Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 6248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6248 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
n. 10634/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10634/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via delle Fiorentine a Chiaia Parte_1
11 presso l'avv. Giancarlo Pinzero, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di appello
APPELLANTE
E
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_1 persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Fulvio Renella 88 presso l'avv. Lucia Piscitelli, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio rep. 186.905 Persona_1
Srl Idro Ambiente, con sede in Portici alla Via II Camaggio 11
APPELLATE
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3
Con sentenza 29827/2021 il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato poiché improponibile la domanda con cui aveva chiesto di dichiarare il “mezzo” tg. Parte_1
AM886MP di proprietà di srl Idro Ambiente ed assicurato per la RCA con CP_1
responsabile di un sinistro verificatosi in data 24/5/2018 in Orta di Atella in cui
[...] era rimasta danneggiata l'autovettura Renault Megane tg. CM229CN di proprietà dell'attore – e condannare a risarcire all'attore i danni Controparte_2 subiti dalla propria autovettura, da liquidare in € 850 “comprensivi di onorari di m/n”, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ha proposto appello , Parte_1 chiedendo di dichiarare il conducente del “mezzo” tg. AM886MP responsabile dell'evento del 24/5/2018 e condannare e , in solido o CP_3 Controparte_1 singolarmente, a risarcire i danni subiti dalla propria autovettura nell'evento, da liquidare in € 1.000, con vittoria delle spese del doppio grado con distrazione;
si è costituita chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello o Controparte_1 comunque confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del grado;
nel corso del presente grado è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. Per_2
; ora la causa va decisa.
[...]
Come si è visto sopra, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato l'odierno appellante aveva chiesto di condannare le parti convenuta a pagare la somma di 850 “comprensivi di onorari di m/n”. L'art. 113.2 cpc stabiliva, all'epoca, che “ Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c..”, e la presente causa aveva un valore di 850, dunque inferiore a 1.100 – né ovviamente, essendo stata determinata da un sinistro stradale, non deriva da un rapporto giuridico relativo a contratti conclusi con moduli o formulari. L'art. 339.3 cpc a sua volta stabilisce: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. In data 27/6/2018, prima che iniziasse il presente giudizio, inviò a Parte_1 [...]
una richiesta di risarcimento, e nella sentenza impugnata il GdP afferma Controparte_1 che tale messa in mora non abbia reso la domanda proponibile, difettando di requisiti fissati dall'art. 148 Cod.Ass. . Nell'atto d'appello si sostiene che nel presente caso la messa in mora non dovesse rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 148 Cod.Ass., bensì a quelli previsti dalla L. 990/1969; e che comunque la richiesta di risarcimento rispondeva a tutti i requisiti richiesti dalla normativa. Quindi, con l'appello non si fa valere la violazione di una norma sul procedimento, né di una norma costituzionale o comunitaria, e nemmeno di un principio regolatore della materia: non è stato nemmeno precisato quale sarebbe stato il principio regolatore violato. Pertanto, non ricorrendo uno pagina 2 di 3 dei casi previsti dall'art. 339.3 cpc, la sentenza in esame non è appellabile, e l'impugnazione proposta da è inammissibile.” Parte_1
Questo giudice dà atto di avere inutilmente, con ordinanza del 22/7/2024, nominato un CTU “al fine di valutare e quantificare i danni che può aver subito il veicolo dell'appellante nell'evento per cui è causa così come descritto dal teste escusso in primo grado”. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10634/2022 rgac tra:
, appellante;
, appellate;
così Parte_1 Controparte_4 provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
3) Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del Controparte_1 presente grado, che liquida in € 662 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 22/6/2025 Il giudice unico
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