Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Ilaria Macchi Giudice Ausil. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 325/2022 RG promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA T. TASSO 9 Parte_1 C.F._1
NUORO presso lo studio dell'avv. GREGU FRANCO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro in persona del legale rappresentante pro PA tempore, (C.F elettivamente domiciliata in VIA CONVENTO 41 NUORO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. CARBONI ROBERTA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellata e
, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2
MATTEOTTI 14 NUORO presso lo studio dell'avv. SALIS MARTINO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellato e in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F ), CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA ROMA 4 NUORO presso lo studio dell'avv. MATTANA GIANFRANCO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellata All'udienza del 14.6.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse di “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello - Respinta ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni meglio rassegnate nel'atto di citazione con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite dei due gradi del giudizio, ovvero, in subordine, ridurre le spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado nella misura pari alla metà o in quella che il giudicante riterrà congrua." Nell'interesse di : “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, PA richiesta, difesa, Voglia A) Dichiarare inammissibile l'impugnazione formulata da , ai Parte_1 sensi e per gli effetti degli artt. 342, 1 comma n.2 e 345 e 348 bis c.p.c B) Nel caso in cui la Corte ritenga ammissibile l'impugnazione, accogliere le conclusioni rassegnate nelle mem.183, VI c. c.p.c. n.1 nel primo grado di giudizio del 20.10.2018, riprodotte in sede di comparse ex art. 190 c.p.c. del
27.11.2021 che si trascrivono: In rito. a) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della odierna convenuta , rispetto alla domanda dell'attrice Nel PA Parte_1 merito: b) Dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda di parte attrice mandando assolta l' da ogni avversa domanda;
Nella denegata e non creduta ipotesi in PA cui si ritenga meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice e quindi ascrivibili a una condotta colposa o dolosa dell'odierna convenuta i danni riportati dalla attrice, in via riconvenzionale nel merito: c) Accertare e dichiarare la colpa esclusiva o il concorso di colpa nella
e dei danni lamentati nell'occorso per cui è causa e per l'effetto dichiarare tenuta l'
[...]
al risarcimento dei danni nei limiti e nella sola misura del grado di responsabilità PA alla medesima ascrivibile;
d) In caso di accoglimento totale o parziale della domanda di parte attrice, dichiarare la in persona del suo legale rapp.te p.t., compagnia assicuratrice della CP_3 convenuta con numero di polizza multirischi 75220785, obbligata a tenere indenne l'odierna convenuta dall'obbligo risarcitorio cui, all'esito della espletanda istruttoria, la
[...]
, nella persona del suo Presidente, sia tenuta in favore di , e per Controparte_4 Parte_1
l'effetto statuire la condanna della medesima Compagnia in persona del suo legale CP_3 rapp.te p.t., al pagamento in favore della attrice delle somme tutte a questa dovute;
e) In ogni caso con vittoria di compensi e accessori di legge e spese vive di causa ivi comprese quelle occasionate dalla chiamata del terzo in causa;
In via riconvenzionale subordinata nel merito e salvo gravame, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda di parte attrice, nei confronti della convenuta,
e a fronte della domanda formulata in via principale nel merito dalla terza chiamata CP_3 nella propria comparsa di costituzione del 18.09.2018: f) Accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 3,1 delle condizioni assicurative nella sez. 3 del fascicolo informativo modello FI, 0001-056-002-114- 02122013, ed.01/2014, invocata dalla terza chiamata a CP_3 fondare l'inoperatività della polizza nel caso de quo o l'inefficacia della medesima clausola per la mancata specifica approvazione per iscritto della stessa nel senso voluto dalla terza chiamata, perché non illustrata al momento della conclusione del contratto e della sua rinnovazione e dichiarare comunque che l'evento dannoso dedotto in lite (correlato secondo la prospettazione datane da parte attrice – all'attività svolta dalla , nel sito denominato “ Castello della PA
Fava”) ricade nell'ambito del rischio assicurato e che quindi è operante la copertura assicurativa invocata dalla e quindi dichiarare la in persona del PA CP_3 suo legale rapp.te p.t., assicuratrice della convenuta con numero di polizza multirischi P.IVA_3 obbligata a tenere indenne l' , dall'obbligo risarcitorio cui, all'esito PA della espletata istruttoria, questa, nella persona del suo Presidente, sia tenuta in favore di Parte_1
, e per l'effetto statuire la condanna della medesima Compagnia in persona del
[...] CP_3 suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attrice delle somme tutte a questa dovute anche per accessori di legge, per spese vive e compensi di lite;
In via ulteriormente subordinata nel merito e salvo gravame: g) Nel caso di mancato accoglimento delle eccezioni di nullità della clausola e/o di vessatorietà ai sensi dell'art. 1341, 2 comma c.c., della medesima clausola di cui all'art. 3,1 delle condizioni assicurative nella sez. 3 del fascicolo informativo odello FI, 0001-056- CP_3
002-114- 02122013, ed.01/2014, accertare e dichiarare il diritto della PA
, nei confronti della terza chiamata, al risarcimento dei danni causati dalla
[...] CP_3
a causa della conclusione della polizza multirischi 75220785, in luogo di altra, e con altra compagnia assicuratrice della responsabilità civile, idonea a tenere indenne l'odierna convenuta dalla responsabilità civile eventualmente accertata a suo carico, in conseguenza e a causa dell'evento per cui è causa, e a tenereindenne la convenuta da tutte le conseguenze pregiudizievoli del presente contenzioso per sorte capitale, interessi e spese anche vive di causa, cui eventualmente sia tenuta nei confronti della attrice e per esborsi, per spese vive di causa e compensi legali dovuti per la difesa tecnica anche di altra parte costituita cui la convenuta venga chiamata a farsi PA carico;
In ogni caso : h) Con vittoria di compensi e onorari di causa del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato per procurato anticipo”. Nell'interesse del “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,: Controparte_2
1) Rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le conclusioni per come sopra formulate, per mero scrupolo difensivo, si ripropongono, anche in questa sede le conclusioni per come rassegnate in primo grado: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE 1)
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , in relazione alle Controparte_2 domande proposte dalla dott.ssa ; 2) E, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte Parte_1 nei suoi confronti dalla dott.ssa . IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO 3) Accertare Parte_1
e dichiarare la responsabilità esclusiva della dott.ssa per i danni ad essa cagionati dal Parte_1 sinistro avvenuto in data 12 giugno 2016; 4) Rigettando per l'effetto tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA (e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di rigettare le eccezioni preliminari e attribuire al CP_2
qualsivoglia responsabilità nella causazione del sinistro): 5) Accertare e dichiarare la
[...] concorrente responsabilità della dott.ssa nella causazione dei danni lamentati Parte_1 dall'attrice; 6) E, per l'effetto, limitare la responsabilità concorsuale dell'Ente convenuto, alla misura che sarà accertata in corso di causa;
Sempre nel merito ed in via subordinata, per l'ipotesi in cui dovesse accertarsi che il sinistro per cui è causa si è verificato con le modalità descritte dall'attrice in atto di citazione ed in caso di accoglimento totale delle domande dalla medesima proposte: 7) Dichiarare l' , in persona del legale rappresentante pro PA tempore, unica ed esclusiva responsabile dei fatti per cui è causa e, per l'effetto, mandando assolto il Comune di , da ogni avversa pretesa;
8) Accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo CP_2 di garanzia e manleva dell' in favore del per i danni a terzi PA Controparte_2 e dichiarando in ogni caso l' convenuta tenuta a garantire, tenere indenne, sollevare e CP_1 manlevare il da ogni avversa pretesa e comunque da ogni pregiudizievole Controparte_2 conseguenza possa derivare all'esito del presente giudizio;
9) Dichiarata la sussistenza dell'obbligo di garanzia e manleva dell' in favore del per i PA Controparte_2 danni a terzi, dichiarare tenuta la medesima a rifondere e rimborsare al CP_1 CP_2
di quanto quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui
[...] è causa;
10) In tutti i casi, con vittoria di spese ed onorari del giudizio”. Nell'interesse di “Voglia l'adìta Corte d'Appello, Ogni diversa istanza, eccezione, CP_3 deduzione e conclusione respinta, Previo rigetto di ogni avversa istanza istruttoria;
Nel merito: - respingere l'appello perché inammissibile e/o infondato, col favore delle spese di lite. Per la sola ipotesi in cui non dovessero venire accolte le conclusioni come sopra rassegnate si ripropongono in via cautelativa anche in questa sede le conclusioni rassegnate in primo grado : Nel Merito: In Via principale: previo accertamento che l'evento dannoso dedotto in lite (correlato- secondo la prospettazione datane da parte attrice- all'attività svolta dalla ridetta nel sito CP_1 denominato “Castello della Fava”) non ricade nell'ambito del rischio assicurato per le ragioni meglio esposte al punto I) della espositiva svolta nella comparsa di costituzione 18.09.2018 depositata in primo grado, dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa invocata dalla e, per l'effetto, mandare assolta la Società conchiudente dalla PA avversa domanda di manleva, con il favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio;
In ogni caso e concorrentemente: respingere siccome del tutto e/o pretese, mandando assolta la Società conchiudente, con il favore delle spese e competenze del giudizio;
In Via Subordinata e salvo gravame: - per la denegata ipotesi in cui la conchiudente fosse tenuta a far fronte alla domanda contro di essa avanzata: dichiarare ed affermare il concorso di colpa ex art. 1227 Codice Civile dell'attrice nella determinazione dell'evento dannoso per cui è lite;
determinare sulla base di detto concorso, la somma che risulti eventualmente dovuta dalla Società conchiudente tenendo conto delle specifiche disposizioni della polizza assicurativa;
con compensazione delle spese di lite infondate e comunque non opportunamente provate tutte le avverse domande”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro il e Parte_1 Controparte_2 l' al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in PA seguito al sinistro occorsole il giorno 12.6.2016, alle ore 11.00 circa, quando, terminata la visita del sito monumentale denominato “Castello della Fava”- ubicato all'interno del convenuto e CP_2 gestito dall' - era caduta a terra a causa di gradoni di pietra consunti e PA scivolosi, privi di supporti laterali che potessero garantire la sicura deambulazione dei visitatori. L'attrice allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta “la frattura pluriframmentaria metafisiaria distale del radio scomposta del polso destro, con distacco della stiloide ulnare e frattura margine mediale distale dell'ulna”, con esiti di carattere permanente nella misura del 10%.
Sulla base di tali premesse, chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità degli enti convenuti nella loro qualità di custodi e gestori del sito e ne chiedeva, quindi, la condanna al pagamento della somma di euro 40.301,00 a titolo di danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il regolarmente costituito, concludeva per il rigetto dell'avversa domanda eccependo Controparte_2 che la caduta era imputabile unicamente alla condotta dell'attrice, la quale, nonostante gli avvertimenti posti all'ingresso del castello, aveva utilizzato delle calzature inadatte;
in via subordinata e per l'ipotesi di condanna, chiedeva di dichiararsi l' esclusiva responsabile del sinistro PA con conseguente obbligo di manleva per i danni eventualmente dovuti all'attrice e, ciò, in forza della convenzione stipulata fra le parti che prevedeva l'obbligo in capo all'associazione convenuta di garantire la sicurezza dei visitatori esonerando il comune da ogni ipotesi di responsabilità verso terzi.
Si costituiva l' , la quale, previa autorizzazione alla chiamata in causa della PA propria compagnia di assicurazione eccepiva anch'essa che la caduta era imputabile CP_3 unicamente a responsabilità dell'attrice, osservando, in particolare, che: all'ingresso del castello era presente un cartello di pericolo che avvisava gli utenti della difficoltà e pericolosità del percorso nonchè la necessità di indossare scarpe adatte;
l'attrice indossava sandali di cuoio con suola bassa e liscia inadatti per quel tipo di percorso;
il percorso era costituito da originari lastroni calcarei, su cui non era possibile eseguire per tutto il percorso opere di contenimento a tutela dei visitatori.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio l' la quale, dedotto che l'evento CP_3 dannoso non ricadeva nell'ambito del rischio assicurato, chiedeva di dichiararsi l'inoperatività della copertura assicurativa invocata dalla Associazione culturale ” e, per l'effetto, di respingere le CP_1 domande avanzate nei confronti della stessa;
in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui fosse tenuta a far fronte alla domanda contro di essa avanzata, chiedeva di dichiarare ed affermare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'attrice nella determinazione dell'evento dannoso. Il Tribunale di Nuoro, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, con sentenza n. 74/2022, pubblicata il 9.2.2022, rigettava la domanda di parte attrice regolando secondo soccombenza le spese di lite.
Il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2043 c.c., posto che il riferimento alla mancata adozione da parte dei convenuti di sistemi di sicurezza idonei a segnalare la pericolosità del percorso escludeva che la parte attrice avesse inteso richiamare la fattispecie della responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c. e rilevato che alla luce delle prove testimoniali esperite nonché dalle foto rappresentative dello stato dei luoghi emergeva che la caduta era avvenuta in pieno giorno su un lastrone di pietra di grandi dimensioni ed in presenza di buone condizioni metereologiche – escludeva la responsabilità dei convenuti, in qualità di gestori dell'area in questione,
“per non aver collocato segnali idonei ad evidenziare la pericolosità del tracciato o per l'assenza di personale che potesse avvertire i visitatori dei pericoli presenti” osservando che “per la sussistenza di una situazione di pericolo occulto occorrono congiuntamente l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e l'elemento soggettivo della non prevedibilità “ e che tali elementi, nel caso di specie non sussistevano.
In particolare, il primo giudice affermava che “sulla base della conformazione dei luoghi, deve(doveva) escludersi la sussistenza dei caratteri di non visibilità e non prevedibilità del pericolo: come è(era) stato evidenziato, tutto il percorso che conduce(va) al Castello della Fava è(era) costituito da larghe lastre di pietra, gradini in pietra, cemento e terra ricoperta da ghiaia.
Considerato lo stato dei luoghi, non può(poteva) ritenersi che lo stato di pericolosità del tragitto per il rischio di caduta non fosse visibile agli utenti;
né può(va) ritenersi che la signora non Pt_1 potesse accorgersi del rischio, considerato che il tragitto è(era) stato percorso in pieno giorno e in perfette condizioni di visibilità e che la stessa aveva già seguito il sentiero per salire verso il Castello”. Il tribunale precisava, infine, che la domanda avanzata dall'attrice non poteva essere accolta neppure ritenendosi che la signora avesse inteso agire ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal momento che Pt_1 “come è stato evidenziato dalla giurisprudenza, la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno. Come è stato evidenziato, nel caso di specie, deve escludersi sia l'alterazione della cosa, sia l'invisibilità e l'imprevedibilità della situazione di pericolo”.
ha proposto appello lamentando, con un unico articolato motivo, l'errata qualificazione Parte_1 giuridica della domanda, tesa, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non ad accertare una responsabilità ex art. 2043 c.c. ma una responsabilità ex art. 2051 c.c., avendo la stessa sin dall'atto introduttivo fatto riferimento alla responsabilità del e dell' Controparte_2 PA nella loro qualità di custodi e gestori del sito.
Pertanto, secondo l'appellante, una volta raggiunta la prova in ordine alla dinamica del sinistro, al nesso causale tra il bene e l'evento nonchè alla intrinseca pericolosità della cosa, il tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda posto che gli appellati non assolvevano all'onere di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità, ovvero la dimostrazione positiva del caso fortuito, idoneo a recidere il legame causale tra l'evento dannoso e il pregiudizio patito. Per tali ragioni, la ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previo Pt_1 espletamento della consulenza medico legale già richiesta in primo grado e rimessione in termini in ordine alle produzioni documentali effettuate dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Si sono costituiti il l' e la resistendo Controparte_2 PA CP_3 all'appello di cui hanno chiesto il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto e riproponendo, per l'ipotesi di accoglimento del gravame, le domande ed eccezioni formulate in via subordinata. La causa, rigettate le istanze istruttorie perché irrilevanti ai fini della decisone, è stata trattenuta in decisone all'udienza del 14.6.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente sostenuto dall'appellante, la fattispecie in esame deve essere ricondotta a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c. posto che sin dall'atto introduttivo l'appellante faceva riferimento alla responsabilità del e dell' nella loro qualità di custodi e gestori Controparte_2 PA del sito (cfr. punto 1 atto di citazione). Tale responsabilità, come è noto, prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. Ciononostante, l'appello non può trovare accoglimento. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto appena esaminati, l'appello non merita accoglimento. Infatti, pur ritenendo che nel caso di specie la dimostrava che l'evento era avvenuto a causa Pt_1 della “cosa”, essendo incontestato che la caduta era avvenuta all'interno del sito monumentale denominato “Castello della Fava” mentre la stessa stava scendendo da una scalinata, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta in ragione dell'efficacia causale assorbente della condotta tenuta dall'appellante ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. Orbene - in disparte la grave indeterminatezza ricostruttiva dell'effettiva dinamica del sinistro e del punto esatto in cui lo stesso si sarebbe verificato, posto che l'appellante si limitava ad allegare che
“..all'uscita del Castello scivolava rovinosamente su dei gradoni in pietra, consunti e scivolosi…..”, producendo sedici fotografie raffiguranti l'intero percorso e non il punto esatto in cui la stessa sarebbe caduta (cfr. n. 16 foto allegate in citazione - doc. a), salvo poi dedurre nelle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. di essere “scivolava immediatamente dopo la fine della scalinata posta al centro dell'itinerario percorso dal pubblico, il cui piano di calpestio (e dei gradini) si presentava composto da rocce lisce, spaccate e tutte coperte da pietruzze e terriccio” - può comunque facilmente constatarsi in esito all'istruttoria che:
- il “Castello della Fava” è un edificio medioevale ubicato sulla sommità di una collina calcarea sita nel comune di il cui percorso di accesso è parzialmente dotato di scale, passerelle e CP_2 ringhiere di protezione a tutela dei visitatori, perché realizzate compatibilmente con la conformazione e dislocazione della struttura (cfr. foto allegate alla comparsa di costituzione della
– doc. 5); CP_3
- all'ingresso del castello era presente un cartello che indicava la difficoltà e pericolosità del percorso nonchè la necessità di indossare scarpe adatte (cfr. cartello di pericolo con la dicitura
“sentiero accidentato indossare scarpe adatte” - doc. 6 comparsa di costituzione CP_3 vedi anche le dichiarazioni rese dai testi: escusso all'udienza del 5.11.2019 “io collaboro Tes_1 da circa si sette anni con l'associazione….il cartello è amovibile e quella mattina c'era l'ho messo io” e della teste escussa all'udienza del 10.11.2020 “ero presente il 12.6.2016 presso il Tes_2 castello della Fava, lo ricordo perché sono stato chiamata dal mio collega per dirmi che una signora si era fatta male. Io mi occupavo del servizio biglietteria. Il cartello di avvertimento c'è sempre, lo fissiamo alle sbarre ogni mattina e lo togliamo la sera quando chiudiamo“);
- la caduta era avvenuta in pieno giorno con condizioni climatiche ottimali in quanto i testimoni avevano confermato che il terreno era asciutto e la giornata era soleggiata (cfr. dichiarazione testi e Pt_1 escussi all'udienza del 5.11.2019 i quali riferivano, rispettivamente, “ era una bella giornata Tes_1 e il terreno non era bagnato” e “era una giornata di sole”). Alla luce di tali circostanze di fatto, ritiene la Corte che l'evento di danno, quindi, poteva essere previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte della danneggiata delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete, tanto più considerando che la caduta era avvenuta al termine della visita e, quindi, quando la aveva già avuto contezza delle condizioni del Pt_1 percorso e che, presumibilmente, il sinistro era avvenuto in una zona del percorso pianeggiante (cfr. Test dichiarazione testimone escussa all'udienza del 23.2.2021 “Ricordo che all'uscita a metà percorso la signora è scivolata, ci trovavamo su una roccia pianeggiante ricoperta di granaglia, Pt_1 avevamo appena fatto gli scalini in discesa, c'erano varie rocce e la signora è scivolata su Pt_1 tali rocce. Io mi trovavo dietro di lei insieme agli altri”). Inoltre, la caduta si era verificata in pieno giorno, alle 11.00 circa, di una mattina di giugno, pertanto, in condizioni di piena luce e visibilità, tali da permettere ai visitatori del Castello di percepire chiaramente lo stato dei luoghi ed utilizzare, quindi, la massima attenzione durante la discesa a valle della struttura, in considerazione del fatto che solo una parte del sito era dotato di sistemi di sicurezza
(cfr. anche dichiarazioni teste escussa all'udienza del 10.11.2020 “Noi della biglietteria prima Tes_2 di iniziare il percorso avvisiamo gli utenti del fatto che è necessario avere scarpe con la suola in gomma e che il percorso è accidentato, spieghiamo proprio che è composto da scale, pedane, da parti in ghiaia in modo tale che loro scelgano se salire o meno. Non ricordo della signora, la signora
è entrata quando c'ero io ed è uscita quando c'era il mio collega, ritengo di aver dato tali Pt_1 avvertimenti anche alla signora, li do sempre a tutti, nessuno escluso”). Come sancito dalla Suprema Corte nei principi di diritto sopra riportati, infatti, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. È evidente che apprestandosi a scendere un percorso accidentato e solo parzialmente dotato di barriere di contenimento e rampe l'utente ha il dovere di adottare maggiore cautela e attenzione al fine di non inciampare o perdere l'equilibrio. Infine, a nulla rileva la supposta violazione da parte degli appellati delle norme di sicurezza - neanche specificatamente indicate - posto che, come chiarito, da ultimo, dalla Suprema Corte con sentenza n. 21675/2023 “la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art. 2043 cod. civ.), così come al custode (art. 2051 cod. civ.), non possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo“, tenuto conto che, nel caso di specie, proprio in ragione della pericolosità della cosa, data dalla mancanza di barriere o di sostegni lungo tutto il percorso di accesso al castello, agevolmente percepibile per la piena visibilità del luogo, l'utente non poteva esimersi dall'adozione di particolari e ancora più marcate cautele finalizzate ad evitare qualsiasi evento infausto. In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa”, essendo invece derivato da una condotta disattenta e poco accorta della la quale, utilizzando una maggiore diligenza ed attenzione nella discesa dal casello, data la Pt_1 situazione dei luoghi e l'ampia visibilità, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Per tali ragioni, l'appello va rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 sulla base dello scaglione di valore della causa, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo: - respinge l'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 74/2022 Parte_1 pubblicata il 9.2.2022;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti appellate che liquida in complessivi euro 4.996,00, ciascuna, oltre 15% spese generali e accessori di legge, da distrarsi, con riferimento agli importi dovuti all' , all'avvocato PA dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Sassari, il 20.2.2025
Il Giud. Ausil. rel.
Dott. Ilaria Macchi
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi