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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/08/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1295/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1295 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nata ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) entrambi residenti in Pt_2 C.F._2
Agrigento, via Del Ligustro n. 10, elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dell'Avv.
Pier Luigi Cappello (C.F. ) in Agrigento, via Imera n. 50 che li rappresenta e C.F._3
difende con l'avv. Giuseppe Accolla (C.F. ) per procura in calce all'atto di C.F._4
citazione;
PARTE ATTRICE/ATTORI
contro pagina 1 di 13 con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Società Controparte_1
Capogruppo del gruppo bancario , iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, (C.F.: Controparte_1
; P.IVA: ), iscritta al Registro delle imprese – Ufficio di Torino al P.IVA_1 P.IVA_2
n. , in persona del procuratore, Avv. Ines Maccarone, giusta procura generale alle liti del P.IVA_1
16.12.2021, autenticata dal Notaio di Milano, rep.n.12869/6852, rappresentata e Persona_1
difesa dall'Avv. Fauci Maria Antonia, (C.F. ), sia unitamente che C.F._5
disgiuntamente, all'Avv. Dino Russo, (C.F. ) con studio in Via Emilio Ravasio n. C.F._6
20, come da procura speciale, in foglio separato, apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “L'attrice pertanto chiede che il giudice dichiarata la nullità del
mutuo determini l'obbligazione restitutoria in misura pari al capitale mutuato e condanni parte
convenuta alla restituzione dell'importo costituente la differenza tra il montante delle rate che risulterà
pagato alla data della sentenza e il capitale mutuato per quanto risulterà a quella data maggiorato
degli interessi legali”; “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO disattesa ogni contraria domanda,
eccezione e difesa accogliere in via gradata le seguenti CONCLUSIONI 1. RITENERE e
DICHIARARE la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario descritto in premessa, per essere
stati convenuti interessi superiori al tasso soglia e, per l'effetto, dichiarare che parte attrice è tenuta al
rimborso del solo capitale.
2. Conseguentemente ritenere e dichiarare che quanto versato da parte
attrice alla convenuta secondo il titolo contrattuale e il piano di ammortamento, imputato da contratto
a spese ed interessi deve essere integralmente imputato a capitale e che quindi l'intera obbligazione si
deve ritenere estinta con il pagamento della rata 151 dell'originario piano di ammortamento.
3. In
considerazione del fatto che parte attrice al fine di evitare dannose segnalazioni e passaggio a
pagina 2 di 13 sofferenza per il caso di mancato pagamento delle rate a scadere sta , nelle more del giudizio
continuando a corrispondere le rate convenute con animo di ripetizione dell'indebito ritenere
dichiarare che la stessa attrice ha diritto alla restituzione di ogni somma in eccedenza corrisposta
rispetto all'originario capitale mutuato fino alla data di pronuncia della sentenza accertante la nullità
del mutuo.
4. Ritenere e dichiarare, quindi, che quanto corrisposto da parte attrice in adempimento
dell'originaria obbligazione, imputato da parte convenuta a capitale e interessi, deve, invece, essere
imputato esclusivamente a capitale e che nessun debito residua a carico di parte attrice per interessi
con conseguente ripristino dell'originario piano di ammortamento, con rate di importo corrispondente
all'originario capitale diviso per il numero di rate.
5. Vittoria di spese, competenze ed onorari da
distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Nell'interesse di parte convenuta: “Nel merito Rigettare tutte le domande proposte dai Sigg.
e , poiché inammissibili, in quanto generiche e carenti di supporto Parte_1 Parte_2
probatorio e, comunque, infondate per le ragioni tutte sopra esposte, e/o per quelle che l'On.le
Tribunale riterrà di giustizia, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria;
Condannare,
in qualsiasi ipotesi, le controparti alla refusione delle spese di causa”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12/05/2022, e Parte_1
, premettendo di aver stipulato in data 14/07/2009 con la Parte_2 CP_2
(poi fusa per incorporazione in un contratto di mutuo fondiario per un Controparte_3
importo complessivo di € 85.000,00, da estinguersi in 264 rate mensili da € 560,70, hanno convenuto in giudizio chiedendo di accertare la pattuizione e Controparte_3
l'applicazione di interessi usurari con conseguente declaratoria di nullità parziale del contratto.
Hanno inoltre chiesto di accertare l'avvenuto integrale adempimento dell'obbligazione restitutoria del solo capitale e il diritto dei mutuatari di ottenere in ripetizione tutto quanto pagina 3 di 13 versato in eccedenza rispetto al dovuto, con la conseguente condanna della alla CP_2
restituzione dell'indebito.
2. Gli odierni attori hanno riferito di aver svolto approfondimenti tecnici, affidando apposito incarico contabile, per verificare gli effettivi costi del finanziamento ed accertare le condizioni contrattuali applicate. Da tali approfondimenti, sarebbe emersa la violazione della disciplina antiusura da parte dell'istituto di credito ed infatti il TEG effettivamente applicato, pari al
7,1157 %, sarebbe superiore al tasso soglia così come calcolato dalle rilevazioni trimestrali del
Ministero dell'Economia e delle Finanze che, per il periodo di riferimento (Luglio- Settembre
2009), era fissato al 6,69 %. In base alla prospettazione attorea, imputando a capitale le somme pagate indebitamente a titolo di interessi non dovuti ex art. 1815 c.c., risulterebbe che il debito restitutorio, al momento dell'introduzione del presente giudizio, era stato integralmente adempiuto.
3. La parte attrice ha inoltre riferito:
a. che il contratto di mutuo, al momento dell'introduzione della lite, era in corso di regolare ammortamento essendo state adempiute tutte le rate alla scadenza;
b. di avere intenzione di proseguire nel regolare pagamento delle rate previste dall'originario piano di ammortamento per evitare classificazioni a sofferenza, con riserva di ripetizione di quanto indebitamente versato.
4. Sulla base di tali allegazioni, la parte attrice ha chiesto di
a. RITENERE e DICHIARARE la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario
descritto in premessa, per essere stati convenuti interessi superiori al tasso soglia e, per
l'effetto, dichiarare che parte attrice è tenuta al rimborso del solo capitale;
pagina 4 di 13 b. Conseguentemente ritenere e dichiarare che quanto versato da parte attrice alla
convenuta secondo il titolo contrattuale e il piano di ammortamento , imputato da
contratto a spese ed interessi deve essere integralmente imputato a capitale e che quindi
l'intera obbligazione si deve ritenere estinta con il pagamento della rata 151
dell'originario piano di ammortamento;
c. In considerazione del fatto che parte attrice al fine di evitare dannose segnalazioni e
passaggio a sofferenza per il caso di mancato pagamento delle rate a scadere sta , nelle
more del giudizio continuando a corrispondere le rate convenute con animo di
ripetizione dell'indebito ritenere dichiarare che la stessa attrice ha diritto alla
restituzione di ogni somma in eccedenza corrisposta rispetto all'originario capitale
mutuato fino alla data di pronuncia della sentenza accertante la nullità del mutuo;
d. Ritenere e dichiarare, quindi, che quanto corrisposto da parte attrice in adempimento
dell'originaria obbligazione, imputato da parte convenuta a capitale e interessi, deve,
invece, essere imputato esclusivamente a capitale e che nessun debito residua a carico
di parte attrice per interessi con conseguente ripristino dell'originario piano di
ammortamento, con rate di importo corrispondente all'originario capitale diviso per il
numero di rate;
e. Vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori
antistatari.
5. Nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha contestato nel merito la fondatezza delle CP_2
doglianze della parte attrice chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate da quest'ultima.
6. Trattenuta la causa in decisione senza attività istruttoria, è stata disposta la rimessione sul ruolo per l'espletamento di una CTU contabile.
pagina 5 di 13 7. La causa è stata dunque nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
8. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano fondate e debbano essere accolte per le ragioni seguenti.
9. Dispone l'art. 1815 c.c. che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Ai sensi del terzo comma dell'art. 644 c.p. la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. In base alla versione applicabile ratione temporis
dell'art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione, da parte del MEF, del tasso effettivo globale medio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,
aumentato della metà.
10. Il tasso effettivo globale medio è rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse.
11. Nel caso di specie, assume centrale rilievo la questione di diritto relativa alla inclusione o meno dei costi assicurativi ai fini della verifica di usurarietà.
12. Da un lato, si è osservato che tale costo non è inserito tra quelli rilevanti ai fini della rilevazione del T.E.G.M. dalle Istruzioni per la rilevazione elaborate dalla Banca D'Italia nel 2006 con la conseguenza che, in virtù del principio della simmetria dei valori a raffronto, non potrebbe essere incluso neppure nel calcolo del TEG effettivo della singola operazione. Dall'altro lato, si
è posto in evidenza che le spese assicurative costituiscono in ogni caso spese collegate pagina 6 di 13 all'erogazione del credito con la loro conseguente ricomprensione nell'ampia nozione prevista dall'art. 644 cp.
13. Ritiene il Tribunale che debba essere data continuità al principio di diritto in base al quale <
fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie,
devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva>>
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29501 del 24/10/2023 (Rv. 669298 - 01)).
14. La più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 20247/23), ha infatti “evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644, comma 4, cod. pen. - secondo cui
“per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare,
le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d'Italia,
ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni
per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi [...] ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del pagina 7 di 13 mutuo (in tal senso anche Cass. n. 3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)”.
15. Il principio è stato successivamente ribadito da Cass. 29501/23 e da Cass. 3545/24.
16. Facendo applicazione delle disposizioni e del principio di diritto appena richiamati al caso di specie, vanno poste in evidenza:
a. la contestualità fra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (documentalmente provata, cfr. doc. all. atto di citazione, contratto di mutuo);
b. la mera “presa d'atto”, da parte dei clienti, dell'esistenza delle polizze previste dalla documentazione contrattuale unilateralmente predisposta dalla Banca (cfr. doc. all. atto di citazione, contratto di mutuo).
17. La inoltre, non ha offerto alcun elemento contrario ai superiori indici presuntivi del CP_2
collegamento tra le spese assicurative e l'erogazione del finanziamento. Non possono essere condivisi, infatti, gli assunti della parte convenuta in base ai quali le polizze non sarebbero collegate al mutuo poiché non coprirebbero l'intero periodo di ammortamento e prevedrebbero la facoltà di recesso del correntista. Ritiene il Tribunale che prevalga, nell'esame complessivo della documentazione agli atti di causa, il dato per il quale le polizze, coeve al contratto di mutuo, erano vincolate a beneficio della banca (v. contratto di mutuo pag. 4) e garantivano da eventi (inabilità totale dal lavoro da malattia o infortunio, perdita di impiego etc.) comunque idonei ad incidere sulla solvibilità dei mutuatari e sull'effettivo rimborso del finanziamento alle scadenze pattuite.
18. Neppure può essere condivisa l'osservazione della Banca convenuta in base alla quale il CTU
non avrebbe dovuto includere nel calcolo del TEG le spese di incasso delle rate, presso altra banca, e le spese di perizia. In base all'assunto della convenuta tali spese sarebbero da escludere pagina 8 di 13 poiché le istruzioni della Banca d'Italia escluderebbero i costi di “recupero di spese, anche se
sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali, spese
custodia pegno;
nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di
pertinenza del corrispondente che cura la riscossione)”. Ritiene il Tribunale che l'assunto sia infondato. L'esclusione prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia si riferisce infatti esclusivamente ai costi, sostenuti dalla ai fini del recupero delle spese considerate e non CP_2
già alla spesa considerata in sé. In tal senso depone il contenuto letterale delle Istruzioni
richiamate; inoltre, la previsione sarebbe altrimenti in insanabile contrasto con la precedente indicazione che include nel calcolo del tasso le spese di perizia e le spese di incasso rata.
19. Deve dunque essere condiviso l'elaborato del CTU nominato, che ha accertato l'effettiva violazione della disciplina anti-usura includendo nel calcolo del TEG anche i costi assicurativi e le spese di perizia e incasso rata.
20. Il consulente, tenendo conto del contratto di mutuo e degli allegati documento di sintesi
(allegato D) e scheda spese, imposte ed altri oneri (allegato C) ha tenuto conto dei seguenti oneri a carico del mutuatario: - spese di istruttoria: € 3.500,64 da doversi pagare mediante
pagamento mensile dell'importo di € 13,26 - spese incasso rata € 5.50 - spese di perizia €
275,00, trattenute all'erogazione - spese annuali gestione mutuo € 65.00; premi assicuratavi
relativi alle due polizze indicate nel contratto di mutuo e di cui all'Allegato “A” - lettera
proposta contrattuale del 13/07/2009, che per espressa previsione contrattuale sono posti a
carico del mutuatario e condizione l'erogazione del mutuo. - Spese di assicurazione immobile
paria a € 6,52 mensili e quindi per un totale di € 1.721,28 - Polizza SICURMUTUO DANNI €
1.955,00 trattenuta all'erogazione.
21. Il consulente nominato ha fatto riferimento alla formula ed alle istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia dell'01/04/2006 (G.U. n. 74 del 29/03/2006). Impiegando tale formula alle grandezze pagina 9 di 13 indicate nel mutuo (Rep. 171614 / Racc. 24895), con l'inclusione del premio assicurativo, ha concluso che il TEG dell'operazione è pari al 6,72%, superiore dunque dello 0,03% al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/7/2009 - 30/09/2009 per le operazioni classificate come “mutui con garanzia ipotecaria – a tasso fisso”, pari al 6.69% (TAEG di periodo dello 4,46% aumentato della metà, periodo di riferimento della rilevazione dal 1°
gennaio al 31 marzo 2009, applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2009).
22. Verificata come sopra l'usurarietà ab origine del tasso di interesse corrispettivo applicato, il
CTU, in conformità al disposto dell'art. 1815 c.c., ha ricalcolato il piano di ammortamento con l'esclusione degli interessi corrispettivi, determinando nell'importo di € 85.000,00 (pari all'importo della somma concessa in mutuo) l'importo da doversi complessivamente rimborsare.
23. Il CTU nominato, inoltre, considerando che alla data dell'atto di citazione (12/5/2022) il mutuo risultava in regolare ammortamento, con il pagamento dunque di Euro 91.020,28, ha accertato che l'obbligazione restitutoria degli odierni attori è stata integralmente adempiuta e che risultava pagata in eccesso, alla data del 12/5/2022, la somma di € 6.020,28.
24. Tali conclusioni devono essere condivise in quanto basate sulla logica e completa esposizione dei metodi di calcolo impiegati, sull'analisi di tutta la documentazione acquisita agli atti di causa, in seguito ad operazioni ritualmente svolte in contraddittorio.
25. Deve darsi atto, inoltre, che non è contestato che i mutuatari odierni attori, alla data della notifica della citazione, avessero adempiuto regolarmente al pagamento delle rate del mutuo.
26. Ne consegue che le domande attoree sono fondate. Deve dunque essere dichiarato: che il contratto di mutuo fondiario è parzialmente nullo per violazione della normativa anti-usura e che non sono dovuti interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.; che la parte attrice, alla data della pagina 10 di 13 citazione aveva estinto l'intera obbligazione di cui era gravata;
che la parte attrice ha diritto alla restituzione di tutte le somme pagate in eccesso rispetto all'obbligo di restituzione del capitale.
27. La società convenuta va inoltre condannata alla restituzione della somma di Euro 6.020,28,
pagata in eccesso a titolo di interessi non dovuti al momento della notificazione della citazione.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo.
28. Tale domanda, a differenza di quanto sostenuto nella comparsa conclusionale di replica della risulta espressamente proposta sin dall'atto di citazione (pag. 9 rigo 8). CP_2
29. Non è ammissibile invece la domanda volta ad ottenere la condanna della alla ripetizione CP_2
dell'indebito verificatosi dopo la notifica della citazione trattandosi di domanda di condanna in futuro ammissibile esclusivamente nelle ipotesi tipiche ed eccezionali previste dalla legge (ad es. art. 664 cpc). Si è infatti affermato (Cassazione civile , sez. III , 10/04/2014 , n. 8405) che la domanda volta alla ripetizione di quanto versato nel corso di causa, ovvero successivamente alla data di proposizione della domanda, in quanto si fonda su presupposti di fatto diversi da quelli prospettati con la pretesa originaria, comporta un mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere, senza che possa estendersi analogicamente a tale fattispecie l'ipotesi eccezionale di condanna in futuro di cui all'art. 664, primo comma, cod. proc. civ., la quale consente, a chi abbia intimato sfratto per morosità, di ottenere l'ingiunzione per il pagamento, oltre che dei canoni già scaduti, anche dei canoni da scadere. Resta ferma l'azionabilità in separato giudizio del diritto alla ripetizione d'indebito relativo alle somme versate in corso di causa.
30. Le spese seguono la soccombenza. La parte convenuta va pertanto condannata alla rifusione delle spese in favore della parte attrice. La liquidazione viene eseguita in dispositivo in conformità ai parametri previsti dal DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia determinato in base alla quantificazione dell'indebito maturato al momento della domanda. Le
pagina 11 di 13 spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta che ha dato causa all'esigenza di procedere all'approfondimento contabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1295/2022 promossa da Parte_1
e contro disattesa ogni altra istanza,
[...] Parte_2 Controparte_3
eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, dichiara che:
o il contratto di mutuo fondiario stipulato dagli odierni attori in data 14/07/2009 con la
(poi fusa per incorporazione in per un importo CP_2 Controparte_3
complessivo di € 85.000,00, da estinguersi in 264 rate mensili da € 560,70, è
parzialmente nullo per violazione della disciplina anti-usura;
o pertanto, non sono dovuti interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.;
o la parte attrice, alla data della citazione (12/5/2022), aveva estinto l'intera obbligazione di cui era gravata;
o la parte attrice ha diritto alla restituzione di tutte le somme pagate in eccesso rispetto all'obbligo di restituzione del capitale;
- condanna la società alla restituzione in favore della parte attrice Controparte_3
della somma di Euro 6.020,28, corrispondente a quanto pagato indebitamente a titolo d'interessi non dovuti alla data della introduzione del giudizio (12/5/2022), oltre agli interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna della convenuta alla ripetizione dell'indebito i cui presupposti si sono verificati in corso di causa;
pagina 12 di 13 - condanna la società alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_3
e , da distrarsi in favore dei difensori Avv.ti Pier Parte_1 Parte_2
Luigi Cappello e Giuseppe Accolla dichiaratisi antistatari, spese che liquida in complessivi €
2.540,00, oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge.
Agrigento, 28/8/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1295 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nata ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) entrambi residenti in Pt_2 C.F._2
Agrigento, via Del Ligustro n. 10, elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dell'Avv.
Pier Luigi Cappello (C.F. ) in Agrigento, via Imera n. 50 che li rappresenta e C.F._3
difende con l'avv. Giuseppe Accolla (C.F. ) per procura in calce all'atto di C.F._4
citazione;
PARTE ATTRICE/ATTORI
contro pagina 1 di 13 con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Società Controparte_1
Capogruppo del gruppo bancario , iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, (C.F.: Controparte_1
; P.IVA: ), iscritta al Registro delle imprese – Ufficio di Torino al P.IVA_1 P.IVA_2
n. , in persona del procuratore, Avv. Ines Maccarone, giusta procura generale alle liti del P.IVA_1
16.12.2021, autenticata dal Notaio di Milano, rep.n.12869/6852, rappresentata e Persona_1
difesa dall'Avv. Fauci Maria Antonia, (C.F. ), sia unitamente che C.F._5
disgiuntamente, all'Avv. Dino Russo, (C.F. ) con studio in Via Emilio Ravasio n. C.F._6
20, come da procura speciale, in foglio separato, apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “L'attrice pertanto chiede che il giudice dichiarata la nullità del
mutuo determini l'obbligazione restitutoria in misura pari al capitale mutuato e condanni parte
convenuta alla restituzione dell'importo costituente la differenza tra il montante delle rate che risulterà
pagato alla data della sentenza e il capitale mutuato per quanto risulterà a quella data maggiorato
degli interessi legali”; “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO disattesa ogni contraria domanda,
eccezione e difesa accogliere in via gradata le seguenti CONCLUSIONI 1. RITENERE e
DICHIARARE la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario descritto in premessa, per essere
stati convenuti interessi superiori al tasso soglia e, per l'effetto, dichiarare che parte attrice è tenuta al
rimborso del solo capitale.
2. Conseguentemente ritenere e dichiarare che quanto versato da parte
attrice alla convenuta secondo il titolo contrattuale e il piano di ammortamento, imputato da contratto
a spese ed interessi deve essere integralmente imputato a capitale e che quindi l'intera obbligazione si
deve ritenere estinta con il pagamento della rata 151 dell'originario piano di ammortamento.
3. In
considerazione del fatto che parte attrice al fine di evitare dannose segnalazioni e passaggio a
pagina 2 di 13 sofferenza per il caso di mancato pagamento delle rate a scadere sta , nelle more del giudizio
continuando a corrispondere le rate convenute con animo di ripetizione dell'indebito ritenere
dichiarare che la stessa attrice ha diritto alla restituzione di ogni somma in eccedenza corrisposta
rispetto all'originario capitale mutuato fino alla data di pronuncia della sentenza accertante la nullità
del mutuo.
4. Ritenere e dichiarare, quindi, che quanto corrisposto da parte attrice in adempimento
dell'originaria obbligazione, imputato da parte convenuta a capitale e interessi, deve, invece, essere
imputato esclusivamente a capitale e che nessun debito residua a carico di parte attrice per interessi
con conseguente ripristino dell'originario piano di ammortamento, con rate di importo corrispondente
all'originario capitale diviso per il numero di rate.
5. Vittoria di spese, competenze ed onorari da
distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Nell'interesse di parte convenuta: “Nel merito Rigettare tutte le domande proposte dai Sigg.
e , poiché inammissibili, in quanto generiche e carenti di supporto Parte_1 Parte_2
probatorio e, comunque, infondate per le ragioni tutte sopra esposte, e/o per quelle che l'On.le
Tribunale riterrà di giustizia, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria;
Condannare,
in qualsiasi ipotesi, le controparti alla refusione delle spese di causa”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12/05/2022, e Parte_1
, premettendo di aver stipulato in data 14/07/2009 con la Parte_2 CP_2
(poi fusa per incorporazione in un contratto di mutuo fondiario per un Controparte_3
importo complessivo di € 85.000,00, da estinguersi in 264 rate mensili da € 560,70, hanno convenuto in giudizio chiedendo di accertare la pattuizione e Controparte_3
l'applicazione di interessi usurari con conseguente declaratoria di nullità parziale del contratto.
Hanno inoltre chiesto di accertare l'avvenuto integrale adempimento dell'obbligazione restitutoria del solo capitale e il diritto dei mutuatari di ottenere in ripetizione tutto quanto pagina 3 di 13 versato in eccedenza rispetto al dovuto, con la conseguente condanna della alla CP_2
restituzione dell'indebito.
2. Gli odierni attori hanno riferito di aver svolto approfondimenti tecnici, affidando apposito incarico contabile, per verificare gli effettivi costi del finanziamento ed accertare le condizioni contrattuali applicate. Da tali approfondimenti, sarebbe emersa la violazione della disciplina antiusura da parte dell'istituto di credito ed infatti il TEG effettivamente applicato, pari al
7,1157 %, sarebbe superiore al tasso soglia così come calcolato dalle rilevazioni trimestrali del
Ministero dell'Economia e delle Finanze che, per il periodo di riferimento (Luglio- Settembre
2009), era fissato al 6,69 %. In base alla prospettazione attorea, imputando a capitale le somme pagate indebitamente a titolo di interessi non dovuti ex art. 1815 c.c., risulterebbe che il debito restitutorio, al momento dell'introduzione del presente giudizio, era stato integralmente adempiuto.
3. La parte attrice ha inoltre riferito:
a. che il contratto di mutuo, al momento dell'introduzione della lite, era in corso di regolare ammortamento essendo state adempiute tutte le rate alla scadenza;
b. di avere intenzione di proseguire nel regolare pagamento delle rate previste dall'originario piano di ammortamento per evitare classificazioni a sofferenza, con riserva di ripetizione di quanto indebitamente versato.
4. Sulla base di tali allegazioni, la parte attrice ha chiesto di
a. RITENERE e DICHIARARE la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario
descritto in premessa, per essere stati convenuti interessi superiori al tasso soglia e, per
l'effetto, dichiarare che parte attrice è tenuta al rimborso del solo capitale;
pagina 4 di 13 b. Conseguentemente ritenere e dichiarare che quanto versato da parte attrice alla
convenuta secondo il titolo contrattuale e il piano di ammortamento , imputato da
contratto a spese ed interessi deve essere integralmente imputato a capitale e che quindi
l'intera obbligazione si deve ritenere estinta con il pagamento della rata 151
dell'originario piano di ammortamento;
c. In considerazione del fatto che parte attrice al fine di evitare dannose segnalazioni e
passaggio a sofferenza per il caso di mancato pagamento delle rate a scadere sta , nelle
more del giudizio continuando a corrispondere le rate convenute con animo di
ripetizione dell'indebito ritenere dichiarare che la stessa attrice ha diritto alla
restituzione di ogni somma in eccedenza corrisposta rispetto all'originario capitale
mutuato fino alla data di pronuncia della sentenza accertante la nullità del mutuo;
d. Ritenere e dichiarare, quindi, che quanto corrisposto da parte attrice in adempimento
dell'originaria obbligazione, imputato da parte convenuta a capitale e interessi, deve,
invece, essere imputato esclusivamente a capitale e che nessun debito residua a carico
di parte attrice per interessi con conseguente ripristino dell'originario piano di
ammortamento, con rate di importo corrispondente all'originario capitale diviso per il
numero di rate;
e. Vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori
antistatari.
5. Nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha contestato nel merito la fondatezza delle CP_2
doglianze della parte attrice chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate da quest'ultima.
6. Trattenuta la causa in decisione senza attività istruttoria, è stata disposta la rimessione sul ruolo per l'espletamento di una CTU contabile.
pagina 5 di 13 7. La causa è stata dunque nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
8. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano fondate e debbano essere accolte per le ragioni seguenti.
9. Dispone l'art. 1815 c.c. che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Ai sensi del terzo comma dell'art. 644 c.p. la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. In base alla versione applicabile ratione temporis
dell'art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione, da parte del MEF, del tasso effettivo globale medio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,
aumentato della metà.
10. Il tasso effettivo globale medio è rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse.
11. Nel caso di specie, assume centrale rilievo la questione di diritto relativa alla inclusione o meno dei costi assicurativi ai fini della verifica di usurarietà.
12. Da un lato, si è osservato che tale costo non è inserito tra quelli rilevanti ai fini della rilevazione del T.E.G.M. dalle Istruzioni per la rilevazione elaborate dalla Banca D'Italia nel 2006 con la conseguenza che, in virtù del principio della simmetria dei valori a raffronto, non potrebbe essere incluso neppure nel calcolo del TEG effettivo della singola operazione. Dall'altro lato, si
è posto in evidenza che le spese assicurative costituiscono in ogni caso spese collegate pagina 6 di 13 all'erogazione del credito con la loro conseguente ricomprensione nell'ampia nozione prevista dall'art. 644 cp.
13. Ritiene il Tribunale che debba essere data continuità al principio di diritto in base al quale <
fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie,
devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva>>
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29501 del 24/10/2023 (Rv. 669298 - 01)).
14. La più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 20247/23), ha infatti “evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644, comma 4, cod. pen. - secondo cui
“per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare,
le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d'Italia,
ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni
per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi [...] ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del pagina 7 di 13 mutuo (in tal senso anche Cass. n. 3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)”.
15. Il principio è stato successivamente ribadito da Cass. 29501/23 e da Cass. 3545/24.
16. Facendo applicazione delle disposizioni e del principio di diritto appena richiamati al caso di specie, vanno poste in evidenza:
a. la contestualità fra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (documentalmente provata, cfr. doc. all. atto di citazione, contratto di mutuo);
b. la mera “presa d'atto”, da parte dei clienti, dell'esistenza delle polizze previste dalla documentazione contrattuale unilateralmente predisposta dalla Banca (cfr. doc. all. atto di citazione, contratto di mutuo).
17. La inoltre, non ha offerto alcun elemento contrario ai superiori indici presuntivi del CP_2
collegamento tra le spese assicurative e l'erogazione del finanziamento. Non possono essere condivisi, infatti, gli assunti della parte convenuta in base ai quali le polizze non sarebbero collegate al mutuo poiché non coprirebbero l'intero periodo di ammortamento e prevedrebbero la facoltà di recesso del correntista. Ritiene il Tribunale che prevalga, nell'esame complessivo della documentazione agli atti di causa, il dato per il quale le polizze, coeve al contratto di mutuo, erano vincolate a beneficio della banca (v. contratto di mutuo pag. 4) e garantivano da eventi (inabilità totale dal lavoro da malattia o infortunio, perdita di impiego etc.) comunque idonei ad incidere sulla solvibilità dei mutuatari e sull'effettivo rimborso del finanziamento alle scadenze pattuite.
18. Neppure può essere condivisa l'osservazione della Banca convenuta in base alla quale il CTU
non avrebbe dovuto includere nel calcolo del TEG le spese di incasso delle rate, presso altra banca, e le spese di perizia. In base all'assunto della convenuta tali spese sarebbero da escludere pagina 8 di 13 poiché le istruzioni della Banca d'Italia escluderebbero i costi di “recupero di spese, anche se
sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali, spese
custodia pegno;
nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di
pertinenza del corrispondente che cura la riscossione)”. Ritiene il Tribunale che l'assunto sia infondato. L'esclusione prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia si riferisce infatti esclusivamente ai costi, sostenuti dalla ai fini del recupero delle spese considerate e non CP_2
già alla spesa considerata in sé. In tal senso depone il contenuto letterale delle Istruzioni
richiamate; inoltre, la previsione sarebbe altrimenti in insanabile contrasto con la precedente indicazione che include nel calcolo del tasso le spese di perizia e le spese di incasso rata.
19. Deve dunque essere condiviso l'elaborato del CTU nominato, che ha accertato l'effettiva violazione della disciplina anti-usura includendo nel calcolo del TEG anche i costi assicurativi e le spese di perizia e incasso rata.
20. Il consulente, tenendo conto del contratto di mutuo e degli allegati documento di sintesi
(allegato D) e scheda spese, imposte ed altri oneri (allegato C) ha tenuto conto dei seguenti oneri a carico del mutuatario: - spese di istruttoria: € 3.500,64 da doversi pagare mediante
pagamento mensile dell'importo di € 13,26 - spese incasso rata € 5.50 - spese di perizia €
275,00, trattenute all'erogazione - spese annuali gestione mutuo € 65.00; premi assicuratavi
relativi alle due polizze indicate nel contratto di mutuo e di cui all'Allegato “A” - lettera
proposta contrattuale del 13/07/2009, che per espressa previsione contrattuale sono posti a
carico del mutuatario e condizione l'erogazione del mutuo. - Spese di assicurazione immobile
paria a € 6,52 mensili e quindi per un totale di € 1.721,28 - Polizza SICURMUTUO DANNI €
1.955,00 trattenuta all'erogazione.
21. Il consulente nominato ha fatto riferimento alla formula ed alle istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia dell'01/04/2006 (G.U. n. 74 del 29/03/2006). Impiegando tale formula alle grandezze pagina 9 di 13 indicate nel mutuo (Rep. 171614 / Racc. 24895), con l'inclusione del premio assicurativo, ha concluso che il TEG dell'operazione è pari al 6,72%, superiore dunque dello 0,03% al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/7/2009 - 30/09/2009 per le operazioni classificate come “mutui con garanzia ipotecaria – a tasso fisso”, pari al 6.69% (TAEG di periodo dello 4,46% aumentato della metà, periodo di riferimento della rilevazione dal 1°
gennaio al 31 marzo 2009, applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2009).
22. Verificata come sopra l'usurarietà ab origine del tasso di interesse corrispettivo applicato, il
CTU, in conformità al disposto dell'art. 1815 c.c., ha ricalcolato il piano di ammortamento con l'esclusione degli interessi corrispettivi, determinando nell'importo di € 85.000,00 (pari all'importo della somma concessa in mutuo) l'importo da doversi complessivamente rimborsare.
23. Il CTU nominato, inoltre, considerando che alla data dell'atto di citazione (12/5/2022) il mutuo risultava in regolare ammortamento, con il pagamento dunque di Euro 91.020,28, ha accertato che l'obbligazione restitutoria degli odierni attori è stata integralmente adempiuta e che risultava pagata in eccesso, alla data del 12/5/2022, la somma di € 6.020,28.
24. Tali conclusioni devono essere condivise in quanto basate sulla logica e completa esposizione dei metodi di calcolo impiegati, sull'analisi di tutta la documentazione acquisita agli atti di causa, in seguito ad operazioni ritualmente svolte in contraddittorio.
25. Deve darsi atto, inoltre, che non è contestato che i mutuatari odierni attori, alla data della notifica della citazione, avessero adempiuto regolarmente al pagamento delle rate del mutuo.
26. Ne consegue che le domande attoree sono fondate. Deve dunque essere dichiarato: che il contratto di mutuo fondiario è parzialmente nullo per violazione della normativa anti-usura e che non sono dovuti interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.; che la parte attrice, alla data della pagina 10 di 13 citazione aveva estinto l'intera obbligazione di cui era gravata;
che la parte attrice ha diritto alla restituzione di tutte le somme pagate in eccesso rispetto all'obbligo di restituzione del capitale.
27. La società convenuta va inoltre condannata alla restituzione della somma di Euro 6.020,28,
pagata in eccesso a titolo di interessi non dovuti al momento della notificazione della citazione.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo.
28. Tale domanda, a differenza di quanto sostenuto nella comparsa conclusionale di replica della risulta espressamente proposta sin dall'atto di citazione (pag. 9 rigo 8). CP_2
29. Non è ammissibile invece la domanda volta ad ottenere la condanna della alla ripetizione CP_2
dell'indebito verificatosi dopo la notifica della citazione trattandosi di domanda di condanna in futuro ammissibile esclusivamente nelle ipotesi tipiche ed eccezionali previste dalla legge (ad es. art. 664 cpc). Si è infatti affermato (Cassazione civile , sez. III , 10/04/2014 , n. 8405) che la domanda volta alla ripetizione di quanto versato nel corso di causa, ovvero successivamente alla data di proposizione della domanda, in quanto si fonda su presupposti di fatto diversi da quelli prospettati con la pretesa originaria, comporta un mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere, senza che possa estendersi analogicamente a tale fattispecie l'ipotesi eccezionale di condanna in futuro di cui all'art. 664, primo comma, cod. proc. civ., la quale consente, a chi abbia intimato sfratto per morosità, di ottenere l'ingiunzione per il pagamento, oltre che dei canoni già scaduti, anche dei canoni da scadere. Resta ferma l'azionabilità in separato giudizio del diritto alla ripetizione d'indebito relativo alle somme versate in corso di causa.
30. Le spese seguono la soccombenza. La parte convenuta va pertanto condannata alla rifusione delle spese in favore della parte attrice. La liquidazione viene eseguita in dispositivo in conformità ai parametri previsti dal DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia determinato in base alla quantificazione dell'indebito maturato al momento della domanda. Le
pagina 11 di 13 spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta che ha dato causa all'esigenza di procedere all'approfondimento contabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1295/2022 promossa da Parte_1
e contro disattesa ogni altra istanza,
[...] Parte_2 Controparte_3
eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, dichiara che:
o il contratto di mutuo fondiario stipulato dagli odierni attori in data 14/07/2009 con la
(poi fusa per incorporazione in per un importo CP_2 Controparte_3
complessivo di € 85.000,00, da estinguersi in 264 rate mensili da € 560,70, è
parzialmente nullo per violazione della disciplina anti-usura;
o pertanto, non sono dovuti interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.;
o la parte attrice, alla data della citazione (12/5/2022), aveva estinto l'intera obbligazione di cui era gravata;
o la parte attrice ha diritto alla restituzione di tutte le somme pagate in eccesso rispetto all'obbligo di restituzione del capitale;
- condanna la società alla restituzione in favore della parte attrice Controparte_3
della somma di Euro 6.020,28, corrispondente a quanto pagato indebitamente a titolo d'interessi non dovuti alla data della introduzione del giudizio (12/5/2022), oltre agli interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna della convenuta alla ripetizione dell'indebito i cui presupposti si sono verificati in corso di causa;
pagina 12 di 13 - condanna la società alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_3
e , da distrarsi in favore dei difensori Avv.ti Pier Parte_1 Parte_2
Luigi Cappello e Giuseppe Accolla dichiaratisi antistatari, spese che liquida in complessivi €
2.540,00, oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge.
Agrigento, 28/8/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
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