TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/03/2026, n. 5330
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Decreto cautelare 6 agosto 2025
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Ordinanza cautelare 28 agosto 2025
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Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
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Sentenza 20 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione del principio del contraddittorio e difetto di istruttoria

    L'ANAC ha avviato il procedimento di annotazione dopo la sospensione del regolamento ANAC n. 272/2023, ma ha proceduto in modo non coerente con i principi giurisprudenziali. In particolare, l'ANAC ha valutato autonomamente l'utilità e la non manifesta infondatezza della notizia senza aver sentito preventivamente l'operatore economico. Successivamente, ha coinvolto l'operatore solo per la definizione del contenuto dell'annotazione, limitandosi a chiedere osservazioni per l'integrazione o rettifica del testo. La motivazione dell'ANAC non è risultata sufficiente a dimostrare una effettiva rivalutazione della sussistenza dei presupposti per l'annotazione alla luce delle difese dell'operatore.

  • Accolto
    Illegittimità del Regolamento ANAC n. 272/2023

    La sentenza ha evidenziato che il regolamento ANAC n. 272/2023 è stato dichiarato illegittimo da questo Tribunale per non prevedere la possibilità per l'operatore economico di presentare memorie, la valutazione del materiale istruttorio e una motivata decisione finale. Il regolamento ha eliminato il ruolo di filtro dell'Autorità e le garanzie di confronto e partecipazione del privato.

  • Accolto
    Persistenza dei vizi procedurali

    Il Tribunale ha ritenuto che la rettifica dell'annotazione non sanasse i vizi procedurali originari, in particolare la mancata instaurazione di un contraddittorio effettivo sull'utilità e la non manifesta infondatezza della notizia prima della decisione dell'ANAC.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/03/2026, n. 5330
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5330
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo