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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4798 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.256/2023 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3024/2022 vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (NA) Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via G.Carducci, presso lo studio dell'Avv.Felice Bianco (pec: , dal Email_1 quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
APPELLANTE
E società con unico socio e soggetta a direzione e Controparte_1 coordinamento di con sede legale in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, (C.F. CP_2
), in persona del procuratore speciale avv. , elettivamente domiciliata in P.IVA_1 CP_3
Napoli alla Piazza Garibaldi n.80 presso lo studio dell'avv.Ferdinando Quagliata (C.F.:
), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti (pec: C.F._2
. Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex artt. 702-bis e seguenti c.p.c., depositato in data 7.03.2017, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la società in Controparte_1 persona del Procuratore Speciale, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord,
[...]
ed esponeva che: Pt_1
- in data 19.09.2012, gli ispettori di Enel Distribuzione S.p.A. eseguivano una verifica all'apparecchio di fornitura elettrica intestata al fu presso l'immobile sito in Qualiano (NA) alla via CP_4
Circum. Esterna n. 137 e, all'esito della stessa, riscontravano e segnalavano a , Parte_1 moglie dell'intestatario dell'utenza – deceduto in Napoli il 23.03.2012 - e detentrice dell'immobile in questione, la presenza di una “montante parallela su linea di Enel Distribuzione”. In particolare era rinvenuto un cavo di proprietà del cliente di sezione 10 mmq in rame, allacciato su cavo di CP_2 sezione 16 mmq in rame;
- la montante parallela rilevata in sito consentiva un prelievo di energia elettrica in quantità maggiori rispetto a quelle che venivano registrate dal misuratore;
- la fornitura in questione, destinata a servire attività alberghiera, risultava avere numero cliente
876443007, codice POD IT001E876443007 e numero presa 6324334535520;
- con la raccomandata del 24.09.2012, la società ricorrente comunicava a che, Parte_1 stante l'accertato prelievo abusivo, Enel Distribuzione S.p.A. aveva ricostruito i consumi relativi alla fornitura intestata al per i cinque anni anteriori al momento della verifica (nel rispetto del CP_4 termine di prescrizione applicabile al caso di specie);
- il metodo utilizzato per la ricostruzione era quello della “potenza tecnicamente prelevabile”; - a seguito della comunicazione il emetteva la fattura n. Controparte_1
63243345355201A del 29.03.2013 in capo al per un importo di euro 56.688,22; CP_4
- in data 17.05.2013 venivano informati la Procura della Repubblica e l della Controparte_5 notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e dell'art. 53 bis 4 comma del D.Lgs 504/95;
- in data 14.06.2013 proponeva reclamo contestando la ricostruzione dei consumi Parte_1 ed ogni addebito nei suoi confronti, diffidando la società dal procedere ad eventuali distacchi o riduzioni dell'utenza e riconoscendosi erede del , intestatario della fornitura, ed CP_4 utilizzatrice del fabbricato in questione;
- Enel Distribuzione S.p.A. dava riscontro al reclamo con comunicazione dell'8.07.2013, insistendo sulla regolarità degli importi calcolati nelle fatture emesse a carico della resistente (n.
0632433453552017 di euro 1.185,15 del 03.04.2013 e n. 063243345355201A di euro 56.688,22 del
29.03.2013);
- in data 28.10.2013, stante il mancato pagamento della fattura, veniva cessata la fornitura per morosità ed emessa la nota di credito n. 632422453552015 di E. 409,87 di chiusura conto.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto di credito vantato nei confronti di per un ammontare pari ad euro 56.278,35 ovvero la somma maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori (trattandosi di attività commerciale) e/o in subordine compensativi o legali, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva la convenuta , la quale preliminarmente contestava la proposizione Parte_1 della domanda nelle forme del ricorso ex att. 702 e ss. c.p.c., deducendo la necessità del mutamento del rito da sommario ad ordinario;
nel merito, deduceva la infondatezza del credito sia in fatto che in diritto, rilevando il mancato deposito del contratto sottoscritto dal coniuge e/o della Persona_1 voltura a nome degli eredi, così come il mancato deposito dell'estratto autentico dei libri contabili certificato. Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dal decreto ingiuntivo, nonché l'emissione di fatture basate esclusivamente su un calcolo assolutamente presuntivo e privo di qualsiasi riscontro tecnico sia in relazione all'an che al quantum prelevato e quindi dovuto. Eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva in mancanza di prova della sua qualità di unica erede del defunto e di proprietaria o affittuaria dell'immobile servito CP_4 dalla utenza. Sosteneva, infine, che era stata assolta dal Tribunale di Napoli con sentenza del
10.07.2014 n.11114/2014 per non aver commesso reato di furto aggravato contestatole, sicchè non poteva essere condannata al pagamento di consumi relativi al furto di energie elettrica.
Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario erano concessi i termini di cui all'art. 183,
VI co. c.p.c..
Rigettate le istanze istruttorie e disposta consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 3.5.2022, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte, la causa era riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 3024/2022 il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza disattesa, così provvedeva: “
1. accoglie la domanda;
2. condanna la sig.ra al pagamento della Parte_1 somma di € 56.278,35, oltre interessi al saggio legale dalla data della messa in mora fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in €. 400,00 Parte_1 per esborsi ed in €. 8.030,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
4. pone definitivamente a carico di le spese di Parte_1
CTU.”
Avverso tale sentenza con atto di citazione notificato in data 8.1.2023, proponeva Parte_1 appello, ritenendo l'impugnata sentenza nulla, ingiusta ed erronea, sulla base di otto motivi, così rubricati: 1) “Nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione: violazione artt. 132 c.p.c., 118 disp att., 111 Costituzione”; 2) “Sulla legittimazione passiva: violazione artt. 115 e 116”; 3) “Sulla prescrizione: violazione art. 2948, n.4, c.c.”; 4) “Nel merito sul fatto storico, sulla prova del credito: violazione onere della prova ex art. 2697 c.c.; violazione artt.
115 e 116 c.p.c.”; 5) “Sulla errata quantificazione del CTU”; 6) “Violazione principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per omessa pronuncia relativa all'applicazione della delibera Arera n. 200/99 e violazione delibera Time”; 7) “Violazione principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia relativo alla sentenza penale di assoluzione di ”; 8) “Sull'inibitoria”. Parte_1
Chiedeva, pertanto, in totale riforma dell'impugnata decisione: “1) IN VIA CAUTELARE: sospendersi
- per le ragioni di cui in narrativa l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 3024/2022; 2) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 3024/2022 pubbl. il 03/08/2022 RG n. 2962/2017 Repert.
n. 4457/2022 del 03/08/2022 afferente il giudizio tra le parti di cui innanzi, accogliere, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono per ripetute e trascritte (nessuna esclusa) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) pronunciare la nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione, per violazione degli artt. 132 c.p.c. ,118 disp att. e 111 Costituzione;
4) accertare e dichiarare la omessa pronuncia sulla applicabilità della delibera Arera 200/99 e la omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, quale la sentenza di assoluzione recante la dichiarazione testimoniale del verificatore Enel ed accogliere i motivi di appello proposti , ritenendo applicabile tale delibera e ponendo a base del convincimento la sentenza penale di assoluzione;
5) In ogni caso accertare e dichiarare la carenza di legittimazione dell'appellante anche in assenza di prova come innanzi richiesto;
6) accertare e dichiarare maturata la prescrizione per i singoli anni di imputazione dal 2007 al 2011, ed in conseguenza di tanto, in subordine alle superiori eccezioni, rimodulare i calcoli solo in riferimento all'anno 2012 ; 7) ritenersi non provato il credito anche in relazione alle contestazioni avanzate circa la carenza di legittimazione
e mancata applicazione della delibera Arera 200/99; 8) nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, ritenere comunque non provato l'importo portato dalla fattura atteso che manca la prova della attribuibilità all'appellante di qualsiasi cifra e importo;
manca la prova del danno subito ex adverso, manca la prova dell'attribuibilità della manomissione in capo all'appellante vista la sentenza di assoluzione;
9) ritenersi non provato l'importo portato dalla fattura per essere affetta da errore la CTU alla luce della CTP depositata in atti e delle considerazioni circa le falle che presenta
l'elaborato espletato;
si insiste affinché il Collegio possa nominare altro CTU;
10) accogliere in via ancora più subordinata la richiesta di ridurre l'importo rimodulando l'inizio ricostruzione al
20.09.2011, anno precedente la verifica, in applicazione dell'art 10 della Delibera ARERA n. 200/99;
11) revocare la condanna al pagamento di tutte le spese, nessuna esclusa e degli interessi, conseguenza della soccombenza, ivi comprese le spese di CTU.”
Si costituiva l'appellata in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che contestava l'impugnazione proposta e chiedeva il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 18.5.2023 la Corte rilevava che l'appellante non insisteva nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza di primo grado ai sensi degli artt.283 e 351 c.p.c.,, avanzata in atto di appello, sicchè l'istanza si intendeva come rinunciata. Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Prima di esaminare i motivi posti da a fondamento dell'appello proposto e le Parte_1 censure da quest'ultima avanzate avverso la sentenza di primo grado occorre puntualizzare i fatti maggiormente rilevanti in relazione alla vicenda in esame.
In data 19.09.2012 gli ispettori di Enel Distribuzione S.p.A. durante un sopralluogo di verifica sulla fornitura oggetto di causa sita in Qualiano (NA) alla Via Circumvallazione esterna 137, intestata a
(defunto) e succeduta alla moglie , riscontravano l'insistenza sulla CP_4 Parte_1 stessa di un allaccio abusivo diretto – realizzato con un cavo di sezione 10 mmq - sul cavo linea
Enel di sezione 16 mmq.
Poiché la manomissione consentiva il prelievo di energia elettrica in quantità maggiori rispetto a quelle che venivano registrate dal misuratore, la predetta società ricostruiva i consumi relativi da parte di per i cinque anni precedenti la verifica della manomissione (dal 20.09.2007 al CP_2
19.09.2012) utilizzando il metodo della “Potenza tecnicamente prelevabile”, e cioè calcolando il prodotto tra le ore di utilizzo stimate (1.800 ore annue prendendo quale riferimento un cliente in bassa tensione) e la potenza tecnicamente prelevabile dal cavo (33 KW).
L'esito delle verifiche antifrode e la ricostruzione dei consumi sfuggiti alla contabilizzazione venivano quindi comunicati dalla Enel Distribuzione S.p.A. al che, su tali Controparte_1 basi, emetteva fattura a carico dell'utente per euro 56.688,22.
Tanto premesso, occorre rilevare che il Tribunale adito in primo grado disponeva una consulenza tecnica di ufficio proprio al fine di accertare “anche in via presuntiva, i consumi di energia elettrica riferibili alla parte convenuta per il periodo in contestazione, la correttezza dei consumi rilevati/stimati
e l'ammontare dei relativi importi in riferimento al detto periodo”; il C.T.U. Ing. , previo Persona_2 esame della documentazione in atti ed ispezione dei luoghi oggetto di causa, “confermava in via del tutto presuntiva, la correttezza dei consumi rilevati/stimati e l'ammontare dei relativi importi in riferimento al periodo di contestazione”.
Il giudice di prime accoglieva la domanda del sulla base di diverse Controparte_1 ragioni: in primis, riteneva che non difettasse la legittimazione passiva della risultando la Pt_1 stessa essere “la detentrice dell'immobile e l'utilizzatrice della relativa fornitura”, come ricavabile anche da una fattura commerciale allegata in atti relativa all'utenza in oggetto con prova di avvenuto pagamento;
inoltre riteneva che non fosse intervenuta la prescrizione quinquennale, in quanto “il primo momento in cui il diritto di pagamento poteva esser fatto valere è la data della verifica sull'impianto che risale al 19.09.2012” e il ricorso veniva notificato in data 30.03.2017; ancora, sosteneva che “l'anomalia rilevata” in sede di verifica, non poteva in alcun modo essere messa in discussione in quanto “comprovata dalla documentazione redatta da e-distribuzione S.p.A.”, ossia da personale incaricato di pubblico servizio, e, in particolare, dal verbale di verifica prodotto, che assumeva sul piano probatorio “valore di prova certa con riferimento sia alla circostanza di fatto relativa all'esistenza di un'anomalia della fornitura dell'opponente che alla sua idoneità a compromettere la regolare misurazione dei prelievi”.
A fortiori, il giudice di prime cure rilevava che la correttezza della ricostruzione dei consumi veniva confermata dal C.T.U. in via presuntiva attraverso l'analisi della relazione tecnica elaborata da e-
Distribuzione S.p.A..
Contesta tale decisione l'appellante.
1.Con il primo motivo di appello, rubricato “nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione per violazione degli art. 132 cpc, art. 118 disposizioni attuative e art. 111 costituzione”, l'appellante sostiene che la motivazione della sentenza non consente la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento;
la sentenza è lacunosa, priva di riferimenti normativi e difettosa tanto nella individuazione dei fatti rilevanti, quanto nel criterio logico utilizzato per pervenire all'enunciato valutativo.
La censura non è condivisibile
In proposito giova ricordare che il vizio di motivazione può essere censurato ai sensi dell'art. 360 n.
4 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S.U.
n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018).
In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. La motivazione della decisione risulta immune da vizi logici quando si articola su argomentazioni intelligibili che, pur contenendo valutazioni presuntive, rimangono ancorate a dati materiali oggettivi e non si fondano su affermazioni tra loro inconciliabili.
In ordine alla nullità della sentenza per motivazione apparente, con recentissima decisione, la
Cassazione chiarisce che, ex art. 360, n.5 c.p.c., l'ipotesi della motivazione apparente sussiste solo quando “la motivazione, pur esistendo formalmente come parte graficamente distinguibile, risulta sostanzialmente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione”(Cass. n. 4297/2025).
E ancora, si ravvisa una “motivazione apparente” quando “le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva.” (Cass. n. 27986/2024).
Orbene, nessuna delle dette ipotesi risulta ravvisabile nel ragionamento logico-giuridico della impugnata sentenza.
Il Tribunale, infatti, veniva adito dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. al fine di accertare l'esistenza del diritto di credito vantato nei confronti di , e tale accertamento avveniva sia Parte_1 attraverso l'analisi degli elementi probatori prodotti, e, in particolare, del verbale di verifica redatto da e-Distribuzione S.p.A., sia affidandosi all'accertamento compiuto dal C.T.U., Ing. , Persona_2 che, secondo proprio apprezzamento professionale, riconosceva la fondatezza della ricostruzione dei fatti proposta da parte attrice.
La motivazione risulta chiara ed esaustiva, avendo il giudice di prime cure chiarito su quali prove abbia fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni sia pervenuto alla propria decisione di accoglimento della domanda.
2. Con il secondo motivo d'appello, rubricato “sulla legittimazione passiva – violazione art. 115 e
116”, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma che “la resistente, presente al momento della verifica, risulta essere la detentrice dell'immobile e
l'utilizzatrice della relativa fornitura” e che “in atti (all. 1 alla memoria ex art. 183 cpc) risulta allegata una fattura commerciale relativa all'utenza in oggetto con la relativa prova di avvenuto pagamento”, sostenendo l'erroneità dell'affermazione della legittimazione passiva dell'appellante, mancando la prova che essa fosse detentrice dell'immobile sito in Qualiano (NA) alla via Circum. Esterna Pt_1
n. 137 e/o utilizzatrice della fornitura elettrica.
Tale censura non è fondata.
Condivide la Corte quanto affermato sul punto dal giudice di prime cure, ovvero che Parte_1
è la detentrice dell'immobile nonché l'utilizzatrice della relativa fornitura, essendo tanto desumibile dalla documentazione versata in atti.
Innanzitutto, come rilevato dal Tribunale, tale circostanza risulta dalla fattura del 03.04.2013 n.
0632433453552017, di E.1.185,15, a carico dell'utente residente in [...], pagata ben un anno dopo la sua morte. Ulteriori conferme si hanno nel verbale di verifica del 19.09.2012 redatto da e-Distribuzione S.p.A. e sottoscritto dalla e Pt_1 nel reclamo del 14.06.2013, con il quale, in risposta al preavvisato distacco della fornitura elettrica per presunta morosità, la stessa appellante conferma che “la fornitura in parola è in uso alla sig.ra
che, iure hereditatis, è succeduta al defunto ”, vale a dire suo marito, Parte_1 CP_4 il quale era utente presso con l'assegnato numero cliente Controparte_1
876443007, codice POD IT001E876443007 e numero presa 6324334535520. Non vi è dubbio che sia la fattura che il reclamo, costituiscono elementi indiziari che Parte_1 sia l'effettiva utilizzatrice della fornitura in questione ed in quanto tale destinataria della pretesa avanzata in giudizio.
Giova ricordare in tema di prova presuntiva, secondo consolidata giurisprudenza, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza” (cfr. ex multis Cass. n. 23763/2025). Nel caso di specie, la Corte ritiene che la valutazione complessiva degli elementi richiamati consente di pervenire, per inferenza logica, alla dimostrazione della sussistenza della legittimazione passiva dell'appellante.
3. Con il terzo motivo di appello, rubricato “sulla prescrizione – violazione art. 2948, n. 4, c.c.”,
l'appellante censura la decisione del giudice di prima cure nella parte in cui ritiene infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione in quanto “il primo momento in cui il diritto di pagamento poteva esser fatto valere è la data della verifica sull'impianto che risale al 19.09.2012; orbene, poiché il ricorso è stato notificato in data 30.03.2017 il termine quinquennale non risulta essere decorso”, sostenendo che sia applicabile al caso di specie la prescrizione per singolo anno di imputazione e che pertanto il al più potrebbe richiedere il pagamento del solo Controparte_1 conguaglio riferito all'anno 2012.
Neppure tale censura è condivisibile.
Occorre premettere che, come giustamente rilevato dall'appellante, secondo consolidata giurisprudenza, il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore, che venga pagato a determinate scadenze in base ai consumi nel frattempo verificatisi, configura una prestazione periodica inclusa nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cass. n. 2429/1994).
Ciò posto, l'istante omette di considerare il disposto di cui all'art. 2935 c.c., dal quale si ricava che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Questo determina che, per il caso di specie, il termine di prescrizione non poteva decorrere fintanto che il non fosse stato a conoscenza del credito vantato, e, quindi, prima Controparte_1 della scoperta della presenza di un allaccio abusivo diretto sul cavo della linea Enel che consentiva un prelievo di energia elettrica in quantità maggiori rispetto a quelle che venivano registrate dal misuratore. Pertanto, come disposto dal giudice di prime cure, l'eccezione di intervenuta prescrizione
è infondata e il termine quinquennale deve calcolarsi dalla data della verifica sulla fornitura oggetto di causa da parte di e-Distribuzione S.p.A. (19.09.2012), sicchè all'epoca di instaurazione del presente giudizio non era ancora decorso il termine quinquennale. 4.-5. Con il quarto e il quinto motivo di appello – che vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi - rispettivamente rubricati “sulla prova del credito: violazione onere della prova ex art. 2697 c.c. - violazione artt. 115 e 116 c.p.c.”; e “sulla errata quantificazione del CTU”,
l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui afferma che il fatto storico sia stato provato in base ai documenti in atti, ritenendo che lo stesso non abbia motivato il percorso logico che lo abbia condotto a tale conclusione e che il Elettrico non forniva CP_1 Controparte_1 la prova del rapporto sottostante e della fonte negoziale, non risultando a tal fine dirimenti le fatture;
inoltre contesta la decisione impugnata per aver considerato assolutamente fondata la pretesa attorea sia con riferimento alla corretta esecuzione delle attività di verifica, che all'esattezza della ricostruzione dei consumi, anche sulla base delle conclusioni del C.T.U., Ing. , Persona_2 ritenendo che la consulenza presentasse solo una serie di disamine generiche e lacunose, piene di discrasie.
Entrambi i motivi sono infondati.
La Corte ritiene corretta la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato, con riguardo al contestato verbale di accertamento del prelievo abusivo, che “il verbale di verifica assume valore di prova certa con riguardo a quanto accertato, con riferimento sia alla circostanza di fatto relativa all'esistenza di un'anomalia della fornitura dell'opponente che alla sua idoneità a compromettere la regolare misurazione dei prelievi”.
Infatti, ai sensi dell'art. 2700 c.c., gli atti redatti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato del pubblico servizio fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Non v'è dubbio, dunque, che l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'Enel - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientra tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, in ragione della natura della funzione esercitata, ove disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ex artt. 357 e 358 c.p.; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto (Cass. n. 7075/2020).
Peraltro, avuto riguardo alla somministrazione di energia elettrica, la Corte Suprema evidenzia come, in caso di alterazione del contatore riferibile alla condotta illecita dolosa dell'utente, il gestore ha diritto di essere risarcito per il danno subito, consistente nel valore dell'energia consumata e non contabilizzata e nel mancato utile. Tale danno può essere dimostrato dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato dell'utente (Cass. n. 13605/2019; n. 5219/2025).
È conforme a tale previsione la ricostruzione dei consumi da parte di Enel - per i cinque anni antecedenti la verifica della manomissione (dal 20.09.2007 al 19.09.2012) - mediante il criterio metodologico della “potenza tecnicamente prelevabile”, confermata dal C.T.U. ma contestata dall'appellante in quanto eseguita su base presuntiva.
In realtà, la Corte Suprema afferma il carattere non arbitrario di tale metodo, che applicato più volte in ipotesi analoghe, si basa sul dato oggettivo della potenza del cavo utilizzato per l'allaccio abusivo e sul dato ipotetico dell'uso dello stesso per un numero di ore medie (1800 ore annue per i clienti in bassa tensione), come da apposite tabelle redatte sulla scorta dei dati ISTAT e autorizzate dall in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEEG. Controparte_5
Va anche sottolineato che, qualora sia accertata la manomissione del contatore, opera una specifica ripartizione degli oneri probatori. Sul somministrante grava la rilevazione dei consumi mediante contatore, assistita da mera presunzione semplice di veridicità, e l'onere di provare il regolare funzionamento del contatore. All'utente che contesti l'anomalia dei consumi, in difetto di prova evidente dell'alterazione dello strumento, invece, spetta l'onere di dimostrare la sproporzione manifesta tra il consumo rilevato e quello effettivamente sostenuto, nonché che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo (Cass. n. 29046/2024; n. 15771/2022; n.
13605/2019)). L'utente deve altresì provare di aver adottato ogni possibile cautela e di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi, non essendo sufficiente a tal fine la mera collocazione del contatore all'esterno dell'abitazione (Cass. n. 13605/2019).
Per quanto concerne poi la correttezza della consulenza tecnica di ufficio, si è già chiarito che il metodo della “potenza tecnicamente prelevabile” risulta pertinente al caso in esame poiché è stato storicamente applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa ed anche la Corte di cassazione lo ritiene criterio adeguato alla fattispecie (Cass. n. 20249/2024).
Non sussiste, quindi, motivo che porti a reputare le conclusioni cui perveniva il C.T.U., che confermano le determinazioni dei dipendenti Enel, come inattendibili o, come sostenuto dall'appellante, lacunose e generiche, potendosi invece ritenere che il consulente abbia svolto la sua attività di accertamento con metodo e coerenza e nei limiti del suo mandato.
6. Con il sesto motivo di appello, rubricato “Violazione principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per omessa pronuncia relativa all'applicazione della delibera Arera n. 200/99 e violazione delibera Time”, l'appellante lamenta la violazione dell'art.10 della delibera Arera n.200/99
- applicabile al caso di specie in virtù dell'art.16 del Testo Integrato Misura Elettrica (TIME) - chiedendone l'applicazione, ovvero la ricostruzione dei consumi per un arco temporale di massimo
365 giorni e non di cinque anni.
Anche tale censura risulta infondata.
Ai sensi dell'art. 10 della predetta delibera “se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”; pertanto, rilevando tale delibera nella sola ipotesi della rottura o del guasto del gruppo di misura e non nell'ipotesi, come il caso in esame, di manomissione dell'impianto elettrico mediante il collegamento diretto di un cavo con la rete di distribuzione dell'energia elettrica, la normativa invocata, prevista a favore dell'utente che subisce un malfunzionamento del proprio misuratore, non può sicuramente trovare applicazione.
7. Parimenti è infondato il settimo motivo d'appello, rubricato “violazione principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia relativo alla sentenza penale di assoluzione di ”, con il quale Parte_1
l'appellante sostiene che il giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi e di valutare la sentenza di assoluzione di , ove il giudice penale accertava “che il locale oggetto del Parte_1 sopralluogo era destinato ad attività commerciale, e tuttavia non emerso se l'imputata era direttamente interessata allo svolgimento di tale attività”. In sostanza chiede, in virtù della sentenza di assoluzione penale, il rigetto della pretesa avanzata per non avere, essa appellante commesso il fatto.
Va specificato che in tema di manomissione si manifestano due fattispecie distinte: una responsabilità di carattere contrattuale che origina dal contratto di somministrazione ed una responsabilità di tipo extracontrattuale che nasce dal reato.
Nel caso di specie, il giudice penale emetteva sentenza di assoluzione ex art.530 c.p.p., affermando che “accertata la manomissione del contatore non risulta provata la riferibilità di tale condotta alla imputata”.
Come noto, ex art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso.
Tale sentenza, tuttavia, si limita ad escludere, sul piano civilistico, che l'appellante debba rispondere della manomissione a titolo di responsabilità extracontrattuale, senza pronunciarsi in ordine all'inadempimento contrattuale posto dal a fondamento della Controparte_1 propria pretesa. D'altro canto il non chiede in nessun grado del Controparte_1 giudizio un risarcimento ex art. 2043 c.c., avendo la pretesa in controversia ad oggetto l'accertamento e il soddisfacimento di un diritto di credito di natura contrattuale, che evidentemente prescinde dalla responsabilità per il reato di furto (cfr. Cass. n. 17819/2020). In particolare, la manomissione fraudolenta del contatore elettrico, accertata mediante verbale di verifica, comporta responsabilità contrattuale dell'utilizzatore - nel caso di specie, - per violazione dei Parte_1 doveri di custodia e vigilanza del bene su di lui gravanti, indipendentemente dall'accertamento del reato in sede penale. Pertanto, la sentenza penale di assoluzione pronunciata in favore di
[...]
non impedisce che la società fornitrice, a fronte di una incompleta fatturazione dei prelievi, Pt_1 possa rettificare ed integrare la richiesta divergente dai prelievi effettivi e di pretendere la parte del corrispettivo non percepita.
Alla luce delle suesposte argomentazioni l'appello va integralmente rigettato con conferma della decisione impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste in capo dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., alla cui liquidazione si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M.147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che in ordine all'appello proposto da sussistono i presupposti di Parte_1 cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 3024/2022 del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Pt_1 [...]
in persona del procuratore pro tempore, con atto notificato in data Controparte_1
8.1.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese Controparte_1 del presente grado del giudizio, che liquida in E. 9.991,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 24.7.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.256/2023 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3024/2022 vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (NA) Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via G.Carducci, presso lo studio dell'Avv.Felice Bianco (pec: , dal Email_1 quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
APPELLANTE
E società con unico socio e soggetta a direzione e Controparte_1 coordinamento di con sede legale in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, (C.F. CP_2
), in persona del procuratore speciale avv. , elettivamente domiciliata in P.IVA_1 CP_3
Napoli alla Piazza Garibaldi n.80 presso lo studio dell'avv.Ferdinando Quagliata (C.F.:
), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti (pec: C.F._2
. Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex artt. 702-bis e seguenti c.p.c., depositato in data 7.03.2017, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la società in Controparte_1 persona del Procuratore Speciale, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord,
[...]
ed esponeva che: Pt_1
- in data 19.09.2012, gli ispettori di Enel Distribuzione S.p.A. eseguivano una verifica all'apparecchio di fornitura elettrica intestata al fu presso l'immobile sito in Qualiano (NA) alla via CP_4
Circum. Esterna n. 137 e, all'esito della stessa, riscontravano e segnalavano a , Parte_1 moglie dell'intestatario dell'utenza – deceduto in Napoli il 23.03.2012 - e detentrice dell'immobile in questione, la presenza di una “montante parallela su linea di Enel Distribuzione”. In particolare era rinvenuto un cavo di proprietà del cliente di sezione 10 mmq in rame, allacciato su cavo di CP_2 sezione 16 mmq in rame;
- la montante parallela rilevata in sito consentiva un prelievo di energia elettrica in quantità maggiori rispetto a quelle che venivano registrate dal misuratore;
- la fornitura in questione, destinata a servire attività alberghiera, risultava avere numero cliente
876443007, codice POD IT001E876443007 e numero presa 6324334535520;
- con la raccomandata del 24.09.2012, la società ricorrente comunicava a che, Parte_1 stante l'accertato prelievo abusivo, Enel Distribuzione S.p.A. aveva ricostruito i consumi relativi alla fornitura intestata al per i cinque anni anteriori al momento della verifica (nel rispetto del CP_4 termine di prescrizione applicabile al caso di specie);
- il metodo utilizzato per la ricostruzione era quello della “potenza tecnicamente prelevabile”; - a seguito della comunicazione il emetteva la fattura n. Controparte_1
63243345355201A del 29.03.2013 in capo al per un importo di euro 56.688,22; CP_4
- in data 17.05.2013 venivano informati la Procura della Repubblica e l della Controparte_5 notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e dell'art. 53 bis 4 comma del D.Lgs 504/95;
- in data 14.06.2013 proponeva reclamo contestando la ricostruzione dei consumi Parte_1 ed ogni addebito nei suoi confronti, diffidando la società dal procedere ad eventuali distacchi o riduzioni dell'utenza e riconoscendosi erede del , intestatario della fornitura, ed CP_4 utilizzatrice del fabbricato in questione;
- Enel Distribuzione S.p.A. dava riscontro al reclamo con comunicazione dell'8.07.2013, insistendo sulla regolarità degli importi calcolati nelle fatture emesse a carico della resistente (n.
0632433453552017 di euro 1.185,15 del 03.04.2013 e n. 063243345355201A di euro 56.688,22 del
29.03.2013);
- in data 28.10.2013, stante il mancato pagamento della fattura, veniva cessata la fornitura per morosità ed emessa la nota di credito n. 632422453552015 di E. 409,87 di chiusura conto.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto di credito vantato nei confronti di per un ammontare pari ad euro 56.278,35 ovvero la somma maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori (trattandosi di attività commerciale) e/o in subordine compensativi o legali, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva la convenuta , la quale preliminarmente contestava la proposizione Parte_1 della domanda nelle forme del ricorso ex att. 702 e ss. c.p.c., deducendo la necessità del mutamento del rito da sommario ad ordinario;
nel merito, deduceva la infondatezza del credito sia in fatto che in diritto, rilevando il mancato deposito del contratto sottoscritto dal coniuge e/o della Persona_1 voltura a nome degli eredi, così come il mancato deposito dell'estratto autentico dei libri contabili certificato. Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dal decreto ingiuntivo, nonché l'emissione di fatture basate esclusivamente su un calcolo assolutamente presuntivo e privo di qualsiasi riscontro tecnico sia in relazione all'an che al quantum prelevato e quindi dovuto. Eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva in mancanza di prova della sua qualità di unica erede del defunto e di proprietaria o affittuaria dell'immobile servito CP_4 dalla utenza. Sosteneva, infine, che era stata assolta dal Tribunale di Napoli con sentenza del
10.07.2014 n.11114/2014 per non aver commesso reato di furto aggravato contestatole, sicchè non poteva essere condannata al pagamento di consumi relativi al furto di energie elettrica.
Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario erano concessi i termini di cui all'art. 183,
VI co. c.p.c..
Rigettate le istanze istruttorie e disposta consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 3.5.2022, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte, la causa era riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 3024/2022 il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza disattesa, così provvedeva: “
1. accoglie la domanda;
2. condanna la sig.ra al pagamento della Parte_1 somma di € 56.278,35, oltre interessi al saggio legale dalla data della messa in mora fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in €. 400,00 Parte_1 per esborsi ed in €. 8.030,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
4. pone definitivamente a carico di le spese di Parte_1
CTU.”
Avverso tale sentenza con atto di citazione notificato in data 8.1.2023, proponeva Parte_1 appello, ritenendo l'impugnata sentenza nulla, ingiusta ed erronea, sulla base di otto motivi, così rubricati: 1) “Nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione: violazione artt. 132 c.p.c., 118 disp att., 111 Costituzione”; 2) “Sulla legittimazione passiva: violazione artt. 115 e 116”; 3) “Sulla prescrizione: violazione art. 2948, n.4, c.c.”; 4) “Nel merito sul fatto storico, sulla prova del credito: violazione onere della prova ex art. 2697 c.c.; violazione artt.
115 e 116 c.p.c.”; 5) “Sulla errata quantificazione del CTU”; 6) “Violazione principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per omessa pronuncia relativa all'applicazione della delibera Arera n. 200/99 e violazione delibera Time”; 7) “Violazione principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia relativo alla sentenza penale di assoluzione di ”; 8) “Sull'inibitoria”. Parte_1
Chiedeva, pertanto, in totale riforma dell'impugnata decisione: “1) IN VIA CAUTELARE: sospendersi
- per le ragioni di cui in narrativa l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 3024/2022; 2) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 3024/2022 pubbl. il 03/08/2022 RG n. 2962/2017 Repert.
n. 4457/2022 del 03/08/2022 afferente il giudizio tra le parti di cui innanzi, accogliere, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono per ripetute e trascritte (nessuna esclusa) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) pronunciare la nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione, per violazione degli artt. 132 c.p.c. ,118 disp att. e 111 Costituzione;
4) accertare e dichiarare la omessa pronuncia sulla applicabilità della delibera Arera 200/99 e la omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, quale la sentenza di assoluzione recante la dichiarazione testimoniale del verificatore Enel ed accogliere i motivi di appello proposti , ritenendo applicabile tale delibera e ponendo a base del convincimento la sentenza penale di assoluzione;
5) In ogni caso accertare e dichiarare la carenza di legittimazione dell'appellante anche in assenza di prova come innanzi richiesto;
6) accertare e dichiarare maturata la prescrizione per i singoli anni di imputazione dal 2007 al 2011, ed in conseguenza di tanto, in subordine alle superiori eccezioni, rimodulare i calcoli solo in riferimento all'anno 2012 ; 7) ritenersi non provato il credito anche in relazione alle contestazioni avanzate circa la carenza di legittimazione
e mancata applicazione della delibera Arera 200/99; 8) nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, ritenere comunque non provato l'importo portato dalla fattura atteso che manca la prova della attribuibilità all'appellante di qualsiasi cifra e importo;
manca la prova del danno subito ex adverso, manca la prova dell'attribuibilità della manomissione in capo all'appellante vista la sentenza di assoluzione;
9) ritenersi non provato l'importo portato dalla fattura per essere affetta da errore la CTU alla luce della CTP depositata in atti e delle considerazioni circa le falle che presenta
l'elaborato espletato;
si insiste affinché il Collegio possa nominare altro CTU;
10) accogliere in via ancora più subordinata la richiesta di ridurre l'importo rimodulando l'inizio ricostruzione al
20.09.2011, anno precedente la verifica, in applicazione dell'art 10 della Delibera ARERA n. 200/99;
11) revocare la condanna al pagamento di tutte le spese, nessuna esclusa e degli interessi, conseguenza della soccombenza, ivi comprese le spese di CTU.”
Si costituiva l'appellata in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che contestava l'impugnazione proposta e chiedeva il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 18.5.2023 la Corte rilevava che l'appellante non insisteva nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza di primo grado ai sensi degli artt.283 e 351 c.p.c.,, avanzata in atto di appello, sicchè l'istanza si intendeva come rinunciata. Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Prima di esaminare i motivi posti da a fondamento dell'appello proposto e le Parte_1 censure da quest'ultima avanzate avverso la sentenza di primo grado occorre puntualizzare i fatti maggiormente rilevanti in relazione alla vicenda in esame.
In data 19.09.2012 gli ispettori di Enel Distribuzione S.p.A. durante un sopralluogo di verifica sulla fornitura oggetto di causa sita in Qualiano (NA) alla Via Circumvallazione esterna 137, intestata a
(defunto) e succeduta alla moglie , riscontravano l'insistenza sulla CP_4 Parte_1 stessa di un allaccio abusivo diretto – realizzato con un cavo di sezione 10 mmq - sul cavo linea
Enel di sezione 16 mmq.
Poiché la manomissione consentiva il prelievo di energia elettrica in quantità maggiori rispetto a quelle che venivano registrate dal misuratore, la predetta società ricostruiva i consumi relativi da parte di per i cinque anni precedenti la verifica della manomissione (dal 20.09.2007 al CP_2
19.09.2012) utilizzando il metodo della “Potenza tecnicamente prelevabile”, e cioè calcolando il prodotto tra le ore di utilizzo stimate (1.800 ore annue prendendo quale riferimento un cliente in bassa tensione) e la potenza tecnicamente prelevabile dal cavo (33 KW).
L'esito delle verifiche antifrode e la ricostruzione dei consumi sfuggiti alla contabilizzazione venivano quindi comunicati dalla Enel Distribuzione S.p.A. al che, su tali Controparte_1 basi, emetteva fattura a carico dell'utente per euro 56.688,22.
Tanto premesso, occorre rilevare che il Tribunale adito in primo grado disponeva una consulenza tecnica di ufficio proprio al fine di accertare “anche in via presuntiva, i consumi di energia elettrica riferibili alla parte convenuta per il periodo in contestazione, la correttezza dei consumi rilevati/stimati
e l'ammontare dei relativi importi in riferimento al detto periodo”; il C.T.U. Ing. , previo Persona_2 esame della documentazione in atti ed ispezione dei luoghi oggetto di causa, “confermava in via del tutto presuntiva, la correttezza dei consumi rilevati/stimati e l'ammontare dei relativi importi in riferimento al periodo di contestazione”.
Il giudice di prime accoglieva la domanda del sulla base di diverse Controparte_1 ragioni: in primis, riteneva che non difettasse la legittimazione passiva della risultando la Pt_1 stessa essere “la detentrice dell'immobile e l'utilizzatrice della relativa fornitura”, come ricavabile anche da una fattura commerciale allegata in atti relativa all'utenza in oggetto con prova di avvenuto pagamento;
inoltre riteneva che non fosse intervenuta la prescrizione quinquennale, in quanto “il primo momento in cui il diritto di pagamento poteva esser fatto valere è la data della verifica sull'impianto che risale al 19.09.2012” e il ricorso veniva notificato in data 30.03.2017; ancora, sosteneva che “l'anomalia rilevata” in sede di verifica, non poteva in alcun modo essere messa in discussione in quanto “comprovata dalla documentazione redatta da e-distribuzione S.p.A.”, ossia da personale incaricato di pubblico servizio, e, in particolare, dal verbale di verifica prodotto, che assumeva sul piano probatorio “valore di prova certa con riferimento sia alla circostanza di fatto relativa all'esistenza di un'anomalia della fornitura dell'opponente che alla sua idoneità a compromettere la regolare misurazione dei prelievi”.
A fortiori, il giudice di prime cure rilevava che la correttezza della ricostruzione dei consumi veniva confermata dal C.T.U. in via presuntiva attraverso l'analisi della relazione tecnica elaborata da e-
Distribuzione S.p.A..
Contesta tale decisione l'appellante.
1.Con il primo motivo di appello, rubricato “nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione per violazione degli art. 132 cpc, art. 118 disposizioni attuative e art. 111 costituzione”, l'appellante sostiene che la motivazione della sentenza non consente la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento;
la sentenza è lacunosa, priva di riferimenti normativi e difettosa tanto nella individuazione dei fatti rilevanti, quanto nel criterio logico utilizzato per pervenire all'enunciato valutativo.
La censura non è condivisibile
In proposito giova ricordare che il vizio di motivazione può essere censurato ai sensi dell'art. 360 n.
4 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S.U.
n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018).
In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. La motivazione della decisione risulta immune da vizi logici quando si articola su argomentazioni intelligibili che, pur contenendo valutazioni presuntive, rimangono ancorate a dati materiali oggettivi e non si fondano su affermazioni tra loro inconciliabili.
In ordine alla nullità della sentenza per motivazione apparente, con recentissima decisione, la
Cassazione chiarisce che, ex art. 360, n.5 c.p.c., l'ipotesi della motivazione apparente sussiste solo quando “la motivazione, pur esistendo formalmente come parte graficamente distinguibile, risulta sostanzialmente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione”(Cass. n. 4297/2025).
E ancora, si ravvisa una “motivazione apparente” quando “le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva.” (Cass. n. 27986/2024).
Orbene, nessuna delle dette ipotesi risulta ravvisabile nel ragionamento logico-giuridico della impugnata sentenza.
Il Tribunale, infatti, veniva adito dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. al fine di accertare l'esistenza del diritto di credito vantato nei confronti di , e tale accertamento avveniva sia Parte_1 attraverso l'analisi degli elementi probatori prodotti, e, in particolare, del verbale di verifica redatto da e-Distribuzione S.p.A., sia affidandosi all'accertamento compiuto dal C.T.U., Ing. , Persona_2 che, secondo proprio apprezzamento professionale, riconosceva la fondatezza della ricostruzione dei fatti proposta da parte attrice.
La motivazione risulta chiara ed esaustiva, avendo il giudice di prime cure chiarito su quali prove abbia fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni sia pervenuto alla propria decisione di accoglimento della domanda.
2. Con il secondo motivo d'appello, rubricato “sulla legittimazione passiva – violazione art. 115 e
116”, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma che “la resistente, presente al momento della verifica, risulta essere la detentrice dell'immobile e
l'utilizzatrice della relativa fornitura” e che “in atti (all. 1 alla memoria ex art. 183 cpc) risulta allegata una fattura commerciale relativa all'utenza in oggetto con la relativa prova di avvenuto pagamento”, sostenendo l'erroneità dell'affermazione della legittimazione passiva dell'appellante, mancando la prova che essa fosse detentrice dell'immobile sito in Qualiano (NA) alla via Circum. Esterna Pt_1
n. 137 e/o utilizzatrice della fornitura elettrica.
Tale censura non è fondata.
Condivide la Corte quanto affermato sul punto dal giudice di prime cure, ovvero che Parte_1
è la detentrice dell'immobile nonché l'utilizzatrice della relativa fornitura, essendo tanto desumibile dalla documentazione versata in atti.
Innanzitutto, come rilevato dal Tribunale, tale circostanza risulta dalla fattura del 03.04.2013 n.
0632433453552017, di E.1.185,15, a carico dell'utente residente in [...], pagata ben un anno dopo la sua morte. Ulteriori conferme si hanno nel verbale di verifica del 19.09.2012 redatto da e-Distribuzione S.p.A. e sottoscritto dalla e Pt_1 nel reclamo del 14.06.2013, con il quale, in risposta al preavvisato distacco della fornitura elettrica per presunta morosità, la stessa appellante conferma che “la fornitura in parola è in uso alla sig.ra
che, iure hereditatis, è succeduta al defunto ”, vale a dire suo marito, Parte_1 CP_4 il quale era utente presso con l'assegnato numero cliente Controparte_1
876443007, codice POD IT001E876443007 e numero presa 6324334535520. Non vi è dubbio che sia la fattura che il reclamo, costituiscono elementi indiziari che Parte_1 sia l'effettiva utilizzatrice della fornitura in questione ed in quanto tale destinataria della pretesa avanzata in giudizio.
Giova ricordare in tema di prova presuntiva, secondo consolidata giurisprudenza, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza” (cfr. ex multis Cass. n. 23763/2025). Nel caso di specie, la Corte ritiene che la valutazione complessiva degli elementi richiamati consente di pervenire, per inferenza logica, alla dimostrazione della sussistenza della legittimazione passiva dell'appellante.
3. Con il terzo motivo di appello, rubricato “sulla prescrizione – violazione art. 2948, n. 4, c.c.”,
l'appellante censura la decisione del giudice di prima cure nella parte in cui ritiene infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione in quanto “il primo momento in cui il diritto di pagamento poteva esser fatto valere è la data della verifica sull'impianto che risale al 19.09.2012; orbene, poiché il ricorso è stato notificato in data 30.03.2017 il termine quinquennale non risulta essere decorso”, sostenendo che sia applicabile al caso di specie la prescrizione per singolo anno di imputazione e che pertanto il al più potrebbe richiedere il pagamento del solo Controparte_1 conguaglio riferito all'anno 2012.
Neppure tale censura è condivisibile.
Occorre premettere che, come giustamente rilevato dall'appellante, secondo consolidata giurisprudenza, il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore, che venga pagato a determinate scadenze in base ai consumi nel frattempo verificatisi, configura una prestazione periodica inclusa nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cass. n. 2429/1994).
Ciò posto, l'istante omette di considerare il disposto di cui all'art. 2935 c.c., dal quale si ricava che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Questo determina che, per il caso di specie, il termine di prescrizione non poteva decorrere fintanto che il non fosse stato a conoscenza del credito vantato, e, quindi, prima Controparte_1 della scoperta della presenza di un allaccio abusivo diretto sul cavo della linea Enel che consentiva un prelievo di energia elettrica in quantità maggiori rispetto a quelle che venivano registrate dal misuratore. Pertanto, come disposto dal giudice di prime cure, l'eccezione di intervenuta prescrizione
è infondata e il termine quinquennale deve calcolarsi dalla data della verifica sulla fornitura oggetto di causa da parte di e-Distribuzione S.p.A. (19.09.2012), sicchè all'epoca di instaurazione del presente giudizio non era ancora decorso il termine quinquennale. 4.-5. Con il quarto e il quinto motivo di appello – che vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi - rispettivamente rubricati “sulla prova del credito: violazione onere della prova ex art. 2697 c.c. - violazione artt. 115 e 116 c.p.c.”; e “sulla errata quantificazione del CTU”,
l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui afferma che il fatto storico sia stato provato in base ai documenti in atti, ritenendo che lo stesso non abbia motivato il percorso logico che lo abbia condotto a tale conclusione e che il Elettrico non forniva CP_1 Controparte_1 la prova del rapporto sottostante e della fonte negoziale, non risultando a tal fine dirimenti le fatture;
inoltre contesta la decisione impugnata per aver considerato assolutamente fondata la pretesa attorea sia con riferimento alla corretta esecuzione delle attività di verifica, che all'esattezza della ricostruzione dei consumi, anche sulla base delle conclusioni del C.T.U., Ing. , Persona_2 ritenendo che la consulenza presentasse solo una serie di disamine generiche e lacunose, piene di discrasie.
Entrambi i motivi sono infondati.
La Corte ritiene corretta la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato, con riguardo al contestato verbale di accertamento del prelievo abusivo, che “il verbale di verifica assume valore di prova certa con riguardo a quanto accertato, con riferimento sia alla circostanza di fatto relativa all'esistenza di un'anomalia della fornitura dell'opponente che alla sua idoneità a compromettere la regolare misurazione dei prelievi”.
Infatti, ai sensi dell'art. 2700 c.c., gli atti redatti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato del pubblico servizio fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Non v'è dubbio, dunque, che l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'Enel - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientra tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, in ragione della natura della funzione esercitata, ove disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ex artt. 357 e 358 c.p.; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto (Cass. n. 7075/2020).
Peraltro, avuto riguardo alla somministrazione di energia elettrica, la Corte Suprema evidenzia come, in caso di alterazione del contatore riferibile alla condotta illecita dolosa dell'utente, il gestore ha diritto di essere risarcito per il danno subito, consistente nel valore dell'energia consumata e non contabilizzata e nel mancato utile. Tale danno può essere dimostrato dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato dell'utente (Cass. n. 13605/2019; n. 5219/2025).
È conforme a tale previsione la ricostruzione dei consumi da parte di Enel - per i cinque anni antecedenti la verifica della manomissione (dal 20.09.2007 al 19.09.2012) - mediante il criterio metodologico della “potenza tecnicamente prelevabile”, confermata dal C.T.U. ma contestata dall'appellante in quanto eseguita su base presuntiva.
In realtà, la Corte Suprema afferma il carattere non arbitrario di tale metodo, che applicato più volte in ipotesi analoghe, si basa sul dato oggettivo della potenza del cavo utilizzato per l'allaccio abusivo e sul dato ipotetico dell'uso dello stesso per un numero di ore medie (1800 ore annue per i clienti in bassa tensione), come da apposite tabelle redatte sulla scorta dei dati ISTAT e autorizzate dall in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEEG. Controparte_5
Va anche sottolineato che, qualora sia accertata la manomissione del contatore, opera una specifica ripartizione degli oneri probatori. Sul somministrante grava la rilevazione dei consumi mediante contatore, assistita da mera presunzione semplice di veridicità, e l'onere di provare il regolare funzionamento del contatore. All'utente che contesti l'anomalia dei consumi, in difetto di prova evidente dell'alterazione dello strumento, invece, spetta l'onere di dimostrare la sproporzione manifesta tra il consumo rilevato e quello effettivamente sostenuto, nonché che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo (Cass. n. 29046/2024; n. 15771/2022; n.
13605/2019)). L'utente deve altresì provare di aver adottato ogni possibile cautela e di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi, non essendo sufficiente a tal fine la mera collocazione del contatore all'esterno dell'abitazione (Cass. n. 13605/2019).
Per quanto concerne poi la correttezza della consulenza tecnica di ufficio, si è già chiarito che il metodo della “potenza tecnicamente prelevabile” risulta pertinente al caso in esame poiché è stato storicamente applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa ed anche la Corte di cassazione lo ritiene criterio adeguato alla fattispecie (Cass. n. 20249/2024).
Non sussiste, quindi, motivo che porti a reputare le conclusioni cui perveniva il C.T.U., che confermano le determinazioni dei dipendenti Enel, come inattendibili o, come sostenuto dall'appellante, lacunose e generiche, potendosi invece ritenere che il consulente abbia svolto la sua attività di accertamento con metodo e coerenza e nei limiti del suo mandato.
6. Con il sesto motivo di appello, rubricato “Violazione principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per omessa pronuncia relativa all'applicazione della delibera Arera n. 200/99 e violazione delibera Time”, l'appellante lamenta la violazione dell'art.10 della delibera Arera n.200/99
- applicabile al caso di specie in virtù dell'art.16 del Testo Integrato Misura Elettrica (TIME) - chiedendone l'applicazione, ovvero la ricostruzione dei consumi per un arco temporale di massimo
365 giorni e non di cinque anni.
Anche tale censura risulta infondata.
Ai sensi dell'art. 10 della predetta delibera “se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”; pertanto, rilevando tale delibera nella sola ipotesi della rottura o del guasto del gruppo di misura e non nell'ipotesi, come il caso in esame, di manomissione dell'impianto elettrico mediante il collegamento diretto di un cavo con la rete di distribuzione dell'energia elettrica, la normativa invocata, prevista a favore dell'utente che subisce un malfunzionamento del proprio misuratore, non può sicuramente trovare applicazione.
7. Parimenti è infondato il settimo motivo d'appello, rubricato “violazione principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia relativo alla sentenza penale di assoluzione di ”, con il quale Parte_1
l'appellante sostiene che il giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi e di valutare la sentenza di assoluzione di , ove il giudice penale accertava “che il locale oggetto del Parte_1 sopralluogo era destinato ad attività commerciale, e tuttavia non emerso se l'imputata era direttamente interessata allo svolgimento di tale attività”. In sostanza chiede, in virtù della sentenza di assoluzione penale, il rigetto della pretesa avanzata per non avere, essa appellante commesso il fatto.
Va specificato che in tema di manomissione si manifestano due fattispecie distinte: una responsabilità di carattere contrattuale che origina dal contratto di somministrazione ed una responsabilità di tipo extracontrattuale che nasce dal reato.
Nel caso di specie, il giudice penale emetteva sentenza di assoluzione ex art.530 c.p.p., affermando che “accertata la manomissione del contatore non risulta provata la riferibilità di tale condotta alla imputata”.
Come noto, ex art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso.
Tale sentenza, tuttavia, si limita ad escludere, sul piano civilistico, che l'appellante debba rispondere della manomissione a titolo di responsabilità extracontrattuale, senza pronunciarsi in ordine all'inadempimento contrattuale posto dal a fondamento della Controparte_1 propria pretesa. D'altro canto il non chiede in nessun grado del Controparte_1 giudizio un risarcimento ex art. 2043 c.c., avendo la pretesa in controversia ad oggetto l'accertamento e il soddisfacimento di un diritto di credito di natura contrattuale, che evidentemente prescinde dalla responsabilità per il reato di furto (cfr. Cass. n. 17819/2020). In particolare, la manomissione fraudolenta del contatore elettrico, accertata mediante verbale di verifica, comporta responsabilità contrattuale dell'utilizzatore - nel caso di specie, - per violazione dei Parte_1 doveri di custodia e vigilanza del bene su di lui gravanti, indipendentemente dall'accertamento del reato in sede penale. Pertanto, la sentenza penale di assoluzione pronunciata in favore di
[...]
non impedisce che la società fornitrice, a fronte di una incompleta fatturazione dei prelievi, Pt_1 possa rettificare ed integrare la richiesta divergente dai prelievi effettivi e di pretendere la parte del corrispettivo non percepita.
Alla luce delle suesposte argomentazioni l'appello va integralmente rigettato con conferma della decisione impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste in capo dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., alla cui liquidazione si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M.147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che in ordine all'appello proposto da sussistono i presupposti di Parte_1 cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 3024/2022 del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Pt_1 [...]
in persona del procuratore pro tempore, con atto notificato in data Controparte_1
8.1.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese Controparte_1 del presente grado del giudizio, che liquida in E. 9.991,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 24.7.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio