Decreto cautelare 6 agosto 2025
Ordinanza cautelare 28 agosto 2025
Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/03/2026, n. 5330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5330 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05330/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09076/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9076 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SS, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG AO3207F7ED, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Lillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RE Ambiente S.p.a. e RE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Giancarlo Cantelli e Mattia De Pascale, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Cantelli in AR, Strada della Repubblica 95;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'annotazione A.n.a.c., iscritta nell'area B del casellario informatico, ai sensi dell'art. 222, co.10, del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 5 e 11 del Regolamento per la gestione del casellario degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con delibera A.n.a.c. n. 272 del 20 giugno 2023, recante segnalazione della stazione appaltante RE S.p.a. (in nome e per conto di RE Ambiente S.p.a.) di aver disposto, con deliberazione del direttore generale n. 649 del 28 marzo 2025, la risoluzione del contratto stipulato con l'operatore economico SS, avente ad oggetto “il servizio di verifica e ripristino dei presidi antincendio presso gli impianti IREN AMBIENTE SPA- LOTTO 1 AREA EMILIA - CIG AO3207F7ED”, per reiterato grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023, comunicata con nota p.e.c. del 3 giugno 2025, di avvio del procedimento di iscrizione e con nota p.e.c. del 18 luglio 2025, di conclusione del procedimento ed inserimento con pubblicazione a decorrere dal 19 luglio 2025;
- della comunicazione dell'A.n.a.c. di cui alla nota p.e.c. del 22 luglio 2025, di non sospensione della pubblicazione della annotazione e rigetto della relativa istanza;
- per quanto occorra e/o in via derivata:
- della segnalazione di RE S.p.a. (“Modello C-comunicazione delle notizie rilevanti ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 36/2023), assunta al protocollo A.n.a.c. n. 73140 del 21 maggio 2025, ancorché non conosciuta, e di ogni relativo atto alla stessa allegato in quanto pregiudizievole alla posizione fatta valere con specifico riferimento alla deliberazione del D.G. n. 649 del 28 marzo 2025, mai conosciuta;
- delle note di RE S.p.a. del 12 novembre 2024, del 31 marzo 2025 e del 15 aprile 2025 di contestazione dei disservizi con applicazioni di penali e di risoluzione del contratto;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché allo stato non conosciuto,
nonché per la declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento e/o la disapplicazione del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori e servizi e forniture ai sensi dell'art. 222, co. 10, del d.lgs. 36/2023 di cui alla delibera A.n.a.c. n. 272 del 20 giugno 2023, per quanto di ragione e riguardo alle disposizioni ivi contenute, nella misura in cui siano ritenute legittimanti l'iscrizione dell'annotazione e la mancata dichiarazione di manifesta infondatezza della segnalazione di RE;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 settembre 2025:
- della rettifica e ripubblicazione dell’annotazione A.n.a.c. dell’11 settembre 2025 a carico della SS, iscritta nell’area B del casellario informatico, ai sensi dell’art. 222, co. 10, del d.lgs. n.36/2023 (con termine di permanenza nel casellario pari a tre anni dalla data di prima pubblicazione), recante il seguente testo: “la stazione appaltante IREN SPA, in nome e per conto di IREN AMBIENTE S.p.A. C.F.: 07129470014, con nota prot. ANAC n.73140 del 15.05.2025, ha segnalato di aver disposto, con comunicazione del 15.04.2025, la risoluzione del contratto stipulato con l’Operatore economico SS-CIG A03207F7ED, avente ad oggetto “Servizio di verifica e ripristino dei presidi antincendio presso gli impianti IREN AMBIENTE SPA- LOTTO 1 AREA EMILIA – CIG AO3207F7ED, in quanto lo stesso ha violato per tre volte, anche non consecutive, le tempistiche di intervento di cui all’art.13 della Specifica Tecnica (come migliorate in Offerta Tecnica), ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui all’art.25 dell’Accordo Quadro stipulato il 17.06.2024. L’operatore economico ha contestato la fondatezza dei rilievi formulati dalla stazione appaltante affermando di aver operato con la massima diligenza e nel rispetto degli obblighi contrattuali. In particolare, ha attribuito i ritardi contestati a difficoltà logistiche legate all’approvvigionamento dei materiali, nonché a problematiche organizzative non dipendenti della propria volontà. Ha inoltre sostenuto che alcuni interventi sarebbero stati eseguiti in tempi compatibili con le richieste ricevute, evidenziando l’assenza di danni effettivi per la committente e richiamando un presunto accordo tra le parti per il differimento di talune attività”;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La SS (di seguito anche solo “SS” o “ricorrente”) ha stipulato in data 13 giugno 2024 con RE S.p.a., per conto di RE Ambiente S.p.a. (di seguito anche solo “RE” o “stazione appaltante”), all’esito della procedura aperta da questa indetta, l’accordo quadro per il servizio di verifica e manutenzione ordinaria e correttiva degli estintori, degli impianti antincendio e delle porte tagliafuoco e/o di sicurezza/emergenza installati presso gli impianti di RE Ambiente S.p.a., nell’area territoriale di Reggio Emilia, AR e Piacenza (CIG A03207F7ED). Dopo aver contestato all’appaltatore alcuni disservizi con comunicazione del 12 novembre 2024 – per i ritardi nella consegna del report dell’intervento eseguito presso l’impianto C2 di AR (avvenuta dopo 28 giorni dall’intervento) e nell’esecuzione dell’intervento presso gli impianti di stoccaggio di rifiuti di ES (eseguito in data 21 ottobre 2024, con 24 giorni di ritardo), all’origine di una penale di € 4.000,00 – e con comunicazione del 31 marzo 2025 – ancora una volta per i ritardi nell’esecuzione dell’intervento presso l’impianto di ES (avvenuto in data 25 febbraio 2025 a fronte di un preventivo accettato il 20 dicembre 2024) e nella verifica trimestrale presso i siti di AR (richiesta per il giorno 14 novembre 2024 ma avvenuta il 9 dicembre 2024), all’origine di un’ulteriore penale di € 6.600,00 – la stazione appaltante, nonostante l’opposizione della SS, con nota del 15 aprile 2025 ha comunicato la risoluzione del contratto per essersi verificata la condizione – la violazione per tre volte dei tempi di intervento – dedotta come clausola risolutiva espressa nell’art. 25.d. dell’accordo quadro.
1.1. L’RE ha segnalato la risoluzione all’A.n.a.c., che, all’esito del procedimento avviato con nota in data 30 maggio 2025, con la quale ha invitato l’operatore economico a fornire nel termine di 15 giorni «eventuali osservazioni o informazioni ritenute utili ai fini dell’integrazione o della rettifica dell’annotazione [già predisposta] da inserire nel Casellario informatico» , disattese le osservazioni formulate dalla SS con la memoria del 18 giugno 2025, ne ha disposto con delibera del 18 luglio 2025 l’inserimento nel casellario informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 222, c. 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e del regolamento adottato con delibera n. 272 del 20 giugno 2023.
2. Dopo aver in data 21 luglio 2025 invano chiesto all’Autorità di oscurare l’annotazione e di essere convocata in audizione e denunciato l’assenza di qualsiasi contraddittorio preliminare, essendo stata chiamata a fornire il proprio apporto partecipativo ai soli fini dell’integrazione del testo dell’annotazione, la SS ha proposto ricorso dinanzi a questo T.a.r. al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del provvedimento di annotazione, sulla base di un unico motivo di diritto, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli art. 122 comma 3 (dell’art. 10, all. II-14.) e comma 4, del D.Lgs.n.36/2023, per inesistenza di gravi inadempimenti e/o ritardi nell’esecuzione del contratto. Violazione e falsa applicazione della legge speciale, in particolare degli artt.13 della c.d. Specifica Tecnica e 25d dell’Accordo quadro, per “inadempimenti/ritardi” ictu oculi: inesistenti perché non imputabili per forza maggiore o differiti per la concorde volontà del committente e dell’appaltatore, comunque insufficienti (anche nel numero) a supportare la risoluzione contrattuale. Violazione del principio del contraddittorio, eccesso di potere per istruttoria omessa, difettosa contraddittoria, falsi riferimenti documentali, carenza dei presupposti di fatto, illogicità e ingiustizia in riferimento alla manifesta infondatezza della Segnalazione per l’evidente uso abnorme e sproporzionato dello strumento della risoluzione contrattuale da parte della Stazione appaltante. Violazione e falsa applicazione dell’art.222 del d.lgs. n.36/2023: illegittimità del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori adottato con Deliberazione ANAC n.272/20.06.2023, servizi e forniture ai sensi dell’art.222 comma 10 del d.lgvo n.36/2023 per omessa previsione di ogni attività di accertamento e valutazione sulla manifesta infondatezza della Segnalazione. Violazione del principio di legalità, tipicità ed imparzialità per scomparsa del ruolo di “filtro” dell’Autorità, conseguente alla scomparsa delle guarentigie di confronto e di partecipazione all’istruttoria (audizione) del privato, alla doverosità di motivare ed eventualmente archiviare a fronte della “manifesta inconferenza” della Segnalazione o non “utilità” della notizia. Eccesso di potere con riferimento ai principi di proporzionalità, buon andamento, irragionevolezza e contraddittorietà, ingiustizia manifesta».
La ricorrente ha, innanzitutto, dedotto che RE avrebbe fatto un uso “abnorme” del potere di risoluzione contrattuale, avendo indebitamente fatto ricorso alla clausola risolutiva espressa nonostante i ritardi riguardassero solo due interventi e non fossero imputabili all’impresa ma a cause di forza maggiore (alluvioni nel ravennate) e al perfezionamento dell’ordine a ridosso delle festività natalizie; che si tratterebbe, in ogni caso, di inadempimenti non gravi; che non avrebbe ricevuto per gli stessi alcuna preventiva diffida, ai sensi dell’art. 122, c. 4, del d.lgs. 36/2023; che, conseguentemente, l’A.n.a.c. avrebbe disposto l’inserimento di una notizia manifestamente infondata.
In secondo luogo, l’A.n.a.c. non avrebbe effettuato alcun accertamento sulla veridicità dei fatti, optando per un acritico recepimento della versione della stazione appaltante, mutuandone i refusi (come il riferimento ad una determinazione di risoluzione contrattuale inesistente) e violando così i doveri istruttori nei termini elaborati dalla giurisprudenza amministrativa.
I vizi dell’annotazione disvelerebbero, poi, quelli del regolamento sulla gestione del casellario informatico approvato con la delibera n. 272/2023, che «…ha eliminato ogni preliminare vaglio dell’ANAC sulla fondatezza della Segnalazione ricevuta dalla Stazione appaltante, oltre ad aver annientato ogni forma di contraddittorio con il privato operatore economico, di fatto attribuendo alla Stazione appaltante il diretto potere di iscrizione nel casellario informatico di provvedimenti dalla stessa unilateralmente assunti» , ancora una volta in contrasto con numerosi pronunciamenti di questo Tribunale, pregiudicando gli operatori economici con effetti inutilmente afflittivi, avuto riguardo alla natura sostanzialmente sanzionatoria dell’annotazione, e senza alcuna valutazione di utilità della notizia.
3. RE S.p.a. e RE Ambiente S.p.a. si sono costituite in data 14 agosto 2025, l’A.n.a.c. il 18 agosto 2025.
4. RE ha depositato memoria in data 25 agosto 2025, eccependo, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso in quanto volto «…ad ottenere un sindacato sul merito di un atto contrattuale, estraneo alla giurisdizione del TAR essendo sindacabile solo davanti al giudice ordinario» e, quindi, l’infondatezza delle censure avverso la risoluzione di diritto del contratto, giustificata dalle quattro violazioni delle tempistiche contrattuali e, quindi, dalla corretta applicazione dell’art. 25.d. dell’accordo quadro .
5. L’A.n.a.c. con memoria in pari data ha riferito di aver proceduto alla cancellazione dell’annotazione per l’esistenza di un refuso e chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
6. Nella medesima data la ricorrente ha, quindi, dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.
7. In data 17 settembre 2025 la SS ha depositato motivi aggiunti (notificati in pari data) per impugnare la delibera dell’11 settembre 2025 con la quale l’A.n.a.c. ha disposto nuovamente l’annotazione della risoluzione contrattuale, pur emendata dagli errati riferimenti al provvedimento e al procedimento di risoluzione contrattuale contenuti nell’originaria annotazione, denunciandone gli stessi profili di illegittimità che già affliggevano, a suo dire, quest’ultima.
8. In data 2 ottobre 2025 RE ha depositato memoria ex art. 55, c. 5, c.p.a., rilevando l’inammissibilità per genericità e violazione del principio di autosufficienza del ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui si limiterebbe a estendere meccanicamente al nuovo provvedimento di annotazione le censure sviluppate contro il provvedimento originario (non più esistente), e riproponendo, per il resto, contro il ricorso per motivi aggiunti le medesime eccezioni di inammissibilità e critiche di infondatezza già articolate contro il ricorso principale.
9. L’A.n.a.c., invece, con memoria depositata in data 4 ottobre 2025, premettendo di aver rettificato l’annotazione per la presenza degli errati riferimenti – mero refuso – al provvedimento di risoluzione di RE e di aver dato risalto nel testo dell’iscrizione alle difese di SS (in una misura molto più estesa di quanto dalla stessa auspicato), ha evidenziato che: la ricorrente non ha instaurato alcun giudizio civile avverso il provvedimento di risoluzione contrattuale; censure avverso il regolamento approvato con delibera n. 272/2023 sono intempestive e, comunque, ininfluenti, avendo il contestato procedimento di annotazione concretamente ricalcato quello, caratterizzato da ampie garanzie di contraddittorio, delineato dal nuovo regolamento approvato con delibera n. 225 del 14 maggio 2025; non sussisterebbe alcuna evidenza di un uso “abnorme” del potere di risoluzione contrattuale da parte di RE; l’annotazione sarebbe conforme alle coordinate ermeneutiche tracciate in materia dalla giurisprudenza amministrativa.
10. Con ordinanza dell’8 ottobre 2025, n. 5387, il Collegio ha rinviato l’esame di tutte le questioni poste – «la seconda delle quali tocca la legittimità della scelta dell’A.n.a.c. di garantire il contraddittorio all’impresa solo ai fini della rettifica/integrazione del contenuto di un’annotazione a favore della quale l’Autorità si è già determinata esclusivamente sulla base della segnalazione della stazione appaltante» – alla sede di merito, udienza pubblica del 10 febbraio 2026, ai sensi dell’art. 55, c. 10, c.p.a.
11. In vista dell’udienza, RE e SS hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. per ribadire le proprie tesi difensive e, in particolare, la prima per insistere sull’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti perché irritualmente diretti a promuovere un sindacato di merito del giudice amministrativo sul provvedimento di risoluzione contrattuale (nonché, in ordine al solo ricorso per motivi aggiunti, per violazione del principio di autosufficienza, nei termini già indicati); la seconda per rimarcare i profili di illegittimità del regolamento A.n.a.c., soprattutto nella parte in cui ha spogliato l’Autorità di qualsiasi autonomo potere di valutazione sulla non manifesta infondatezza e sull’utilità dell’annotazione.
12. RE ha, infine, depositato memoria di replica in data 29 gennaio 2026, negando che l’A.n.a.c. debba «…compiere una valutazione autonoma sulla gravità del fatto, poiché questa appartiene alla competenza della stazione appaltante» e suffragando l’argomento con richiami alla giurisprudenza di questo Tribunale.
13. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
14. Vanno preliminarmente affrontate le questioni in rito.
14.1. Va, innanzitutto, dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata l’originaria annotazione sostituita da quella impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, sull’annullamento della quale si è, quindi, spostato l’interesse della ricorrente.
14.2. Va, altresì, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso (anche per motivi aggiunti) sollevata da RE per non avere questo giudice giurisdizione sui rapporti di diritto privato toccati da una risoluzione contrattuale.
La vicenda risolutiva rileva, infatti, nella presente sede solo nella misura e nei limiti in cui ridonda nell’accertamento della non manifesta infondatezza della segnalazione – che è uno dei presupposti, insieme all’utilità, per l’inserimento della notizia nel casellario informatico dei contratti pubblici – e, quindi, dei vizi dell’istruttoria condotta dall’A.n.a.c. (cfr. T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 15 novembre 2025, n. 20424).
Si tratta, cioè, di un accertamento meramente incidentale, non idoneo a passare in giudicato, ai sensi dell’art. 8, c. 1, c.p.a.
14.3. Non si rileva, da ultimo, alcun profilo di inammissibilità nella scelta della ricorrente di riproporre avverso il provvedimento di annotazione dell’11 settembre 2025 le medesime censure già articolate avverso quello del 18 luglio 2025.
Tale soluzione rientra, infatti, nell’alveo delle strategie difensive della ricorrente e non si vede in che modo possa precludere l’esame di censure comunque pertinenti all’atto impugnato e al procedimento seguito per adottarlo.
15. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, nei termini di seguito indicati.
15.1. Va innanzitutto rilevato che l’A.n.a.c. ha “avviato” il procedimento che ha portato all’inserimento nel casellario dell’annotazione oggetto del presente giudizio dopo che con ordinanza del 6 marzo 2025, n. 1425, questo Tribunale aveva già sospeso il “ Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ” adottato dall’Autorità resistente con delibera n. 272 del 20 giugno 2023 (che – com’è noto – aveva profondamento mutato la disciplina in materia di annotazione nel casellario informatico tenuto da A.n.a.c. prevedendo una sostanziale traslazione del potere di annotazione in capo alle stazioni appaltanti e riducendo il ruolo di A.n.a.c. a quello di mera trascrizione – senza alcun filtro valutativo né alcun contraddittorio con gli operatori economici – delle segnalazioni pervenute da queste ultime), ritenendo fornite di sufficiente fumus boni iuris le doglianze con cui era stata lamentata l’illegittimità del regolamento nella parte in cui «intesta [va] alle stazioni appaltanti il compito di alimentare il casellario con notizie rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità degli operatori economici, senza alcun filtro preventivo dell’ANAC e, soprattutto, all’esito di un’istruttoria unilateralmente compiuta dai committenti, che non contempla alcun contraddittorio con l’operatore segnalato» .
15.2. Va poi evidenziato che, prima del definitivo inserimento dell’annotazione contestata nel casellario, con sentenza del 13 maggio 2025, n. 9151, questo Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del “ Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ”, adottato dall’Autorità resistente con delibera n. 272 del 20 giugno 2023, «nella parte in cui non prevede [va] : - la possibilità per l’operatore economico di presentare entro un congruo termine memorie e documenti e di chiedere l’audizione; - la valutazione del materiale istruttorio raccolto; - l’adozione di una motivata decisione finale di archiviazione o di inserimento della notizia nel casellario» , osservando che «quello che … manca nel sistema di annotazione delineato dalla delibera 272/2023 è la formazione di una volontà dell’Autorità procedimentalizzata che si determini per l’inserimento di una segnalazione all’interno del casellario all’esito di una valutazione dei fatti – compiuta sulla base sia della prospettazione della parte pubblica che delle osservazioni di quella privata – che riveli la non manifesta infondatezza della segnalazione e l’utilità dell’annotazione» , e notando al riguardo – da un lato – che «la valutazione dell’utilità e della non manifesta infondatezza della notizia da parte di un soggetto super partes, quale è un’Autorità amministrativa indipendente, è … una condizione ineliminabile perché sia giuridicamente e socialmente accettabile l’attenuazione della capacità di contrarre o della competitività di un operatore economico determinata dalla pubblicità di atti o fatti che ne evidenziano l’inaffidabilità (imputabili a scelte unilaterali dei committenti pubblici con i quali ha avuto pregressi rapporti procedimentali o contrattuali di ricorrere a forme di autotutela pubblicistica o privatistica, come provvedimenti di risoluzione o di applicazione di penalità contrattuali), spesso privi di una preliminare verifica in sede giurisdizionale» e – dall’altro– che «la partecipazione al procedimento costituisce un presidio di legalità al quale le Autorità amministrative indipendenti devono conformarsi non solo nell’attività diretta all’emanazione di atti normativi o generali ma – a fortiori – anche in quella destinata a sfociare nell’adozione di atti che incidono precipuamente su singoli operatori del mercato ».
15.3. Tanto chiarito, nel caso di specie deve osservarsi che, nella vicenda oggetto del giudizio, a fronte della sospensione del regolamento di cui alla delibera n. 272/2023 disposta da questo Tribunale, l’Autorità ha effettuato l’inserimento nel casellario informatico dell’annotazione contestata all’esito di un procedimento sui generis , che non appare pienamente coerente con i principi evidenziati nella appena richiamata sentenza del 13 maggio 2025, n. 9151, e, in particolare, con la necessità che la decisione dell’Autorità nell’esercizio del potere di annotazione sia effettivamente preceduta da un contraddittorio effettivo con l’operatore economico, che – per essere tale – deve riguardare sia l’ an che il quomodo dell’esercizio del potere.
15.3.1. Deve infatti notarsi che nel caso di specie l’Autorità ha impropriamente scisso in due il procedimento di annotazione provvedendo:
- in un primo momento, a valutare in maniera autonoma, senza avere sentito l’operatore economico, l’utilità e la non manifesta infondatezza della notizia segnalata da RE e a decidere conseguentemente di procedere all’annotazione (assumendo quindi una decisione definitiva sull’ an dell’esercizio del potere);
- in un secondo momento, a coinvolgere l’operatore economico nella definizione del contenuto dell’annotazione proponendogli il testo dell’annotazione che era sua intenzione inserire nel casellario e concedendogli un termine di 15 giorni per fornire osservazioni ai fini della sola integrazione e/o rettifica del testo proposto.
15.3.2. Tale impropria scissione del procedimento, caratterizzata dalla formazione in assenza del contraddittorio della decisione dell’Autorità resistente sulla sussistenza dei presupposti per procedere all’annotazione, appare evidente se si considera che con la nota del 30 maggio 2025 l’A.n.a.c. non si è limitata a comunicare l’avvio del procedimento di annotazione proponendo un possibile testo della stessa (proposta la cui comunicazione non è di per sé indicativa di una decisione già assunta, potendo considerarsi la comunicazione preventiva del testo in sede di avvio del procedimento una modalità per concentrare e rendere effettivo il contraddittorio anche sul testo da annotare) ma ha evidenziato di aver già «accertato che la procedura seguita dalla stazione appaltante [risultava] conforme alla normativa vigente »; di aver già «accertat [o] la non manifesta infondatezza della segnalazione sulla base della documentazione istruttoria acquisita e dei presupposti normativi applicabili » e di aver già « ritenut [o] l’utilità dell’inserimento nel Casellario informatico dell’annotazione ai fini della trasparenza e della tutela del mercato degli appalti pubblici », e ha quindi concesso all’odierna ricorrente un «termine di 15 (quindici) giorni [per] eventuali osservazioni o informazioni ritenute utili ai fini dell’integrazione/rettifica delle annotazioni da inserire nel Casellario informatico. Tali elementi, qualora pertinenti rispetto alla fattispecie oggetto di valutazione, saranno riportati nel testo dell’annotazione in forma sintetica» .
15.3.3. Dal tenore letterale della nota del 30 maggio 2025 appare quindi evidente che già con tale provvedimento l’Autorità si era determinata a procedere all’annotazione (senza la necessaria instaurazione di un contraddittorio con l’operatore economico in ordine all’utilità e alla non manifesta infondatezza della notizia) non consentendo a parte ricorrente di incidere – con la propria partecipazione – sull’ an dell’esercizio del potere. Circostanza che consente di ritenere che nel caso di specie la decisione adottata dall’A.n.a.c. sia viziata, avendo deciso l’Autorità sulla sussistenza dei presupposti di utilità e non manifesta infondatezza della notizia senza instaurare sul punto un contraddittorio con l’impresa.
15.4. Né può ritenersi che tale vulnus partecipativo possa considerarsi sanato dal fatto che comunque in sede di osservazioni «ai fini dell’integrazione/rettifica delle annotazioni» parte ricorrente ha potuto comunque fornire alcuni elementi in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’annotazione e che nella comunicazione del 18 luglio 2025 l’A.n.a.c. ha espressamente ribadito la propria valutazione sulla non manifesta infondatezza della segnalazione, alla luce di quanto acquisito in sede istruttoria.
Al riguardo deve infatti notarsi che la motivazione della nota del 18 luglio 2025 per il suo concreto contenuto non appare sufficiente a dimostrare che vi sia stata una effettiva ri-valutazione da parte di A.n.a.c. della sussistenza dei presupposti per l’annotazione (utilità e non manifesta infondatezza della notizia) nell’ambito della quale siano state effettivamente considerate le deduzioni difensive della SS.
D’altronde, se in generale in relazione alle vicende risolutorie la giurisprudenza tendenzialmente riconosce a favore di A.n.a.c. un’attenuazione dell’onere di motivazione della decisione di annotazione (specie in ordine all’utilità della notizia) non imponendole di argomentare puntualmente sulle ragioni per cui ritiene di non condividere le prospettazioni di senso contrario offerte dall’operatore economico, in una fattispecie come quella oggetto del presente giudizio (in cui l’A.n.a.c. aveva già deciso sull’utilità e non manifesta infondatezza della notizia prima ancora di sentire l’operatore economico), è ragionevole ritenere che ai fini di far assumere alla nota del 18 luglio 2025 la natura di atto confermativo (adottato all’esito di un’effettiva rivalutazione della vicenda) con efficacia sanante, l’A.n.a.c. avrebbe avuto l’onere di corredare la predetta nota di una motivazione particolarmente congrua e articolata che consentisse di ritenere inequivocabilmente che l’Autorità avesse effettivamente vagliato le difese dell’operatore economico e riesaminato le questioni concernenti l’utilità e la non manifesta infondatezza della notizia sulla base delle osservazioni di quest’ultimo. Ciò appunto al fine di dimostrare che l’annotazione era stata inserita all’esito di un contraddittorio pieno ed effettivo con l’impresa, tanto più necessario quando le annotazioni riguardino provvedimenti (le determine di risoluzione, l’irrogazione di penali contrattuali, etc.) che per definizione esprimono una situazione di conflittualità nel rapporto contrattuale tra l’amministrazione segnalante e l’operatore economico (situazione che impone che ogni decisione sia adottata dopo aver sentito effettivamente la versione delle due parti contrattuali).
15.5. Tutto quanto sopra evidenziato consente di ritenere fondate le censure con cui la ricorrente ha lamentato l’illegittimo esercizio del potere di annotazione da parte di A.n.a.c. per eccesso di potere ( sub specie di difetto di istruttoria) e violazione del principio del contraddittorio.
16. Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso è fondato e il provvedimento gravato deve essere annullato, fermo restando che l’annullamento di un’annotazione per motivi concernenti il procedimento svoltosi innanzi all’Autorità «non fa venir meno il dovere dell’operatore economico di segnalare alle stazioni appaltanti in sede di partecipazione alle gare il fatto annotabile ove persistano i presupposti per una sua valutazione [quale grave illecito professionale] » (cfr. T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 17 luglio 2023, n. 12061, 10 novembre 2025, n. 19843 e 7 gennaio 2026, n. 179, cui sul punto si fa integrale rinvio).
17. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa l’evidente peculiarità della vicenda – possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso originario e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara il primo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e accoglie il secondo, annullando, per l’effetto, il provvedimento impugnato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
IO RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RA | RA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.