Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/05/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 783/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 783/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. GILIOLI MONIA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. PACCHIONI Controparte_1 C.F._2
PATRIZIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 326/2024 del
14/05/2024, pubblicata in data 19/06/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 1465/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 5
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Nell'ottica della realizzazione della bigenitorialità post-interruzione del matrimonio, la figlia minore , nata a [...], il [...], C.F.: , viene Persona_1 C.F._3
affidata in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre nell'abitazione sita in Nonantola (MO), Via Erbedole, 28. I genitori cureranno l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della minore.
Le decisioni di maggiore interesse relative alla residenza/domicilio, all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre quelle di carattere ordinario verranno assunte in via esclusiva da ciascun genitore, nel periodo in cui la figlia sarà presso ciascuno di loro. I coniugi si impegnano a mantenere tra loro un rapporto il più possibile sereno e reciprocamente rispettoso dell'altra figura genitoriale che non dovrà mai essere sminuita dinanzi alla bambina.
Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinchè la figlia mantenga rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Il padre frequenterà e terrà con sé la figlia il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola o Per_1
da casa della madre (se in tale giornata non è prevista scuola), con pernottamento presso di sé e la riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre, se in tale giornata non è prevista scuola) la mattina seguente. Quanto ai fine settimana, i genitori li trascorreranno con la figlia in modo alternato tra loro, dal venerdì dall'uscita da scuola (o da casa della madre, se giorno non scolastico), al lunedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola o a casa della madre ( se giorno non scolastico). Per_1
Qualora nel week end di spettanza del padre egli non riesca, per imprevisti, che tuttavia non devono costituire la regola ma un evento eccezionale, o per impegni di , a trascorrere con la figlia Per_1
anche il venerdì, e pertanto rimanesse in tale giornata dalla madre, recupererà la Per_1
frequentazione con la figlia in un altro giorno della settimana successiva, da concordare preventivamente con la SI.ra , in aggiunta alle giornate già stabilite. Qualora nel week end CP_1
di spettanza della madre ella non riesca, per imprevisti, che tuttavia non devono costituire la regola pagina 2 di 5 ma un evento eccezionale, o per impegni di , a trascorrere con la figlia il sabato mattina, e Per_1
pertanto rimanesse in tale giornata dal padre, recupererà la frequentazione con la figlia in un Per_1
altro giorno della settimana successiva, da concordare preventivamente con il SI. , in aggiunta Pt_1
alle giornate già stabilite.
3. Le vacanze scolastiche natalizie saranno divise tra i genitori in due periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 7 gennaio (alternati tra i genitori di anno in anno) di modo che un anno un genitore possa trascorrere il Natale con la figlia e l'altro genitore l'ultimo dell'anno e viceversa. Per quanto concerne le festività pasquali, i genitori trascorreranno continuativamente con la figlia tre giorni cadauno, alternandosi di anno in anno nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi o non con la minore, in periodi da concordare con la SI.ra , preventivamente, entro il 30 Aprile di ciascun anno, tenuto conto degli impegni CP_1
scolastici e parascolastici della minore.
4. Fermo quanto stabilito ai punti precedenti, sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, nel superiore interesse, eSIenze e volontà della figlia minore.
5. In considerazione dei tempi paritetici di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, i SIg.ri e si faranno carico del mantenimento diretto della figlia. CP_1 Pt_1
6. L'assegno unico ed universale per la figlia sarà percepito al 50% da ciascun genitore, così Per_1
come al 50% tra le parti, saranno poste le detrazioni fiscali.
7. Le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite tra i due genitori, al 50% ciascuno, Per_1
come da Protocollo assunto dal Tribunale di Modena per i procedimenti in materia familiare, a cui i coniugi intendono aderire e che si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 5 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8. L'immobile sito in Manzolino di Castelfranco (MO), Via Manzolino Est, 2/F, di proprietà al 50% ciascuno dei SIg.ri , rimarrà a reddito con ripartizione del canone di locazione al Parte_2
50% tra le parti. I ricorrenti concordano, fin da ora, che l'immobile verrà messo in vendita nel momento in cui potranno realizzarne un profitto, ossia quando il capitale residuo + gli interessi del mutuo (che i coniugi stanno pagando al 50% ciascuno) per l'acquisto della stessa, scenderanno sotto il valore commerciale dell'immobile. Il profitto della vendita dell'immobile, detratti i costi annessi, andrà suddiviso al 50% tra i SIg.ri . Parte_2
9. Le parti dichiarano di avere una propria attività lavorativa e di essere autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
10. I coniugi dichiarano di avere disciplinato e regolamentato ogni aspetto personale ed economico- patrimoniale tra loro in essere e di avere non avere più nulla a che pretendere reciprocamente a nessun titolo e/o ragione, eccetto quanto stabilito nel presente atto.
11. I coniugi si prestano reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto per sé stessi e per la figlia minore, nonchè della carta d'identità, valida anche per l'espatrio.
12. Il cane Charlie, formalmente intestato al Sig. , ma di fatto della figlia , Parte_1 Per_1
seguirà la minore stessa negli spostamenti tra l'abitazione del padre e quello della madre.
13. Le spese legali si intendono compensate tra le parti;
ciascuna parte pagherà il proprio avvocato”.
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 23/07/2008; Per_1
pagina 4 di 5 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SPILAMBERTO il 21/05/2006 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] CP_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SPILAMBERTO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2006 Atto n. 7 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 14/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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