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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/10/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7226/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE SAIU Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIMONE SAIU Parte_2 C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. , CP_2 C.F._4
(C.F. , CP_3 C.F._5
(C.F. ), Controparte_4 C.F._6
C.F. , CP_5 C.F._7
(C.F. ), Controparte_6 P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
Causa avente ad oggetto: proprietà, usucapione;
trattenuta in decisione sulle seguenti,
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DEGLI ATTORI: “dichiarare che , nato ad [...] il Parte_1
27.04.1962 (c.f. ) e nata ad [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_8 Parte_2
), ivi residenti nella via Sandro Pertini n. 52, hanno acquisito per usucapione CodiceFiscale_9 ventennale la proprietà dei terreni ubicati in IA, loc. San Pietro, distinti al catasto del medesimo comune al foglio 120, particelle 17, 18, 19, 23, 26, 31, 33, 35, 86 e 89. Nulla sulle spese considerato pagina 1 di 5 che le parti convenute non hanno resistito in giudizio”.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i coniugi e hanno chiesto l'accertamento Pt_1 Pt_2 dell'intervenuto acquisto per usucapione, in proprio favore, dei terreni ubicati in IA, Località
San Pietro, distinti in catasto al Foglio 120 particelle 17, 18, 19, 23, 26, 31, 33, 35, 86 e 89. A tale effetto, gli attori hanno convenuto in giudizio tutti i soggetti risultanti intestatari dei beni (
[...]
e ), e, per quelli deceduti ( in e ), i CP_4 CP_5 Persona_1 Per_2 Persona_3 loro eredi, ovvero i fratelli , , e (in virtù di successione legittima dalla CP_1 CP_3 Pt_2 CP_1 madre in ) e la (erede Persona_1 Per_2 Controparte_7 testamentaria di ). Persona_3
*
Più specificamente, a sostegno delle proprie istanze, gli attori hanno allegato:
- di essere entrati nel possesso, e di aver occupato, a far data dal gennaio 1997, gli appezzamenti di terreno siti in agro di IA, località San Pietro censiti al NCT del citato Comune al foglio 120, particelle 17, 18, 19, 23, 26, 31, 33, 35, 86 e 89;
- di aver, sin da allora, recintato i terreni, di averli arati, spietrati, coltivati con alberi da frutta, ortaggi e piante ornamentali e di avervi altresì allevato il bestiame, senza contestazione di alcuno, e di averlo fatto pacificamente ed ininterrottamente fino ad oggi;
- di aver provveduto alla individuazione dei soggetti legittimati passivi, tramite l'esame delle visure catastali storiche e delle visure ipotecarie;
- di aver rilevato che i terreni in questione risultano intestati alla signora in Persona_1
, deceduta in IA il 19.10.1969, i cui eredi, tutti in vita, sono i tre figli , Per_2 CP_1 Pt_2 ed (come risulta dal certificato storico di famiglia agli atti); CP_3
- che dalle citate visure storiche è emerso che i beni risultano catastalmente intestati anche ai fratelli , e tutti deceduti Persona_4 Persona_4 Persona_5 celibi, senza figli ed ab intestato;
- che i terreni risultano intestati, inoltre, ai fratelli (deceduto celibe, senza Persona_6 figli e ab intestato), , in vita, , in vita, e , deceduta nel Controparte_4 CP_5 Persona_3
2018 a Manziana, nubile e in vita assegnata ad un Istituto religioso come suora la quale ha redatto testamento in favore della , corrente in Torino;
Controparte_7
- che ad abundantiam, sebbene tra gli intestatari non risultassero anche due ulteriori fratelli dei e tutti conviventi con e si provvedeva Per_3 Per_7 Persona_8 Persona_6 CP_4
pagina 2 di 5 comunque a reperire la documentazione relativa a tali soggetti ed emergeva che anche questi risultavano rispettivamente celibe e nubile, entrambi deceduti ab intestato, entrambi senza figli.
*
Le parti convenute, pur ritualmente citate non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi.
*
In punto di diritto occorre brevemente rilevare che i presupposti e i criteri che consentono di ritenere applicabile l'istituto dell'usucapione sono positivamente delineati dall'art. 1158 c.c. il quale prevede la possibilità di acquisto della proprietà dei beni immobili, e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, in virtù del possesso continuato per venti anni.
Oltre alla disponibilità del bene e al suo possesso, la legge presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo, pacifico ed ininterrotto, inteso ad esercitare sulla cosa, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso e disposizione del bene conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (così Cass. civ. n. 10894/2013 e n. 25498/2014). Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni che possano indurre a ritenere una possibile tolleranza altrui - un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, tale da risultare incompatibile con qualsivoglia forma o atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene da parte di altri (Cass. civ. n. 9903/2006 e n.
16841/2005).
Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà. Da un lato, dunque, dovrà rilevarsi il mancato esercizio delle potestà tipiche del proprietario o comunque del titolare di altro diritto reale (in capo al proprietario o al titolare di altro diritto reale) e, dall'altro, l'esercizio di un prolungato dominio sul bene, corpus e animus, da parte di chi allega di essersi sostituito al proprietario.
*
Gli attori hanno individuato i contraddittori necessari del presente giudizio di usucapione nei termini sopra indicati, allegando la documentazione catastale e ipocatastale quanto agli intestatari dei terreni, nonché la documentazione relativa agli stati di famiglia degli intestatari e relativi eredi. Dalle produzioni versate agli atti risultano effettivamente chiare le discendenze degli intestatari deceduti e integro il contraddittorio. pagina 3 di 5 Gli attori hanno allegato di avere posseduto e possedere pubblicamente, pacificamente, continuativamente, da oltre un ventennio, dei terreni contraddistinti in premessa, di averli recintati sin da subito (1997), di averne goduto e beneficiato e, segnatamente, di averli utilizzati per la coltivazione, per l'impianto di alberi da frutto, ortaggi e piante ornamentali, e per l'allevamento del bestiame.
La causa è stata istruita con l'assunzione dei testi indicati dalle parti attrici, testi che hanno dichiarato di riconoscere i luoghi, di ricondurli all'uso e al possesso degli attori da oltre vent'anni (sin dal 2000 per uno dei testi, da una trentina d'anni secondo gli altri testi).
Due dei tre testimoni, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno dichiarato di ricordare quando, circa una trentina d'anni prima, gli attori curarono l'installazione di una recinzione volta a delimitare il terreno per cui è causa, e uno dei testi ha ricordati di avere anche partecipato alla realizzazione della recinzione.
I testi hanno inoltre confermato la presenza di coltivazioni sui terreni, e del pascolo del bestiame, così come sostenuto dagli attori. Tutti hanno confermato la presenza degli attori nei terreni in questione e l'esercizio sugli stessi delle attività tipiche ed esclusive del proprietario.
La documentazione agli atti e le dichiarazioni rese dai testi non lasciano dubbi in ordine ad una condizione di disponibilità e possesso del bene continuo da parte degli attori ben oltre il ventennio.
I richiamati riscontri probatori consentono dunque di ritenere accertata in capo agli attori la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (confermata dal disinteresse manifestato avverso il presente giudizio). Alla luce delle considerazioni rese non vi sono ragioni per dubitare della concomitante presenza del corpus e dell'animus possidendi nell'agire degli attori, compresenza tale da essere idonea ad integrare i caratteri tipici del possesso utile alla usucapione.
Stante la sussistenza del possesso uti domini protratto per il tempo prescritto dalla legge, deve ritenersi perfezionata in capo agli attori l'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., con conseguente acquisto a titolo originario dell'immobile per cui è causa.
Le spese di lite, avendo l'attore richiesto la refusione di esse solo in caso di opposizione da parte dei convenuti, i quali, al contrario, sono rimasti contumaci, devono essere compensate.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) In accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che (c.f. Parte_1
) e (c.f. , sono divenuti C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprietari, per intervenuta prescrizione acquisitiva ex art. 1158 cod. civ., dei terreni siti in
IA alla Località San Pietro, distinti in catasto al Foglio 120 particelle 17, 18, 19, 23, 26,
31, 33, 35, 86 e 89;
2) Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione e opposizione da parte dei convenuti.
Cagliari, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7226/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE SAIU Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIMONE SAIU Parte_2 C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. , CP_2 C.F._4
(C.F. , CP_3 C.F._5
(C.F. ), Controparte_4 C.F._6
C.F. , CP_5 C.F._7
(C.F. ), Controparte_6 P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
Causa avente ad oggetto: proprietà, usucapione;
trattenuta in decisione sulle seguenti,
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DEGLI ATTORI: “dichiarare che , nato ad [...] il Parte_1
27.04.1962 (c.f. ) e nata ad [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_8 Parte_2
), ivi residenti nella via Sandro Pertini n. 52, hanno acquisito per usucapione CodiceFiscale_9 ventennale la proprietà dei terreni ubicati in IA, loc. San Pietro, distinti al catasto del medesimo comune al foglio 120, particelle 17, 18, 19, 23, 26, 31, 33, 35, 86 e 89. Nulla sulle spese considerato pagina 1 di 5 che le parti convenute non hanno resistito in giudizio”.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i coniugi e hanno chiesto l'accertamento Pt_1 Pt_2 dell'intervenuto acquisto per usucapione, in proprio favore, dei terreni ubicati in IA, Località
San Pietro, distinti in catasto al Foglio 120 particelle 17, 18, 19, 23, 26, 31, 33, 35, 86 e 89. A tale effetto, gli attori hanno convenuto in giudizio tutti i soggetti risultanti intestatari dei beni (
[...]
e ), e, per quelli deceduti ( in e ), i CP_4 CP_5 Persona_1 Per_2 Persona_3 loro eredi, ovvero i fratelli , , e (in virtù di successione legittima dalla CP_1 CP_3 Pt_2 CP_1 madre in ) e la (erede Persona_1 Per_2 Controparte_7 testamentaria di ). Persona_3
*
Più specificamente, a sostegno delle proprie istanze, gli attori hanno allegato:
- di essere entrati nel possesso, e di aver occupato, a far data dal gennaio 1997, gli appezzamenti di terreno siti in agro di IA, località San Pietro censiti al NCT del citato Comune al foglio 120, particelle 17, 18, 19, 23, 26, 31, 33, 35, 86 e 89;
- di aver, sin da allora, recintato i terreni, di averli arati, spietrati, coltivati con alberi da frutta, ortaggi e piante ornamentali e di avervi altresì allevato il bestiame, senza contestazione di alcuno, e di averlo fatto pacificamente ed ininterrottamente fino ad oggi;
- di aver provveduto alla individuazione dei soggetti legittimati passivi, tramite l'esame delle visure catastali storiche e delle visure ipotecarie;
- di aver rilevato che i terreni in questione risultano intestati alla signora in Persona_1
, deceduta in IA il 19.10.1969, i cui eredi, tutti in vita, sono i tre figli , Per_2 CP_1 Pt_2 ed (come risulta dal certificato storico di famiglia agli atti); CP_3
- che dalle citate visure storiche è emerso che i beni risultano catastalmente intestati anche ai fratelli , e tutti deceduti Persona_4 Persona_4 Persona_5 celibi, senza figli ed ab intestato;
- che i terreni risultano intestati, inoltre, ai fratelli (deceduto celibe, senza Persona_6 figli e ab intestato), , in vita, , in vita, e , deceduta nel Controparte_4 CP_5 Persona_3
2018 a Manziana, nubile e in vita assegnata ad un Istituto religioso come suora la quale ha redatto testamento in favore della , corrente in Torino;
Controparte_7
- che ad abundantiam, sebbene tra gli intestatari non risultassero anche due ulteriori fratelli dei e tutti conviventi con e si provvedeva Per_3 Per_7 Persona_8 Persona_6 CP_4
pagina 2 di 5 comunque a reperire la documentazione relativa a tali soggetti ed emergeva che anche questi risultavano rispettivamente celibe e nubile, entrambi deceduti ab intestato, entrambi senza figli.
*
Le parti convenute, pur ritualmente citate non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi.
*
In punto di diritto occorre brevemente rilevare che i presupposti e i criteri che consentono di ritenere applicabile l'istituto dell'usucapione sono positivamente delineati dall'art. 1158 c.c. il quale prevede la possibilità di acquisto della proprietà dei beni immobili, e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, in virtù del possesso continuato per venti anni.
Oltre alla disponibilità del bene e al suo possesso, la legge presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo, pacifico ed ininterrotto, inteso ad esercitare sulla cosa, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso e disposizione del bene conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (così Cass. civ. n. 10894/2013 e n. 25498/2014). Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni che possano indurre a ritenere una possibile tolleranza altrui - un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, tale da risultare incompatibile con qualsivoglia forma o atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene da parte di altri (Cass. civ. n. 9903/2006 e n.
16841/2005).
Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà. Da un lato, dunque, dovrà rilevarsi il mancato esercizio delle potestà tipiche del proprietario o comunque del titolare di altro diritto reale (in capo al proprietario o al titolare di altro diritto reale) e, dall'altro, l'esercizio di un prolungato dominio sul bene, corpus e animus, da parte di chi allega di essersi sostituito al proprietario.
*
Gli attori hanno individuato i contraddittori necessari del presente giudizio di usucapione nei termini sopra indicati, allegando la documentazione catastale e ipocatastale quanto agli intestatari dei terreni, nonché la documentazione relativa agli stati di famiglia degli intestatari e relativi eredi. Dalle produzioni versate agli atti risultano effettivamente chiare le discendenze degli intestatari deceduti e integro il contraddittorio. pagina 3 di 5 Gli attori hanno allegato di avere posseduto e possedere pubblicamente, pacificamente, continuativamente, da oltre un ventennio, dei terreni contraddistinti in premessa, di averli recintati sin da subito (1997), di averne goduto e beneficiato e, segnatamente, di averli utilizzati per la coltivazione, per l'impianto di alberi da frutto, ortaggi e piante ornamentali, e per l'allevamento del bestiame.
La causa è stata istruita con l'assunzione dei testi indicati dalle parti attrici, testi che hanno dichiarato di riconoscere i luoghi, di ricondurli all'uso e al possesso degli attori da oltre vent'anni (sin dal 2000 per uno dei testi, da una trentina d'anni secondo gli altri testi).
Due dei tre testimoni, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno dichiarato di ricordare quando, circa una trentina d'anni prima, gli attori curarono l'installazione di una recinzione volta a delimitare il terreno per cui è causa, e uno dei testi ha ricordati di avere anche partecipato alla realizzazione della recinzione.
I testi hanno inoltre confermato la presenza di coltivazioni sui terreni, e del pascolo del bestiame, così come sostenuto dagli attori. Tutti hanno confermato la presenza degli attori nei terreni in questione e l'esercizio sugli stessi delle attività tipiche ed esclusive del proprietario.
La documentazione agli atti e le dichiarazioni rese dai testi non lasciano dubbi in ordine ad una condizione di disponibilità e possesso del bene continuo da parte degli attori ben oltre il ventennio.
I richiamati riscontri probatori consentono dunque di ritenere accertata in capo agli attori la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (confermata dal disinteresse manifestato avverso il presente giudizio). Alla luce delle considerazioni rese non vi sono ragioni per dubitare della concomitante presenza del corpus e dell'animus possidendi nell'agire degli attori, compresenza tale da essere idonea ad integrare i caratteri tipici del possesso utile alla usucapione.
Stante la sussistenza del possesso uti domini protratto per il tempo prescritto dalla legge, deve ritenersi perfezionata in capo agli attori l'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., con conseguente acquisto a titolo originario dell'immobile per cui è causa.
Le spese di lite, avendo l'attore richiesto la refusione di esse solo in caso di opposizione da parte dei convenuti, i quali, al contrario, sono rimasti contumaci, devono essere compensate.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) In accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che (c.f. Parte_1
) e (c.f. , sono divenuti C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprietari, per intervenuta prescrizione acquisitiva ex art. 1158 cod. civ., dei terreni siti in
IA alla Località San Pietro, distinti in catasto al Foglio 120 particelle 17, 18, 19, 23, 26,
31, 33, 35, 86 e 89;
2) Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione e opposizione da parte dei convenuti.
Cagliari, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 5 di 5