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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 9608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9608 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
n. rg3865 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3865 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CARACCIOLO LUCIA
GRAZIA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Francese
3,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. APPELLA
presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Rimini n.67, CP_2
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
1 All'udienza del 10/10/2024 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, si accordavano alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “affido condiviso del figlio minore , di anni 11, con residenza Per_1
privilegiata presso la casa coniugale sita in Napoli via Rosaroll nr 151, che viene assegnata alla madre, con previsione del diritto del padre di tenerlo con sé due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì) dalle
16.00 alle 20.00 con prelevamento e riaccompagnamento presso la casa materna, due fine settimana al mese dal venerdì alle 16.00 alla domenica alle 18.00, salvo diverso accordo tra le parti;
il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni continuativi durante il periodo estivo da concordarsi col coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno nonché 4 giorni consecutivi a Natale o Capodanno ed ancora 4 giorni consecutivi
a Pasqua ad anni alterni;
• assegnazione della ex casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà CP_1
unitamente al minore;
• il sig. corrisponderà alla sig.ra , Parte_1 CP_1
2 l'importo mensile versato di € 400,00 (quattrocento/00) per il mantenimento del figlio, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per sé CP_1
stessa;
• la rata del mutuo della ex casa coniugale ripartita al 50%;
• il sig. resta onerato a provvedere al 50% delle Parte_2
eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Napoli siglato con il COA;
• l'assegno unico verrà percepito al 50% dalle parti.
• rinuncia reciproca delle parti ad ogni altra domanda formulata.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito,
è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_3
(atto n. 66, parte II, s. A, sez. E, Reg. Atti di
[...]
Matrimonio dell'anno 2011) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10
L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
3 così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3865 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CARACCIOLO LUCIA
GRAZIA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Francese
3,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. APPELLA
presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Rimini n.67, CP_2
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
1 All'udienza del 10/10/2024 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, si accordavano alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “affido condiviso del figlio minore , di anni 11, con residenza Per_1
privilegiata presso la casa coniugale sita in Napoli via Rosaroll nr 151, che viene assegnata alla madre, con previsione del diritto del padre di tenerlo con sé due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì) dalle
16.00 alle 20.00 con prelevamento e riaccompagnamento presso la casa materna, due fine settimana al mese dal venerdì alle 16.00 alla domenica alle 18.00, salvo diverso accordo tra le parti;
il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni continuativi durante il periodo estivo da concordarsi col coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno nonché 4 giorni consecutivi a Natale o Capodanno ed ancora 4 giorni consecutivi
a Pasqua ad anni alterni;
• assegnazione della ex casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà CP_1
unitamente al minore;
• il sig. corrisponderà alla sig.ra , Parte_1 CP_1
2 l'importo mensile versato di € 400,00 (quattrocento/00) per il mantenimento del figlio, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per sé CP_1
stessa;
• la rata del mutuo della ex casa coniugale ripartita al 50%;
• il sig. resta onerato a provvedere al 50% delle Parte_2
eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Napoli siglato con il COA;
• l'assegno unico verrà percepito al 50% dalle parti.
• rinuncia reciproca delle parti ad ogni altra domanda formulata.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito,
è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_3
(atto n. 66, parte II, s. A, sez. E, Reg. Atti di
[...]
Matrimonio dell'anno 2011) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10
L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
3 così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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