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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/08/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2662/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2662/2020 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” promossa da
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Elia
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Loredana CP_1 C.F._2
Battaglia
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 26/10/2021).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19/06/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le parti contraevano matrimonio con rito civile in Siracusa il 29/07/1994 (Atto n.
56, P. I, anno 1994). Dalla superiore unione nascevano (in data Per_1
11/10/1995), (in data 16/12/1997) e (in data 21/12/2005). Per_2 Per_3
Con sentenza n. 2040/2015 del 27/10/2015, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
1 Con ricorso depositato in data 01/07/2020, chiedeva di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio sopra indicato, nonché la pronuncia delle seguenti ulteriori statuizioni:
- Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso Per_3 la madre e con diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra le parti;
- Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- Disporre, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 e di versare alla ricorrente un assegno Per_3 di mantenimento nella misura di € 200,00.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda CP_1 di divorzio e chiedeva di stabilire a proprio carico l'obbligo di versare al figlio Per_3 la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al matenimento dello stesso.
In vista dell'udienza del 19/06/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e chiedevano di definire la causa in conformità al seguente accordo:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Parte_1
nata a [...] il [...]ed ivi residente in [...] C.F.
[...]
, e , nato a [...], il [...]ed ivi C.F._1 CP_1 residente in [...], CF: , trascritto nei registri C.F._2 dello stato civile del Comune di Siracusa, atto n. 56, parte I, serie, anno 1994, con ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) Assegnare definitivamente la casa coniugale alla ricorrente;
3) Stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento mensile per CP_1 il figlio , da versarsi direttamente allo stesso, pari ad euro 150,00 mensili oltre Per_3 al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Siracusa;
4) Stabilire che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
.”
[...]
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del
1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla soprarichiamata sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto
2 dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2662/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 23.7.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2662/2020 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” promossa da
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Elia
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Loredana CP_1 C.F._2
Battaglia
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 26/10/2021).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19/06/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le parti contraevano matrimonio con rito civile in Siracusa il 29/07/1994 (Atto n.
56, P. I, anno 1994). Dalla superiore unione nascevano (in data Per_1
11/10/1995), (in data 16/12/1997) e (in data 21/12/2005). Per_2 Per_3
Con sentenza n. 2040/2015 del 27/10/2015, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
1 Con ricorso depositato in data 01/07/2020, chiedeva di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio sopra indicato, nonché la pronuncia delle seguenti ulteriori statuizioni:
- Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso Per_3 la madre e con diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra le parti;
- Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- Disporre, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 e di versare alla ricorrente un assegno Per_3 di mantenimento nella misura di € 200,00.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda CP_1 di divorzio e chiedeva di stabilire a proprio carico l'obbligo di versare al figlio Per_3 la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al matenimento dello stesso.
In vista dell'udienza del 19/06/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e chiedevano di definire la causa in conformità al seguente accordo:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Parte_1
nata a [...] il [...]ed ivi residente in [...] C.F.
[...]
, e , nato a [...], il [...]ed ivi C.F._1 CP_1 residente in [...], CF: , trascritto nei registri C.F._2 dello stato civile del Comune di Siracusa, atto n. 56, parte I, serie, anno 1994, con ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) Assegnare definitivamente la casa coniugale alla ricorrente;
3) Stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento mensile per CP_1 il figlio , da versarsi direttamente allo stesso, pari ad euro 150,00 mensili oltre Per_3 al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Siracusa;
4) Stabilire che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
.”
[...]
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del
1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla soprarichiamata sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto
2 dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2662/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 23.7.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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