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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/07/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott. Angelo PIRAINO Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1073/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
, p. iva n. , in persona del l.r. pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DE FUSCO GUIDO pec Email_1
appellante contro
. iva n. in persona del Curatore, Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE FODALE, pec Email_2 appellato
Conclusioni per la società appellante:
In via preliminare ritenere valida a tutti gli effetti la procura generale alle liti rilasciata dalla Soc.
San Pellegrino Spa a favore dell'Avv. Guido de Fusco per Notaio di Milano repertorio Persona_1
155.657 rilasciata il 24/01/2008 dal dott. giusta poteri a lui conferiti dall'azienda Persona_2 così come si evince dalla visura camerale in atti depositata proprio dalla controparte.
Nella denegata ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo dovesse ritenere sussistere un difetto di rappresentanza, ai sensi dell'art. 182 II comma c.p.c. sin da ora si chiede a che il Sig.
Giudice voglia concedere un termine per sanare il vizio.
1 E pertanto, alla luce di quanto esposto con l'atto di citazione in appello e con la comparsa di costituzione e di risposta e con le relative memorie di cui al giudizio di primo grado e nel richiamare la documentazione già versata in atti si conclude:
In via pregiudiziale accertare e dichiarare l'avvenuto e tempestivo deposito delle “Brevi note autorizzate di replica” versate al fascicolo di ufficio telematicamente in data 12/12/2016 il tutto giusta ordinanza resa … all'udienza del 18/07/2016 e mai esaminate dal Giudice di prime cure…. ed eventualmente ordinare la cancelleria Civile del Tribunale di Trapani a volere aprire la busta telematica ancora in giacenza ed acquisirla al fascicolo telematico del giudizio di primo grado.
Nel merito in totale accoglimento del presente appello riformare la sentenza n 464/19 resa dal giudice del Tribunale di Trapani e con il conseguente rigetto delle domande tutte proposte dalla con atto di citazione notificato in data 15-17/05/2014 perché Controparte_2 infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata nella non creduta ipotesi che anche codesta Corte d'Appello di Palermo dovesse ritenere meritevole di accoglimento l'avverso disconoscimento delle firme apposte in calce ai documenti di trasporto si insiste nell'istanza di verificazione così come formulata con le “Brevi note autorizzate di replica” depositate telematicamente in data 12/12/2016 il tutto giusta ordinanza resa
…. all'udienza del 18/07/2016 e mai esaminate dal Giudice di prime cure …
Con il favore delle spese tutte di causa del doppio grado di giudizio, comprensive di rimborso spese,
Iva, Cpa e spese generali di studio, oltre alle spese di eventuale CTU se accolta l'istanza di verificazione e quelle del C.T. di parte.
Conclusioni per il fallimento appellato:
Ritenere l'atto di appello inammissibile per le ragioni meglio in comparsa di costituzione indicate;
Nel merito ed in ogni caso - Rigettare l'appello in quanto incentrato su delle domande ed eccezioni nuove e non presenti nel fascicolo di primo grado e, pertanto, non rilevabili in sede di appello per le ragioni meglio spiegate in atto;
- In ogni caso e con qualunque statuizione ed in forza delle ragioni sopra spiegate confermare integralmente la sentenza di primo grado;
In ogni caso ed in subordine
- si insiste nelle domande processuali già avanzate nel giudizio di primo grado sia nell'atto introduttivo che nella memoria 183 n. 1 c.p.c. che si ritrascrivono per migliore lettura della Ecc.ma
Corte di Appello adita: - dichiarare che la allora in bonis ha indebitamente pagato ex art. CP_1
2033 c.c. alla San Pellegrino s.p.a. negli anni 2011 e 2012, la somma di € 266.5550,09; - condannare la San Pellegrino s.p.a. a restituire all'attrice – oggi Curatela della società la somma di CP_1
€. 266.550,09 oltre ad € 45.401,25 per interessi ex d.lgs. 231/2002, maturati dai singoli pagamenti al 12/05/2014 oltre ancora agli ulteriori interessi ex d.lgs. 231/2002 maturandi dal 13/05/2014
2 all'effettivo soddisfo;
In subordine alla precedente domanda - riconoscere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. l'indebito arricchimento della società San Pellegrino s.p.a. in danno della società oggi Curatela della società e conseguentemente condannare la San Pellegrino CP_1 CP_1
s.p.a. a corrispondere un indennizzo in favore della Curatela della società non inferiore CP_1 ad €.320.000,00 o comunque nella maggiore o minor somma che la S.V. Ill.ma riterrà dovuta;
Si insiste nell'ammissibilità dei mezzi istruttori già formulati nel giudizio di primo grado e nella richiesta di CTU per le ragioni già spiegate. In ogni caso e con qualsiasi statuizione con vittoria delle spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 464/19 pubblicata il 24 aprile 2019, il Tribunale di Trapani in parziale accoglimento della domanda proposta ex art. 2033 c.c. dal ha Controparte_1 condannato la soc. al pagamento dell'importo di € 263.892,81, Parte_1
oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale spiegata.
Ha, infatti, ritenuto il Tribunale che, mentre il fallimento aveva provato l'avvenuto pagamento dell'importo di € 266.550,09 in favore della quest'ultima non Parte_1 aveva provato la fornitura della merce, ad eccezione di quella di cui alla fattura n. 1043440005 per l'importo di € 2.657,28. Più in particolare, al fine di dimostrare Parte_1
l'effettiva esecuzione delle prestazioni di consegna della merce indicata nelle fatture agli atti del giudizio, aveva depositato in atti i documenti di trasporto, dei quali però il fallimento aveva espressamente disconosciuto la sottoscrizione.
Il Tribunale, ritenute inutilizzabili le bolle di consegna prodotte dalla società che non aveva proposto istanza di verificazione e ritenuta Parte_1 inconducente la deposizione del ST , agente monomandatario della società nel Tes_1
territorio di Trapani, ha quindi condannato la società alla restituzione dell'importo di €
266.550,09 in favore del fallimento, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale e spese di lite.
2.Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame la soc. Parte_1 che, con atto notificato il 12 dicembre 2016, ha lamentato l'erroneità della sentenza sia per avere ritenuto il Tribunale validamente proposto il disconoscimento delle bolle di accompagnamento della merce, nonostante fosse stato proposto tardivamente - nella seconda memoria depositata dal fallimento entro il termine assegnato - e del tutto genericamente, sia
3 per aver ritenuto che non fosse stata proposta l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., invece tempestivamente proposta nelle note del 12 dicembre 2016.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data 1° agosto 2019, si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 CP_1 sentenza impugnata.
4.Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il 18 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.L'appello non è fondato e non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
La causa può infatti essere decisa sulla scorta del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., a mente del quale la decisione può essere assunta sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. V Ord.,
09/01/2019, n. 363).
6. Come correttamente rilevato dal fallimento appellato, la società appellante, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha omesso di insistere nella istanza di verificazione di cui all'art. 216 c.p.c.
Orbene, come chiarito da costante giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia accolto alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione (Cass. civ., Sez. III,
04/03/2022, n. 7193).
È ben vero che una tale presunzione può ritenersi superata tutte le volte in cui dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel
4 processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa e tuttavia, nel caso di specie, dall'esame degli scritti difensivi della società appellante una tale volontà non emerge o, quanto meno, non emerge in Parte_1
maniera inequivoca.
Ed invero, la società, all'udienza del 19 settembre 2017, si è limitata ad opporsi alla CTU chiesta da controparte, riportandosi del tutto genericamente alle proprie note. Con il primo atto successivo alla istanza di verificazione che avrebbe dovuto essere depositata il 12 dicembre 2016, ossia la comparsa conclusionale depositata il 4 maggio 2018, la società, dopo essersi riportata “a tutto quanto dedotto e precisato con le proprie difese e, in particolare modo alle note autorizzate di replica datate 12/12/2016 nonché ai documenti di trasporto
“depositati in originale”, ha concluso chiedendo “rigettare la domanda proposta dalla curatela del fallimento poiché infondata in fatto ed in diritto e in ogni caso non CP_1
provata e, all'uopo, condannare la parte attrice alla rifusione delle spese vive pari ad €
850,00, ai diritti pari ad € 3.500,00 ed agli onorari pari ad € 9.500,00 oltre spese generali di studio, iva e cpa”, senza mai quindi fare espresso riferimento all'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. proposta con le note del 12 dicembre 2016.
7. Né la società odierna appellante si è mai doluta, nel corso del primo grado di giudizio, dell'errore in cui erano incorsi gli Uffici della cancelleria del Tribunale, che non avevano provveduto all'acquisizione, al fascicolo telematico, delle note del 12 dicembre 2016, note che il Giudice di prime cure non ha, quindi, mai potuto leggere.
8.Con tali note, acquisite dalla cancelleria soltanto dopo la pubblicazione della sentenza per cui oggi è appello (cfr. attestazione di cancelleria del 6 maggio 2019: “ a seguito richiesta inviata telematicamente in data 2 maggio 2019 dall'avv. Guido De Fusco, …si attesta che alla data del 12 dicembre 2016 alle ore 15.23.47 è pervenuto il deposito telematico della busta contenente “brevi note autorizzate di replica” e che a tutt'oggi risulta essere in attesa di accettazione”), la società aveva eccepito - oltre la carenza di legittimazione attiva in capo alla curatela, atteso l'intervenuto fallimento, al disconoscimento delle firme apposte in calce alle bolle di consegna - la tardività del disconoscimento medesimo, perché non proposto nella prima memoria utile come invece prescritto dall'art. 215 c.p.c. e la genericità dello stesso, perché formulato senza specifico riferimento ai documenti depositati dalla società a comprova dell'avvenuta fornitura.
5 E tuttavia le suddette doglianze, in quanto integranti eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Sentenza, 12/04/2023, n. 9690), non potevano essere rilevate d'ufficio, cosicché la loro mancata tempestiva formulazione da parte della società odierna appellante - che non si è curata di verificare la tempestiva acquisizione al fascicolo telematico delle note del 12 dicembre 2016 e non le ha reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni -, ne preclude lo scrutinio anche a questa Corte, ove le eccezioni in parola devono ritenersi sollevate per la prima volta.
8.Alla luce dell'istruttoria svolta, correttamente quindi il Tribunale ha accolto la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. formulata dal fallimento, non avendo invero la società ornito prova di aver somministrato la merce fatturata tra il 2011 e Parte_1
il 2012, per l'importo di € 263.892,81. Né a tal fine può essere ritenuta utile e conducente la testimonianza di , agente monomandatario della per Testimone_2 Parte_1
la zona di Trapani, il quale, all'udienza del giorno 8 febbraio 2016, ha dichiarato di non aver avuto notizia di mancate consegne in favore della nel periodo oggetto di causa, CP_1
2011 e 2012. Tale affermazione, per la sua genericità, è stata correttamente ritenuta da parte del Tribunale inconducente, essendo palesemente insufficiente a provare l'avvenuta fornitura nelle quantità e nei tempi addotti dalla e di cui alle bolle di Parte_1
accompagnamento e alle fatture in atti.
9.In merito in ultimo a tali documenti, deve osservarsi che, pur volendo prescindere dal disconoscimento ex art. 215 c.p.c. proposto dal fallimento, gli stessi non sono idonei a fornire piena prova del credito della . Parte_1
Ed invero, come evidenziato dal fallimento nelle note del 4 novembre 2016 e rimasto incontestato, tra le bolle di consegna richiamate nelle fatture, ben n. 81 sono inconducenti ai fini della prova della consegna della merce perché prive di sottoscrizione per ricevuta, mentre n. 18 non sono state affatto prodotte. Complessivamente, quindi, su poco più di 180 bolle di consegna richiamate nelle fatture poste a fondamento del credito dalla Parte_1
ben 99 sono inutilizzabili.
[...]
Peraltro, proprio la società si è sempre opposta alla ammissione della consulenza tecnica chiesta dal fallimento al fine di quantificare il valore della merce di cui alle singole bolle di accompagnamento, consulenza che, in ogni caso, deve ritenersi inammissibile in quanto del tutto esplorativa.
6 10.Alla luce di tali carenze documentali e tenuto conto della genericità delle dichiarazioni dell'unico ST escusso, deve ritenersi che la soc. on abbia assolto Parte_1 all'onere della prova che sulla stessa gravava, con conseguente obbligo di restituire, ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fall l'importo di € 263.892,81, che è emerso essere stato CP_1 pagato indebitamente.
11.Per le motivazioni esposte, la sentenza appellata deve essere confermata, con conseguente rigetto del gravame. Le spese di lite del grado, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione prima civile civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza n. 464/2019, resa il 24 aprile Controparte_1
2019 dal Tribunale di Trapani.
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 7.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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