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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/10/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4519/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI L'udienza di discussione del 09.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza. La parte ricorrente ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare che il Sig. a causa della malattia Parte_1 professionale denunciata e già riconosciuta per ipoacusia neurosenso ale, presenta postumi invalidanti nella misura del 12% o in quella maggiore o minore che sarà accertata e riconosciuta in corso di causa;
2. Per l'effetto condannare l a corrispondere in favore della ricorrente le prestazioni CP_1 previste per legge in relazione al danno biologico del 12% o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa con decorrenza di legge, oltre interessi o rivalutazione come per legge. L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che, come dedotto in ricorso, 1. Il ricorrente, a seguito di accertamenti diagnostici, con domanda n. 519224750 del 28.04.2023, richiedeva all il riconoscimento della malattia CP_1 professionale in quanto affetto da ipoacusia neurosensoriale bil . Tale patologia, tabellata (tab. industria n. 75 – H83.3), è stata contratta in conseguenza dell'attività lavorativa di operaio prima e artigiano poi, svolta dal 1984 a tutt'oggi senza soluzione di continuità.
3. In particolare, dopo aver alternato periodi da lavoro dipendente ed autonomo come muratore e intonacatore, dal 2002 a tutt'oggi è titolare di ditta personale e svolge piccoli interventi in ambito edile ed utilizza attrezzi rumorosi quali martelli pneumatici, trapani, flessibili da taglio, seghe circolari, smerigliatrici, picconi, ecc.
4. L'ipoacusia, pertanto, non può che essere conseguenza dell'attività svolta o, quantomeno, tale attività né ha costituito una concausa.
5. Ed in effetti, con missiva datata 5.10.2023, l' di Lecce comunicava di aver CP_1 accolto la domanda di malattia professionale, con riconoscimento d o biologico del 4%. La causa ha quindi ad oggetto esclusivamente la quantificazione dei postumi invalidanti. A tal fine, è stata disposta CTU, con la formulazione dei seguenti quesiti: accerti il CTU se la malattia professionale abbia causato esiti permanenti di inabilità in misura superiore al 4% già riconosciuto dall' , fissandone la percentuale, nel rispetto della tabella delle menomazioni di cui al CP_1 decreto ministeri luglio 2000, reso in esecuzione dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, e la decorrenza. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto il CTU ha riconosciuto postumi in misura pari al 4% ed inferiore quindi al minimo indennizzabile (pari al 6%). Si riportano di seguito le considerazioni medico-legali del CTU e le risposte ai quesiti:
“Ho esaminato la storia lavorativa del ricorrente per verificare la stabilità del rischio lavorativo nel tempo e, nel complesso, ritengo che il rischio (rumore otolesivo) sia rimasto sostanzialmente stabile. Ricordiamo alcuni concetti che fanno parte della valutazione: La ipoacusia da rumore cronico otolesivo insorge nei primi anni di esposizione al rischio (la maggior parte entro i primi 5-15 anni di esposizione) poi può progredire, ma in modo molto più graduale. La ipoacusia da trauma acustico cronico è neurosensoriale e sostanzialmente simmetrica (asimmetria non superiore a 15 dB fra i due lati). L'esame della storia lavorativa, ha fatto concludere l' che la ipoacusia di cui è affetto l'assicurato CP_1 dipende da occasione lavorativa. Quindi è stato già il nesso causale. Ho pertanto esaminato il requisito sanitario (audiogramma) allegato al fascicolo telematico. Ho utilizzo le tabelle in uso CP_1 per il calcolo del danno biologico che conduce ad un danno pari all'1,5%. L'audiogramma allegato dall'Assicurato conduce ad un danno biologico pari 1,5% e quindi inferiore al 4% già riconosciuto dall' e, pertanto, la malattia professionale non ha causato esiti permanenti di CP_1 in n misura superiore al 4% già riconosciuto. Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente contrastare le conclusioni peritali. Ne consegue il rigetto del ricorso, con spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 11.04.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Lecce, lì 10.10.2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo