di opposizione avverso il d.i. in questione (doc. 2 bis Copello).
III) La valutazione della sentenza sul punto è conforme alla Giurisprudenza secondo la quale: “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato 17 estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Cass.
Sez. 1, 19/09/2024, n. 25180, Rv. 672407 – 01). La fattispecie esaminata dalla Suprema
Corte è integralmente sovrapponibile al caso in esame: si legge infatti in motivazione che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico- giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Sez. 1, n. 22465 del 24.9.2018). E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Sez. 6 - 3, n. 19113 del 18.7.2018; Sez. 3,
n. 28318 del 28.11.2017). La ricorrente si limita a rilevare il dato formale che non era stata prodotta la dichiarazione di esecutorietà, ma non allega di aver opposto, anche tardivamente, i due decreti ingiuntivi” (nello stesso senso Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
22465 del 24/09/2018 (Rv. 650583 - 01); Cass. Sez. 3, 28/11/2017, n. 28318, Rv.
646711 – 01). Nella specie, dunque, è precluso nei confronti del “ogni CP_1
ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”.
Il motivo, pertanto, non merita accoglimento.
18
1.3 TERZO MOTIVO: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, 808 ter e
823 c.p.c. e dell'artt. 1350 c.c. Omessa considerazione di fatti decisivi per il giudizio: ossia che lo stesso Geom. ha qualificato l'asserito quale CP_3 Per_1
“bozza di relazione”; che tale bozza di relazione non è sottoscritta dagli altri arbitri;
che tale relazione non consegue e non dà conto di alcuna “deliberazione a maggioranza degli arbitri”. Erroneità della decisione e vizio di motivazione per contraddittorietà intrinseca ed illogicità”.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia respinto la domanda di inadempimento contrattuale ritenendo erroneamente che l'atto denominato “bozza di relazione” fosse una pronuncia definitoria. Sul punto deduce (appello pagg. 24 e ss.):
i) “che un procedimento di arbitrato – ancorché irrituale – debba essere definito attraverso un lodo, che sia qualificato come tale dagli arbitri, che assumano collegialmente la piena paternità della decisione, nel rispetto del procedimento decisionale stabilito dalle parti nella clausola compromissoria”; ii) che “nella fattispecie, al contrario, l'asserito lodo, invece, è un atto formato unilateralmente da un solo Arbitro, che qualifica l'atto come bozza di relazione inerente al lodo, sicché come afferma lo stesso Tribunale, non solo non appare (ma nemmeno può essere) un lodo”;
iii) che “nella fattispecie non si è mai addivenuti alla deliberazione e pronuncia, da parte del Collegio arbitrale, del “lodo”, cioè di una determinazione contrattuale predisposta, deliberata e sottoscritta da tutti gli arbitri incaricati di definire la controversia;
iv) che quella del Geom. è una mera “perizia” (rectius: una bozza CP_3
di perizia come indicato in calce alla stessa) afferente al “lodo” (queste sono le parole del Geom. , quindi un atto/relazione eventualmente prodromico al lodo – una CP_3
sorta di relazione istruttoria, ma non il lodo in sé, ovvero di una decisione deliberata a maggioranza dagli arbitri”; v) che “tale bozza di perizia è stata unilateralmente predisposta dal Geom. ed alla formazione del suo contenuto non hanno CP_3
partecipato, né si sono espressi sullo stesso gli altri due arbitri (che nemmeno hanno sottoscritto tale bozza di perizia)”; vi) che “del tutto illogiche e, comunque inconferenti e irrilevanti sono le argomentazioni del Tribunale sul punto, secondo cui invece tale
19 relazione sarebbe frutto sostanzialmente “di un lavoro di concerto” perché il Geom. afferma di aver “utilizzato il lavoro già eseguito dai due arbitri già nominati per CP_3
ripercorrere la storia evolutiva contrattuale ed i pagamenti inseriti in atti”, e che ciò avrebbe reso non necessaria una deliberazione degli arbitri, come invece richiesto nella clausola compromissoria di cui all'art. 10 del contratto di appalto / ditta Pt_1
SS EM”; vi) che, “del resto, anche solo a ripercorrere la storia dell'arbitrato in questione, e la ragione della nomina del terzo arbitro nella figura del
Geom. appaiono del tutto illogiche le argomentazioni del Tribunale tendenti CP_3
(forzatamente) a illustrare la bozza di perizia del Geom. come atto frutto di una CP_3
“collegiale”, che invece non è”; vii) che “la lunghissima durata dell'arbitrato e la successiva nomina del terzo arbitro (instaurazione arbitrato nel 2012 – nomina terzo arbitro nel 2016!) è proprio conseguenza del fatto che i due arbitri nominati dalle parti non avevano mai raggiunto alcun accordo”; viii) che “le frasi contenute nella perizia del Geom. e riportate in sentenza non sono certo idonee a dimostrare una CP_3
decisione presa in concerto (o deliberata a maggioranza dei voti dagli arbitri), giacché semplicemente danno atto che lo stesso avrebbe al più usufruito della pregressa attività istruttoria eseguita dai primi due arbitri”; ix) che “un conto è l'attività istruttoria, la descrizione dei fatti la raccolta dei pagamento, altra cosa è l'attività decisoria, che doveva essere collegiale”; x) che “ne consegue, altresì, la palese illogicità e infondatezza delle statuizioni del Tribunale secondo cui “alla trasmissione della pec è seguito il silenzio degli altri due arbitri, oltre che dei legali delle parti, in segno di condivisione della determinazione contrattuale che per le modalità con cui era stata redatta, inglobanti il lavoro da loro precedentemente svolto ed esaustive del quesito demandato al terzo componente, non poteva, e non può, che essere altrimenti considerata se non deliberata collegialmente”; xi) che “in diritto (tanto civile quanto amministrativo) il silenzio non assume alcun valore o significato (né di accettazione né di rifiuto espresso) se non diversamente qualificato da apposita norma”; xii) che “la
“relazione inerente al lodo arbitrale SS vs ” formata unilateralmente e Pt_1
trasmessa via pec dal Geom. quand'anche qualificata come lodo, lo stesso è CP_3
20 invalido ai sensi dell'art. 808 ter, comma II, n. 4), c.p.c., per cui è annullabile il lodo contrattuale “se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo”; xiii) che “gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti, perché non hanno adottato alcune decisione deliberata a maggioranza dei voti dal Collegio Arbitrale;
xiv) che, ai sensi dell'art. 823 c.p.c., il lodo deve contenere “la sottoscrizione di tutti gli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso
è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo”; xv) che, “nel caso in esame, l'atto in questione è sottoscritto soltanto dal Geom. (e quindi da uno su tre dei componenti del CP_3
collegio), e comunque nemmeno reca alcuna dichiarazione che lo stesso sarebbe stato
“deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo” (perché del resto è pacifico che non è stato in alcun modo deliberata collegialmente alcuna decisione!)”; xvi) che “pertanto, anche a voler ritenere esistente un lodo – ma davvero non si vede come – questo sarebbe comunque palesemente invalido, e tale invalidità, ai fini della decisione sul merito delle domande attoree, ben può essere accertata e dichiarata – anche solo in via incidentale – dal giudice adito, come ampiamente osservato nell'ambito del primo motivo”: xvi) che “la responsabilità degli arbitri, per violazione dei doveri di diligenza, buona fede e correttezza, emerge anche dal contegno tenuto nei riguardi delle richieste di chiarimenti e documentazione formulate dall'esponente a mezzo del proprio legale: infatti, la prima missiva del 17 ottobre 2019 (doc. 11) ed il sollecito del 25 febbraio 2020 (doc. 12), erano rimasti privi di qualsivoglia riscontro, mentre soltanto il Geom. forniva un CP_3
minimo ed insufficiente riscontro alla terza missiva dell'esponente del 24 aprile 2020”
(doc. 13).
La Corte rileva preliminarmente che, come sopra illustrato, per la posizione del
CAPELLO, la definizione della controversia mediante “deposito del CP_11
lodo” è statuizione passata in giudicato.
21 I) Si legge nella sentenza impugnata: «A dispetto delle apparenze, si ritiene che gli arbitri abbiano definito la controversia a loro deferita mediante la pronunzia del lodo e che il lodo sia l'allegato trasmesso come “relazione inerente al lodo arbitrale SS vs ” dal geom. via pec con oggetto: “arbitrato” in data 3.4.2017 agli Pt_1 CP_3
indirizzi di posta certificata non solo degli arbitri geom. e geom. , ma CP_2 CP_1
altresì dei legali delle parti, avv. Ferdinando Cuneo per parte SS e avv. LO
ZZ, per parte (doc. n. 3 fasc. ) e dal medesimo ritrasmesso in data Pt_1 CP_1
4.5.2020 all'attuale difensore dell'attore unitamente ai documenti riportati nell'elenco
(doc. 14 attore). Come è stato osservato, detta relazione, che non ha le vesti della mera bozza come sostenuto in tesi attorea, nel ricollegarsi sin dall'incipit, a quanto già eseguito dal Collegio Arbitrale, dà risposta al quesito di “quantificare con certezza le somme dovute da all'impresa SS EM per i lavori fino Parte_1
ad oggi svolti nel cantiere di Sestri Levante” e le determina in un totale dare di €
5.604,61 iva e oneri ed interessi di cui risulta debitore (a fronte di € 42.107,63 Pt_1
chiesti dalla ditta) con ciò “definendo l'arbitrato” come richiesto dal quesito stesso.
Effetto definitorio che si ritiene l'attore abbia dato prova di aver compreso per tale allorché in risposta ai solleciti di pagamento del saldo da parte del geom. che CP_1
gli scriveva. “Ho già fatto come da sue precedenti istruzioni. Non capisco questo suo atteggiamento. Comunque, in base a come vorrà regolarsi per il saldo mi regolerò di conseguenza. Il lavoro espletato, soprattutto se fatto bene, va pagato come lei ben sa”, con e-mail 12.10.17 rispondeva di rimando: “Tanto fatto bene che ho perso…” (doc. n.
4). Effetto definitorio che gli altri componenti del collegio arbitrale hanno condiviso, senza necessità di apporre la propria firma, posto che la relazione peritale è il frutto di un lavoro di concerto in quanto dà atto di “avere utilizzato il lavoro già eseguito dai due arbitri già nominati per ripercorrere la storia evolutiva contrattuale ed i pagamenti inseriti in atti” a conclusione del quale i predetti “si erano trovati sostanzialmente concordi per quanto riguarda i lavori eseguiti” e avevano aggiornato i dati metrici delle opere giungendo ad esiti che il terzo arbitro ha “confermato” a sua volta (pag. 4 e 5).
Sono documentate le riunioni del Collegio Arbitrale in formazione allargata al terzo
22 arbitro e la partecipazione congiunta a sopralluoghi presso l'immobile attoreo (doc 6 -
40; 6 – 41; doc.
6 -42 fasc. ). “Il lavoro già eseguito dai due arbitri già nominati” CP_1
è descritto nel doc. 6 - 35 fasc. e relativi verbali allegati e dettagliato nella CP_1
cronistoria di cui alle pagg. da 12 a 14 della comparsa conclusionale del convenuto
, che si hanno per qui richiamate. Alla trasmissione della pec è seguito il CP_1
silenzio degli altri due arbitri, oltre che dei legali delle parti, in segno di condivisione della determinazione contrattuale che per le modalità con cui era stata redatta, inglobanti il lavoro da loro precedentemente svolto ed esaustive del quesito demandato al terzo componente, non poteva, e non può, che essere altrimenti considerata se non deliberata collegialmente. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, che valgono come riconoscimento del fattivo operato di tutti e tre gli arbitri, (sottolineatura dell'estensore) la domanda di risoluzione per inadempimento deve essere respinta. Per le stesse considerazioni, attesa altresì l'informalità dell'arbitrato irrituale, la domanda di previo accertamento ove occorrer possa dell'invalidità del lodo, fermo quanto già detto, deve essere respinta».
II) Si riproduce il testo della clausola arbitrale in questione all'art. 10 del contratto di appalto (doc. n. 1 di parte attrice), qualificata dalle parti e dagli arbitri CP_11
(cfr. doc. 6.7 ) come irrituale: “Nel caso di controversie, qualora esperito il CP_1
procedimento amministrativo con l'organo del Committente, non si fosse raggiunto l'accordo tra le parti, la risoluzione della controversia stessa sarà demandata ad un
Collegio Arbitrale che deciderà inappellabilmente, impegnandosi le parti ora per allora ad accettare il: «giudizio. Il Collegio arbitrale sarà formato da due membri, uno nominato da ciascuna delle parti;
qualora i due arbitri come sopra nominati non dovessero raggiungere l'accordo, essi stessi procederanno consensualmente alla nomina di un terzo arbitro. Nel caso in cui non si raggiungesse l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, questo sarà nominato dal Presidente del Collegio dei Geometri della
Provincia di Genova. Il Collegio arbitrale giudicherà la maggioranza dei voti”.
23 III) Nella relazione inviata a tutte le parti del procedimento (doc. 15 di parte attrice), dopo avere dato atto delle operazioni peritali prodromiche alla decisione,
sono stati definiti con precisione definiti i rapporti di dare-avere tra le parti.
Così alle pagg. 5 e segg. della “relazione” si legge quanto segue:
24 Pertanto, in esito a detta relazione, veniva determinato quanto ancora dovuto da per le opere eseguite, vale a dire un residuo di € 5.604,61 (a fronte di € Pt_1
42.107,63 chiesti dalla ditta) (v. sentenza impugnata pag. 6 e pag. 1 della relazione in questione dove vengono riportate le richieste dell'impresa appaltatrice)
Costituisce fatto non contestato che la relazione fu inviata a mezzo PEC ai legali che assistettero le parti nell'arbitrato, così come agli altri due arbitri e CP_1 CP_2
IV) Ciò premesso va rilevato che l'inquadramento del mandato conferito agli arbitri come arbitrato o perizia arbitrale è ininfluente ai fini della soluzione della questione in esame, atteso che la differenziazione tra i due istituti, che attiene all'oggetto del contrasto da dirimere, non incide sul regime impugnatorio delle relative decisioni, restando nell'un caso e nell' altro la decisione degli arbitri sottratta alla impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c..
Infatti, il lodo arbitrale irrituale è impugnabile, davanti al giudice ordinariamente competente, soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto (v. Cassazione n. 11678 del 2001).
L'arbitrato irrituale, detto anche libero o improprio, si ha quando le parti, che hanno concluso un contratto o hanno costituito un rapporto giuridico, conferiscono ad una o più persone di loro fiducia (terzi) il mandato di risolvere amichevolmente, sul piano ed in forma negoziale, un dissenso o contrasto tra loro insorto, e si obbligano di 25 considerare vincolante ed obbligatoria, come se fosse espressione della loro volontà, la soluzione che verrà adottata dagli arbitri. Gli arbitri irrituali, quindi, non esercitano alcuna funzione giurisdizionale (a differenza di quanto avviene nell'arbitrato rituale), ma svolgono un compito di diritto sostanziale, e cioè agiscono nella sfera e con effetti di diritto privato essi traggono unicamente dal mandato loro conferito la legittimazione ed i poteri per procedere ad un regolamento di interessi altrui (sui temi in conflitto) e per ricollegare alla volontà delle parti il regolamento da essi deliberato con natura ed efficacia di carattere negoziale. Da ciò deriva che la decisione degli arbitri irrituali ha di natura essenzialmente negoziale, riconducibile alla volontà delle parti interessate, non può essere impugnata se non come atto negoziale, e cioè per i motivi che la legge prevede quali cause di nullità o di annullabilità dei contratti (incapacità delle parti, vizi di consenso, violazione del mandato, ecc). Sostanzialmente identica, per quanto attiene alle impugnative, e la disciplina della perizia contrattuale, che si ha quando le parti affidano ad un terzo, in considerazione della sua particolare Competenza tecnica, il compito di svolgere una determinata attività, diretta ad un accertamento o apprezzamento di natura tecnica, e si impegnano ad accertarne il risultato. Anche la perizia contrattuale, come l'arbitrato irrituale, dà luogo ad un rapporto negoziale che e soggetto alle impugnative consentite per i contratti, non già alla impugnazione prevista per le sentenze arbitrali. (V 1321/63; 2929/62; 1679/62; 185/62).* (Cass. Sez. 1,
12/06/1964, n. 1489).
V) Nel caso in esame non è stato dedotta l'impugnazione del lodo, ma l'inadempimento degli arbitri in quanto non ritenuto assolto l'onere del deposito della relazione, sottoscritta solo dal CP_3
Posto che con l'arbitrato irrituale le parti affidano all'arbitro la soluzione della controversia soltanto attraverso lo strumento negoziale, riconducibile all'istituto del mandato collettivo o congiunto, è pacifico che ciascuno di essi possa “ratificare”
l'operato degli altri facendolo proprio.
26 Ciò è avvenuto nella fattispecie in esame, non solo con il “riconoscimento fattivo” descritto in sentenza, ma altresì con la costituzione in giudizio degli arbitri che hanno fatto proprio l'elaborato già sottoscritto da si veda in particolare quanto dedotto CP_3
in comparsa di costituzione del 24.03.2021 (pagg. 5 e ss.) da e dal CP_1 CP_2
(pag. 6 comparsa di costituzione e risposta del 24.03.2021). Entrambi allegano di avere adempiuto al proprio mandato sia, mediante l'attività espletata durante il complesso iter procedurale, sia con il deposito del lodo, precisando come le attività compiute dimostrano “il corretto adempimento da parte del geom. all'incarico ricevuto, CP_2
terminato e portato a compimento con la comunicazione del lodo 03.04.17” CP_3
(comparsa pag. 13), con “esito più che favorevole per l'odierno attore” (cfr. CP_2
comparsa pag. 12). CP_1
In ogni caso non era stato fissato alcun termine per il deposito dell'elaborato (art. 1722
c.c.), ne risulta che le parti o gli arbitri hanno validamente rinunciato al mandato.
VI) Si osserva ancora che, dall'esame del documento 4 di parte convenuta e attuale appellata , si evince che la relazione fu considerata dallo stesso CP_1 Pt_1
quale atto con cui veniva definito l'arbitrato. Così nella segnalazione 10/11/2017 al
Collegio dei Geometri, il afferma chiaramente che l'arbitrato era stato Pt_1
“chiuso grazie al geom. , con evidente riferimento alla suddetta relazione CP_3
VII) Da quanto esposto, come correttamente ritenuto in sentenza, si desume che la relazione peritale inviata dal a tutte le parti è il dell'arbitrato CP_3 Per_1 Parte_5
, condiviso e ratificato da e
[...] CP_1 CP_2
27 Parte attrice in primo grado ha dedotto quale grave inadempimento valutabile al fine della risoluzione del contratto il mancato deposito del lodo;
tale deduzione è sfornita di prova e pertanto deve essere confermato il rigetto della domanda di risoluzione.
In ogni caso “La clausola compromissoria riferita ad ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del contratto non include anche la domanda risarcitoria fondata sulla mancata esecuzione del lodo arbitrale, perché, nonostante l'ampiezza della sua formulazione, è pur sempre riferita al contratto e non al lodo, titolo ontologicamente diverso e autonomo, posto a fondamento della pretesa risarcitoria”.
(Cass. Sez. 3, 07/08/2023, n. 24060, Rv. 668643 - 01).
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
2. SULL'APPELLO INCIDENTALE CP_2
Stante il rigetto dell'appello principale, l'appello incidentale (con il quale viene riproposta la domanda di manleva nei confronti della ) non Parte_6
deve essere esaminato in quanto proposto in forma condizionata.
3. SULLE SPESE DI GIUDIZIO
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e Pt_1
precisamente:
valore della causa: indeterminabile - complessità bassa (fino a 26.000 in relazione alle domande svolte)
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
28 così complessivamente € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello proposto da confermando integralmente la Parte_1
sentenza appellata.
2. condanna rifondere le spese del presente grado di giudizio Parte_1
liquidate in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore di ciascuna delle parti appellate.
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata o dichiarata inammissibile.
Genova, 19/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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