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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 284 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura in atti, dall'Avv. Veronica Sommario
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._2 di procura in atti, dall'avv. Alfredo Zicarelli
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/02/2024 la ricorrente ha agito Parte_1
in giudizio per ottenere la cassazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 28/08/2010 (atto iscritto nel registro dello stato civile del Controparte_1
Pe Comune di Rossano, Parte II, Serie A, n. 56) dal quale sono nati due figli, , in data
15/02/2012 e , in data 14/02/2013, e l'adozione dei provvedimenti Per_2
consequenziali. Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa depositata in Controparte_1
data 17/7/2024.
All'esito della prima udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
il Collegio con ordinanza del 5/12/2024 ha rimesso la causa sul ruolo per la produzione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Il Collegio osserva: a seguito della rimessione della causa sul ruolo è stata depositata in atti copia della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, dalla quale emerge che il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato depositato in data 13/02/2024, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, avvenuto in data 23/04/2024.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda di divorzio.
Si ravvisano eccezionali motivi, in ragione della natura della presente controversia e dell'esito della stessa, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 284 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda di divorzio.
2. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in data 29/01/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 284 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura in atti, dall'Avv. Veronica Sommario
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._2 di procura in atti, dall'avv. Alfredo Zicarelli
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/02/2024 la ricorrente ha agito Parte_1
in giudizio per ottenere la cassazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 28/08/2010 (atto iscritto nel registro dello stato civile del Controparte_1
Pe Comune di Rossano, Parte II, Serie A, n. 56) dal quale sono nati due figli, , in data
15/02/2012 e , in data 14/02/2013, e l'adozione dei provvedimenti Per_2
consequenziali. Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa depositata in Controparte_1
data 17/7/2024.
All'esito della prima udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
il Collegio con ordinanza del 5/12/2024 ha rimesso la causa sul ruolo per la produzione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Il Collegio osserva: a seguito della rimessione della causa sul ruolo è stata depositata in atti copia della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, dalla quale emerge che il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato depositato in data 13/02/2024, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, avvenuto in data 23/04/2024.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda di divorzio.
Si ravvisano eccezionali motivi, in ragione della natura della presente controversia e dell'esito della stessa, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 284 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda di divorzio.
2. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in data 29/01/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò