Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 426/2017
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Andrea Salcina
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente -
Avv.ti Caterina Battaglia, Carmela Filice e Marcello Carnovale
t Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.1.2017, l'ingegnere in epigrafe ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 33420160006356734000 portante la somma complessiva di € 2.820,99
(comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica) asseritamente dovuta per omesso versamento di contributi previdenziali relativi all'anno 2009 in considerazione della sua iscrizione officiosa CP_2 alla c.d. NE PA – Liberi Professionisti.
Il professionista, più precisamente, affermava l'inesigibilità delle somme rivendicate nei propri confronti sul presupposto dell'avvenuto versamento della contribuzione a lui spettante in favore della
[...]
Ritualmente costituitosi, l'ente avversario non ha resistito alla domanda ma, anzi, ha dato conto di una fruttuosa interlocuzione avvenuta con la categoriale di previdenza dalla quale è emerso il difetto dei presupposti legittimanti l'iscrizione del ricorrente alla NE PA . All' esito della CP_2 stessa, dunque, già in memoria difensiva l' si è impegnato a procedere alla cancellazione CP_2 dell'iscrizione e a provvedere all'annullamento dell'avviso di addebito in questa sede opposto.
Per l'effetto, il giudizio deve essere concluso dichiarandosi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass.
n. 3148 del 2016).
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute dalla parte ricorrente le somme pretese dall' a mezzo dell'avviso di addebito n. 33420160006356734000 opposto;
CP_2
- condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite CP_2 che liquida in € 979,80 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 31 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).