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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO AB GLAUCO, Presidente
PU IA, AT
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 634/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1_Incorporante S.r.l. Incorporante Della Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240037866951 001 IRAP IRPEG RIT. 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1687/2025 depositato il
20/11/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 11.4.2025 la Ricorrente_1_Incorporante srl Incorporante la Ricorrente_1 Srl proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 2982024003786951/001, notificata il 15.1.2025, con cui veniva richiesto il pagamento, per gli anni 2002 e 2004, dell'importo complessivo di € 1.197.105,83 a titolo di tributi, sanzioni e interessi dovuti per la decadenza dal beneficio della rateazione a seguito del mancato pagamento della terza rata della definizione agevolata delle controversia ex art. 1 cc da 186 a 203
L. 197/2022. Precisava la società di aver presentato domanda di definizione agevolata per le cartelle n.
29820070010281444 e n. 29820190009383467 e che la pretesa emergeva in quanto si era ritenuto che la società, in relazione alla definizione agevolata relativa alla cartella di pagamento n. 29820070010281444, fosse decaduta dal beneficio della rateazione per l'anno 2002; per tale anno veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 1.043.051,51, di cui € 697.929.94 a titolo di tributi, € 31.053,10 a titolo di
Interessi e € 314.068,47 a titolo di sanzioni. Veniva poi ritenuto decaduta anche per l'altra cartella e richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 154.054,32 di cui € 103.081,32 a titolo di tributi, € 4.586,51 a titolo di Interessi e € 46.386,59 a titolo di sanzioni.
Eccepiva preliminarmente la società il difetto di motivazione e la illegittimità delle sanzioni applicate in misura maggiore rispetto a quelle originariamente dovute.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo la corretta ed adeguata motivazione della cartella mentre legittima doveva ritenersi l'applicazione delle sanzioni stante la decadenza della società dalla rateazione avendo pagato solo le prime due rate e dovendo ingiungersi per legge il pagamento del residuo importo, gli interessi e le sanzioni aumentate della metà .
Con memoria del 24.10.2025 la ricorrente contestava le deduzioni della resistente .
Alla udienza del 4.11.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Appare indubbio e non contestata la circostanza che la società ricorrente, avvalendosi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 1 commi da 186 a 203 della L. 197/2022, definiva le liti pendenti relative alle cartelle di pagamento: n. 29820070010281444 e n. 29820190009383467 e che, a fronte dell'importo complessivo dovuto pari ad € 861.200,63, ha versato solo le prime due rate pari ad € 80597,29 (settembre e ottobre
2023). Ne discende quindi che infondate appaiono le eccezioni consequenziali;
in particolare, nessun difetto di motivazione della cartella si riscontra avendo la ricorrente, con ampia ed articolata difesa, dato prova di aver perfettamente compreso i motivi della pretesa. Peraltro la Cassazione con una recente sentenza (V.
Cass. n.24715/25) ha specificato che "la cartella di pagamento, che fa seguito all'omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione, non necessita di una specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo all'atto di adesione stesso, poiché il contribuente è già messo in condizione di conoscere la pretesa tributaria.” Per quanto poi attiene la misura delle sanzioni applicate, ritenute eccessive, si osserva che, come chiarito con la circolare n. 1/E del 2023, in caso di mancato pagamento anche parziale alle scadenze prescritte, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione e quindi troverà applicazione la disposizione di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per cui saranno iscritti a ruolo: i residui importi delle somme dovute a seguito della definizione della controversia tributaria;
gli interessi di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973 sui residui importi dovuti a titolo di imposta, calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per effettuare il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione fino alla consegna del ruolo;
la sanzione prevista dall'art. 13 DLgs n.
471 del 1997 sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, aumentata della metà e quindi pari al 45%.
Ritenuta quindi la correttezza dell'operato della resistente, non confutato documentalmente dalla società istante, stante la infondatezza, va rigettato il ricorso con condanna della società al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 12.933,60, oltre accessori. Così deciso a
Siracusa, il 04.11.2025.
Il AT Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO AB GLAUCO, Presidente
PU IA, AT
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 634/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1_Incorporante S.r.l. Incorporante Della Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240037866951 001 IRAP IRPEG RIT. 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1687/2025 depositato il
20/11/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 11.4.2025 la Ricorrente_1_Incorporante srl Incorporante la Ricorrente_1 Srl proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 2982024003786951/001, notificata il 15.1.2025, con cui veniva richiesto il pagamento, per gli anni 2002 e 2004, dell'importo complessivo di € 1.197.105,83 a titolo di tributi, sanzioni e interessi dovuti per la decadenza dal beneficio della rateazione a seguito del mancato pagamento della terza rata della definizione agevolata delle controversia ex art. 1 cc da 186 a 203
L. 197/2022. Precisava la società di aver presentato domanda di definizione agevolata per le cartelle n.
29820070010281444 e n. 29820190009383467 e che la pretesa emergeva in quanto si era ritenuto che la società, in relazione alla definizione agevolata relativa alla cartella di pagamento n. 29820070010281444, fosse decaduta dal beneficio della rateazione per l'anno 2002; per tale anno veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 1.043.051,51, di cui € 697.929.94 a titolo di tributi, € 31.053,10 a titolo di
Interessi e € 314.068,47 a titolo di sanzioni. Veniva poi ritenuto decaduta anche per l'altra cartella e richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 154.054,32 di cui € 103.081,32 a titolo di tributi, € 4.586,51 a titolo di Interessi e € 46.386,59 a titolo di sanzioni.
Eccepiva preliminarmente la società il difetto di motivazione e la illegittimità delle sanzioni applicate in misura maggiore rispetto a quelle originariamente dovute.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo la corretta ed adeguata motivazione della cartella mentre legittima doveva ritenersi l'applicazione delle sanzioni stante la decadenza della società dalla rateazione avendo pagato solo le prime due rate e dovendo ingiungersi per legge il pagamento del residuo importo, gli interessi e le sanzioni aumentate della metà .
Con memoria del 24.10.2025 la ricorrente contestava le deduzioni della resistente .
Alla udienza del 4.11.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Appare indubbio e non contestata la circostanza che la società ricorrente, avvalendosi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 1 commi da 186 a 203 della L. 197/2022, definiva le liti pendenti relative alle cartelle di pagamento: n. 29820070010281444 e n. 29820190009383467 e che, a fronte dell'importo complessivo dovuto pari ad € 861.200,63, ha versato solo le prime due rate pari ad € 80597,29 (settembre e ottobre
2023). Ne discende quindi che infondate appaiono le eccezioni consequenziali;
in particolare, nessun difetto di motivazione della cartella si riscontra avendo la ricorrente, con ampia ed articolata difesa, dato prova di aver perfettamente compreso i motivi della pretesa. Peraltro la Cassazione con una recente sentenza (V.
Cass. n.24715/25) ha specificato che "la cartella di pagamento, che fa seguito all'omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione, non necessita di una specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo all'atto di adesione stesso, poiché il contribuente è già messo in condizione di conoscere la pretesa tributaria.” Per quanto poi attiene la misura delle sanzioni applicate, ritenute eccessive, si osserva che, come chiarito con la circolare n. 1/E del 2023, in caso di mancato pagamento anche parziale alle scadenze prescritte, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione e quindi troverà applicazione la disposizione di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per cui saranno iscritti a ruolo: i residui importi delle somme dovute a seguito della definizione della controversia tributaria;
gli interessi di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973 sui residui importi dovuti a titolo di imposta, calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per effettuare il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione fino alla consegna del ruolo;
la sanzione prevista dall'art. 13 DLgs n.
471 del 1997 sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, aumentata della metà e quindi pari al 45%.
Ritenuta quindi la correttezza dell'operato della resistente, non confutato documentalmente dalla società istante, stante la infondatezza, va rigettato il ricorso con condanna della società al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 12.933,60, oltre accessori. Così deciso a
Siracusa, il 04.11.2025.
Il AT Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni