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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
1909/24 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1909/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Molle Anna, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Molle Anna, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 4, comma 16, l. n. 898/1970, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 30/11/2013 in Calvi dell'Umbria (TR), precisando che dall'unione non sono nati figli e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“a) la casa familiare di Calvi dell'Umbria (Terni), Borgata Santa Maria Maddalena n.1, acquistata dai coniugi in ragione del 50% ciascuno, rimane definitivamente assegnata, con quanto in essa contenuto, al IG Alessandro IN. La OR se ne è Controparte_1 già allontanata portando con sé i propri effetti personali;
b) i coniugi dichiarano di essere provvisti di adeguati redditi personali e rinunciano espressamente ad ogni forma di reciproco mantenimento;
c) l'autoveicolo DACIA tg. FY391PN ed il motoveicolo tg. DM 67692 Pt_2 entrambi intestati alla OR sono stati trasferiti al IG a cura e spese di CP_1 Pt_1 quest'ultimo;
d) i coniugi convengono di sciogliere la comunione relativa agli immobili ed ai beni mobili in comproprietà procedendo alle assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso. La cessione delle quote immobiliari è funzionale alla risoluzione della crisi familiare ed alla complessiva sistemazione solutoria-compensativa di tutti i rapporti aventi natura patrimoniale maturati nel corso della convivenza matrimoniale;
e) ciò posto, la signora manifesta la volontà ex art. 1376 c.c. di procedere Controparte_1 all'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso al marito IG
che accetta, la quota di comproprietà pari a 500/1000 con ogni garanzia Parte_1 di legge, compresa l'evizione, franca e libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche (fatta eccezione per l'ipoteca volontaria derivante da concessione di mutuo di cui in appresso) nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, del seguente immobile, sito in Comune di Calvi dell'Umbria (Terni), Vocabolo Santa Maria
Maddalena n.1 (anche Vocabolo Bufalari snc):
IDENTIFICAZIONE
Fabbricato ad uso civile abitazione con annesso terreno pertinenziale per una superficie complessiva di mq.
9.325 il tutto confinante con strada comunale per Fianello, part. 162 e
163 proprietà del Vescovo, part. 113 proprietà , salvo altri. Il Parte_3 fabbricato è distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Calvi dell'Umbria (Terni) al Foglio
40, particella 161, sub 1 cat. A/2, classe 6, vani 7,5, rendita Euro 639,12 piano S1-T. Il terreno pertinenziale è distinto in Catasto Terreni del Comune di Calvi dell'Umbria (Terni) al Foglio 40 particelle 160, 165, 172 e 173.
PROVENIENZA Quanto trasferito è pervenuto ai IGi e in forza del Controparte_1 Parte_1 seguente atto: “Compravendita di Immobile ad imposta di registro con agevolazioni prima casa” da parte del IG a rogito Notaio di Roma Persona_1 Persona_2 repertorio n. 9009, raccolta n. 4756 in data 29 novembre 2010, registrato presso l'Ufficio del
Registro di Roma 5 in data 3 dicembre 2010 al n. 20837 serie 1/T e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Terni in data 7 dicembre 2010, registro generale n. 14546, registro particolare n. 9058.
Con atto per Notaio del 15/03/2013 rep. 26411 racc. n. 13816 i IGi Per_3 Parte_1
e hanno ceduto al IG il terreno
[...] Controparte_1 Parte_3 distinto in Catasto al Foglio 40 part. 174 di ha 00.10.70 ed il IG ha ceduto ai Pt_3
IGi il terreno distinto in Catasto al Foglio 40 part. 172 di ha 00.09.40. Parte_4
LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47
Ai sensi della citata legge e successive modifiche ed integrazioni, la parte cedente OR dichiara e garantisce, edotta delle sanzioni in caso di dichiarazioni Controparte_1 mendaci, ai sensi dell'art. 76 del T.U. n. 445/2000 che la costruzione degli immobili in oggetto risulta iniziata in epoca anteriore al 1.9.1967. Gli immobili sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Calvi dell'Umbria n.19 in data 6 agosto 2002 e n. 35 in data 6 ottobre 2005 e di permesso di costruire n.14 prot. 1786 del 4 marzo 2010. In data 11 giugno 2024 è stata presentata la pratica n. TR0041498 in atti dal 12 giugno 2024 Protocollo NSD n. ENTRATE. CP_2
EGISTRO UFFICIALE.2592615.11/06/2024 AMPLIAMENTO (n. 41498.1/2024)
[...]
LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 la parte cedente dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto che si allega in copia al presente atto sotto la lettera “B” per farne parte integrante sostanziale. La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. La parte cedente dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
IPOTECA GRAVANTE SULL'IMMOBILE
Le parti sono edotte che sull'immobile grava una ipoteca volontaria concessa a garanzia di mutuo di originari € 250.000,00 contratto con la Controparte_3
iscritta presso l'Agenzia delle Entrate di Terni, Ufficio del Territorio, in data 7
[...] dicembre 2010, registro particolare 9058, registro generale 14547 per atto Notaio Per_2 rep. 9010, /4757 del 29 novembre 2010.
[...] Le parti danno atto che il IG a far data dalla comparizione dei Parte_1 coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Terni per la pronuncia della separazione personale si è accollato per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, sino alla sua estinzione. Le parti danno altresì atto che il mutuo bancario rimarrà cointestato ai IGi e , restando in vigore le relative polizze assicurative a Pt_1 CP_1 beneficiari incrociati con ogni conseguenza ivi prevista.
L'ipoteca verrà cancellata a cura e spese del IG una volta Parte_1 completamente estinto il mutuo.
In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, il IG diviene pieno ed esclusivo proprietario dell'immobile dianzi descritto. In Parte_1 ogni caso la signora rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale Controparte_1 relativamente al trasferimento al signor IN delle quote di beni immobili a questo trasferite e descritte dianzi con esonero del signor VA da qualsiasi responsabilità.
I coniugi sono consapevoli che il Presidente del Tribunale e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà dell' immobile di cui sopra senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica.
Sarà obbligo dei coniugi curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
I IGi e chiedono ai fini fiscali che la cessione delle Controparte_1 Parte_1 quote immobiliari venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi della L.
06.03.1987 n. 74 art. 19”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/11/2013 in Calvi dell'Umbria
(TR) tra e alle condizioni indicate nel Parte_1 Controparte_1 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
CALVI L'MB (TR) (atto n. 2, parte I, Uff. 1, anno 2013);
spese compensate
Così deciso in Terni, in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1909/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Molle Anna, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Molle Anna, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 4, comma 16, l. n. 898/1970, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 30/11/2013 in Calvi dell'Umbria (TR), precisando che dall'unione non sono nati figli e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“a) la casa familiare di Calvi dell'Umbria (Terni), Borgata Santa Maria Maddalena n.1, acquistata dai coniugi in ragione del 50% ciascuno, rimane definitivamente assegnata, con quanto in essa contenuto, al IG Alessandro IN. La OR se ne è Controparte_1 già allontanata portando con sé i propri effetti personali;
b) i coniugi dichiarano di essere provvisti di adeguati redditi personali e rinunciano espressamente ad ogni forma di reciproco mantenimento;
c) l'autoveicolo DACIA tg. FY391PN ed il motoveicolo tg. DM 67692 Pt_2 entrambi intestati alla OR sono stati trasferiti al IG a cura e spese di CP_1 Pt_1 quest'ultimo;
d) i coniugi convengono di sciogliere la comunione relativa agli immobili ed ai beni mobili in comproprietà procedendo alle assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso. La cessione delle quote immobiliari è funzionale alla risoluzione della crisi familiare ed alla complessiva sistemazione solutoria-compensativa di tutti i rapporti aventi natura patrimoniale maturati nel corso della convivenza matrimoniale;
e) ciò posto, la signora manifesta la volontà ex art. 1376 c.c. di procedere Controparte_1 all'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso al marito IG
che accetta, la quota di comproprietà pari a 500/1000 con ogni garanzia Parte_1 di legge, compresa l'evizione, franca e libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche (fatta eccezione per l'ipoteca volontaria derivante da concessione di mutuo di cui in appresso) nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, del seguente immobile, sito in Comune di Calvi dell'Umbria (Terni), Vocabolo Santa Maria
Maddalena n.1 (anche Vocabolo Bufalari snc):
IDENTIFICAZIONE
Fabbricato ad uso civile abitazione con annesso terreno pertinenziale per una superficie complessiva di mq.
9.325 il tutto confinante con strada comunale per Fianello, part. 162 e
163 proprietà del Vescovo, part. 113 proprietà , salvo altri. Il Parte_3 fabbricato è distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Calvi dell'Umbria (Terni) al Foglio
40, particella 161, sub 1 cat. A/2, classe 6, vani 7,5, rendita Euro 639,12 piano S1-T. Il terreno pertinenziale è distinto in Catasto Terreni del Comune di Calvi dell'Umbria (Terni) al Foglio 40 particelle 160, 165, 172 e 173.
PROVENIENZA Quanto trasferito è pervenuto ai IGi e in forza del Controparte_1 Parte_1 seguente atto: “Compravendita di Immobile ad imposta di registro con agevolazioni prima casa” da parte del IG a rogito Notaio di Roma Persona_1 Persona_2 repertorio n. 9009, raccolta n. 4756 in data 29 novembre 2010, registrato presso l'Ufficio del
Registro di Roma 5 in data 3 dicembre 2010 al n. 20837 serie 1/T e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Terni in data 7 dicembre 2010, registro generale n. 14546, registro particolare n. 9058.
Con atto per Notaio del 15/03/2013 rep. 26411 racc. n. 13816 i IGi Per_3 Parte_1
e hanno ceduto al IG il terreno
[...] Controparte_1 Parte_3 distinto in Catasto al Foglio 40 part. 174 di ha 00.10.70 ed il IG ha ceduto ai Pt_3
IGi il terreno distinto in Catasto al Foglio 40 part. 172 di ha 00.09.40. Parte_4
LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47
Ai sensi della citata legge e successive modifiche ed integrazioni, la parte cedente OR dichiara e garantisce, edotta delle sanzioni in caso di dichiarazioni Controparte_1 mendaci, ai sensi dell'art. 76 del T.U. n. 445/2000 che la costruzione degli immobili in oggetto risulta iniziata in epoca anteriore al 1.9.1967. Gli immobili sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Calvi dell'Umbria n.19 in data 6 agosto 2002 e n. 35 in data 6 ottobre 2005 e di permesso di costruire n.14 prot. 1786 del 4 marzo 2010. In data 11 giugno 2024 è stata presentata la pratica n. TR0041498 in atti dal 12 giugno 2024 Protocollo NSD n. ENTRATE. CP_2
EGISTRO UFFICIALE.2592615.11/06/2024 AMPLIAMENTO (n. 41498.1/2024)
[...]
LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 la parte cedente dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto che si allega in copia al presente atto sotto la lettera “B” per farne parte integrante sostanziale. La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. La parte cedente dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
IPOTECA GRAVANTE SULL'IMMOBILE
Le parti sono edotte che sull'immobile grava una ipoteca volontaria concessa a garanzia di mutuo di originari € 250.000,00 contratto con la Controparte_3
iscritta presso l'Agenzia delle Entrate di Terni, Ufficio del Territorio, in data 7
[...] dicembre 2010, registro particolare 9058, registro generale 14547 per atto Notaio Per_2 rep. 9010, /4757 del 29 novembre 2010.
[...] Le parti danno atto che il IG a far data dalla comparizione dei Parte_1 coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Terni per la pronuncia della separazione personale si è accollato per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, sino alla sua estinzione. Le parti danno altresì atto che il mutuo bancario rimarrà cointestato ai IGi e , restando in vigore le relative polizze assicurative a Pt_1 CP_1 beneficiari incrociati con ogni conseguenza ivi prevista.
L'ipoteca verrà cancellata a cura e spese del IG una volta Parte_1 completamente estinto il mutuo.
In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, il IG diviene pieno ed esclusivo proprietario dell'immobile dianzi descritto. In Parte_1 ogni caso la signora rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale Controparte_1 relativamente al trasferimento al signor IN delle quote di beni immobili a questo trasferite e descritte dianzi con esonero del signor VA da qualsiasi responsabilità.
I coniugi sono consapevoli che il Presidente del Tribunale e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà dell' immobile di cui sopra senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica.
Sarà obbligo dei coniugi curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
I IGi e chiedono ai fini fiscali che la cessione delle Controparte_1 Parte_1 quote immobiliari venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi della L.
06.03.1987 n. 74 art. 19”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/11/2013 in Calvi dell'Umbria
(TR) tra e alle condizioni indicate nel Parte_1 Controparte_1 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
CALVI L'MB (TR) (atto n. 2, parte I, Uff. 1, anno 2013);
spese compensate
Così deciso in Terni, in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti