Art. 4. (Pensione di inabilita') 1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o di infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale; b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione. 2. Per la determinazione della misura annua della pensione di inabilita', compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a ventiquattro milioni annui rivalutabili ai sensi dell'articolo 17; si considera a tal fine la media dei redditi del triennio precedente la domanda di pensione di inabilita'. 3. Successivamente alla concessione della pensione, il titolare che fruisca del beneficio di cui al comma 2, deve dimostrare ogni tre anni l'entita' dei propri redditi nel triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso. 4. La concessione della pensione di inabilita' e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione. 5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilita', la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o di infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale; b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione. 2. Per la determinazione della misura annua della pensione di inabilita', compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a ventiquattro milioni annui rivalutabili ai sensi dell'articolo 17; si considera a tal fine la media dei redditi del triennio precedente la domanda di pensione di inabilita'. 3. Successivamente alla concessione della pensione, il titolare che fruisca del beneficio di cui al comma 2, deve dimostrare ogni tre anni l'entita' dei propri redditi nel triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso. 4. La concessione della pensione di inabilita' e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione. 5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilita', la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.