Articolo 1 della Legge 5 luglio 1949, n. 341
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20 luglio 1949
Art. 1. Articolo unico.

La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483 , recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92 , e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo.

Entrata in vigore il 20 luglio 1949