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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/04/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7901/2021 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MARINO C.F._1
MARINA
RICORRENTE
E
, nato il in (C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv.to D'ALESSANDRO FRANCESCA
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza svoltasi in modalità cartolare il
04.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 20.12.2021, , in ottemperanza Parte_1 all'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 22.11.2021, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
18.12.1983 in Somma Vesuviana con , prevedendosi altresì un assegno pari ad € Controparte_1
100,00 per la figlia maggiorenne ma non autosufficiente Per_1
2. si costituiva e, pur associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio, chiedeva disporsi un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non autosufficiente nonché, in via riconvenzionale, riconoscersi la somma di € 100,00 a titolo Per_1 di assegno divorzile.
3. Considerato che le parti erano già comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente di Torre
Annunziata ai fini dei provvedimenti urgenti (cfr. ordinanza del 16.06.2021), le parti venivano rimesse dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio. Concesse le memorie di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., espletata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con assegnazione di termine per note al 4.12.2024. Lette le note di precisazione delle conclusioni, il Giudice riservava la causa al Collegio con ordinanza del 16.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n. 2 55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso il termine annuale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale di Nola (il 7.10.2014) nel procedimento di separazione (cfr. sentenza n. 126/2017 pubblicata in data 29.12.2016).
Dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
2) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE
Dall'unione matrimoniale è nata una figlia, (nata il [...]). Per_1
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità
3 lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Nel caso di specie, va evidenziato che ha un contratto a tempo determinato con Per_1 decorrenza dal 07.02.2025, per il quale percepisce la somma di € 1.500,00 mensili lordi. In considerazione della predetta circostanza nonché di quanto rappresentato dalle parti in ordine alle plurime – ancorché altalenanti – esperienze lavorative di unitamente all'età della stessa Per_1
4 (31 anni), deve ritenersi ad ogni modo raggiunta la sua autosufficienza economica nonché la sua piena capacità di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro.
Ne deriva che alcun contributo può essere previsto a titolo di mantenimento di in capo Per_1 al ricorrente, pur prendendosi atto che lo stesso si è reso disponibile a continuare a corrispondere alla figlia una somma pari ad € 100,00 fino ad una piena stabilizzazione lavorativa della stessa, dovendosi tuttavia qualificare tale elargizione non quale obbligo di mantenimento ma in termini di atto di liberalità paterna nei confronti della figlia.
3) ASSEGNO DIVORZILE
ha chiesto in via riconvenzionale il riconoscimento dell'assegno divorzile. Controparte_1
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ.,
Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass.,
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali
5 delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (Sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine
6 sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, la domanda non può essere accolta giacché la non documenta in alcun CP_1 modo la propria situazione patrimoniale o reddituale, contrariamente a parte ricorrente.
Ed invero, va evidenziato che, per quanto consta a questo Collegio, è assistente Parte_1 capo della Polizia Penitenziaria e percepisce uno stipendio netto pari ad € 1.800,00 circa, con un guadagno annuale di circa € 32.000,00 lordi annui (cfr. CU 2022, depositata in atti), versa un canone di locazione per la casa in cui risiede pari ad € 200,00 e sostiene mensilmente il pagamento di € 316,00 per un finanziamento richiesto ed ogni tre mesi € 150,00 per la rottamazione dei propri debiti fiscali.
Viceversa, in ordine alla posizione di , la stessa in sede di interrogatorio formale Controparte_1 ha dichiarato di lavorare in qualità di operaia, con contratto a tempo indeterminato, e di guadagnare € 250,00 mensili. Tali dichiarazioni, tuttavia, non possono essere in alcun modo
7 riscontrate, non avendo la depositato alcuna documentazione reddituale o patrimoniale CP_1 idonea anche a poter svolgere un ragionamento presuntivo onde raffrontare la condizione dell'ex coniuge con quella della CP_1
Va evidenziato che, in caso di mancata o incompleta allegazione, la giurisprudenza di legittimità cui questo Collegio pienamente aderisce ha chiarito che “ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile,
l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi, mancando uno dei due termini di raffronto” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28.02.2022, n. 6529).
Ne deriva che, in considerazione della totale mancanza di documentazione reddituale della non è possibile procedere alla valutazione nei termini sopradescritti poiché non risulta CP_1 concretamente accertabile alcun divario tra la condizione economica del ricorrente, compiutamente documentata, e quella della resistente.
Per quanto sino ad ora evidenziato, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata non avendo la assolto l'onus probandi su di lei gravante. CP_1
4) DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELLA QUOTA DI TFR EX ART. 12BIS
La ha altresì spiegato in via riconvenzionale domanda ex art. 12bis l. 898/1970 ai fini del CP_1 riconoscimento della quota del TFR del . Parte_1
La norma, infatti, prevede che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza”.
La predetta disposizione prevede tre presupposti necessari perché sorge il diritto in capo al potenziale beneficiario: il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il mancato passaggio a nuove nozze, la titolarità dell'assegno divorzile.
Nel caso in esame, non essendo stato riconosciuto l'assegno divorzile in favore della la CP_1 domanda non può essere accolta.
5) SPESE
Tenuto conto dell'esito della decisione e della natura necessitata dalla pronuncia, ricorrono gravi motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Somma Vesuviana
(NA) il 18.12.1983 da e , trascritto nei registri degli atti Parte_2 Controparte_1 di matrimonio del Comune di Somma Vesuviana (NA) al n. 182 parte II, serie A, anno
1983
✓ Nulla per il mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
✓ Rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla CP_1
✓ Rigetta la domanda riconvenzionale di percezione della quota del TFR ex art. 12bis l. 898 del 1970;
✓ Compensa integralmente le spese di lite;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 08.04.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7901/2021 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MARINO C.F._1
MARINA
RICORRENTE
E
, nato il in (C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv.to D'ALESSANDRO FRANCESCA
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza svoltasi in modalità cartolare il
04.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 20.12.2021, , in ottemperanza Parte_1 all'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 22.11.2021, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
18.12.1983 in Somma Vesuviana con , prevedendosi altresì un assegno pari ad € Controparte_1
100,00 per la figlia maggiorenne ma non autosufficiente Per_1
2. si costituiva e, pur associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio, chiedeva disporsi un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non autosufficiente nonché, in via riconvenzionale, riconoscersi la somma di € 100,00 a titolo Per_1 di assegno divorzile.
3. Considerato che le parti erano già comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente di Torre
Annunziata ai fini dei provvedimenti urgenti (cfr. ordinanza del 16.06.2021), le parti venivano rimesse dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio. Concesse le memorie di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., espletata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con assegnazione di termine per note al 4.12.2024. Lette le note di precisazione delle conclusioni, il Giudice riservava la causa al Collegio con ordinanza del 16.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n. 2 55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso il termine annuale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale di Nola (il 7.10.2014) nel procedimento di separazione (cfr. sentenza n. 126/2017 pubblicata in data 29.12.2016).
Dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
2) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE
Dall'unione matrimoniale è nata una figlia, (nata il [...]). Per_1
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità
3 lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Nel caso di specie, va evidenziato che ha un contratto a tempo determinato con Per_1 decorrenza dal 07.02.2025, per il quale percepisce la somma di € 1.500,00 mensili lordi. In considerazione della predetta circostanza nonché di quanto rappresentato dalle parti in ordine alle plurime – ancorché altalenanti – esperienze lavorative di unitamente all'età della stessa Per_1
4 (31 anni), deve ritenersi ad ogni modo raggiunta la sua autosufficienza economica nonché la sua piena capacità di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro.
Ne deriva che alcun contributo può essere previsto a titolo di mantenimento di in capo Per_1 al ricorrente, pur prendendosi atto che lo stesso si è reso disponibile a continuare a corrispondere alla figlia una somma pari ad € 100,00 fino ad una piena stabilizzazione lavorativa della stessa, dovendosi tuttavia qualificare tale elargizione non quale obbligo di mantenimento ma in termini di atto di liberalità paterna nei confronti della figlia.
3) ASSEGNO DIVORZILE
ha chiesto in via riconvenzionale il riconoscimento dell'assegno divorzile. Controparte_1
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ.,
Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass.,
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali
5 delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (Sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine
6 sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, la domanda non può essere accolta giacché la non documenta in alcun CP_1 modo la propria situazione patrimoniale o reddituale, contrariamente a parte ricorrente.
Ed invero, va evidenziato che, per quanto consta a questo Collegio, è assistente Parte_1 capo della Polizia Penitenziaria e percepisce uno stipendio netto pari ad € 1.800,00 circa, con un guadagno annuale di circa € 32.000,00 lordi annui (cfr. CU 2022, depositata in atti), versa un canone di locazione per la casa in cui risiede pari ad € 200,00 e sostiene mensilmente il pagamento di € 316,00 per un finanziamento richiesto ed ogni tre mesi € 150,00 per la rottamazione dei propri debiti fiscali.
Viceversa, in ordine alla posizione di , la stessa in sede di interrogatorio formale Controparte_1 ha dichiarato di lavorare in qualità di operaia, con contratto a tempo indeterminato, e di guadagnare € 250,00 mensili. Tali dichiarazioni, tuttavia, non possono essere in alcun modo
7 riscontrate, non avendo la depositato alcuna documentazione reddituale o patrimoniale CP_1 idonea anche a poter svolgere un ragionamento presuntivo onde raffrontare la condizione dell'ex coniuge con quella della CP_1
Va evidenziato che, in caso di mancata o incompleta allegazione, la giurisprudenza di legittimità cui questo Collegio pienamente aderisce ha chiarito che “ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile,
l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi, mancando uno dei due termini di raffronto” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28.02.2022, n. 6529).
Ne deriva che, in considerazione della totale mancanza di documentazione reddituale della non è possibile procedere alla valutazione nei termini sopradescritti poiché non risulta CP_1 concretamente accertabile alcun divario tra la condizione economica del ricorrente, compiutamente documentata, e quella della resistente.
Per quanto sino ad ora evidenziato, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata non avendo la assolto l'onus probandi su di lei gravante. CP_1
4) DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELLA QUOTA DI TFR EX ART. 12BIS
La ha altresì spiegato in via riconvenzionale domanda ex art. 12bis l. 898/1970 ai fini del CP_1 riconoscimento della quota del TFR del . Parte_1
La norma, infatti, prevede che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza”.
La predetta disposizione prevede tre presupposti necessari perché sorge il diritto in capo al potenziale beneficiario: il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il mancato passaggio a nuove nozze, la titolarità dell'assegno divorzile.
Nel caso in esame, non essendo stato riconosciuto l'assegno divorzile in favore della la CP_1 domanda non può essere accolta.
5) SPESE
Tenuto conto dell'esito della decisione e della natura necessitata dalla pronuncia, ricorrono gravi motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Somma Vesuviana
(NA) il 18.12.1983 da e , trascritto nei registri degli atti Parte_2 Controparte_1 di matrimonio del Comune di Somma Vesuviana (NA) al n. 182 parte II, serie A, anno
1983
✓ Nulla per il mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
✓ Rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla CP_1
✓ Rigetta la domanda riconvenzionale di percezione della quota del TFR ex art. 12bis l. 898 del 1970;
✓ Compensa integralmente le spese di lite;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 08.04.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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