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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 431/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 iggioni presentata e difesa per delega separata allegata al presente atto dall'avv. Pietro Dinoi (C.F. , pec C.F._2
fax 0577/47300), eletti sso il Email_1 suo studio in SI, Via di Pantaneto, 31; ATTRICE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Sergio Lorini (C.F.: ) con studio in SI, Piazza del Sale n.6 ed C.F._4 elettivamente domici ec del suddetto procuratore il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di p.e.c. e/o al numero di fax Email_2
0577/237238, CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta rese per la udienza del 7.3.25: PARTE ATTRICE “Piaccia al Tribunale di SI, contrariis reiectis: in via istruttoria, ammettere le richieste formulate nelle memorie ex art. 183, VI° comma, n. 2 e 3, c.p.c., respingendo le richieste istruttorie avversarie poiché inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del decidere, in ipotesi insistendo per l'ammissione della controprova richiesta nella 3ª memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.; nel merito, accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione, reiterate nella memoria ex art. 183, VI° comma, n. 1, c.p.c..” PARTE CONVENUTA: nel merito: Rigettare le domande avanzate da parte attrice, perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, oltre che sfornite di prova, per i motivi dedotti in narrativa pagina 1 di 13 e/o per ogni altro motivo rilevabile d'ufficio dal giudice. In via istruttoria, si chiede la parziale revoca dell'ordinanza del 23.12.2023 nella parte in cui il Giudice ritiene inammissibili le prove testimoniali formulate da parte convenuta in quanto irrilevanti ai fini della decisione ed estranee al thema decidendum, o formulate in termini generici ovvero aventi ad oggetto circostanze apprese de relato dalla convenuta e nella parte in cui ritiene inammissibile la richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento civile n.r.g. 444/2013 svolto dinanzi al Tribunale di SI e del fascicolo del procedimento penale n.28/2016 svolto dinanzi al Giudice di Pace di SI, e si insiste pertanto nell'ammissione delle prove testimoniali capitolate nella memoria ex art.183, co.VI, n 2 e, in denegata ipotesi di ammissione delle prove richieste da controparte, anche sui capitoli dal n.1) al n.23) formulati nella memoria ex art. 183, co. VI, n.3 cpc a prova contraria indiretta, indicando quali testi le persone già generalizzate nelle predette memorie con indicazione specifica dei capitoli su cui gli stessi devono rispondere. Si insiste, inoltre, sulla richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento civile RGN 444/2013 del Tribunale di SI e del procedimento penale N.28/2016 dinanzi al Giudice di Pace di SI. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio e del procedimento di mediazione. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale domanda nuova o diversa che dovesse essere formulata dalla controparte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni
– di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di SI la sig.ra citava Parte_1 in giudizio la sig.ra , per sentir accertar ne per CP_1 inadempimento della donataria della donazione con onere di assistenza del 28/10/2019, CP_1 con retrocessione del bene immo AN, via del Gamboccio, 3; 2) la nullità dell'atto di donazione di €.10.000,00 compiuto da in favore di per l'acquisto in Controparte_2 CP_1 data 4.11.2011 del fabbricato ad uso ma n AN , con restituzione in favore dell'attrice, erede legittima del donante, dell'importo di €.10.000,00 oltre interessi;
3) la nullità dell'atto di donazione di €.10.000,00 compiuto da in favore di quale Controparte_2 CP_1 quota parte del prezzo di acquisto in data 15.06. rietà del ma San AN, via Cannicci, con retrocessione della quota di proprietà della convenuta in favore dell'attrice, quale erede legittima di da dichiarare piena proprietaria;
in ipotesi condannando la Controparte_2 convenuta alla restituzio ice della somma di €.10.000,00 oltre interessi;
4) la nullità della donazione in data 24.11.2019 in favore della sig.ra della comproprietà CP_1 dell'autovettura Volkswagen -R (rectius T-Cross) Tg. FZ309 sione della quota di proprietà della convenuta in favore dell'attrice, quale erede legittima di in ipotesi Controparte_2
pagina 2 di 13 condannando la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo corrispondente al 50% del valore dell'auto che risulterà in corso di causa, oltre interessi.
Deduceva in via di estrema sintesi:
- quanto al punto 1) della domanda come la donataria si fosse resa gravemente inadempiente al modus per aver stipulato poco dopo il rogito donativo contratto di assistenza domiciliare col donante che, in ispregio della causa liberale sottesa alla cennata donazione, prevedeva la corresponsione di una retribuzione oltremodo arricchente per la stessa obbligata;
- Che a medesime conclusioni, rappresentanti una chiara elusione dell'obbligo di assistenza morale e materiale doveva giungersi anche in relazione all'ulteriore contratto di assistenza domiciliare stipulato dal donante con diverso soggetto, legato alla donante da rapporto di affinità;
- Che infine dovevano essere dichiarate nulle per difetto di forma e per trattarsi di elargizioni di non modico valore, le attribuzioni in danaro compiute dal CP_2 per l'acquisto degli ulteriori beni immobili e mobili registrati sopr trattandosi di chiare donazioni indirette;
- Che in ragione di quanto sopra, accertato il grave inadempimento del modus e la nullità delle ipotesi donative indirette, doveva disporsi la retrocessione di tutti i beni ivi indicati in favore della , figlia ed erede legittima del defunto Parte_1 donante.
Si costituiva in giudizio la sig.ra con comparsa di costituzione e risposta CP_1 con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato.
Dopo aver rappresentato la evoluzione del rapporto intercorso con il sig.
[...]
e lo spirito di liberalità che lo aveva mosso, eccepiva l'inammissibilità della CP_2
i risoluzione dell'atto di donazione con onere di assistenza e, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande svolte dall'attrice.
Ulteriormente e nel merito deduceva la infondatezza della eccepita nullità delle donazioni indirette che per orientamento oramai consolidato della Corte di Cassazione non richiedono la forma scritta prevista per la donazione diretta.
Concludeva quindi affinchè “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di SI, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, nel merito: Rigettare le domande avanzate da parte attrice, perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, oltre che sfornite di prova, per i motivi dedotti in narrativa e/o per ogni altro motivo rilevabile d'ufficio dal giudice. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio e del procedimento di mediazione”.
Venivano concessi i termini di cui all'articolo 183 VI co c.p.c per il deposito di note di precisazione della domanda e per l'articolazione dei mezzi istruttori;
dopo il deposito delle note, reiette tutte le richieste istruttorie orali perché irrilevanti e inammissibili, la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni . Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 7.3.25, con ordinanza del 12.3.25, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.. pagina 3 di 13 *** *** ***
Le domande attoree non possono trovare accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte, osservando in via preliminare come la presente controversia sia procedibile per aver assolto le parti al preventivi esperimento della media conciliazione obbligatoria.
Passando al merito, va esaminata la domanda in via principale proposta dall'attore di risoluzione della donazione modale per inadempimento del modus ex art. 793 comma 4 c.p.c. rilevando, fin da subito, che, in caso di morte del donatario, la domanda di risoluzione può essere proposta dagli eredi a lui succeduti (come avvenuto nel caso di specie), atteso che questi subentrano nella titolarità dell'adempimento dell'onere facente capo al de cuius.
Ciò premesso, occorre, dunque, individuare quali siano i limiti entro i quali è risolvibile la donazione.
E' noto che la donazione è il contratto in forza del quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra; in esso, a differenza dei contratti a prestazioni corrispettive, in cui, in rapporto di reciprocità, ogni prestazione è causa dell'altra (art. 1453 e ss. c.c.), lo specifico vantaggio patrimoniale è solo per il donatario, che beneficia dell'arricchimento.
Tuttavia la donazione può essere gravata da un onere (“modus”, art. 793, 1° comma, c.c.), ossia un'obbligazione di dare o fare qualcosa a favore del disponente o di terzi: si ha in tale circostanza la cd. donazione modale.
L'onere costituisce, pertanto, un limite alla liberalità; tuttavia esso non altera la causa gratuita del contratto, in quanto non diventa mai il corrispettivo dell'attribuzione negoziale;
senonché, costituendo l'onere un dovere a carico del donatario, il suo inadempimento può dar luogo alla risoluzione del negozio, la quale può essere pronunziata, solo se sia stata espressamente prevista nell'atto dal disponente;
sul punto, l'articolo 793, comma 4 c.c. stabilisce che la risoluzione può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, solo se prevista nell'atto di donazione.
D'altro canto, a riprova della particolarità della sua disciplina v'è l'attuale previsione della revocabilità, la quale può ancora avvenire, sia pur per gravi ragioni, in caso di ingratitudine del donatario ovvero di sopravvenienza di figli al donante (artt. 800 e ss. c.c.); se, quindi, la norma dell'art. 793 comma 4 c.c. è tipica e peculiare, la stessa, proprio per via della sua specialità, disciplina anche in modo completo ed esclusivo la risoluzione: ne consegue che, in materia di risoluzione della donazione modale per inadempimento dell'onere, non vi sono altre disposizioni che trovino ingresso.
Per cui, oltre alla necessaria previsione nell'atto della risoluzione per inadempimento, la stessa non può essere configurata come una "clausola risolutiva espressa" ex articolo 1456 c.c. (cfr. nell'atto di donazione “ipso facto”): in sostanza, “La risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, se preveduta nell'atto di donazione, ma non può avvenire ipso iure in forza di clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., con preclusione di qualsiasi valutazione della gravità dell'inadempimento, sicché avuto riguardo alla natura del negozio (atto di liberalità) e alla disciplina specifica (art. 793, 4 comma, c.c.), è da escludere che la pagina 4 di 13 donazione modale, in caso di inadempimento dell'onere, possa 5 essere risolta di diritto (ex art. 1456 c.c.) in virtù di clausola risolutiva espressa (prevista per i contratti a prestazioni corrispettive). L'inserimento di simile clausola (alla quale è da attribuire un significato o effetto ai sensi dell'art. 1367 c.c.) nel contratto di donazione va intesa come espressa previsione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere, che deve essere domandata dal donante o dai suoi eredi, in conformità della particolare disciplina esistente in materia” (cfr. Cass. civ. n. 14120/14).
In definitiva, dovendosi escludere l'applicabilità della "clausola risolutiva espressa" ex articolo 1456 c.c., seppure il donante l'abbia prevista sotto forma di clausola risolutiva espressa, essa non può essere intesa in tal senso, ma va rimessa comunque alla valutazione del giudice, che deve accertare la sussistenza di un grave inadempimento del donatario agli obblighi assunti nell'atto di donazione in rapporto all'interesse del donante.
Infine, sotto il diverso profilo dell'onere probatorio, il principio generale in materia di obbligazioni risulta ben estensibile anche alla donazione modale;
dunque, mentre la parte attrice è onerata esclusivamente della prova del contratto e della allegazione dell'altrui inadempimento, la parte convenuta è, invece, tenuta a dare dimostrazione o del compiuto adempimento della propria obbligazione assistenziale, o dell'impossibilità per causa ad essa non imputabile (es. la condotta oppositiva dello stesso soggetto beneficiario della prestazione o di un terzo). Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere è il donatario-debitore che deve provare la causa non imputabile dell'inadempimento, mentre il donante-creditore è tenuto unicamente ad allegare ed indicare l'inadempimento del donatario (cfr. Cass. civ. 21028/13)
Poste queste premesse in diritto, ritiene la giudicante onoraria che le circostanze fattuali dedotte dalla parte attrice come sintomatiche della gravità dell'inadempimento della convenuta all'onere modale apposto alla donazione non possano trovare accoglimento.
La donazione effettuata da in favore della convenuta con Controparte_2 CP_1 atto notarile del 28.10.2019 deve senza dubbio qualificarsi come donazione modale.
Militano in tal senso non solo il nomen iuris del rogito, ma anche il significato letterale delle parole utilizzate, che non lascia margine ad altre e diverse interpretazioni :
pagina 5 di 13 Infatti, l'onere di assistenza ed eventualmente di mantenimento della donante posto a carico del donatario configura senza dubbio un peso imposto dal donante al donatario, comportando una limitazione della liberalità e costituendo un elemento accidentale della donazione, che non incide sulla natura dell'atto, il quale mantiene la sua natura, tanto nella sostanza che nella forma (circa la qualificazione dell'obbligo di assistenza quale onere o modus, cfr. anche Cass. Civ., n. 13876/2005, Trib. Monza del 07.03.2005 e Trib. Potenza del 10.08.2011, secondo cui: “Nelle attribuzioni a titolo gratuito lo spirito di liberalità deve ritenersi perfettamente compatibile con la imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l'essenza di atto di liberalità della donazione. All'uopo deve rilevarsi che integra un modus e non vale, pertanto, ad imprimere al negozio carattere di onerosità, la donazione avente ad oggetto il trasferimento a titolo gratuito della nuda proprietà di un immobile con l'obbligo, a carico del beneficiario, di prestare assistenza al donante. In ipotesi siffatte si verte, in particolare, nell'ambito di una donazione modale”).
Ciò posto, parte attrice ha agito per ottenere la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere ivi apposto deducendo a sostegno di tale allegazione le seguenti circostanze fattuali:
- La successiva stipula tra il donante e la donataria di contratto di lavoro domestico (all. 16), con inizio del rapporto 25.11.2019, con mansioni di “Governante per l'assistito
, con inquadramento nel livello D del CCNL del settore lavoro Controparte_2 domestico (all. 17), con orario di lavoro di 30 ore settimanali, variamente ripartite dal lunedì al sabato, con riposo settimanale di 36 ore e giornaliero di 2 ore, con ferie annuali di 26 giorni, con vitto e alloggio a carico del La retribuzione CP_2 mensile lorda era fissata a € 1.327,76, corrispondente a u ria di € 10,21. Le retribuzioni maturate fino alla data del decesso del donante venivano corrisposte;
- Ancora la ulteriore stipula tra ed il sig. ( genero Controparte_2 Persona_1 della donataria) di ulteriore domest ento al livello BS, con mansione di badante, con orario di lavoro di 18 ore settimanali, ripartite in 3 ore giornaliere dal lunedì al sabato, con retribuzione oraria lorda di € 6,22, con ferie annuali pari a 26 giorni;
- La presentazione presso la competente INPS da parte della donataria di pratica destinata ad ottenere l'accompagnamento per il donante;
- La deduzione di ben tre episodi di caduta del donante all'interno della abitazione a dir della difesa attorea evocativi del disinteresse e del conseguente abbandono del da parte della donataria. CP_2
Orbene quanto alla possibile sussunzione dei contratti di assistenza domestica all'interno delle condotte ipoteticamente inadempienti il modus apposto all'atto di liberalità, ritiene la giudicante onoraria essere ostative preliminari considerazioni giuridiche prima che fattuali anche con riferimento alle argomentazioni spese sul puto dalla convenuta.
Ribadendo che l'apposizione del modus all'atto donativo non ne snatura la causa liberale, l'assunto attoreo argomenta dall'errata equiparazione che l'onere di assistenza morale e materiale si concreti e si esaurisca nelle prestazioni lavorative previste dal contratto pagina 6 di 13 collettivo nazionale di lavoro per l'assistenza domestica successivamente stipulate dal donate con la convenuta e col di lei genero.
Così non è, posto che la donazione modale con onere di assistenza prevede sempre l'esistenza, se non anche la prevalenza, di una componente non patrimoniale esulante dalla prestazioni lavorative previste dai cennati contratti del cui inadempimento, anche sotto il profilo della mera allegazione, nulla si è detto.
Vieppiù che anche la ulteriore argomentazione circa la perfetta corrispettività tra il pagamento delle prestazioni di assistenza ( solo materiale) ed il modus per come previsto in donazione, ove provata, atterrebbe al diverso profilo della validità della stessa non già della gravità dell'inadempimento del modus;
domanda in alcun modo formulata dalla parte e che non potrebbe giammai essere esaminata da questa giudice onoraria, pena il vizio di ultra petitum della motivazione.
In questa senso, pur nell'unicità e particolarità della questione sottoposta all'esame del Tribunale, si ritiene che la successiva stipula tra donante e donataria di un contratto di assistenza domestica non concreti inadempimento del modus apposto alla donazione, non esaurendo le prestazioni riconducibili allo stesso.
Ancora occorre ribadire che il cennato assunto attoreo si tradurrebbe in una sostanziale limitazione della libertà negoziale dello stesso donante, in alcun modo ipotizzabile dall'apposizione del cennato modus di assistenza, il cui unico limite è, se del caso, la proporzione tra il valore della cosa donata ( la nuda proprietà dei beni appartenenti al e l'onere assistenziale previsto in capo alla donataria. CP_2
Deve, peraltro, osservarsi che costituisce principio generale del nostro ordinamento giuridico l'irrilevanza della persona del debitore ai fini dell'adempimento dell'obbligazione, considerato che in base all'art.1180 c.c. qualunque soggetto estraneo al rapporto obbligatorio che non sia personalmente obbligato nei confronti del terzo per l'esecuzione della prestazione può, pure in assenza si qualsivoglia autorizzazione da parte del creditore o del debitore, estinguere l'altrui obbligazione liberando il debitore nei confronti del creditore, con la sola eccezione dei casi in cui il creditore vanti un apprezzabile interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione o, in cui il debitore interponga opposizione.
Nel caso di specie, a parere del Tribunale, non è ravvisabile un apprezzabile interesse del donante a ricevere la prestazione di assistenza personalmente dal donataria obbligata.
A tale conclusione deve pervenirsi in base alla intenzione dei contraenti, quale risulta dal tenore letterale dell'atto di donazione, valutata anche alla luce delle condotte dagli stessi successivamente tenute ed in particolare alla conclusione del contratto di assistenza domestica intervenuto tra il ed il . (artt.1362 e 1363 c.c.). CP_2 Per_1
Tali circostanze evidenziano, altresì, la preponderanza della componente non patrimoniale dell'onere di assistenza e cura imposto dal donante, che pure contemplava l'obbligo del donatario di provvedere al “mantenimento” del donante e a prestare “cura e medicina” in caso di malattia;
pagina 7 di 13 Peraltro l'arricchimento del patrimonio della donataria ed il conseguente depauperamento del patrimonio del donante, non foss'altro in termini strettamente economici, è il principale indice della causa di liberalità, potendosi configurandosi all'opposto, la simulazione di un diverso negozio o contratto a titolo oneroso, anch'essa non domandata.
Identiche e speculari osservazioni valgono per il contratto di assistenza domestica poi stipulato con , peraltro terzo rispetto all'atto donativo e la cui condotta Persona_1 non potrebbe figurare inadempimento della donataria per il sol fatto di essere stato remunerato dal donante delle sole prestazioni contrattuali previste che, come sopra detto, non esauriscono l'obbligo di assistenza morale e materiale.
Accertata come sopra la compatibilità tra contratto di lavoro domestico e modus assistenziale apposto alla donazione, sempre per ragioni di ordine giuridico, non può concretare inadempimento all'onere l'avvenuta richiesta da parte della donataria dell'ausilio economico meglio individuato in “ accompagnamento” in favore del Sig. CP_2 trattandosi di autonomo diritto del donatario che si ritiene non possa essere p dalla esistenza del cennato modus.
Ad ogni buon conto non occorre mai dimenticare che quand'anche alla donazione sia apposto un onere di assistenza, l'adempimento può essere preteso ( così come l'inadempimento può concretarsi) solo nei limiti del valore della cosa donata.
Non avendo parte attrice allegato con sufficiente precisione né il valore del diritto reale di nuda proprietà attributo alla donataria dei beni immobili indicati nel rogito del 2019 men che meno che ogni onere di carattere economico potesse essere assolto dalla donataria con sostanze proprie senza che ciò potesse comportare anche in astratto il superamento di detto valore, la relativa allegazione non può tradursi in un elemento sintomatico dell'inadempimento grave e come tale idoneo a determinare la risoluzione dell'atto donativo.
Non può nemmeno essere accolta l'eccezione della difesa della convenuta circa la interpretazione della successiva stipula del contratto di lavoro domestico tra donante e donataria come revoca del modus;
argomento suggestivo ma inammissibile sotto il profilo giuridico.
Premesso che la donazione per come disciplinata dal nostro codice civile rappresenta un micro sistema, come tale non immediatamente compatibile con la disciplina generale delle obbligazioni ed in particolare degli elementi accidentali alle stesse, ritiene questa giudicante onoraria che la donazione modale, possa intendersi come donazione pura solo nella ipotesi di modus che successivamente divenga impossibile per fatto non imputabile alla donataria con conseguente sua estinzione.
In questo senso la successiva revoca del solo modus, a meno che non risulti da successivo atto di scioglimento per mutuo consenso della precedente donazione, non appare neppure ammissibile.
L'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione è consolidato nell'affermare che l'impossibilità dell'onere che, ai sensi della citata norma, rende nulla la donazione modale pagina 8 di 13 ove l'onere stesso ne abbia costituito “il solo motivo determinante”, è soltanto l'impossibilità originaria, ossia già esistente all'atto della stipulazione, mentre quella sopravvenuta non può produrre altro effetto che l'estinzione del “modus”, facendo sì che la donazione ne resti liberata, salva l'ipotesi, disciplinata dall'art. 793, 4 comma, c.c., che le parti abbiano “espressamente” previsto la risoluzione per inadempimento dell'onere e quest'ultimo sia divenuto impossibile per fatto e colpa del donatario (v. Cass.
4.12.1962 n. 3261, 11.2.1958 n. 422, 30.3.1957 n. 1104).
Ed invero, con il concetto di “impossibilità” deve intendersi soltanto quella di carattere assoluto per il frapporsi di un ostacolo insormontabile, materiale o giuridico, alla realizzazione dell'evento che forma oggetto dell'onere; ed in tale concetto dubita seriamente la scrivente possa annoverarsi la successiva stipula da parte del donante di distinti contratti di mera assistenza domestica che per loro natura sono bilaterali e presuppongono una comune e convergente volontà delle parti.
Nel caso di specie, pertanto, avendo l'atto di donazione stesso previsto nel caso di inadempimento la risoluzione dello stesso, non potrà neppure applicarsi la disciplina della impossibilità sopravvenuta, con la conseguenza che l'obbligazione modale si estinguerà, liberando il donatario dal relativo obbligo, restando la donazione valida ed efficace.
Ne consegue che risulta essere fondamentale vagliare la gravità dell'inadempimento da parte della donataria, inadempimento – questo – che, in virtù dell'art. 1455 cod.civ. dovrà essere di non scarsa importanza nonché imputabile al donatario e che – in ragione della circostanza che ratio sottesa al modus sia l'interesse del donante - deve essere vagliato in relazione all'interesse sotteso alla donazione.
Premesso che né la stipula di successivi contratti di mera assistenza domestica tra il donante, la donataria ed il , né la presentazione di richiesta di indennità di Per_1 accompagnamento, possono concretare inadempimento imputabile alla donataria dell'obbligazione modale su di lei gravante per le ragioni sopra esposte, neppure l'allegato stato di abbandono del risulta allo stato della istruttoria, provato. CP_2
Per vero la parte attrice allega in fatto solo tre accadimenti tutti avvenuti nell'anno 2021: il primo nel maggio del 2021, gli altri due incertamente collocati nei mesi di novembre e dicembre 2021, in seno ai quali, le stesse circostanze rappresentate, non risultano già di per sé evocative o quanto meno sintomatiche di un progressivo e costante stato di abbandono del l'unico idoneo a concretare grave inadempimento all'obbligazione assunta di CP_2 prestargli assistenza morale e materiale.
Sul punto la difesa della convenuta ha contestato le circostanze, deducendo la non conoscenza della caduta avvenuta in data 10.5.21, e la genericità degli altri episodi che non esattamente collocati nello spazio e nel tempo tali da non consentirle di apprestare una adeguata difesa.
Ebbene le indicate circostanze, oltre a non essere stata adeguatamente allegate dalla stessa parte attrice ( ferma l'inammissibilità della prova per testi adotta in ragione della genericità dei capitoli formulati sul punto) a giudizio della scrivente, non sono comunque idonee ad integrare il grave inadempimento all'obbligo assistenziale, trattandosi di fatti sporadici, di pagina 9 di 13 carattere neutro in alcun modo evocativi di un costante, ovvero ancora parziale, stato di abbandono del ciò avuto riguardo non solo all'insorgenza dell'onere ( anno CP_2
2019) ma anche ioni fattuali dedotte dalla convenuta nel primo atto difensivo, in alcun modo specificatamente contestate dalla attrice, rappresentative di una costante effettuazione in favore del donante di assistenza morale e materiale sino alla data del decesso.
Del resto intendere l'assistenza materiale come costante presenza della donataria nei luoghi frequentati da donante appare interpretazione riduttiva del più generale obbligo previsto dal modus.
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda di risoluzione della donazione per inadempimento del modus non può trovare accogliento.
Passando ora ad esaminare la domanda di restituzione dell'importo di € 10.000,00 versato da per la stipula dell'atto di compravendita del 4.11.2011, la parte attrice, Controparte_2 la la nullità della ulteriore donazione effettuata, la quale di non modico valore, non risulta rispettare la forma dell'atto pubblico necessaria ai fini della sua validità.
Si argomenta per tabulas che in data 4.11.2011 la sig.ra ebbe ad acquistare CP_1 una porzione di fabbricato ad uso magazzino posto in Sa ia Gamboccio snc distinto nel Catasto fabbricati del Comune di San AN al foglio 86, particella 90 subalterno 4 e particella 90 subalterno 5, per il prezzo di € 30.000,00 (all. 4).
Dalla lettura dell'atto di compravendita si evince che una parte del prezzo, ed esattamente € 10.000,00, venne versato dal sig. Si legge, infatti, quanto segue: Controparte_2
“L'acquirente dichiara che il prezzo icato è stato parzialmente pagato, direttamente alla parte venditrice in suo luogo e per suo conto dal sig. , Controparte_2 nato a [...], il [...], residente a [...], codice fiscale , come risultante in appresso in sede di C.F._5 dichiarazione sostitutiva di a a alle modalità di corresponsione del corrispettivo”
Si è quindi pacificamente trattato di attribuzioni donative.
Tale donazione viene ritenuta nulle dall'attrice, perché non di modico valore, e sul punto vi è richiamo all'insegnamento della S.C. che ha affermato la nullità per difetto di forma della donazione.
Nella fattispecie è pacifico che per l'acquisto immobiliare operato dalla non fu CP_1 sufficiente il denaro elargito dal CP_2
La qualificazione delle dazioni risulta essenziale per la valutazione di fondatezza della domanda, atteso che la nullità per difetto di forma della donazione in tanto è configurabile in quanto si sia in presenza di una donazione diretta, mentre alle donazioni indirette il requisito di forma ad substantiam con cui deve essere stipulata la donazione non si applica (principio consolidato: cfr. CASS. 3819/2015; CASS. 14197/2013).
pagina 10 di 13 La qualificazione dell'acquisto immobiliare con denaro altrui come donazione indiretta dell'immobile risale all'arresto a Sezioni Unite della Cassazione del 1992 (CASS. S.U. n. 9282/1992), che aveva appunto affermato il principio per cui nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro.
Il precedente di cassazione che esclude la configurabilità di una donazione indiretta allorquando l'immobile sia stato acquistato solo in parte con il denaro elargito dal terzo per liberalità, è stato superato da una successivo orientamento, in cui la S.C. ha ribadito che la donazione si ha anche nel caso in cui le somme messe a disposizione del donante soddisfino solo in parte l'obbligo di pagamento del prezzo della vendita e si è valorizzato sul punto l'insegnamento secondo cui si ravvisa donazione indiretta (liberalità non donativa) anche nel caso in cui si realizzi la compravendita in un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo (cfr. da ultimo Cass. n. 10614/2016), allorquando la sproporzione tra le prestazioni sia di entità significativa, ma sia anche accompagnata dalla consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto e si è quindi affermato che la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente debba tradursi nella corresponsione dell'intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e che laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l'intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante (cfr. CASS. 10759/2019).
Applicando tali insegnamenti nel caso in esame ne risulta che il abbia voluto CP_2 donare alla la somma di € 10.000,00, quale parziale del prezzo CP_1 dell'immobile dalla stessa poi acquistato .
Si è quindi trattato di donazione indiretta, per la quale non andava seguita la forma ad substantiam dell'atto pubblico.
Non sussiste pertanto il difetto di forma denunziato, e non si ravvisa la nullità che legittimerebbe la domanda di restituzione degli importi erogati con assegno circolare.
La domanda subordinata di restituzione degli stessi importi presuppone una diversa qualificazione della natura delle elargizioni in termini di mutuo, che non ricorre, essendo incompatibile con lo spirito di liberalità che ebbe ad animare il come CP_2 pacificamente riconosciuto dalla stessa difesa attorea.
pagina 11 di 13 Ad identiche considerazioni giuridiche si deve addivenire anche in relazione alle ulteriori donazioni indirette di cui la parte attrice chiede dichiararsi la nullità per essere di non modico valore e per essere prive della forma ad substantim dell'atto pubblico.
Si tratta della donazione del prezzo per l'acquisto in data 15/06/2015 da parte della sig.ra della comproprietà del fabbricato posto in San AN, Via Cannicci nonché di CP_1 guardante il 50% della proprietà dell'autovettura Wolkswagen -R targata FZ309NL, cointestata col donatario.
Richiamati i principi giurisprudenziali già esposti, trattandosi in entrambe le ipotesi di donazioni indirette, alcuna nullità può essere dichiarata, non richiedendosi ai fini della loro validità la forma scritta.
Con atto pubblico in data 15/06/2015 a rogito del notaio di SI (v. all.20 di Per_2 parte convenuta) i sigg.ri e acquistavano, in comune e Controparte_2 CP_1 parti uguali fra loro, la po ricato in Comune di San AN, Via Niccolò Cannicci e precisamente un magazzino di mq 78 posto al piano terreno.
Nell'atto pubblico si dava atto che il prezzo della vendita, convenuto in €.20.000,00, veniva pagato con vaglia postale emesso da Poste Italiane ed intestato per ordine del venditore alla Banca Cras in quanto finalizzato alla restrizione di ipoteca gravante sull'immobile.
Il conto corrente aperto su Poste Italiane era intestato al sig. il quale dunque ha CP_2 pagato il prezzo della vendita.
Siamo anche qui in presenza, assente una prova contraria, di una donazione indiretta attuata in questo caso mediante la cointestazione del bene immobile per la quota del 50% con pagamento integrale del prezzo effettuato al venditore direttamente dal donante cointestatario o, in ipotesi, attuata mediante il pagamento della quota di debito altrui al terzo creditore.
Valgono per detta donazione indiretta le medesime considerazioni svolte sopra: non sussiste pertanto il difetto di forma denunziato, e non si ravvisa la nullità che legittimerebbe la domanda di restituzione degli importi erogati con assegno circolare.
La domanda subordinata di restituzione degli stessi importi presuppone una diversa qualificazione della natura delle elargizioni in termini di mutuo, che non ricorre, essendo incompatibile con lo spirito di liberalità che ebbe ad animare il come CP_2 pacificamente riconosciuto dalla stessa difesa attorea.
Infine anche la vicenda della cointestazione della vettura Wolkswagen -R targata FZ309NL, nei limiti della quota del 50% riferibile alla deve essere ascritta al novero CP_1 delle donazioni indirette, circostanza, tale ultima no tata dall'attrice, e comunque non diversamente valutabile per assenza di indici sintomatici di una volontà contraria ravvisabili in testa al CP_2
Conseguentemente anche tale domanda va reietta per le ragioni già ampiamente sopra esposte, non richiedendosi la forma dell'atto pubblico ab substantiam. pagina 12 di 13 Quanto al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono poste a carico della attrice secondo il DM 147/22, per valori non superiori a quelli medi previsti per lo scaglione di valore relativo alle cause di valore indeterminato, difficolta bassa, ragguagliati al minimo per la fase istruttoria che non si è di fatto svolta.
Le spese di mediazione tenuto conto dell'interesse anche comune che assolve il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie, pur rappresentando in questo caso condizione di procedibilità, restano a carico delle parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA tutte le domande attoree
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Le spese di mediazione vengono compensate tra le parti e restano in via definitiva a loro carico.
SI , 3 luglio 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 431/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 iggioni presentata e difesa per delega separata allegata al presente atto dall'avv. Pietro Dinoi (C.F. , pec C.F._2
fax 0577/47300), eletti sso il Email_1 suo studio in SI, Via di Pantaneto, 31; ATTRICE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Sergio Lorini (C.F.: ) con studio in SI, Piazza del Sale n.6 ed C.F._4 elettivamente domici ec del suddetto procuratore il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di p.e.c. e/o al numero di fax Email_2
0577/237238, CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta rese per la udienza del 7.3.25: PARTE ATTRICE “Piaccia al Tribunale di SI, contrariis reiectis: in via istruttoria, ammettere le richieste formulate nelle memorie ex art. 183, VI° comma, n. 2 e 3, c.p.c., respingendo le richieste istruttorie avversarie poiché inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del decidere, in ipotesi insistendo per l'ammissione della controprova richiesta nella 3ª memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.; nel merito, accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione, reiterate nella memoria ex art. 183, VI° comma, n. 1, c.p.c..” PARTE CONVENUTA: nel merito: Rigettare le domande avanzate da parte attrice, perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, oltre che sfornite di prova, per i motivi dedotti in narrativa pagina 1 di 13 e/o per ogni altro motivo rilevabile d'ufficio dal giudice. In via istruttoria, si chiede la parziale revoca dell'ordinanza del 23.12.2023 nella parte in cui il Giudice ritiene inammissibili le prove testimoniali formulate da parte convenuta in quanto irrilevanti ai fini della decisione ed estranee al thema decidendum, o formulate in termini generici ovvero aventi ad oggetto circostanze apprese de relato dalla convenuta e nella parte in cui ritiene inammissibile la richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento civile n.r.g. 444/2013 svolto dinanzi al Tribunale di SI e del fascicolo del procedimento penale n.28/2016 svolto dinanzi al Giudice di Pace di SI, e si insiste pertanto nell'ammissione delle prove testimoniali capitolate nella memoria ex art.183, co.VI, n 2 e, in denegata ipotesi di ammissione delle prove richieste da controparte, anche sui capitoli dal n.1) al n.23) formulati nella memoria ex art. 183, co. VI, n.3 cpc a prova contraria indiretta, indicando quali testi le persone già generalizzate nelle predette memorie con indicazione specifica dei capitoli su cui gli stessi devono rispondere. Si insiste, inoltre, sulla richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento civile RGN 444/2013 del Tribunale di SI e del procedimento penale N.28/2016 dinanzi al Giudice di Pace di SI. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio e del procedimento di mediazione. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale domanda nuova o diversa che dovesse essere formulata dalla controparte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni
– di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di SI la sig.ra citava Parte_1 in giudizio la sig.ra , per sentir accertar ne per CP_1 inadempimento della donataria della donazione con onere di assistenza del 28/10/2019, CP_1 con retrocessione del bene immo AN, via del Gamboccio, 3; 2) la nullità dell'atto di donazione di €.10.000,00 compiuto da in favore di per l'acquisto in Controparte_2 CP_1 data 4.11.2011 del fabbricato ad uso ma n AN , con restituzione in favore dell'attrice, erede legittima del donante, dell'importo di €.10.000,00 oltre interessi;
3) la nullità dell'atto di donazione di €.10.000,00 compiuto da in favore di quale Controparte_2 CP_1 quota parte del prezzo di acquisto in data 15.06. rietà del ma San AN, via Cannicci, con retrocessione della quota di proprietà della convenuta in favore dell'attrice, quale erede legittima di da dichiarare piena proprietaria;
in ipotesi condannando la Controparte_2 convenuta alla restituzio ice della somma di €.10.000,00 oltre interessi;
4) la nullità della donazione in data 24.11.2019 in favore della sig.ra della comproprietà CP_1 dell'autovettura Volkswagen -R (rectius T-Cross) Tg. FZ309 sione della quota di proprietà della convenuta in favore dell'attrice, quale erede legittima di in ipotesi Controparte_2
pagina 2 di 13 condannando la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo corrispondente al 50% del valore dell'auto che risulterà in corso di causa, oltre interessi.
Deduceva in via di estrema sintesi:
- quanto al punto 1) della domanda come la donataria si fosse resa gravemente inadempiente al modus per aver stipulato poco dopo il rogito donativo contratto di assistenza domiciliare col donante che, in ispregio della causa liberale sottesa alla cennata donazione, prevedeva la corresponsione di una retribuzione oltremodo arricchente per la stessa obbligata;
- Che a medesime conclusioni, rappresentanti una chiara elusione dell'obbligo di assistenza morale e materiale doveva giungersi anche in relazione all'ulteriore contratto di assistenza domiciliare stipulato dal donante con diverso soggetto, legato alla donante da rapporto di affinità;
- Che infine dovevano essere dichiarate nulle per difetto di forma e per trattarsi di elargizioni di non modico valore, le attribuzioni in danaro compiute dal CP_2 per l'acquisto degli ulteriori beni immobili e mobili registrati sopr trattandosi di chiare donazioni indirette;
- Che in ragione di quanto sopra, accertato il grave inadempimento del modus e la nullità delle ipotesi donative indirette, doveva disporsi la retrocessione di tutti i beni ivi indicati in favore della , figlia ed erede legittima del defunto Parte_1 donante.
Si costituiva in giudizio la sig.ra con comparsa di costituzione e risposta CP_1 con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato.
Dopo aver rappresentato la evoluzione del rapporto intercorso con il sig.
[...]
e lo spirito di liberalità che lo aveva mosso, eccepiva l'inammissibilità della CP_2
i risoluzione dell'atto di donazione con onere di assistenza e, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande svolte dall'attrice.
Ulteriormente e nel merito deduceva la infondatezza della eccepita nullità delle donazioni indirette che per orientamento oramai consolidato della Corte di Cassazione non richiedono la forma scritta prevista per la donazione diretta.
Concludeva quindi affinchè “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di SI, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, nel merito: Rigettare le domande avanzate da parte attrice, perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, oltre che sfornite di prova, per i motivi dedotti in narrativa e/o per ogni altro motivo rilevabile d'ufficio dal giudice. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio e del procedimento di mediazione”.
Venivano concessi i termini di cui all'articolo 183 VI co c.p.c per il deposito di note di precisazione della domanda e per l'articolazione dei mezzi istruttori;
dopo il deposito delle note, reiette tutte le richieste istruttorie orali perché irrilevanti e inammissibili, la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni . Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 7.3.25, con ordinanza del 12.3.25, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.. pagina 3 di 13 *** *** ***
Le domande attoree non possono trovare accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte, osservando in via preliminare come la presente controversia sia procedibile per aver assolto le parti al preventivi esperimento della media conciliazione obbligatoria.
Passando al merito, va esaminata la domanda in via principale proposta dall'attore di risoluzione della donazione modale per inadempimento del modus ex art. 793 comma 4 c.p.c. rilevando, fin da subito, che, in caso di morte del donatario, la domanda di risoluzione può essere proposta dagli eredi a lui succeduti (come avvenuto nel caso di specie), atteso che questi subentrano nella titolarità dell'adempimento dell'onere facente capo al de cuius.
Ciò premesso, occorre, dunque, individuare quali siano i limiti entro i quali è risolvibile la donazione.
E' noto che la donazione è il contratto in forza del quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra; in esso, a differenza dei contratti a prestazioni corrispettive, in cui, in rapporto di reciprocità, ogni prestazione è causa dell'altra (art. 1453 e ss. c.c.), lo specifico vantaggio patrimoniale è solo per il donatario, che beneficia dell'arricchimento.
Tuttavia la donazione può essere gravata da un onere (“modus”, art. 793, 1° comma, c.c.), ossia un'obbligazione di dare o fare qualcosa a favore del disponente o di terzi: si ha in tale circostanza la cd. donazione modale.
L'onere costituisce, pertanto, un limite alla liberalità; tuttavia esso non altera la causa gratuita del contratto, in quanto non diventa mai il corrispettivo dell'attribuzione negoziale;
senonché, costituendo l'onere un dovere a carico del donatario, il suo inadempimento può dar luogo alla risoluzione del negozio, la quale può essere pronunziata, solo se sia stata espressamente prevista nell'atto dal disponente;
sul punto, l'articolo 793, comma 4 c.c. stabilisce che la risoluzione può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, solo se prevista nell'atto di donazione.
D'altro canto, a riprova della particolarità della sua disciplina v'è l'attuale previsione della revocabilità, la quale può ancora avvenire, sia pur per gravi ragioni, in caso di ingratitudine del donatario ovvero di sopravvenienza di figli al donante (artt. 800 e ss. c.c.); se, quindi, la norma dell'art. 793 comma 4 c.c. è tipica e peculiare, la stessa, proprio per via della sua specialità, disciplina anche in modo completo ed esclusivo la risoluzione: ne consegue che, in materia di risoluzione della donazione modale per inadempimento dell'onere, non vi sono altre disposizioni che trovino ingresso.
Per cui, oltre alla necessaria previsione nell'atto della risoluzione per inadempimento, la stessa non può essere configurata come una "clausola risolutiva espressa" ex articolo 1456 c.c. (cfr. nell'atto di donazione “ipso facto”): in sostanza, “La risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, se preveduta nell'atto di donazione, ma non può avvenire ipso iure in forza di clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., con preclusione di qualsiasi valutazione della gravità dell'inadempimento, sicché avuto riguardo alla natura del negozio (atto di liberalità) e alla disciplina specifica (art. 793, 4 comma, c.c.), è da escludere che la pagina 4 di 13 donazione modale, in caso di inadempimento dell'onere, possa 5 essere risolta di diritto (ex art. 1456 c.c.) in virtù di clausola risolutiva espressa (prevista per i contratti a prestazioni corrispettive). L'inserimento di simile clausola (alla quale è da attribuire un significato o effetto ai sensi dell'art. 1367 c.c.) nel contratto di donazione va intesa come espressa previsione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere, che deve essere domandata dal donante o dai suoi eredi, in conformità della particolare disciplina esistente in materia” (cfr. Cass. civ. n. 14120/14).
In definitiva, dovendosi escludere l'applicabilità della "clausola risolutiva espressa" ex articolo 1456 c.c., seppure il donante l'abbia prevista sotto forma di clausola risolutiva espressa, essa non può essere intesa in tal senso, ma va rimessa comunque alla valutazione del giudice, che deve accertare la sussistenza di un grave inadempimento del donatario agli obblighi assunti nell'atto di donazione in rapporto all'interesse del donante.
Infine, sotto il diverso profilo dell'onere probatorio, il principio generale in materia di obbligazioni risulta ben estensibile anche alla donazione modale;
dunque, mentre la parte attrice è onerata esclusivamente della prova del contratto e della allegazione dell'altrui inadempimento, la parte convenuta è, invece, tenuta a dare dimostrazione o del compiuto adempimento della propria obbligazione assistenziale, o dell'impossibilità per causa ad essa non imputabile (es. la condotta oppositiva dello stesso soggetto beneficiario della prestazione o di un terzo). Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere è il donatario-debitore che deve provare la causa non imputabile dell'inadempimento, mentre il donante-creditore è tenuto unicamente ad allegare ed indicare l'inadempimento del donatario (cfr. Cass. civ. 21028/13)
Poste queste premesse in diritto, ritiene la giudicante onoraria che le circostanze fattuali dedotte dalla parte attrice come sintomatiche della gravità dell'inadempimento della convenuta all'onere modale apposto alla donazione non possano trovare accoglimento.
La donazione effettuata da in favore della convenuta con Controparte_2 CP_1 atto notarile del 28.10.2019 deve senza dubbio qualificarsi come donazione modale.
Militano in tal senso non solo il nomen iuris del rogito, ma anche il significato letterale delle parole utilizzate, che non lascia margine ad altre e diverse interpretazioni :
pagina 5 di 13 Infatti, l'onere di assistenza ed eventualmente di mantenimento della donante posto a carico del donatario configura senza dubbio un peso imposto dal donante al donatario, comportando una limitazione della liberalità e costituendo un elemento accidentale della donazione, che non incide sulla natura dell'atto, il quale mantiene la sua natura, tanto nella sostanza che nella forma (circa la qualificazione dell'obbligo di assistenza quale onere o modus, cfr. anche Cass. Civ., n. 13876/2005, Trib. Monza del 07.03.2005 e Trib. Potenza del 10.08.2011, secondo cui: “Nelle attribuzioni a titolo gratuito lo spirito di liberalità deve ritenersi perfettamente compatibile con la imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l'essenza di atto di liberalità della donazione. All'uopo deve rilevarsi che integra un modus e non vale, pertanto, ad imprimere al negozio carattere di onerosità, la donazione avente ad oggetto il trasferimento a titolo gratuito della nuda proprietà di un immobile con l'obbligo, a carico del beneficiario, di prestare assistenza al donante. In ipotesi siffatte si verte, in particolare, nell'ambito di una donazione modale”).
Ciò posto, parte attrice ha agito per ottenere la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere ivi apposto deducendo a sostegno di tale allegazione le seguenti circostanze fattuali:
- La successiva stipula tra il donante e la donataria di contratto di lavoro domestico (all. 16), con inizio del rapporto 25.11.2019, con mansioni di “Governante per l'assistito
, con inquadramento nel livello D del CCNL del settore lavoro Controparte_2 domestico (all. 17), con orario di lavoro di 30 ore settimanali, variamente ripartite dal lunedì al sabato, con riposo settimanale di 36 ore e giornaliero di 2 ore, con ferie annuali di 26 giorni, con vitto e alloggio a carico del La retribuzione CP_2 mensile lorda era fissata a € 1.327,76, corrispondente a u ria di € 10,21. Le retribuzioni maturate fino alla data del decesso del donante venivano corrisposte;
- Ancora la ulteriore stipula tra ed il sig. ( genero Controparte_2 Persona_1 della donataria) di ulteriore domest ento al livello BS, con mansione di badante, con orario di lavoro di 18 ore settimanali, ripartite in 3 ore giornaliere dal lunedì al sabato, con retribuzione oraria lorda di € 6,22, con ferie annuali pari a 26 giorni;
- La presentazione presso la competente INPS da parte della donataria di pratica destinata ad ottenere l'accompagnamento per il donante;
- La deduzione di ben tre episodi di caduta del donante all'interno della abitazione a dir della difesa attorea evocativi del disinteresse e del conseguente abbandono del da parte della donataria. CP_2
Orbene quanto alla possibile sussunzione dei contratti di assistenza domestica all'interno delle condotte ipoteticamente inadempienti il modus apposto all'atto di liberalità, ritiene la giudicante onoraria essere ostative preliminari considerazioni giuridiche prima che fattuali anche con riferimento alle argomentazioni spese sul puto dalla convenuta.
Ribadendo che l'apposizione del modus all'atto donativo non ne snatura la causa liberale, l'assunto attoreo argomenta dall'errata equiparazione che l'onere di assistenza morale e materiale si concreti e si esaurisca nelle prestazioni lavorative previste dal contratto pagina 6 di 13 collettivo nazionale di lavoro per l'assistenza domestica successivamente stipulate dal donate con la convenuta e col di lei genero.
Così non è, posto che la donazione modale con onere di assistenza prevede sempre l'esistenza, se non anche la prevalenza, di una componente non patrimoniale esulante dalla prestazioni lavorative previste dai cennati contratti del cui inadempimento, anche sotto il profilo della mera allegazione, nulla si è detto.
Vieppiù che anche la ulteriore argomentazione circa la perfetta corrispettività tra il pagamento delle prestazioni di assistenza ( solo materiale) ed il modus per come previsto in donazione, ove provata, atterrebbe al diverso profilo della validità della stessa non già della gravità dell'inadempimento del modus;
domanda in alcun modo formulata dalla parte e che non potrebbe giammai essere esaminata da questa giudice onoraria, pena il vizio di ultra petitum della motivazione.
In questa senso, pur nell'unicità e particolarità della questione sottoposta all'esame del Tribunale, si ritiene che la successiva stipula tra donante e donataria di un contratto di assistenza domestica non concreti inadempimento del modus apposto alla donazione, non esaurendo le prestazioni riconducibili allo stesso.
Ancora occorre ribadire che il cennato assunto attoreo si tradurrebbe in una sostanziale limitazione della libertà negoziale dello stesso donante, in alcun modo ipotizzabile dall'apposizione del cennato modus di assistenza, il cui unico limite è, se del caso, la proporzione tra il valore della cosa donata ( la nuda proprietà dei beni appartenenti al e l'onere assistenziale previsto in capo alla donataria. CP_2
Deve, peraltro, osservarsi che costituisce principio generale del nostro ordinamento giuridico l'irrilevanza della persona del debitore ai fini dell'adempimento dell'obbligazione, considerato che in base all'art.1180 c.c. qualunque soggetto estraneo al rapporto obbligatorio che non sia personalmente obbligato nei confronti del terzo per l'esecuzione della prestazione può, pure in assenza si qualsivoglia autorizzazione da parte del creditore o del debitore, estinguere l'altrui obbligazione liberando il debitore nei confronti del creditore, con la sola eccezione dei casi in cui il creditore vanti un apprezzabile interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione o, in cui il debitore interponga opposizione.
Nel caso di specie, a parere del Tribunale, non è ravvisabile un apprezzabile interesse del donante a ricevere la prestazione di assistenza personalmente dal donataria obbligata.
A tale conclusione deve pervenirsi in base alla intenzione dei contraenti, quale risulta dal tenore letterale dell'atto di donazione, valutata anche alla luce delle condotte dagli stessi successivamente tenute ed in particolare alla conclusione del contratto di assistenza domestica intervenuto tra il ed il . (artt.1362 e 1363 c.c.). CP_2 Per_1
Tali circostanze evidenziano, altresì, la preponderanza della componente non patrimoniale dell'onere di assistenza e cura imposto dal donante, che pure contemplava l'obbligo del donatario di provvedere al “mantenimento” del donante e a prestare “cura e medicina” in caso di malattia;
pagina 7 di 13 Peraltro l'arricchimento del patrimonio della donataria ed il conseguente depauperamento del patrimonio del donante, non foss'altro in termini strettamente economici, è il principale indice della causa di liberalità, potendosi configurandosi all'opposto, la simulazione di un diverso negozio o contratto a titolo oneroso, anch'essa non domandata.
Identiche e speculari osservazioni valgono per il contratto di assistenza domestica poi stipulato con , peraltro terzo rispetto all'atto donativo e la cui condotta Persona_1 non potrebbe figurare inadempimento della donataria per il sol fatto di essere stato remunerato dal donante delle sole prestazioni contrattuali previste che, come sopra detto, non esauriscono l'obbligo di assistenza morale e materiale.
Accertata come sopra la compatibilità tra contratto di lavoro domestico e modus assistenziale apposto alla donazione, sempre per ragioni di ordine giuridico, non può concretare inadempimento all'onere l'avvenuta richiesta da parte della donataria dell'ausilio economico meglio individuato in “ accompagnamento” in favore del Sig. CP_2 trattandosi di autonomo diritto del donatario che si ritiene non possa essere p dalla esistenza del cennato modus.
Ad ogni buon conto non occorre mai dimenticare che quand'anche alla donazione sia apposto un onere di assistenza, l'adempimento può essere preteso ( così come l'inadempimento può concretarsi) solo nei limiti del valore della cosa donata.
Non avendo parte attrice allegato con sufficiente precisione né il valore del diritto reale di nuda proprietà attributo alla donataria dei beni immobili indicati nel rogito del 2019 men che meno che ogni onere di carattere economico potesse essere assolto dalla donataria con sostanze proprie senza che ciò potesse comportare anche in astratto il superamento di detto valore, la relativa allegazione non può tradursi in un elemento sintomatico dell'inadempimento grave e come tale idoneo a determinare la risoluzione dell'atto donativo.
Non può nemmeno essere accolta l'eccezione della difesa della convenuta circa la interpretazione della successiva stipula del contratto di lavoro domestico tra donante e donataria come revoca del modus;
argomento suggestivo ma inammissibile sotto il profilo giuridico.
Premesso che la donazione per come disciplinata dal nostro codice civile rappresenta un micro sistema, come tale non immediatamente compatibile con la disciplina generale delle obbligazioni ed in particolare degli elementi accidentali alle stesse, ritiene questa giudicante onoraria che la donazione modale, possa intendersi come donazione pura solo nella ipotesi di modus che successivamente divenga impossibile per fatto non imputabile alla donataria con conseguente sua estinzione.
In questo senso la successiva revoca del solo modus, a meno che non risulti da successivo atto di scioglimento per mutuo consenso della precedente donazione, non appare neppure ammissibile.
L'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione è consolidato nell'affermare che l'impossibilità dell'onere che, ai sensi della citata norma, rende nulla la donazione modale pagina 8 di 13 ove l'onere stesso ne abbia costituito “il solo motivo determinante”, è soltanto l'impossibilità originaria, ossia già esistente all'atto della stipulazione, mentre quella sopravvenuta non può produrre altro effetto che l'estinzione del “modus”, facendo sì che la donazione ne resti liberata, salva l'ipotesi, disciplinata dall'art. 793, 4 comma, c.c., che le parti abbiano “espressamente” previsto la risoluzione per inadempimento dell'onere e quest'ultimo sia divenuto impossibile per fatto e colpa del donatario (v. Cass.
4.12.1962 n. 3261, 11.2.1958 n. 422, 30.3.1957 n. 1104).
Ed invero, con il concetto di “impossibilità” deve intendersi soltanto quella di carattere assoluto per il frapporsi di un ostacolo insormontabile, materiale o giuridico, alla realizzazione dell'evento che forma oggetto dell'onere; ed in tale concetto dubita seriamente la scrivente possa annoverarsi la successiva stipula da parte del donante di distinti contratti di mera assistenza domestica che per loro natura sono bilaterali e presuppongono una comune e convergente volontà delle parti.
Nel caso di specie, pertanto, avendo l'atto di donazione stesso previsto nel caso di inadempimento la risoluzione dello stesso, non potrà neppure applicarsi la disciplina della impossibilità sopravvenuta, con la conseguenza che l'obbligazione modale si estinguerà, liberando il donatario dal relativo obbligo, restando la donazione valida ed efficace.
Ne consegue che risulta essere fondamentale vagliare la gravità dell'inadempimento da parte della donataria, inadempimento – questo – che, in virtù dell'art. 1455 cod.civ. dovrà essere di non scarsa importanza nonché imputabile al donatario e che – in ragione della circostanza che ratio sottesa al modus sia l'interesse del donante - deve essere vagliato in relazione all'interesse sotteso alla donazione.
Premesso che né la stipula di successivi contratti di mera assistenza domestica tra il donante, la donataria ed il , né la presentazione di richiesta di indennità di Per_1 accompagnamento, possono concretare inadempimento imputabile alla donataria dell'obbligazione modale su di lei gravante per le ragioni sopra esposte, neppure l'allegato stato di abbandono del risulta allo stato della istruttoria, provato. CP_2
Per vero la parte attrice allega in fatto solo tre accadimenti tutti avvenuti nell'anno 2021: il primo nel maggio del 2021, gli altri due incertamente collocati nei mesi di novembre e dicembre 2021, in seno ai quali, le stesse circostanze rappresentate, non risultano già di per sé evocative o quanto meno sintomatiche di un progressivo e costante stato di abbandono del l'unico idoneo a concretare grave inadempimento all'obbligazione assunta di CP_2 prestargli assistenza morale e materiale.
Sul punto la difesa della convenuta ha contestato le circostanze, deducendo la non conoscenza della caduta avvenuta in data 10.5.21, e la genericità degli altri episodi che non esattamente collocati nello spazio e nel tempo tali da non consentirle di apprestare una adeguata difesa.
Ebbene le indicate circostanze, oltre a non essere stata adeguatamente allegate dalla stessa parte attrice ( ferma l'inammissibilità della prova per testi adotta in ragione della genericità dei capitoli formulati sul punto) a giudizio della scrivente, non sono comunque idonee ad integrare il grave inadempimento all'obbligo assistenziale, trattandosi di fatti sporadici, di pagina 9 di 13 carattere neutro in alcun modo evocativi di un costante, ovvero ancora parziale, stato di abbandono del ciò avuto riguardo non solo all'insorgenza dell'onere ( anno CP_2
2019) ma anche ioni fattuali dedotte dalla convenuta nel primo atto difensivo, in alcun modo specificatamente contestate dalla attrice, rappresentative di una costante effettuazione in favore del donante di assistenza morale e materiale sino alla data del decesso.
Del resto intendere l'assistenza materiale come costante presenza della donataria nei luoghi frequentati da donante appare interpretazione riduttiva del più generale obbligo previsto dal modus.
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda di risoluzione della donazione per inadempimento del modus non può trovare accogliento.
Passando ora ad esaminare la domanda di restituzione dell'importo di € 10.000,00 versato da per la stipula dell'atto di compravendita del 4.11.2011, la parte attrice, Controparte_2 la la nullità della ulteriore donazione effettuata, la quale di non modico valore, non risulta rispettare la forma dell'atto pubblico necessaria ai fini della sua validità.
Si argomenta per tabulas che in data 4.11.2011 la sig.ra ebbe ad acquistare CP_1 una porzione di fabbricato ad uso magazzino posto in Sa ia Gamboccio snc distinto nel Catasto fabbricati del Comune di San AN al foglio 86, particella 90 subalterno 4 e particella 90 subalterno 5, per il prezzo di € 30.000,00 (all. 4).
Dalla lettura dell'atto di compravendita si evince che una parte del prezzo, ed esattamente € 10.000,00, venne versato dal sig. Si legge, infatti, quanto segue: Controparte_2
“L'acquirente dichiara che il prezzo icato è stato parzialmente pagato, direttamente alla parte venditrice in suo luogo e per suo conto dal sig. , Controparte_2 nato a [...], il [...], residente a [...], codice fiscale , come risultante in appresso in sede di C.F._5 dichiarazione sostitutiva di a a alle modalità di corresponsione del corrispettivo”
Si è quindi pacificamente trattato di attribuzioni donative.
Tale donazione viene ritenuta nulle dall'attrice, perché non di modico valore, e sul punto vi è richiamo all'insegnamento della S.C. che ha affermato la nullità per difetto di forma della donazione.
Nella fattispecie è pacifico che per l'acquisto immobiliare operato dalla non fu CP_1 sufficiente il denaro elargito dal CP_2
La qualificazione delle dazioni risulta essenziale per la valutazione di fondatezza della domanda, atteso che la nullità per difetto di forma della donazione in tanto è configurabile in quanto si sia in presenza di una donazione diretta, mentre alle donazioni indirette il requisito di forma ad substantiam con cui deve essere stipulata la donazione non si applica (principio consolidato: cfr. CASS. 3819/2015; CASS. 14197/2013).
pagina 10 di 13 La qualificazione dell'acquisto immobiliare con denaro altrui come donazione indiretta dell'immobile risale all'arresto a Sezioni Unite della Cassazione del 1992 (CASS. S.U. n. 9282/1992), che aveva appunto affermato il principio per cui nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro.
Il precedente di cassazione che esclude la configurabilità di una donazione indiretta allorquando l'immobile sia stato acquistato solo in parte con il denaro elargito dal terzo per liberalità, è stato superato da una successivo orientamento, in cui la S.C. ha ribadito che la donazione si ha anche nel caso in cui le somme messe a disposizione del donante soddisfino solo in parte l'obbligo di pagamento del prezzo della vendita e si è valorizzato sul punto l'insegnamento secondo cui si ravvisa donazione indiretta (liberalità non donativa) anche nel caso in cui si realizzi la compravendita in un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo (cfr. da ultimo Cass. n. 10614/2016), allorquando la sproporzione tra le prestazioni sia di entità significativa, ma sia anche accompagnata dalla consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto e si è quindi affermato che la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente debba tradursi nella corresponsione dell'intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e che laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l'intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante (cfr. CASS. 10759/2019).
Applicando tali insegnamenti nel caso in esame ne risulta che il abbia voluto CP_2 donare alla la somma di € 10.000,00, quale parziale del prezzo CP_1 dell'immobile dalla stessa poi acquistato .
Si è quindi trattato di donazione indiretta, per la quale non andava seguita la forma ad substantiam dell'atto pubblico.
Non sussiste pertanto il difetto di forma denunziato, e non si ravvisa la nullità che legittimerebbe la domanda di restituzione degli importi erogati con assegno circolare.
La domanda subordinata di restituzione degli stessi importi presuppone una diversa qualificazione della natura delle elargizioni in termini di mutuo, che non ricorre, essendo incompatibile con lo spirito di liberalità che ebbe ad animare il come CP_2 pacificamente riconosciuto dalla stessa difesa attorea.
pagina 11 di 13 Ad identiche considerazioni giuridiche si deve addivenire anche in relazione alle ulteriori donazioni indirette di cui la parte attrice chiede dichiararsi la nullità per essere di non modico valore e per essere prive della forma ad substantim dell'atto pubblico.
Si tratta della donazione del prezzo per l'acquisto in data 15/06/2015 da parte della sig.ra della comproprietà del fabbricato posto in San AN, Via Cannicci nonché di CP_1 guardante il 50% della proprietà dell'autovettura Wolkswagen -R targata FZ309NL, cointestata col donatario.
Richiamati i principi giurisprudenziali già esposti, trattandosi in entrambe le ipotesi di donazioni indirette, alcuna nullità può essere dichiarata, non richiedendosi ai fini della loro validità la forma scritta.
Con atto pubblico in data 15/06/2015 a rogito del notaio di SI (v. all.20 di Per_2 parte convenuta) i sigg.ri e acquistavano, in comune e Controparte_2 CP_1 parti uguali fra loro, la po ricato in Comune di San AN, Via Niccolò Cannicci e precisamente un magazzino di mq 78 posto al piano terreno.
Nell'atto pubblico si dava atto che il prezzo della vendita, convenuto in €.20.000,00, veniva pagato con vaglia postale emesso da Poste Italiane ed intestato per ordine del venditore alla Banca Cras in quanto finalizzato alla restrizione di ipoteca gravante sull'immobile.
Il conto corrente aperto su Poste Italiane era intestato al sig. il quale dunque ha CP_2 pagato il prezzo della vendita.
Siamo anche qui in presenza, assente una prova contraria, di una donazione indiretta attuata in questo caso mediante la cointestazione del bene immobile per la quota del 50% con pagamento integrale del prezzo effettuato al venditore direttamente dal donante cointestatario o, in ipotesi, attuata mediante il pagamento della quota di debito altrui al terzo creditore.
Valgono per detta donazione indiretta le medesime considerazioni svolte sopra: non sussiste pertanto il difetto di forma denunziato, e non si ravvisa la nullità che legittimerebbe la domanda di restituzione degli importi erogati con assegno circolare.
La domanda subordinata di restituzione degli stessi importi presuppone una diversa qualificazione della natura delle elargizioni in termini di mutuo, che non ricorre, essendo incompatibile con lo spirito di liberalità che ebbe ad animare il come CP_2 pacificamente riconosciuto dalla stessa difesa attorea.
Infine anche la vicenda della cointestazione della vettura Wolkswagen -R targata FZ309NL, nei limiti della quota del 50% riferibile alla deve essere ascritta al novero CP_1 delle donazioni indirette, circostanza, tale ultima no tata dall'attrice, e comunque non diversamente valutabile per assenza di indici sintomatici di una volontà contraria ravvisabili in testa al CP_2
Conseguentemente anche tale domanda va reietta per le ragioni già ampiamente sopra esposte, non richiedendosi la forma dell'atto pubblico ab substantiam. pagina 12 di 13 Quanto al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono poste a carico della attrice secondo il DM 147/22, per valori non superiori a quelli medi previsti per lo scaglione di valore relativo alle cause di valore indeterminato, difficolta bassa, ragguagliati al minimo per la fase istruttoria che non si è di fatto svolta.
Le spese di mediazione tenuto conto dell'interesse anche comune che assolve il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie, pur rappresentando in questo caso condizione di procedibilità, restano a carico delle parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA tutte le domande attoree
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Le spese di mediazione vengono compensate tra le parti e restano in via definitiva a loro carico.
SI , 3 luglio 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
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