Art. 1. Articolo unico.
La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483 , recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92 , e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo.
La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483 , recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92 , e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo.